ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELBUONO
|
|
- Pietro Gattini
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Adeguamento Statuto della Pro Loco di Castelbuono (DD.A. 1583/S3TUR del 27 luglio 20145) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede In data ventiquattro novembre duemilaquindici alle ore diciannove e trenta nella propria sede sita in Castelbuono, Piazza Margherita snc, presso i locali comunali della ex Banca di Corte, si è riunita l'assemblea dei soci per adeguare, in esecuzione al D.A. 1583/S3TUR del 27/7/2015, il proprio Statuto, approvato 14 giugno 1961 con Prot /Tur. I/1 dall'assessorato Regionale Turismo-Spettacolo-Sport e registrato al n. 50 nell'albo Regionale delle Associazioni Pro Loco Ai sensi dell art. 5, comma 4, del decreto assessoriale n. n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015 la Pro Loco è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che ne decreta l'iscrizione e la permanenza nell albo regionale. Per esigenze organizzative l'associazione può modificare la propria sede ed attivare anche più sedi purchè sempre nell ambito del territorio del Comune di Castelbuono su semplice deliberazione del Consiglio Direttivo, facendo ricorso alle procedure autorizzatorie stabilite dall'assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. La Pro Loco aderisce, per le finalità previste dalle Leggi vigenti e per il raggiungimento degli scopi sociali, all'associazione di categoria denominata UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italiane): con sede nazionale in Via Ancona, Ladispoli (RM) Tel ; con sede regionale C\o Pro Loco Sant Alfio Via Bara Cava, 3, Sant Alfio (CT) Tel Numero Verde: ; con sede provinciale Via XI Febbraio, 2, Capaci (PA) Tel. e fax La Pro Loco può aderire, anche, ad altri consorzi, unioni o qualsivoglia raggruppamenti per il raggiungimento dei propri scopi sociali. Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale. La Pro Loco Castelbuono è un associazione di volontariato, di natura privatistica, apartitica, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, che svolge la propria attività nell'ambito del territorio del Comune di Castelbuono. La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in forza di forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con Comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra associazione Pro Loco, iscritta al relativo Albo regionale. Art. 3 Finalità e oggetto. La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del Comune in cui ha sede. E' disciplinata dall art. 8 della legge regionale siciliana 15 settembre 2005, n. 10 e dal decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015 ed opera per le seguenti finalità:
2 a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo; b) il miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione turistica anche attraverso azioni a supporto delle attività inerenti la ricettività alberghiera ed extralberghiera; c) la programmazione e realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nel Comune circa le potenzialità culturali, ambientali e turistiche esistenti nel proprio D.A. n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015 territorio; d) l organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative di fruizione del territorio quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale; e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica; f) la promozione di attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, allo scopo di sviluppare forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili; g) l'apertura e gestione di un circolo per i propri soci. Art. 3 bis Turismo sociale La Pro Poco Castelbuono intende richiedere anche l'iscrizione all'albo regionale degli organismi di turismo sociale, secondo le procedure fissate col D.A. n.2209 del 12 dicembre 1997, pubblicato sulla GURS n.11, parte I, del 7 marzo A tal fine si impegnano, ai sensi dell'art.2 della Legge regionale 28 aprile 1981, n.78, di svolgere la propria attività prevalentemente: organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, e giovani e le loro famiglie; costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili; esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche. Art. 4 Finanziamento e patrimonio Il patrimonio della Pro Loco è formato da: a) quote sociali, nella misura annualmente determinata dall assemblea dei soci, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno; b) contributi dei soci; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti ed istituzioni pubbliche: Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune; e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e privati; f) proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni e di servizi verso i soci o verso terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria; g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi; i) entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le attività istituzionali dell anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti.
