AREA WELFARE LOCALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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- Patrizia Rosati
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1 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AREA WELFARE LOCALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL 19/11/2008 OGGETTO CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL PROGETTO "DISCO BUS".
2 AREA WELFARE LOCALE LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE, SANITARIA E ABITATIVA Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n.39 del , modificata successivamente con deliberazioni n.164 del e n.281 del , dichiarate immediatamente esecutive, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2008 ed è stata affidata ai Dirigenti di primo livello, individuati con delibera della Giunta Provinciale n.2 del , l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; richiamate: la comunicazione di Giunta Provinciale, proposta n. 1/2008, "Protocollo d'intesa fra la Provincia di Parma e la Provincia di Reggio Emilia per favorire il maggiore sviluppo del progetto denominato "Disco bus" quale nuovo servizio di trasporto pubblico notturno, finalizzato a prevenire e a ridimensionare il grave problema degli incidenti stradali dei giovani che frequentano i locali pubblici notturni sull'asse della via Emilia" con la quale si approva la sottoscrizione del Protocollo in parola; la comunicazione di Giunta, proposta n. 124/2008, "Prosecuzione del progetto Disco Bus quale servizio di trasporto pubblico notturno, finalizzato a prevenire e ridurre il grave problema degli incidenti stradali dei giovani che frequentano i locali pubblici sull'asse della via Emilia, nel rispetto del protocollo d'intesa fra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Parma" con la quale si decide: di dare continuità al progetto Disco Bus per il periodo novembre 2008 e maggio 2009; di realizzare il progetto con le stesse modalità sperimentate nell'edizione precedente ed in particolare nelle notti del venerdì e sabato dalle h. 20,30 alle h. 04,00 lungo la tratta Rubiera-Reggio- Sant'Ilario per la Provincia di Reggio Emilia e lungo la tratta Sant'Ilario- Parma-Fidenza-Salsomaggiore per la Provincia di Parma; sensibilizzare i giovani in merito alle conseguenze che derivano dalla guida in condizioni personali alterate dall'uso di alcool e di altre sostanze; incrementare sensibilmente il numero dei giovani reggiani che potrebbero usufruire del Disco Bus al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico quale strumento di prevenzione d comportamenti a rischio; considerato che la realizzazione del progetto Disco Bus consente di perseguire le seguenti finalità: dare una risposta concreta alle numerose richieste di potenziamento della mobilità collettiva notturna, in merito ad uno specifico collegamento dei locali che gravitano lungo l'asse della via Emilia sulla relazione Salsomaggiore Terme (PR) Rubiera (RE) e viceversa; contribuire alla sicurezza, alla prevenzione, all informazione e alla sensibilizzazione, nei confronti dei giovani, circa i comportamenti alla
3 guida definiti "a rischio", con particolare attenzione all uso di alcol e altre sostanze psicoattive; contribuire non solo ad incentivare l uso del trasporto pubblico, ma anche e soprattutto alla riduzione degli incidenti stradali quali effetti degenerativi di comportamenti a rischio, attraverso strategie di prevenzione, quali unici strumenti che, nel lungo periodo, possono dare risultati in grado di modificare abitudini di vita; contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati dall Unione Europea circa la riduzione del 50% degli incidenti stradali entro il 2010; ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni fornita dalla Giunta nella seduta del 21/10/2008: procedere all'individuazione di un gruppo target di riferimento; predisporre gli strumenti informativi più efficaci per incrementare il numero di ragazzi e ragazze che nel fine settimana decidono di recarsi nei locali pubblici della provincia di Reggio Emilia utilizzando il Disco Bus quale servizio di trasporto pubblico notturno; contattare gli esercenti dei locali e concordare con loro modalità di ingaggio dei ragazzi e delle ragazze e di diffusione dell'iniziativa al fine di creare attorno al progetto "Disco Bus" un crescente interesse in grado di incidere sugli stili di vita e sui comportamenti notturni; verificato che all'interno dell'ente non risultano risorse umane disponibili e in possesso di un'adeguata professionalità per la realizzazione delle attività sopraelencate; si rende necessario procedere al conferimento di un incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento delle suddette attività; l'ente ha avviato pertanto specifica ricerca di soggetti esterni con adeguata qualificazione professionale e ha rilevato che il dott. Emanuele Anceschi, nato a Castelnovo né Monti il 17 giugno 1982 e residente a Castelnovo né Monti, in via Campolungo n. 6: possiede le conoscenze e la specializzazione universitaria previste per il conferimento di