REPUBBLICA DI SAN MARINO

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1 LEGGE 27 giugno 2003 n.86 REPUBBLICA DI SAN MARINO Integrazione funzionale tra l'ispettorato per il Credito e le Valute e l'istituto di Credito Sammarinese Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 giugno Art.1 (Integrazione) E' disposta l'integrazione fra l'ispettorato per il Credito e le Valute e l'istituto di Credito Sammarinese da realizzarsi in due successivi interventi: il primo immediato ed avviato per mezzo della presente legge ed il secondo da attuarsi con apposito provvedimento legislativo entro la scadenza del Consiglio di Amministrazione dell'istituto di Credito Sammarinese e comunque non oltre il mese di aprile A tale riguardo è dato mandato al Congresso di Stato di presentare, entro settembre 2004, un apposito progetto di legge che definisca tutti gli opportuni interventi sulla normativa bancaria e finanziaria vigente. Tale provvedimento legislativo dovrà, fra l'altro, prevedere: la sostituzione del Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino con un Organo Collegiale che definisca le strategie della Banca Centrale, ne coordini l'applicazione e verifichi il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale Organo dovrà essere composto da almeno tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Grande e Generale ed in possesso, preferibilmente, di lunga e comprovata

2 esperienza di alto livello nel settore bancario e finanziario. Almeno uno di essi dovrà aver maturato esperienza diretta in banche centrali, autorità di vigilanza o istituzioni affini; l'attribuzione al Direttore Generale, nell'ambito delle strategie fissate dall'organo Collegiale, di autonomia decisionale e responsabilità nella gestione operativa della Banca Centrale. Il Direttore Generale parteciperà alle sedute del Comitato per il Credito ed il Risparmio. Art.2 (Modifica della denominazione sociale dell'istituto di Credito Sammarinese) Quale conseguenza dell'integrazione tra l'ispettorato per il Credito e le Valute e l'istituto di Credito Sammarinese, il primo comma dell'articolo 1 della Legge 9 marzo 1988 n. 34 è sostituito dal seguente: "La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, Ente a partecipazione pubblica e privata, ha sede legale in San Marino. Essa persegue le funzioni e le finalità affidatele dalla legge secondo principi di autonomia e indipendenza.". Art.3 (Finalità della Banca Centrale della Repubblica di San Marino) L'articolo 2 della Legge 9 marzo 1988 n. 34 è sostituito dal seguente: "Le finalità della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono le seguenti: a. fornire servizi bancari e finanziari allo Stato e alla Pubblica Amministrazione anche al fine di coordinare la gestione delle disponibilità e la scelta delle forme di finanziamento; b. assolvere al ruolo di Autorità Valutaria della Repubblica di San Marino e controllare l'applicazione delle disposizioni in materia valutaria; c. esercitare il controllo sulle attività creditizie e finanziarie svolte dagli intermediari abilitati, a tutela della stabilità bancaria e del risparmio nella Repubblica di San Marino, a cui è riconosciuto un rilevante valore sociale; d. concorrere alla creazione delle condizioni che consentano l'offerta di servizi bancari e strumenti finanziari aggiornati e competitivi; e. fornire un adeguato sostegno al sistema bancario della Repubblica assolvendo anche a funzioni di stimolo ed orientamento; f. agevolare l'attività economica e finanziaria con la predisposizione e il mantenimento dei sistemi di pagamento della Repubblica. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino intratterrà di norma rapporti diretti con organismi finanziari sopranazionali, banche centrali e autorità di vigilanza, intermediari finanziari bancari e non bancari, compagnie di assicurazioni e altri soggetti in coerenza alle proprie finalità e funzioni.". Art.4 (Funzioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino) L'articolo 6 della Legge 9 marzo 1988 n. 34 è sostituito dal seguente:

3 "Le funzioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono: 1. il controllo e la vigilanza sulle attività bancarie, finanziarie e creditizie svolte dagli intermediari abilitati, la tutela del risparmio ed il controllo sui servizi e sugli strumenti finanziari; 2. la gestione esclusiva dei rapporti valutari, con possibilità di delega ad altre banche o succursali operanti nel territorio, nel rispetto delle leggi vigenti; 3. la gestione e la supervisione del servizio di compensazione e del sistema dei pagamenti; 4. la raccolta e la compilazione di statistiche monetarie, creditizie e valutarie; 5. la concessione, secondo modalità e criteri da essa stabiliti, del credito di ultima istanza nei confronti delle Banche autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica, purché adeguatamente assistito da garanzie; 6. la custodia e l'amministrazione dei depositi per conto e con garanzia dello Stato, in titoli e per contanti, vincolati dalle Banche a riserva obbligatoria assicurandone la pronta liquidità nel rispetto della legge bancaria; 7. la gestione e l'amministrazione - con possibilità di delega - dei sistemi di garanzia a tutela dei depositanti; 8. il coordinamento e la promozione di attività, iniziative e di servizi consortili a favore del sistema finanziario sammarinese; 9. il ruolo di referente istituzionale, in tematiche bancarie, finanziarie, e valutarie, nei confronti di Banche Centrali, Autorità di Vigilanza o simili Autorità estere e nei confronti delle Organizzazioni Internazionali; 10. l'emissione in proprio di titoli mobiliari, per le finalità da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione; 11. la gestione - con possibilità di delega - dei servizi di tesoreria e di esattoria per conto dello Stato e degli Enti pubblici; 12. la formulazione, ove richiesta, di pareri al Congresso di Stato circa questioni finanziarie e patrimoniali dello Stato; 13. l'individuazione, su incarico del Congresso di Stato o del Segretario di Stato alle Finanze e al Bilancio, delle forme di finanziamento tempo per tempo più adeguate alla copertura dell'eventuale fabbisogno finanziario dello Stato e della Pubblica Amministrazione; 14. l'emissione per conto dello Stato, previa legge di autorizzazione, di titoli del debito pubblico; 15. l'esercizio esclusivo, con possibilità di delega ad altre banche o succursali operanti nel territorio, di operazioni sull'oro e sui metalli preziosi; 16. ogni altra funzione ad essa assegnata dalle leggi della Repubblica. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, per il tramite dei suoi organi e per le rispettive aree di competenza, potrà adottare provvedimenti, anche sotto forma di Circolari e Lettere Uniformi, che avranno, oltre al carattere dispositivo, anche una funzione esplicativa ed interpretativa dei compiti assegnati dalla legge alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino stessa.". Art.5 (Struttura della Banca Centrale della Repubblica di San Marino) La Banca Centrale della Repubblica di San Marino è composta di due Divisioni fra loro autonome: la Divisione Vigilanza e la Divisione Banca.

4 La prima Divisione mantiene le prerogative, i rapporti funzionali, le competenze, le funzioni ed i poteri stabiliti dalla normativa vigente per l'ispettorato per il Credito e le Valute, rappresentandone la sua naturale continuazione; la seconda Divisione quelli originariamente previsti per l'istituto di Credito Sammarinese. Quale conseguenza dell'integrazione disposta dall'articolo 1 della presente legge e di quanto previsto al precedente comma, tutti i riferimenti previsti dalla normativa vigente all'ispettorato per il Credito e le Valute si intendono ora riferiti alla Divisione di Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge l'organo Collegiale, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al primo comma del presente articolo, potrà adeguare le Divisioni alle esigenze organizzative ed operative della Banca Centrale. A seguito dell'integrazione disposta dalla presente legge, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non è soggetta alla vigilanza prudenziale della Divisione Vigilanza. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai fini di tutela della propria stabilità, adotta apposite strutture e modelli interni di analisi e verifica in coerenza con i principi di vigilanza prudenziale previsti dalle normative e disposizioni in vigore. Art.6 (Organi della Banca Centrale della Repubblica di San Marino) L'articolo 29 della Legge 21 febbraio 1986 n.21, modificato con l'articolo 17 della Legge 8 marzo 1988 n.33 e l'articolo 8 della Legge 9 marzo 1988 n.34 sono così modificati: "Art.29 Sono organi dell'istituto: l'assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale ed il Coordinamento della Vigilanza. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Consiglio di Amministrazione si compone da cinque a sette membri e delibera, a maggioranza dei suoi componenti, sulle materie poste all'ordine del giorno dal Presidente, d'ufficio o su richiesta di almeno due componenti. Sotto la sua responsabilità il Consiglio di Amministrazione può delegare a singoli consiglieri poteri di sua competenza. Sono organi dell'istituto : l'assemblea; Il Consiglio di Amministrazione; Art.8