3 È fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi derivanti dalle attività a qualunque titolo esercitate. Art. 5 Soci La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri che ne facciano richiesta alla Pro Loco e si perde per dimissioni, morosità o indegnità. I soci della Pro Loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari. a) Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua. b) Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione. c)socio benemerito è il socio nominato tale dall assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della pro loco. d)socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località, è insignito di tale titolo con delibera motivata dal consiglio direttivo. I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua. Art. 6 Diritti e doveri del socio Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto di: a) eleggere gli organi direttivi della pro loco; b) essere eletti alle cariche direttive della pro loco; approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari della pro loco; d) ricevere la tessera della pro loco; e) frequentare i locali della pro loco; f) fruire dei servizi della pro loco; g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate dalla Pro Poco. I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall Associazione, i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione nè, tantomeno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo. I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell associazione, di garantirne l assetto economico e tutelarne l'immagine. Art. 7 Ammissione e perdita della qualifica di socio L ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, morosità, indegnità. In caso di dimissioni il socio che desideri recedere dovrà darne comunicazione al Presidente con lettera scritta certificabile. Le dimissioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile ed il
4 recesso diventa operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta. Il Consiglio Direttivo verifica il rispetto dell'art. 6, comma 2, del presente statuto e, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione dall'elenco dei soci. Resta impregiudicato il diritto dell Associazione a riscuotere le quote maturate e non pagate dal socio moroso. L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. L adesione all Associazione deve intendersi a tempo indeterminato ed in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso. Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e morosità non potrà presentare più istanza di ammissione alla pro loco. Il socio nei cui confronti risulti pendente un procedimento penale viene considerato sospeso dall'attività della pro loco ed eventualmente riammesso una volta cessato il motivo di sospensione. Nel caso di condanna definitiva l'assemblea ne delibera l'esclusione su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 8 Organi Sono organi della Pro loco a) l Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 9 Assemblea dei Soci L Assemblea dei soci rappresenta l universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti. All Assemblea prendono parte tutti i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell anno in corso. L Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali. Ogni associato può accettare fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, indice l'assemblea con avviso in cui è specificata la sede, la data e l ora della convocazione nonchè gli argomenti posti all ordine del giorno. Spetta all Assemblea, in seduta ordinaria, l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti. L Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di ottobre di ogni anno per l approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso dell'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l approvazione del bilancio consuntivo dell anno precedente. L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto. L Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal vice presidente.
5 L Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti). Compete all Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell Associazione. L'Assemblea delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale. L Assemblea può essere anche indetta anche dietro richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci. La convocazione assembleare deve essere trasmessa ai soci ed ai Revisori dei conti almeno dieci giorni prima della data di convocazione attraverso il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica. L avviso di convocazione va altresì esposto nella sede sociale in luogo di facile accesso ed in maniera ben visibile. Le modifiche statutarie sono adottate dall Assemblea in sessione straordinaria. L Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti). L Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti). Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Pro Loco. Tutte le deliberazioni dell Assemblea, ivi comprese quelle relative all approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed annesse relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni dalla loro approvazione al libero Consorzio comunale competente per territorio. Art. 10 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da 5 di membri eletti a votazione segreta dall'assemblea tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, dei membri effettivi, il CdA procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Entro trenta giorni dalla surroga l Assemblea ratifica i nominativi dei Consiglieri subentrati o, in mancanza, elegge nuovi Consiglieri. Può essere eletto componente del Consiglio Direttivo un rappresentante dell'associazione di categoria alla quale la pro loco eventualmente aderisce. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, per l'espressione di pareri consultivi e quindi senza diritto al voto: il Sindaco del Comune, i consiglieri comunali e i componenti la giunta, gli esponenti delle associazioni di volontariato o delle associazioni di categoria nel campo turisticoculturale presenti sul territorio comunale, eventuali esperti nelle materie oggetto di attività della Pro Loco a ciò esplicitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti, a votazione segreta, il Presidente ed il vice Presidente. Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato: a) al libero Consorzio comunale territorialmente competente, che ne informa il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo in seno alla comunicazione annuale di
