D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 Norme in Materia Ambientale

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1 Ordine dei Chimici della Toscana D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 Norme in Materia Ambientale

2 Legge Delega per il riordino della legislazione ambientale (L. 308/2004) prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell approccio tabellare

3 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 Norme in materia ambientale (GU n. 88 del Suppl. Ordinario n.96) - Testo in vigore dal 29/4/2006 Parte quarta, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; Titolo V Bonifica dei siti contaminati 239 principi e campo applicazione 240 definizioni 241 regolamento aree agricole 242 procedure operative ed amministrative 243 acque di falda 244 ordinanze 245 obblighi di intervento di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione 246 accordi di programma 247 siti soggetti a sequestro 249 aree contaminate di ridotte dimensioni 250 bonifica da parte dell amministrazione 251 censimento ed anagrafe dei siti da bonificare 252 siti di interesse nazionale 253 oneri reali e privilegi speciali

4 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (GU n. 88 del Suppl. Ordinario n.96) - Testo in vigore dal 29/4/2006 Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie finali Capo I sanzioni Art. 257 bonifica dei siti Allegati Capo II disposizioni transitorie e finali Decreti attuativi pubblicati Allegati alla parte IV Allegati a-i Allegati al titolo V Allegato 1: Criteri generali per l analisi di rischio sanitario ambientale sitospecifica Allegato 2: Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati Allegato 3: Criteri generali per la selezione e l esecuzione degli interventi bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d urgenza, operativa permanente), nonché per l individuazione delle migliori tecniche d intervento a costi sopportabili Allegato 4: Criteri generali per l applicazione di procedure semplificate Allegato 5: Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d uso dei siti da bonificare

5 Campo applicazione

6 Campo di applicazione D. Lgs.152/2006. disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l eliminazione delle sorgenti dell inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio chi inquina paga.

7 Esclusione campo di applicazione D. Lgs.152/2006. Le disposizioni del titolo V non si applicano a: l abbandono di rifiuti disciplinato dalla parte quarta del decreto; In tal caso, qualora: a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione si dovrà procedere alla caratterizzazione dell area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se queste non richiamano espressamente il decreto. gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree interessate da inquinamento diffuso, che sono disciplinati dalla regione con appositi piani.

8 art. 240 DEFINIZIONI

9 D.M. 471/99 Sito Sito Sito Inquinato Sito contaminato Sito potenzialmente inquinato Sito potenzialmente contaminato Sito non contaminato Sito con attività in esercizio Sito dismesso Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) Concentrazioni soglia di rischio (CSR) Misure di prevenzione Misure di riparazione Messa in sicurezza d'emergenza Messa in sicurezza d emergenza (d urgenza?) Messa in sicurezza operativa Messa in sicurezza permanente Messa in sicurezza permanente Bonifica Bonifica Bonifica con misure di sicurezza Misure di sicurezza Ripristino ambientale Ripristino e rip ristino ambientale Inquinamento Ordine dei Chimici diffuso della Toscana - Il D. Lgs. Inquinamento 3 aprile 2006 n. diffuso 152 Norme in materia ambientale Analisi di rischio sanitario e ambientale sito

10 Definizioni D. D.M. Lgs. 152/ /99 Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali ( ) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) Impianti Acque sotterranee Suolo Sottosuolo Acque superficiali

11 Definizioni Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l analisi di rischio sito specifica. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più CSC Le CSC si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; Vedi anche per DM 471/99 l art.4

12 Definizioni Concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica (Allegato 1 - parte quarta) e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

13 Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee Definizioni D.M. 471/99 siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito

14 Sito Inquinato: sito che presenta livelli di: contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee Definizioni D.M. 471/99 È sufficiente che anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali sia superiore ai VCLA stabiliti per definire il sito inquinato tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.