incarichi individuali dall'art. 1 del Regolamento provinciale per gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 87 dell'1/4/2008, come si evince dal suo curriculum vitae et studiorum, agli atti presso il Servizio Programmazione Sociale Sanitaria e Abitativa; ha manifestato la propria disponibilità alla prestazione richiesta; ritenuto, pertanto, affidare allo stesso un incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento delle attività descritte nella bozza di contratto allegata al presente atto quale parte integrale e sostanziale; atteso che l'incarico in parola rispetta i limiti e le prescrizioni previsti dell'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dell'art. 2 del sopra citato Regolamento provinciale per gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, in quanto ricorrono i seguenti presupposti: l oggetto della prestazione richiesta, corrisponde alle competenze attribuite dall ordinamento alla Provincia e riguarda obiettivi e progetti
4 specifici e determinati, ed in particolare rientra tra le attività previste dal progetto n. 1 e n. 2 del PEG 2008 dell Area Welfare Locale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente (art. 2 lett. a); non è possibile utilizzare per i predetti compiti, le risorse umane disponibili all interno dell Ente, come sopra specificato (art. 2 lett. b); la prestazione richiesta si configura come temporanea ed altamente qualificata (art. 2 lett. c); il contratto in oggetto ha una durata di sei mesi con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione; avrà esecuzione prevalentemente presso gli uffici della Provincia; riguarda le prestazioni dettagliate nel contratto medesimo e comporta un onere di 7.700,00 (art. 2 lett. d) al lordo anche degli oneri a carico della Provincia e comprensivo di 700,00 per eventuali rimborsi spesa di trasferta, a cui corrisponde un compenso lordo per il professionista di 6.400,00, ritenuto congruo in relazione alla tipologia della prestazione professionale richiesta, alla complessità dell'attività e al periodo di realizzazione della stessa; il professionista è in possesso del titolo di studio richiesto dall'art.3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n.244, ed è stato individuato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento sopra richiamato, procedendo con affidamento diretto, tenuto conto dell'ammontare del compenso pattuito; dato atto che: la Conferenza dei Dirigenti d'area, presieduta dal Direttore Generale, in data 13 novembre 2008 ha accertato i presupposti di cui all'art. 2 del Regolamento per gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, nonché di quelli dettati dalla Legge 133/2008; il suddetto incarico rientra nel tetto di spesa stabilito per l'anno 2008 all'art. 11 del Regolamento provinciale per gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, si identifica come incarico di studio e consulenza; come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, l'incarico rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, essendo anche stato inserito nel programma annuale per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 30 aprile 2008; ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria per l'anno 2008) si provvederà all'inserimento sul sito istituzionale delle informazioni relative all'oggetto, al nome del consulente ed al compenso previsti per l'incarico medesimo, prima della decorrenza stabilita dal relativo disciplinare di incarico; l'incarico verrà poi pubblicato secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento sopra citato che dispone: "la Provincia, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, rende note le determinazioni con cui l'amministrazione si avvale di collaboratori esterni o affida incarichi di consulenza, complete di indicazione di soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale";
5 si trasmetterà il presente atto di affidamento di incarico di studio e consulenza alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 173, Legge 266/2005 per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione; ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267: il fine che si intende perseguire con il presente contratto è di sensibilizzare i giovani, che nel fine settimana si recano nei locali pubblici, all'utilizzo del "Disco bus"; l oggetto del contratto riguarda l affidamento di un incarico occasionale per la realizzazione di una campagna informativa in raccordo anche con gli esercenti dei locali; la forma è quella della scrittura privata e le clausole ritenute essenziali sono stabilite nel contratto allegato al presente atto; le modalità di scelta del contraente avvengono nel modo sopra indicato; verificato che la spesa complessiva lorda di 7.700,00 può trovare imputazione sul Cap dell'area Welfare Locale; visto che l'intervento ricade nei progetti n. 1 e n. 2 del P.E.G dell'area Welfare Locale; D E T E R M I N A di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, a norma di quanto previsto dell'art. 5 del vigente Regolamento provinciale per gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza un incarico per mezzo di contratto di lavoro autonomo occasionale, al dott. Emanuele Anceschi, alle condizioni e secondo le modalità dettagliate nello schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che comporta un onere di 7.700,00 al lordo anche degli oneri a carico della Provincia e comprensivo di 700,00 per eventuali rimborsi spesa di trasferta, a cui corrisponde un compenso lordo per il professionista di 6.400,00; di impegnare la somma complessiva di 7.700,00 al Cap dell'area Welfare Locale; di dare atto che: la Conferenza dei Dirigenti d'area, presieduta dal Direttore Generale, in data 13 novembre 2008 ha accertato i presupposti di cui all'art. 2 del Regolamento per gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, nonché di quelli dettati dalla Legge 133/2008; il suddetto incarico rientra nel tetto di spesa stabilito per l'anno 2008 all'art. 11 del Regolamento provinciale per gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, si identifica come incarico di studio e consulenza; come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, l'incarico rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, essendo anche stato inserito nel programma annuale per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 30 aprile 2008;
6 ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria per l'anno 2008) si provvederà all'inserimento sul sito istituzionale delle informazioni relative all'oggetto, al nome del consulente ed al compenso previsti per l'incarico medesimo, prima della decorrenza stabilita dal relativo disciplinare di incarico; l'incarico verrà poi pubblicato secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento sopra citato che dispone: "la Provincia, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, rende note le determinazioni con cui l'amministrazione si avvale di collaboratori esterni o affida incarichi di consulenza, complete di indicazione di soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale"; si trasmetterà il presente atto di affidamento di incarico di studio e consulenza alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 173, Legge 266/2005 per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione; Reggio Emilia, LA DIRIGENTE (dr.ssa Maria Lodovica Fratti)
7 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Vista la determinazione dirigenziale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene conferito al dott. Emanuele Anceschi un contratto di lavoro autonomo occasionale per la realizzazione di un piano di comunicazione del progetto Disco Bus TRA la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, C.F , rappresentata in questo atto dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale, Sanitaria e Abitativa dott.ssa Maria Lodovica Fratti nata a Quattro Castella, Reggio Emilia, l'8 settembre 1953, qui appresso per brevità denominata "dirigente del servizio" E il dott. Emanuele Anceschi nato a Castelnovo Né Monti il 17 giugno 1982 e residente a Castelnovo né Monti, in via Campolungo n. 6, qui appresso per brevità denominato "professionista", SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO Il professionista svolgerà a favore della Provincia la progettazione di un piano di comunicazione per la sensibilizzazione all'utilizzo del "Disco Bus". In particolare il professionista provvederà a: individuare il gruppo target di riferimento; predisporre gli strumenti informativi più efficaci per incrementare il numero di ragazzi e ragazze che nel fine settimana decidono di recarsi nei locali pubblici della provincia di Reggio Emilia utilizzando il Disco Bus quale servizio di trasporto pubblico notturno; contattare gli esercenti dei locali e concordare con loro modalità di ingaggio dei ragazzi e delle ragazze e di diffusione dell'iniziativa al fine di creare attorno al progetto "Disco Bus" un crescente interesse in grado di incidere sugli stili di vita e sui comportamenti notturni. ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 1. Nell'esecuzione delle prestazioni come sopra definite, il professionista agirà senza vincolo di subordinazione ma nel rispetto delle direttive della Provincia di Reggio Emilia, impegnandosi ad operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
8 2. Al fine di assicurare la massima efficacia della propria attività, il professionista garantisce la propria reperibilità e la stretta collaborazione con i Servizi interessati della Provincia di Reggio Emilia. ART. 3 - DURATA 1. Il presente incarico professionale ha una durata di mesi sei dalla sottoscrizione del medesimo e potrà avere efficacia solo dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione sul sito web della Provincia, completo di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e del relativo compenso, come previsto dall'articolo 3 della Legge finanziaria ART. 4 - COMPENSO. 1. Per le prestazioni di cui all'art. 1, la Provincia di Reggio Emilia si obbliga a corrispondere al professionista un compenso complessivo di 6.400,00, al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi di legge a suo carico, comprensivo di qualunque spesa necessaria per l'esecuzione della prestazione. 