6 verifica dei requisiti; b) alle Organizzazioni di categoria alla quale la Pro Loco ha eventualmente aderito. Il Consiglio, di norma, viene convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. L avviso di convocazione (contenente l indicazione del luogo, del giorno, dell ora e gli argomenti posti all ordine del giorno) deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quei membri che non dispongano di un box di posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a ventiquattr'ore prima anche a mezzo di comunicazione telefonica. La riunione si intende comunque valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consigliere che non rinnova la propria adesione alla Pro Loco entro il 28 febbraio di ogni anno decade automaticamente dalla carica. Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti immotivatamente assente dal Consiglio viene dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti. Il Consiglio si riserva di decidere, circa la decadenza del socio-consigliere, qualora lo stesso abbia fatto pervenire per iscritto giustificati motivi comprovanti l'assenza. Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate all'assemblea dei soci. Spetta al Consiglio Direttivo l amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e redazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare su: ammontare della quota sociale annua ammissione, esclusione o decadenza dei soci, decadenza e surroga dei Consiglieri; assunzione di ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all Assemblea dei soci. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro dei verbali deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale. Art. 11 Presidente e vice Presidente Il Presidente è il legale rappresentante della Pro Loco ed ha, unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo, la responsabilità dell amministrazione dell Associazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a votazione segreta, o in altro modo accettato dal Consiglio stesso, a maggioranza dei voti utili. Nello stesso modo il Consiglio procede alla elezione del vice presidente. In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione alla Pro Loco. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l Assemblea dei soci con l assistenza del Segretario. In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente. Art. 12 Segretario Tesoriere Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su indicazione del Presidente fra i soci o fra persone estranee all'associazione. La scelta non potrà cadere su soci che rivestano una carica all'interno del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario assiste il Consiglio e l Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento
7 degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale. Il Segretario su delibera del Consiglio può svolgere anche la funzione di Tesoriere. Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti: a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell Assemblea dei soci; b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato; c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi; d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo; e) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo; f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute; g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo, già approvato dal Consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione dell Assemblea convocata per l approvazione. Art. 13 Revisori dei conti L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare il Collegio dei Revisori composto da tre componenti, da eleggersi con votazione segreta. I Revisori, estranei alla Associazione Pro Loco, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Hanno il compito di esaminare la contabilità sociale periodicamente ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare all'assemblea dei soci sul bilancio preventivo e consuntivo. Partecipano, con parere consultivo, ai lavori del Consiglio. Art. 14 Presidente onorario Il Presidente onorario può essere nominato dall Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco. Al Presidente onorario possono essere affidati, dal Consiglio direttivo, incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri enti. Art. 15 Disposizioni generali La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme vigenti, riconoscendo l assenza di lucro e la competenza territoriale. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolari necessità la Pro Loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci. Tutte le cariche della Pro Loco (Presidente, Vice Presidente, componenti del Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti) sono gratuite ed incompatibili con i ruoli di consigliere comunale, membro della giunta comunale e comunque, più in generale, con tutte le cariche politiche o d'ufficio in conflitto d'interesse. Il Consiglio direttivo delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute dai membri del Consiglio e dai soci strettamente inerenti lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali. Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'associazione provvede ad inoltrare richiesta
8 di iscrizione all albo regionale delle Pro Loco istituito presso l Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del libero Consorzio comunale territorialmente competente. Art. 16 Vigilanza e Controllo L'Associazione è sottoposta alla vigilanza e controllo del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, tramite i liberi Consorzi comunali, con l'eventuale concorso dei Servizi Turistici Regionali. L Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, in esito all'attività di vigilanza e controllo revoca il riconoscimento e quindi l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi: a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell amministrazione dell Associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; b) manifesta impossibilità di funzionare; c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata. Art. 17 Scioglimento della Pro Loco La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al libero Consorzio comunale competente per territorio, alla Regione Siciliana, Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo, al Comune entro cui la Pro Loco opera, all'associazione di categoria alla quale l'associazione eventualmente aderisce, entro 30 giorni dalla data della delibera. In caso di vacanza amministrativa, l amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative. In caso di scioglimento della Pro Loco l eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale ad organizzazione o ente appositamente individuato dall'assemblea in sede di scioglimento. In alcun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Art. 18 Riferimenti legislativi Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi. Art. 19 Norme transitorie Le previgenti disposizioni dello Statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del Decreto n. 1583/S3TUR del 27/7/2015 dell'assessorato Regionale Turismo, fino alla data di approvazione del presente adeguamento.
S T A T U T O Art. 1 Costituzione, denominazione e sede (comma facoltativo) Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale
S T A T U T O Art. 1 Costituzione, denominazione e sede L Associazione Pro Loco costituita il n., con sede legale nel Comune di Via n., codice fiscale/partita IVA Ai sensi dell art. 5, comma 4, del decreto
Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)
Associazione Pro-loco della Valle d Aosta Consorzio Enti Locali della Valle d Aosta Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000) Gruppo di lavoro Associazione
STATUTO PROLOCO GRESSAN. (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)
STATUTO PROLOCO GRESSAN (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000) ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE Viene costituita con atto scritto 1 l Associazione Pro Loco di GRESSAN con sede
STATUTO dell Associazione Turistica Pro Loco Surano
STATUTO dell Associazione Turistica Pro Loco Surano Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1.1 In data 26 ottobre 1999 in Surano (Le) presso la sede consiliare del Municipio alla Via Eroi della Resistenza,
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
PRO LOCO DI ASSISI STATUTO DELL ASSOCIAZIONE
PRO LOCO DI ASSISI STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Titolo 1 Natura e Caratteri dell Associazione Art. 1 Denominazione e sede 1.1 In data 21-12-1988 presso il notaio dott. Paolo Maria Pettinacci in Assisi via
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) Iscriz. Reg. Reg. APS n PS/VE0212 ART. 1 (Denominazione e sede)... 2 ART. 2 - (Finalità)... 2 ART. 3 - (Soci)... 2 ART.