5 Il Presidente; Il Collegio Sindacale; Il Direttore Generale; Il Coordinamento della Vigilanza.". Art.7 (Attribuzione dei poteri e delle funzioni alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino) I poteri e le funzioni previsti dalla vigente normativa per l'ispettorato per il Credito e le Valute e per l'istituto di Credito Sammarinese sono attribuiti rispettivamente alla Divisione Vigilanza ed alla Divisione Banca della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Al Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, oltre alle funzioni ed ai poteri ad esso attribuiti per la Divisione Banca ai sensi dello statuto, è altresì assegnata la responsabilità amministrativa della Divisione Vigilanza. Al fine di garantire continuità all'azione di vigilanza, il Coordinamento della Divisione Vigilanza è composto dagli Ispettori nominati ai sensi dell'articolo 21 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21 modificato con l'articolo 11 della Legge 8 marzo 1988 n. 33; uno di essi, con nomina del Congresso di Stato, assume la qualifica di Coordinatore della Vigilanza. Art.8 (Coordinamento della Vigilanza) Alla Legge 9 marzo 1988 n.34 è aggiunto il seguente articolo : "Art.19 bis (Coordinamento della Vigilanza) Il Coordinamento della Vigilanza è composto dai membri dell'ispettorato per il Credito e le Valute nominati ai sensi della Legge 12 febbraio 1986 n.21 e successive modifiche. Ad esso sono assegnate tutte le funzioni, i poteri, i compiti e le responsabilità precedentemente attribuiti ai membri dell'ispettorato per il Credito e le Valute dalla normativa vigente. Il Coordinamento della Vigilanza è retto dal Coordinatore dell'ispettorato per il Credito e le Valute ovvero, in sua assenza, dal Vice Coordinatore nominato dal Comitato per il Credito ed il Risparmio. Il Coordinamento della Vigilanza, di norma, opera anche in collaborazione con il Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. A tal fine può essere invitato a partecipare alle riunioni del Coordinamento della Vigilanza ed alle sedute del Comitato per il Credito ed il Risparmio; le notizie e le informazioni ivi acquisite sono sottoposte al segreto di cui

6 all'articolo 23 della Legge 21 febbraio 1986 n.21 e successive modifiche, anche nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Quanto previsto al comma precedente per il Direttore Generale non può formare oggetto di delega, neppure ai sensi di quanto stabilito all'articolo 19 della Legge 9 marzo 1988 n.34. Ai sensi della normativa vigente, fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto all'articolo 1, comma 2, della presente legge, il Comitato per il Credito ed il Risparmio e, laddove previsto dalle leggi in vigore, il Congresso di Stato, è l'organo referente dell'attività di vigilanza prudenziale svolta dal Coordinamento della Vigilanza.". Art.9 (Collegio Sindacale) All'articolo 18 della Legge 9 marzo 1988 n.34 è aggiunto il seguente comma: "Il Collegio Sindacale, per quanto riguarda la Divisione Vigilanza, fermo restando le disposizioni di cui ai commi precedenti anche in riferimento a tale Divisione, non esercita il controllo sulle funzioni dell'ispettorato per il Credito e le Valute di cui all'articolo 12 della Legge 8 marzo 1988 n.33.". Art.10 (Oneri della Vigilanza) L'articolo 26 della Legge 12 febbraio 1986 n.21, modificato con l'articolo 13 della Legge 8 marzo 1988 n.33, è così sostituito: "Tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi all'attività di vigilanza e controllo sono sostenuti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Con apposito decreto reggenziale, su proposta della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sono periodicamente stabiliti i criteri e le modalità di rivalsa degli oneri di cui al comma precedente nei confronti dei soggetti sottoposti alla vigilanza prudenziale della Divisione di Vigilanza.". Art.11 (Tutela legale degli atti relativi alla Divisione Vigilanza) La tutela legale ed i relativi oneri per gli atti connessi all'espletamento dei propri compiti professionali dalla Divisione Vigilanza e dai membri del suo Coordinamento sono a carico della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti dei soggetti di cui al comma che precede, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, salvo i casi di dolo o colpa grave. Art.12