15 Definizioni Sito potenzialmente contaminato: sito nel quale, uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

16 Definizioni Sito contaminato: un sito nel quale: i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l applicazione della procedura di analisi di rischio (di cui all Allegato 1) sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati

17 Definizioni Sito non contaminato: sito nel quale, la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

18 Definizioni Sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio: attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività; Sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

19 Definizioni Misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

20 Definizioni Misure di riparazione qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie diretta a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi

21 Messa in sicurezza d'emergenza: Definizioni D.M. 471/99 ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente

22 Definizioni Messa in sicurezza d emergenza (d urgenza?): ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, Condizioni di emergenza: atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: contaminazione 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; rimuoverle, 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; sicurezza operativa o permanente 4) pericolo di incendi ed esplosioni. Allegati

23 Definizioni Messa in sicurezza operativa: l insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l ambiente, Devono essere predisposti idonei piani di in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o monitoraggio e controllo che consentano di bonifica da realizzarsi alla cessazione dell attività. verificare l efficacia delle soluzioni adottate compresi gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente al fine di evitare la diffusione della contaminazione all interno della stessa matrice o tra matrici differenti

24 Definizioni D.M. 471/99 Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti: a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi, pur applicando le MTD a costi sopportabili devono allora essere previste: I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici apposite misure di sicurezza, ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono piani superare di monitoraggio nelle matrici e controllo, ambientali i VCLA. eventuali limitazioni d'uso di natura urbanistica

25 Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti: Definizioni a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l ambiente devono quindi essere previsti: apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, eventuali limitazioni d'uso di natura urbanistica

26 Bonifica: Definizioni D. Lgs. D.M. 152/ /99 l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti stesse nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili fissati delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)

27 Definizioni Ripristino e ambientale: Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali.

28 Definizioni Analisi di rischio sanitaria e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall esposizione prolungata all azione delle DM 471/99 sostanze Allegato presenti 4 nelle matrici ambientali contaminate Con il termine analisi di rischio si riassumono tutte le indagini e le valutazioni necessarie a stabilire il rischio posto condotta da uno con specifico i criteri sito indicati sospetto nell Allegato di inquinamento 1 alla alla parte salute quarta pubblica del D. e Lgs. all ambiente 152/2006; naturale e costruito

29 Bonifica con misure di sicurezza: a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti In tali casi per nel l'uso suolo, del sito devono essere previste apposite misure di sicurezza, nel sottosuolo, piani di monitoraggio e controllo nelle acque superficiali eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici nelle acque sotterranee I valori di concentrazione residui di sostanze inquinanti devono comunque garantire la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente naturale o costruito a valori di concentrazione superiori ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici Definizioni qualora i valori di concentrazione limite accettabili non possano essere raggiunti l'insieme neppure degli con interventi l'applicazione, atti a: delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili Valutati mediante Analisi di Rischio

30 Aspetti procedurali

31 Procedure operative ed amministrative EVENTO Al verificarsi di evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, ovvero All individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione

32 Procedure operative ed amministrative EVENTO comunicazione immediata Comune, Provincia, Regione, Prefetto Responsabile inquinamento ai sensi e con le modalità Informa entro 24 ore Ministro dell ambiente la comunicazione di cui all'articolo deve avere 304, ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare: comma 2 generalità dell operatore, caratteristiche del sito interessato, matrici ambientali presumibilmente coinvolte descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l operatore alla realizzazione delle necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza [d emergenza].

33 Procedure operative ed amministrative EVENTO Responsabile inquinamento comunicazione immediata Comune, Provincia, Regione, Prefetto Informa entro 24 ore Ministro dell ambiente Il Se Ministro l operatore dell ambiente, in qualsiasi momento, ha facoltà di: chiedere non si conforma all operatore agli obblighi di fornire previsti, informazioni o su qualsiasi minaccia imminente se esso non di può danno essere ambientale individuato, o o su casi sospetti di tale minaccia imminente; se non è tenuto a sostenere i costi ordinare all operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione il Ministro considerate dell ambiente necessarie, ha facoltà precisando di adottare le metodologie egli stesso da le seguire; misure necessarie per la adottare prevenzione egli stesso del danno, le misure approvando di prevenzione la nota necessarie delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall effettuato pagamento

34 Procedure operative ed amministrative EVENTO comunicazione immediata Comune, Provincia, Regione, Prefetto Responsabile inquinamento Entro 24 ORE mette in opera le misure necessarie di prevenzione

35 Procedure operative ed amministrative EVENTO comunicazione immediata Comune, Provincia, Regione, Prefetto Responsabile inquinamento Entro 24 ORE mette in opera le misure necessarie di prevenzione indagine preliminare successivamente

36 Procedure operative ed amministrative EVENTO comunicazione immediata Comune, Provincia, Regione, Prefetto Responsabile inquinamento Entro 24 ORE mette in opera le misure necessarie di prevenzione indagine preliminare Superamento CSC?