------------------- STATUTO PRO LOCO LECCE Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1.1 In data 31 gennaio 2008 presso il notaio dott. ssa Andreina De Nunzio in Galatone ( Lecce) Via XXIV Maggio n. 142
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise
Consiglio Regionale del Molise STATUTO dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Integrazioni ed emendamenti Assemblea dei Soci in data 5 dicembre 2009 ARTICOLO 1 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO Pagina 1 di 5 Art. 1 (Denominazione e sede) È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa nazionale
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO **** Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita con scrittura privata registrata l'associazione Culturale luciomagri.com con sede legale in Roma - Via San Valentino
STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE L Albero Segreto Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale L ALBERO SEGRETO. L Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale,
Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO
Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO 1 INDICE Art.1 Oggetto, funzioni e sede...3 Art.2 Attribuzioni...3 Art.3 Funzionamento della Conferenza...3
L Assessore. D. A del REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
D. A. 3512 del 21.12.2016 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO L Assessore Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la legge 4 marzo 1958,
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA Statuto sociale ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1.1 E' costituita in forma pubblica l associazione denominata "Pro Loco San Giorgio della Richinvelda. 1.2
Pro Loco di Zermeghedo Piazza Regaù Zermeghedo (VI)
Pro Loco di Zermeghedo Piazza Regaù 36050 Zermeghedo (VI) Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto. Si è aperta la seduta con la presenza di Soci. NORMA TRANSITORIA ART. 20 Il presente Statuto
STATUTO 1 DENOMINAZIONE SEDE
STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE SEDE E costituita una associazione denominata Pro Loco di Chioggia e Sottomarina. Essa ha sede in Chioggia, Viale Verona n 13 (attualmente Via F. Cavallotti, 410). L Associazione
STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012
STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei
Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO
Titolo I Disposizioni generali Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Art. 1. - È costituita un'associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito F.I.O.G.)
L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.
STATUTO DID (Associazione donne italiane diplomatiche) Art.1 È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri l'associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 91 del 13/02/2003 D.R. n. 91 IL RETTORE VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168; VISTO VISTA
Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto
Associazione Culturale - Crogiolo - Statuto 16 luglio 2015 Statuto TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE - ART. 1 L'Associazione denominata "CROGIOLO", ha finalità Culturali, senza scopo di lucro, è costituita
STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca
STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca denominata A.B.E.R.. L associazione rappresenta un attività
STATUTO DELLA PRO LOCO di SESTO FIORENTINO
STATUTO DELLA PRO LOCO di SESTO FIORENTINO DEFINIZIONE TERRITORIALE Art. 1 La PRO LOCO di SESTO FIORENTINO è denominata Associazione Turistica PRO SESTO, ed ha sede in Sesto Fiorentino (l indirizzo della
LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA
LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LA NATURA DELL ASSOCIAZIONE Art.1 E costituita l Associazione Pugliesi a Pisa con sede in Pisa, in Via Archimede Bellatalla, traversa A. n. 62. Art. 2 Possono
STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA
STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori
FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI
STATUTO Capo 1 Costituzione- Sede- Durata-Oggetto 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI 2. L Associazione ha sede in Roma Via Salaria 159 3. La durata dell Associazione
STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità
STATUTO Art. 1 Costituzione sede - durata - finalità È costituita in Cecina (LI) la associazione Sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera
STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ENTE RICREATIVO STATUTO STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ente ricreativo ARTICOLO 1 E' costituito con il presente atto, tra i sopraindicati signori, un
STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTEPRANDONE S T A T U T O STATUTO DELLA PRO LOCO DI MONTEPRANDONE
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTEPRANDONE S T A T U T O STATUTO DELLA PRO LOCO DI MONTEPRANDONE ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. 1 L associazione è denominata PRO LOCO MONTEPRANDONE con sede in Piazza dell Aquila,
HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione
HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione 1) Costituzione, denominazione e sede E' costituita in Cuneo una libera Associazione privata apolitica denominata
STATUTO ASSOCIAZIONE "PRO LOCO AVIANO"
STATUTO ASSOCIAZIONE "PRO LOCO AVIANO" ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE 1.1 Si determina che l Associazione Pro Loco di Aviano ha sede legale in Via Ospedale 6 di AVIANO (PN). 1.2 L eventuale trasferimento
STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.
