GRUPPO INTERCOMUNALE di PROTEZIONE CIVILE ERBA-LAGHI
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1 GRUPPO INTERCOMUNALE di PROTEZIONE CIVILE ERBA-LAGHI PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE Art.1 PRESUPPOSTI DI ADESIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE Al Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile Erba-Laghi possono aderire cittadini italiani, dei Paesi appartenenti alla C.E. o dei Paesi Extra C.E. in regola con il permesso di soggiorno, di ambo i sessi, maggiorenni, di buona condotta morale e civile. Presupposto alla richiesta di adesione è la disponibilità del richiedente a prestare la propria opera con impegno, serietà e dedizione, senza fini di lucro o vantaggi personali, su richiesta dei Sindaci o Assessori delegati dei Comuni aderenti alla convenzione intercomunale di costituzione del servizio, nell ambito del sistema di Protezione Civile ed in riferimento ad attività di studio, prevenzione e soccorso o in occasioni di eventi o manifestazioni a forte richiamo di persone ove si renda necessario prevenire e tutelare la pubblica incolumità. Ai volontari di protezione civile che prestano servizio autorizzato per conto dei Comuni, viene garantita la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall art.4 della legge e successivi d.m. di attuazione. Art.2 DOMANDA DI AMMISSIONE DEI VOLONTARI AL GRUPPO INTERCOMUANLE L ammissione al gruppo di protezione civile intercomunale Erba-Laghi è subordinata alla presentazione di apposita domanda in modelli depositati presso il Comando di Polizia Locale o dal sito della protezione civile erba-laghi sotto la voce modulistica varia modulo di iscrizione,
2 corredata di certificato medico di buona salute e dell accettazione della stessa, da parte del sindaco del Comune capo fila, la cui decisione è insindacabile. Art.3 AMMISSIONE DEI VOLONTARI AL GRUPPO INTERCOMUNALE I volontari che abbiano favorevolmente presentato la domanda di ammissione di cui al precedente art.2 dovranno frequentare un corso di formazione teorico e pratico sostenuto da enti competenti con tecnici ritenuti idonei da EUPOLIS o già in possesso del richiedente l iscrizione. Terminato il corso di formazione con esito positivo i volontari saranno sottoposti ad un periodo di valutazione, propedeutico all ammissione definitiva al gruppo, della durata di sei mesi nel corso del quale i volontari assumeranno la qualifica di ausiliari. Al termine di tale periodo il coordinatore dei volontari formulerà il definitivo giudizio di idoneità del volontario. Con il superamento del periodo di valutazione il volontario viene definitivamente ammesso al gruppo intercomunale di protezione civile Erba-Laghi e registrato nell elenco dei volontari della Regione Lombardia. Prima dello svolgimento del corso di formazione di cui al precedente comma 2 i volontari potranno prendere parte alle attività svolte dal gruppo di protezione civile in qualità di osservatori e con funzioni di apprendistato. I volontari e gli ausiliari possono essere dotati di uniforme ed equipaggiamento da indossare per le attività del gruppo e ne saranno responsabili. I soggetti in apprendistato potranno essere dotati di pettorina di riconoscimento. Art.4 TESSERA DI RICONOSCIMENTO I volontari ammessi al Gruppo saranno muniti di tessera di riconoscimento con fotografia. La tessera di riconoscimento è strettamente personale e non cedibile e dovrà certificarne le generalità, la qualifica e l appartenenza del Gruppo intercomunale Volontari di Protezione Civile. La tessera di riconoscimento, vidimata dal Comune Capo Fila, varrà esclusivamente quale contrassegno di Volontariato di Protezione Civile. La tessera da portare in maniera visibile sulla divisa non dispensa il titolare dal dover esibire, qualora richiesta, la carta d identità o altro documento di identificazione ai sensi si legge. Ogni abuso nell utilizzo della tessera di riconoscimento potrà comportare l immediata espulsione dal gruppo. Art.5 COMPITI E RESPONSABILITA DEL COORDINATORE E DEL VICE-COORDINATORE DEI VOLONTARI Il coordinatore è nominato dalla Assemblea dei Sindaci aderenti alla convenzione istitutiva del servizio intercomunale;