7 (Segreto d'ufficio) I componenti gli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti e coloro che, a vario titolo, collaborano con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono sottoposti al segreto d'ufficio previsto dall'articolo 23 della Legge 21 febbraio 1986 n.21 e successive modifiche. Art.13 (Personale dell'ispettorato per il Credito e le Valute) Al fine di garantire continuità nell'attività di vigilanza, al personale impiegato a qualsiasi titolo presso l'ispettorato per il Credito e le Valute sarà offerta, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'opportunità di essere assunto a tempo indeterminato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nella Divisione Vigilanza, alle condizioni che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei ruoli e delle professionalità acquisite, stabilirà, sentita la proposta congiunta del Coordinamento della Vigilanza e della Direzione. L'accettazione o il rifiuto dovrà essere comunicato dall'interessato entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta. Il personale dipendente della Pubblica Amministrazione che deciderà di conservare il rapporto di lavoro di pubblico impiego verrà trasferito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di mobilità e dei diritti acquisiti, ad altro Ufficio o Servizio della Pubblica Amministrazione. Il personale impiegato nella Divisione Vigilanza risponde del proprio operato al Coordinamento della Vigilanza; la gestione del personale della Divisione Vigilanza sarà coordinata con il Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Art.14 (Durata dei mandati) Onde permettere la definizione dell'assetto finale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, da attuarsi con l'intervento legislativo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il mandato di tutti i componenti gli Organi Statutari della Divisione Banca ed il Coordinamento della Vigilanza viene confermato e prorogato al 30 aprile Quanto stabilito al precedente comma non è applicabile al Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ed al Coordinatore della Vigilanza, che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del proprio mandato. Art.15 (Collaborazione internazionale) La Divisione Vigilanza intrattiene rapporti diretti con Organismi ed Autorità di altri Stati aventi analoghe competenze e funzioni, con i quali può collaborare e stipulare appositi accordi di cooperazione, previo espresso mandato del Comitato per il Credito ed il Risparmio. Il Direttore Generale informa il Comitato per il Credito ed il Risparmio circa i rapporti internazionali che la Banca Centrale intrattiene ai sensi dell'articolo 6, punto 9, della Legge 9 marzo

8 1988 n. 34 modificato con l'articolo 4 della presente legge, e che non rientrano in quanto già previsto dal precedente comma. Art.16 (Sanzioni pecuniarie) Salvo i casi previsti nel Titolo IX della Legge 12 febbraio 1986 n.21 e successive modificazioni e nel Titolo III della Legge 25 febbraio 1986 n.24, gli Amministratori, Sindaci, Direttori, Procuratori e Liquidatori che contravvengono alle disposizioni della Divisione Vigilanza, sono puniti con sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro ,00. La sanzione pecuniaria, irrogata dalla Divisione Vigilanza e divenuta esecutiva, deve essere estinta mediante pagamento alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Avverso il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso nei termini di legge. Con apposito decreto reggenziale, su proposta della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sentito il parere del Comitato per il Credito ed il Risparmio, sono individuate le violazioni per le quali è applicabile la sanzione pecuniaria prevista al presente articolo. Art.17 (Codice di condotta) Al fine di garantire la necessaria indipendenza alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, mantenerne la pubblica fiducia e preservarne la reputazione, dovrà essere adottato un codice di condotta, destinato ai componenti gli organi della Banca ed al personale direttivo, che ispiri l'operato degli stessi a principi di autonomia, indipendenza ed imparzialità. Art.18 (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 2003/1702 d.f.r

9 I CAPITANI REGGENTI Pier Marino Menicucci - Giovanni Giannoni IL S E G R E T A RI O DI S T A T O P E R G LI A FF A RI IN T E R NI

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