STATUTO Articolo 1 Denominazione Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un associazione senza fini di lucro denominata: Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SALA DELLA COMUNITA DI VO DI BRENDOLA STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SALA DELLA COMUNITA DI VO DI BRENDOLA STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI Art.1: Art.2: In data 25 gennaio 1984, con atto del Notaio dott. Francesco
Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili
Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il
REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
All. 1 alla Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 20.06.2011 CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo
È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).
Statuto della SOCIETÀ ITALIANA DEI TRAPIANTI D ORGANO (Fondata a Roma il 12 luglio 1966) Art.1 Definizione È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo
Statuto Associazione. Pro Loco Borgo San Lorenzo
Statuto Associazione INDICE ART. 01 - DENOMINAZIONE - SEDE ART. 02 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ ART. 03 - OGGETTO SOCIALE ART. 04 - SOCI ART. 05 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI ART.
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di
1 Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di lucro avente la denominazione Ospedale dei Bambini Milano
REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE
Il Consiglio Direttivo dell Associazione 100 Km del Passatore, nel rispetto di quanto previsto dall Articolo 18 dello Statuto Societario, intende definire, organizzare e regolamentare l attività di coloro
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA
ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA 1. DENOMINAZIONE - SEDE 1.1 L' Associazione prende il nome di "ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI" ed è composta
STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE
STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Fonti normative Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro fondamento giuridico nella legge n 267/2000, T.U.
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS Art.1 Costituzione 1. È costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denominata Amici dell Hospice di Siena Onlus, di seguito AHS, con
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA Articolo 1 - E costituita l ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI, siglabile in A.M.V. -
Associazione Turistica Pro Loco Tufo. Statuto e Regolamento
Associazione Turistica Pro Loco Tufo Statuto e Regolamento COSTITUZIONE ART.1 1.1 È costituita l Associazione Turistica Pro Loco denominata PRO LOCO TUFO, essa ha sede in Tufo in via Rampa Castello. AMBITO
ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO
ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO approvato dall Assemblea degli Associati il 4 luglio 2013 TITOLO I (Denominazione, scopi, sede) Art. 1 Art. 2 È costituita
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO Gruppo Provinciale STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Organizzazione e scopi Sul territorio dello Stato Italiano, l'associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia. 1. Costituzione e denominazione E costituita un associazione tra
Amici del Cammino di Santiago
Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago Fondata nel 2007 Piazza San Giovanni, 9-38013 FONDO (TRENTO) TITOLO I Della costituzione, della sede, degli scopi Art. 1 - E' costituita 1'Associazione
DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FORLI - CESENA
DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FORLI - CESENA SEDUTA DEL 04/04/2002 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO del Consiglio
COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.07.2012 1 Indice art. 1 Istituzione
Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA
STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA 2 ART. 1 Costituzione E costituita la Federazione dei medici della CISL, denominata Federazione CISL-Medici Basilicata con sede a Potenza conseguente
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico
Allegato A STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico Art. 1 E' costituita una Associazione denominata Il numero magico. L Associazione ha sede in Bracciano (RM), Via della cacciarella n. 1. Art.
STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.