3 Il vice-coordinatore, su proposta del coordinatore, è nominato dalla Assemblea dei Sindaci aderenti alla predetta convenzione. Il coordinatore provvede: - a promuovere ed organizzare, in collaborazione con il vice-coordinatore, le attività del Gruppo nonché a relazionare all Assemblea dei Sindaci, al Sindaco e/o assessore delegato del Comune Capofila e al sindaco e assessore delegato del Comune aderente alla convenzione presso il quale si svolge l attività di servizio circa le attività svolte, le iniziative intraprese o da intraprendere. - Ad assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze). - A garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al Gruppo. - - a garantire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, reperti, utili ai fini di Protezione Civile. - A designare i capi Squadra. Il vice-coordinatore dei volontari in collaborazione con il coordinatore, provvede: - a garantire la disciplina e l ordine nel Gruppo. - A dirimere ogni questione che dovesse insorgere tra i Volontari in ordine alle modalità di svolgimento del servizio. - A vigilare sulla condotta degli stessi. - A vigilare sul costante grado di addestramento dei volontari. - A organizzare e coordinare le attività di addestramento e quelle operative del gruppo in fase di esecuzione. - A organizzare le attività operative dei volontari - A coordinare le attività dei Capi Squadra. - A sostituire con funzioni vicarie il coordinatore in caso di sua assenza ed impedimento. Il coordinatore ed il vice-coordinatore dei volontari sono tenuti in ogni caso a rispettare le decisioni e le iniziative assunte dalla Assemblea dei Sindaci e, in sede operativa, dalle Forze dell Ordine presenti in loco. Gli stessi sono inoltre tenuti a verificare che le attività d intervento e di addestramento vengano svolte in conformità alle vigenti norme di legge e alle disposizioni e regolamenti in materia di protezione civile.
4 Art.6 CODICE DEONTOLOGICO DEL VOLONTARIO Gli appartenenti al Gruppo Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell art.1, con impegno, lealtà e senso di responsabilità, spirito di collaborazione e disponibilità, oltre che a mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all incarico che sono chiamati a compiere. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate. Il comportamento del volontario inoltre deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del cittadino. Durante il servizio l unico punto di riferimento è il bisogno del cittadino al quale occorre rivolgersi con attenzione, cordialità, spirito di servizio. Il volontario, in caso di attività congiunta con quella svolta da appartenenti a Forze Istituzionali giurisdizionalmente riconosciute sul territorio intercomunale, non deve contrastarne l operato, se necessita, deve, in assenza del coordinatore, del vice-coordinatore dei volontari o del proprio capo squadra, seguire le direttive impartitegli dagli operatori delle forze sopra citate. I volontari del Gruppo nell espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto. In particolare devono: - svolgere l attività di volontariato con la massima serietà ed impegno - attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dal coordinatore o in sua assenza dal Vice-coordinatore e Capo Squadra. - Tenere un comportamento educato, amichevole e solidale - Osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio, - Non fumare all interno degli automezzi di servizio, non assumere sostanze stupefacenti ed alcoliche. Art.7 REMUNERAZIONE E RIMBORSO SPESE E fatto divieto ai volontari di protezione civile di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera se non per quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge n.225 del Art.8 ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il Gruppo volontari di protezione civile opera in conformità alle direttive della Assemblea dei Sindaci, al regolamento e alle indicazioni contenute nella convenzione istitutiva del servizio.