37 Procedure operative ed amministrative EVENTO comunicazione immediata Comune, Provincia, Regione, Prefetto Responsabile inquinamento Entro 24 ORE mette in opera le misure necessarie di prevenzione indagine preliminare Superamento CSC? Entro 48 ORE L autocertificazione conclude il procedimento di notifica ripristina la zona contaminata Entro 48ORE dalla comunicazione NO Invia notizia con autocertificazione a Comune e Provincia Successivi 15 giorni verifica e controllo da parte dell autorità competente

38 Procedure operative ed amministrative EVENTO comunicazione immediata Comune, Provincia, Regione, Prefetto Responsabile inquinamento Entro 30 Entro 24 ORE mette in opera le misure necessarie di prevenzione indagine preliminare Comune, Provincia Presenta Piano di caratterizzazione Superamento CSC? comunicazione immediata giorni Comune, Provincia, Regione c o n r i c h i e s t a d i eventuali prescrizioni integrative SI Entro 30 giorni La Regione, in C.S., autorizza il Piano di caratterizzazione

39 Procedure operative ed amministrative EVENTO comunicazione immediata Comune, Provincia, Regione, Prefetto Responsabile inquinamento Entro 30 Entro 24 ORE mette in opera le misure necessarie di prevenzione indagine preliminare Comune, Provincia Presenta Piano di caratterizzazione Superamento CSC? comunicazione immediata giorni Comune, Provincia, Regione SI Entro 30 giorni La Regione, in C.S., autorizza il Piano di caratterizzazione

40 Procedure operative ed amministrative EVENTO comunicazione immediata Comune, Provincia, Regione, Prefetto Responsabile inquinamento Entro 30 Entro 24 ORE mette in opera le misure necessarie di prevenzione indagine preliminare Comune, Provincia Presenta Piano di caratterizzazione Superamento CSC? comunicazione immediata giorni Comune, Provincia, Regione Attuazione Piano caratterizzazione e verifica delle risultanze dello stesso Entro 30 SI giorni La Regione, in C.S., autorizza il Piano di caratterizzazione Analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)

41 Procedure operative ed amministrative EVENTO comunicazione immediata Comune, Provincia, Regione, Prefetto Responsabile inquinamento Entro 30 Entro 24 ORE mette in opera le misure necessarie di prevenzione indagine preliminare Comune, Provincia Presenta Piano di caratterizzazione Superamento CSC? comunicazione immediata giorni Comune, Provincia, Regione Attuazione Piano caratterizzazione e verifica delle risultanze dello stesso SI Entro 32 giorni La Regione, in C.S., autorizza il Piano di caratterizzazione Analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)

42 Procedure operative ed amministrative Analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) Responsabile inquinamento E n t r o 6 m e s i dall approvazione del piano di caratterizzazione presenta alla regione i risultati dell analisi di rischio Entro 60 giorni ricezione A.R. Invio A.R. a C.S. almeno 20 giorni prima della conferenza Istruttoria in contraddittorio con soggetto responsabile a cui è dato preavviso 20 giorni Approvazione del documento A.R. in C.S. convocata dalla Regione

43 Procedure operative ed amministrative Analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) Responsabile inquinamento Ci < CSR E n t r o 6 m e s i dall approvazione del piano di caratterizzazione presenta alla regione i risultati dell analisi di rischio Invio A.R. a C.S. almeno 20 giorni prima della conferenza Ci CSR Istruttoria in contraddittorio con soggetto responsabile a cui è dato preavviso 20 giorni Approvazione del documento A.R. in C.S. convocata dalla Regione

44 Procedure operative ed amministrative Analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) Responsabile inquinamento giorni Ci < CSR Entro 60 invia a Provincia e Regione un piano di monitoraggio con individuazione di: parametri da controllare frequenza e durata monitoraggio La C.S., con l approvazione dell A.R., dichiara concluso positivamente il procedimento La C.S. può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio Per la verifica nel tempo circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell analisi di rischio e all attuale destinazione d uso del sito.