STATUTO Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C. Art. 1 COSTITUZIONE È costituita, l associazione politico e culturale denominata Associazione Nazionale dei Consiglieri e Assessori
STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività
STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI con sede nel Comune di Modena Via Nazionale per Carpi, n. 82 2) L Associazione non
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» Art. 1: Costituzione - E costituita l associazione di promozione sociale denominata «Accademia Musicæsena», con sede legale a Cesena in Via Ex
Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto
Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi Statuto Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE Art. 2 SOCI ORDINARI Art. 3 SOCI SOSTENITORI Art. 4 SCOPI Art. 5 ORGANI Art. 6 ASSEMBLEA Art. 7 CONVOCAZIONE
REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE
REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE COMUNE DI MINERVINO MURGE (Aggiornato nel mese di marzo 2012) CAPO I - FINALITA E SCOPI Art. 1 Istituzione E istituito dal Comune di MINERVINO MURGE (BA), con Deliberazione
Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici
Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici Indice I Disposizioni generali 2 Art. 1. Nome e sede......................... 2 Art. 2. Finalità........................... 2 Art. 3. Esercizio
Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO
Allegato lettera A all Atto Costitutivo dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita nel rispetto del Codice Civile
Statuto e Regolamento dell Associazione Culturale VIOLA VIVE
Statuto e Regolamento dell Associazione Culturale VIOLA VIVE Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E costituita l Associazione Culturale VIOLA VIVE con sede legale nel Comune di Viola in via Martini
STATUTO COMITATO CIVICO VOMERO-ARENELLA
Statuto del Comitato Civico Vomero-Arenella - 1 - STATUTO COMITATO CIVICO VOMERO-ARENELLA Art. 1 Denominazione E costituito il Comitato Civico Vomero-Arenella, con sede in Napoli alla Via Domenico Fontana
Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione
STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE e SEDE Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA PIOVEGA avente
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI Disposizioni generali Art. 1 Nome e sede Sotto la denominazione Associazione Amici del Centro Infanzia Arnaboldi è costituita una associazione
STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY
STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY Art. 1 - COSTITUZIONE ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile, viene costituita l Associazione denominata BE- READY. Art. 2 - SEDE L Associazione ha sede a Milano
Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Giovanili
In ottemperanza a quanto previsto dall art. 10 della Legge n. 91 del 30 luglio 2007, su proposta della con delega per, viene emanato il seguente Regolamento che disciplina l organizzazione ed il funzionamento
Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"
Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino" Art. 1 Costituzione e Sede E costituita l Associazione denominata "Amici della Tirlindana Garda-trentino". L Associazione ha sede
STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA
STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA Art. 1) E costituita l associazione a carattere regionale con denominazione R.P. LIGURIA - Onlus (Associazione per la Retinite Pigmentosa ed altre malattie della
FEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
LO STATUTO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CITTA DI GROSSETO. Art.1 Costituzione
ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CITTA DI GROSSETO PIAZZA DEL POPOLO, 3 58100 GROSSETO TEL / FAX 0564/ 427918 www.gol.grosseto.it/proloco e-mail : prolocgr@gol.grosseto.it Art.1 Costituzione ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.
STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.
Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.
STATUTO Atto costitutivo 12/3/1965 n. 196454/2731 rep. Dr. Giudice. Modificato in sede d Assemblee Straordinarie dei Soci Del 19/11/1980, del 9/4/1981, del 26/6/1991, del 24/6/1992 E del 28/6/1994. Art.
ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.
ASSOCIAZIONE Verena Art. 1 Nome e sede A norma dell art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero è costituita un associazione denominata Associazione Verena. Essa ha la sua sede a Bellinzona ed ha recapito
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Vespa Club Modena Associato al c/o Polisportiva Il Torrazzo, Via Papa Giovanni XXIII, n 10/A 41100 Modena e-mail: vespaclubmodena@libero.it sito internet: www.vespaclubmodena.it cell: 389.1687696 ATTO
Statuto. Art.1 DENOMINAZIONE - SEDE. 1.1 E' costituita un associazione denominata Associazione. Turistica Pro Loco SAN TERENZO, di seguito anche
Statuto Art.1 DENOMINAZIONE - SEDE 1.1 E' costituita un associazione denominata Associazione Turistica Pro Loco SAN TERENZO, di seguito anche denominata Pro Loco 1.2 L associazione ha sede in San Terenzo,
Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE
Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci in data 27/11/2014 2 art. 1 - L'associazione "Centro di Aiuto alla Vita Marisa" (C.A.V.) è finalizzata
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI
All. sub A alla delibera di C.C. n. 06 del 17.02.2004 COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente
STATUTO tipo di un Associazione Pro Loco
ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE STATUTO tipo di un Associazione Pro Loco 1.1 E' costituita in forma pubblica l Associazione denominata Pro Loco. 1.2 L'Associazione ha sede legale in.. 1.3 L'eventuale trasferimento
Statuto tipo dell associazione di promozione sociale
Statuto tipo dell associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, Legge 383/2000- l associazione di promozione
L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO di ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ART.1 (Costituzione, denominazione e sede) E costituita ai sensi della legge 383/00 l Associazione di promozione sociale denominata Associazione Rurale Italiana",