5 Art.9 EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE Le amministrazioni aderenti alla convenzione istitutiva del servizio, nei modi e nei tempi previsti dalle delibere in merito assunte dall assemblea dei sindaci, provvederanno all equipaggiamento individuale dei Volontari. L utilizzo di vestiario ed accessori che siano riconducibili alle attività del Gruppo deve avvenire esclusivamente per le finalità istituzionali. Tutto l abbigliamento fornito dal Gruppo, in caso di dimissioni o espulsione dovrà essere restituito pulito ed in buono stato. Art.10 PERIODO DI SOSPENSIONE SU RICHIESTA DEL VOLONTARIO Il volontario ha diritto ad un periodo di sospensione, per motivi personali, dall attività del Gruppo. Il periodo di sospensione non comporta la perdita di qualifica di volontario. La richiesta di sospensione al termine del periodo accordato può essere reiterata ma non deve superare più di sei mesi. Il volontario che richiede il periodo di sospensione deve comunicarlo in forma scritta al coordinatore. Art.11 SOSPENSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE La qualifica di volontario di protezione civile del Gruppo intercomunale può essere sospeso o nei casi più gravi o reiterati della condotta, si perde a seguito di dimissioni o in applicazione di una sanzione disciplinare, comminata in conformità a quanto previsto dal successivo art.19 sulla base delle seguenti ragioni: - per reiterata ed ingiustificata mancata partecipazione alla chiamata di emergenza o di esercitazione; - per accertata violazione delle norme sulla buona condotta morale ( es: abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti); - a seguito del verificarsi nei confronti di altri volontari o funzionari e dirigenti dell amministrazione comunale, reiterati atti conflittuali e non rispettosi dei rapporti tra le persone; - per uso improprio della tessera e o dell equipaggiamento in dotazione; - per abbandono ingiustificato delle attività di servizio così come prevista nel successivo art.12 All atto delle dimissioni o a seguito della notifica del provvedimento di sospensione o di espulsione il volontario è obbligato a rendere il tesserino di riconoscimento e l equipaggiamento in dotazione, sia individuale che di gruppo. L atto di sospensione o di espulsione è emanato dal Sindaco del Comune capo fila, su istanza motivata e documentata del coordinatore dei volontari.
6 Art.12 ABBANDONO DI OPERATIVITA IN SERVIZIO Una volta iniziato un servizio questo non deve mai essere abbandonato. L abbandono per gravi necessità potrà avvenire soltanto dietro consenso del coordinatore o in sua assenza del capo squadra al quale si sarà rivolto il volontario. L abbandono ingiustificato comporterà un richiamo da parte del coordinatore o l applicazione delle sanzioni di cui all art.11. Art.13 INCARICHI RICOPERTI DAL VOLONTARIO Il Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile ha la massima autonomia nella scelta degli incarichi che ciascun volontario ricopre all interno del Gruppo stesso, fatta esclusione per le nomine riservate dalla legge o dalla convenzione istitutiva al Sindaco o Assemblea dei Sindaci. Il coordinatore dei volontari è tenuto a consegnare al dirigente designato dalla convenzione istitutiva e alla assemblea dei Sindaci l elenco dei volontari con gli indirizzi, recapiti telefonici, sia di residenza che di lavoro, della professione, dei titoli di studio conseguiti e delle eventuali specializzazioni, indicando gli incarichi da essi ricoperti all interno del Gruppo con le eventuali variazioni che di volta in volta dovessero verificarsi. Tutti questi dati sono conservati nell ufficio di protezione civile. Art.14 TURNI E SERVIZI DEI VOLONTARI Mensilmente tutti gli appartenenti al gruppo volontari della protezione civile, a rotazione, dovranno effettuare dei turni al fine di uniformare i metodi intervento e di stimolare le sinergie del gruppo oltre all affiatamento tra di loro. I turni saranno disposti dal coordinatore dei volontari in collaborazione con il vice coordinatore e comunicati a mezzo ai volontari ed affissi presso la sede del gruppo entro e non oltre il 23 del mese di dicembre di ogni anno. Ogni squadra a scelta tra sabato o domenica dovrà essere presente in sede per la verifica di mezzi ed attrezzature (vedi artt.21 e 22). La squadra di turno dovrà essere reperibile da martedì a martedì dalle ore 19,00 alle ore 07,00 salvo sabato e domenica che dovrà essere reperibile 24h/24h. In caso di assenza, il Capo squadra deve trovare un capo squadra che lo sostituisca ed avvertire il coordinatore circa il capo squadra che lo sostituirà. In caso di assenza di un volontario, lo stesso deve trovare il sostituto e comunicare la propria assenza al capo squadra e al coordinatore.