45 Procedure operative ed amministrative Analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) Responsabile inquinamento Ci < CSR La C.S., con l approvazione dell A.R., dichiara concluso positivamente il procedimento Entro 60 giorni invia a Provincia e Regione un piano di monitoraggio con individuazione di: parametri da controllare frequenza e durata monitoraggio La C.S. può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio Entro 30 giorni La Regione, sentita la Provincia, approva il piano di monitoraggio

46 Procedure operative ed amministrative Analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) Ci < CSR Responsabile inquinamento A scadenza periodo monitoraggio La C.S., con l approvazione dell A.R., dichiara concluso positivamente il procedimento Entro 60 giorni invia a Provincia e Regione un piano di monitoraggio con individuazione di: parametri da controllare frequenza e durata monitoraggio Entro 30 giorni La Regione, sentita la Provincia, approva il piano di monitoraggio La C.S. può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio Effettua comunicazione a Regione e Provincia, comprensiva di relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto Se è rilevato che Ci CSR procedura bonifica

47 Procedure operative ed amministrative Analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) Ci < CSR Responsabile inquinamento E n t r o 6 m e s i dall approvazione del piano di caratterizzazione presenta alla regione i risultati dell analisi di rischio Invio A.R. a C.S. almeno 20 giorni prima della conferenza Istruttoria in contraddittorio con soggetto responsabile a cui è dato preavviso 20 giorni Ci CSR Approvazione del documento A.R. in C.S. convocata dalla Regione

48 Procedure operative ed amministrative Analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione Responsabile regionale Nei successivi sostituisce 6 mesi a tutti gli effetti: inquinamento dall approvazione l'autorizzazione regionale costituisce, altresì, le autorizzazioni, dell Analisi le variante concessioni, di urbanistica Rischio i concerti, e comporta le intese, dichiarazione i nulla osta, i di pareri e gli assensi pubblica previsti utilità, dalla legislazione di urgenza vigente ed indifferibilità compresi, in dei particolare, quelli lavori. relativi alla VIA, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all interno dell area oggetto dell intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde Ci CSR Emissione di eventuali prescrizioni ed integrazioni presenta alla Regione progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori Il misure completamento di riparazione degli e interventi di ripristino di ambientale bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto P r e approvato v i o p a r sono e r e accertati dalla Comune, Provincia mediante Provincia in C.S. e sentito il La Regione apposita certificazione sulla base di responsabile approva una progetto relazione tecnica predisposta d a l l A R P A t e r r i t o r i a l m e n t e competente. entro 60 giorni dal ricevimento progetto Realizzazione del progetto Certificazione di conformità

49 Attività istruttoria Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell Agenzia regionale per la protezione dell ambiente e si coordina con le altre amministrazioni

50 Acqua di falda Art. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) Le acque di falda 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito Possono essere scaricate Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla Direttamente bonifica dell acquifero Nel e non rispetto devono dei contenere altre acque di lscarico i m i t i o altre d i sostanze Dopo pericolose essere diverse, emissione per qualità e di quantità, state da utilizzate quelle presenti a c qnelle u e acque r e f l u e prelevate. i n c i c l i industriali in produttivi in a c q u e esercizio nel superficiali sito stesso In deroga al comma 1 dell articolo 104, ai soli fini della bonifica dell acquifero reimmesse, previo trattamento, nelle acque sotterranee della stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando: la tipologia di trattamento, l e c a r a t t e r i s t i c h e q u a l i - quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione / reimmissione.