2. La Provincia di Reggio Emilia corrisponderà al professionista il compenso di cui al precedente comma 1, in tre tranches, dietro presentazione di regolare notula e di una relazione relativa all attività svolta. 3. La prima tranche, pari ad euro 1.000,00 sarà erogata decorsi due mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, sulla base di una relazione che attesti l'avvio del progetto. La seconda tranche, per un importo pari ad euro 3.000,00, sarà erogata decorsi quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto e previa presentazione di una relazione intermedia. L'ultima tranche di 2.400,00 sarà erogata a saldo previa acquisizione della relazione finale in merito a quanto realizzato. 4. La dirigente del servizio, prima di autorizzare la liquidazione del compenso, accerta il buon esito dell incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti adeguatamente documentati nelle relazioni di cui al precedente punto. 5. Il compenso è comprensivo di qualunque spesa sostenuta dal professionista per l'espletamento dell'incarico. ART.5 - SPESE E TRASFERTE Le spese necessarie per l esecuzione delle prestazioni sono a carico del professionista, fatta eccezione per quelle sostenute per conto dell'ente le quali, se anticipate dal professionista, verranno rimborsate. Qualora la prestazione richiesta comporti la necessità per il professionista di recarsi in trasferta, le spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione, fino ad un massimo di 700,00. Il professionista presenterà all'ente il riepilogo dalle spese sostenute nei casi sopra descritti, che provvederà al relativo rimborso, contestualmente all'erogazione della tranche immediatamente successiva. ART. 6 - RECESSO 1. Il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dando un preavviso, mediante raccomandata A.R., di almeno 30 giorni.
9 2. In caso di recesso senza il rispetto del termine di preavviso, da parte del professionista, sarà applicata una penale pari al compenso lordo spettante per un numero di giorni corrispondenti a quelli di mancato preavviso. 3. La Provincia recederà automaticamente dal presente contratto, qualora la prestazione non sia stata resa secondo le condizioni, le modalità ed i tempi previsti nel presente contratto. In tal caso il compenso sarà ridotto in proporzione al numero dei mesi di effettiva durata dell incarico, con salvezza dei danni. ART. 7 - PENALI 1. Qualora le prestazioni non vengano rese secondo il grado di professionalità richiesto ed entro il termine stabilito e non si ricada nella fattispecie di cui all'articolo precedente si applicherà una penale di euro 50,00, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattuali. ART. 8 - CONTROVERSIE 1. Le controversie fra la Provincia di Reggio Emilia ed il professionista, che non possano essere risolte con accordi diretti, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali due nominati da ciascuna dalle parti, il terzo dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. 2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto e non quali amichevoli compositori. 3. Le spese di arbitrato saranno accollate alla parte soccombente. ART. 9 - ULTERIORI PATTI 1. Il professionista si impegna, dietro richiesta della Provincia di Reggio Emilia, a fornire a quest'ultima informazioni, dati e notizie sull'esecuzione dell incarico affidatogli, obbligandosi altresì ad informare prontamente la Provincia di Reggio Emilia nel caso in cui vi fossero problemi di qualsiasi genere nell'espletamento di detto incarico. 2. Il professionista si impegna a non utilizzare per sé o per terzi, anche successivamente alla cessazione del presente incarico, segreti, informazioni, conoscenze o dati relativi all'attività della Provincia di Reggio Emilia, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto di quest'ultima. ART PATTUIZIONI FINALI 1. Il presente accordo non è cedibile, così come non sono cedibili i diritti che da esso conseguono alle parti. 2. Le parti si danno atto che il contenuto del presente accordo ed ogni sua clausola, sono stati oggetto di negoziazione fra loro. 3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d uso con applicazione dell imposta in misura fissa ai sensi dell art. 10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con DPR n. 131 ed è esente da bollo a norma dell art. 25 della tabella allegato B del DPR n Il presente contratto è stipulato ai sensi dell art e seguenti del Codice Civile. Reggio Emilia,
10 Per la Provincia di Reggio Emilia (dott.ssa Maria Lodovica Fratti) dott. Emanuele Anceschi Ai sensi dell'art. 1341, 2 comma, del Codice Civil e, si approvano espressamente le seguenti clausole: - ART. 6 RECESSO - ART. 7 PENALI - ART. 8 CONTROVERSIE Reggio Emilia, dott. Emanuele Anceschi
11 Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N del 19/11/2008. Reggio Emilia, lì 26/11/2008 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO (Dott.ssa Claudia Del Rio)
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