7 In caso di allerta meteo il capo squadra deve provvedere ad effettuare con la sua squadra il monitoraggio dei punti stabiliti, una volta terminato il monitoraggio deve compilare il report ed inviarlo nel più breve tempo possibile al coordinatore ed al roc (referente operativo comunale) del comune interessato a mezzo . Tutti i turni dovranno essere strutturati in modo tale da coprire i servizi necessari e richiesti. Durante il turno i volontari dovranno provvedere alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature. Art.15 REPERIBILITA In caso di dichiarata allerta il coordinatore comunicherà al dirigente designato dal Comune capo fila i nominativi dei volontari reperibili. Il coordinatore dei volontari o, in sua sostituzione, il vicecoordinatore dovrà essere sempre rintracciabile e reperibile. Questi, una volta contattato, dovrà raggiungere la sede della protezione civile entro 30 minuti in modo da iniziare le prime attività di preparazione dei mezzi e delle strutture. Il resto del gruppo dei volontari dovrà intervenire entro il più breve tempo possibile nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza. Art.16 INTERVENTI AUTORIZZATI L esecuzione di interventi al di fuori del territorio dei Comuni aderenti alla convenzione istitutiva è condizionata alla preventiva autorizzazione del Sindaco del Comune capofila, al quale potranno essere inviate richieste di adesione ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonchè per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi a livello locale, regionale o nazionale. L autorizzazione potrà comprendere l utilizzo di mezzi e materiali. Il Gruppo o singoli volontari potranno inoltre, previa autorizzazione del sindaco del Comune Capofila, promuovere o aderire ad iniziative, anche al di fuori del territorio dei Comuni aderenti alla convenzione istitutiva, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli enti, le associazioni, i gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile. Art.17 MODIFICA DEL REGOLAMENTO IL Sindaco o l Assessore delegato del Comune Capofila, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, potrà sottoporre aal Assemblea dei Sindaci la modifica del presente regolamento. Art.18 OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO Tutti i volontari sono tenuti alla sottoscrizione del presente Regolamento come accettazione delle condizioni in esse contenute.
8 Art.19 VISIONE DEL REGOLAMENTO Il seguente Regolamento dovrà essere consegnato ad ogni componente del Gruppo Intercomunale di volontari di protezione civile all atto della nomina del suo stato giuridico, altra copia dovrà essere esposta in modo permanente nei locali della sala operativa della sede del Gruppo. Art.20 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella convenzione istitutiva del servizio e le norme vigenti in tema di protezione civile. Art.21 AUTOMEZZI - Gli automezzi devono essere sempre utilizzati per le attività del Gruppo. - Gli automezzi devono essere utilizzati soltanto dai volontari del gruppo che a tal fine devono essere autorizzati e muniti di idonea patente di guida. - L autista dovrà farsi carico al rientro della compilazione del registro di marcia. - L utilizzo dei dispositivi di emergenza è consentito solo nei casi previsti dalla legge. - Gli automezzi devono essere riforniti di carburante quando l indicatore di livello sia uguale o inferiore ad ¼ di serbatoio o in caso di allerta proclamata qualunque sia il livello del serbatoio. Art.22 USO DELLE ATTREZZATURE - Tutta l attrezzatura deve restare disponibile presso la sede della protezione civile. - Il volontario è tenuto ad accertarsi delle dotazioni e lo stato di efficienza della attrezzatura prima di ogni servizio. - L attrezzatura deve essere restituita in ordine, efficiente e pulita, eventuali anomalie devono essere segnalate al coordinatore dei volontari ed al responsabile della attrezzatura. - Ogni volontario è responsabile della attrezzatura affidatagli. - Durante l uso della attrezzatura ciascun utilizzatore dovrà usare i dispositivi di protezione individuale. - L utilizzo della radio va limitato al solo impiego durante il servizio.
9 Art.23 ENTRATA IN VIGORE Questo regolamento sarà operativo dal giorno successivo della sua approvazione da parte dell Assemblea dei Sindaci.
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