51 Ordinanze Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione >valori di CSC danno comunicazione Ordinanza DM 471/99 Regione, Provincia e Comune Responsabile dell evento di superamento svolge le opportune indagini volte ad identificare il: Ordinanza notificata anche al proprietario del sito se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V del decreto Bonifica da parte amministrazione

52 Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, Che si avvale anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica Bonifica da parte amministrazione Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

53 Aree contaminate di ridotte dimensioni art. 249 Possono essere applicate procedure semplificate Per gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni ( es. rete di distribuzione carburanti) per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell ambito di siti industriali, di superficie 1000 m 2. D.M. 471/99 art. 13 Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione La regione può individuare tipologie di interventi, criteri e modalità volume di terreno contaminato < 100 mc no interventi con messa in sicurezza d emergenza o permanente no interventi con procedura di VIA

54 Allegati

55 D.M. 471/99 1. Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, e criteri di accettabilità per le acque superficiali 1. Criteri generali per l analisi di rischio sanitario ambientale sito- specifica 2. Procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni 3. Criteri generali per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale; per le misure di sicurezza e messa di sicurezza permanente; criteri per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo 2. Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati 3. Criteri generali per la selezione e l esecuzione degli interventi bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d urgenza, operativa permanente), nonché per l individuazione delle migliori tecniche d intervento a costi sopportabili 4. Criteri generali per la redazione del progetto di bonifica 4. Criteri generali per l applicazione di procedure semplificate 5. Schema di modello da adottare per la certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza permanente 5. Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d uso dei siti da bonificare

56 Procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni Metodiche analitiche Analisi chimica dei terreni Analisi chimica delle acque Le attività analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità. Le metodiche analitiche applicate dovranno essere concordate fra le parti prima dell inizio dei lavori, in fase di approvazione del piano di indagine proposto. Decret o terre e rocce Terreno: per ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti: i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. la concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.

57 D.M. 471/99 1. Valori di concentrazione limite 1. Criteri generali per l analisi di rischio accettabili nel suolo, nel sottosuolo sanitario ambientale sito- specifica e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, e criteri di accettabilità per le acque superficiali 2. Procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni 3. Criteri generali per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale; per le misure di sicurezza e messa di sicurezza permanente; criteri per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo 2. Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati 3. Criteri generali per la selezione e l esecuzione degli interventi bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d urgenza, operativa permanente), nonché per l individuazione delle migliori tecniche d intervento a costi sopportabili 4. Criteri generali per la redazione del progetto di bonifica 4. Criteri generali per l applicazione di procedure semplificate 5. Schema di modello da adottare per la certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza permanente 5. Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d uso dei siti da bonificare

58 Concentrazioni accettabili dei contaminanti nelle matrici ambientali Allegato 5 471/99 152/2006 DM 471/99 Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, criteri di accettabilità per le acque superficiali Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.

59 suolo e sottosuolo

60

61 Sostanze e preparati

62

63 Acque sotterranee

64

65

66 SISTEMA SANZIONATORIO

67 51-bis. Bonifica dei siti. 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo Bonifica dei siti. 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito: con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Prevenzione e ripristino ambientale 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato 304. Si applica Azione di la prevenzione. pena dell'arresto da un anno a due da sostanze pericolose. anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a <omissis> lire centomilioni Se l'operatore se l'inquinamento non provvede è agli provocato interventi 3. di cui Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di da rifiuti al comma pericolosi. 1 e alla comunicazione di cui al presente 4. cui L'osservanza ai commi 1 dei e 2, progetti o nella approvati sentenza emessa ai sensi ai degli sensi comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il dell'articolo articoli 242 e 444 seguenti del codice costituisce di procedura condizione penale, di non il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio beneficio punibilità della per i sospensione reati ambientali condizionale contemplati della da altre pena Con irroga la sentenza una sanzione di amministrativa condanna per non la inferiore a può leggi essere per il medesimo subordinato evento alla e esecuzione per la stessa degli contravvenzione mille euro né di superiore cui al presente a tremila comma, euro per o con ogni giorno interventi condotta di di inquinamento emergenza, di cui bonifica al comma e 1. ripristino la decisione di ritardo. emessa ai sensi dell'articolo 444 del ambientale. codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

68 DISPOSIZIONI TRANSITORIE art. 265

69 Disposizioni transitorie Art Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.

70 Ringrazio il collega e collaboratore Dott. Milo Vignali per il contributo altamente professionale alla preparazione di questa presentazione

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