Ordinanza per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (Ordinanza sull'integrazione dei disabili; OIDis)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (Ordinanza sull'integrazione dei disabili; OIDis)"

Transcript

1 0.0 Ordinanza per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (Ordinanza sull'integrazione dei disabili; OIDis) del 7 febbraio 0 (stato gennaio 0) emanata dal Governo il 7 febbraio 0 visto l'art. 5 cpv. della Costituzione cantonale ). Organizzazione Art. Governo Il Governo è l'autorità cantonale di vigilanza. Con la pianificazione dell'offerta esso stabilisce l'orientamento strategico e lo sviluppo dell'offerta ambulatoriale, semistazionaria e stazionaria per persone disabili. Art. Dipartimento Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento) è competente per: a) il conferimento e la revoca di autorizzazioni e riconoscimenti; b) il conferimento e la stipulazione di mandati di prestazioni; c) la determinazione delle forfetarie per assistenza e per oggetti; d) la riduzione e il rimborso di sussidi. Esso verifica ogni anno lo sviluppo dell'offerta ambulatoriale, semistazionaria e stazionaria per persone disabili e può, se necessario, procedere ad adeguamenti di scarsa entità alla pianificazione dell'offerta. Art. Ufficio L'Ufficio del servizio sociale (Ufficio) è competente per: a) rilasciare il consenso all'entrata in istituzioni fuori Cantone; b) approvare l'acquisto di beni mobili. ) CSC 0.00 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

2 0.0 Tutte le domande vanno presentate all'ufficio secondo le sue direttive. L'Ufficio effettua l'analisi del bisogno e il controlling. Esso assicura la pianificazione dell'offerta a breve termine. L'Ufficio stabilisce gli indicatori e gli standard di qualità. Questi si orientano alle direttive della CDOS est+ e della Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS).. Autorizzazioni d'esercizio e riconoscimenti Art. Validità Autorizzazioni e riconoscimenti vengono conferiti per al massimo quattro anni. Art. 5 Presupposti per l'autorizzazione. Gestione I fornitori di prestazioni dispongono di linee direttive, nonché di un piano d'esercizio e di assistenza che vengono attuati. Nel piano d'esercizio vanno illustrati gli obiettivi, l'orientamento dell'esercizio e le prestazioni, la situazione attuale, le influenze esterne e gli sviluppi futuri, nonché la pianificazione finanziaria. Nel piano di assistenza si devono esporre le modalità con le quali viene garantita l'integrazione, la partecipazione e l'assistenza di persone disabili, i destinatari ai quali sono principalmente indirizzate le prestazioni, nonché gli approcci di assistenza e le terapie applicati. Art. 6. Qualità Il personale è idoneo sia dal profilo professionale, sia da quello personale. La struttura del personale e le qualifiche professionali corrispondono al bisogno di assistenza dei destinatari. I diritti e i doveri delle persone disabili prese a carico sono stati stabiliti. I loro diritti della personalità, segnatamente il diritto all'autodeterminazione, alla sfera privata, al sostegno individuale, a contatti sociali al di fuori dell'istituzione, alla protezione dagli abusi e dai maltrattamenti, nonché il diritto di partecipazione della persona disabile e dei suoi familiari, sono salvaguardati. I fornitori di prestazioni lavorano in rete con organizzazioni per loro rilevanti e sono presenti sul territorio. Il grado di soddisfazione delle persone disabili assistite e dei loro familiari va verificato secondo una procedura standardizzata. 5 I fornitori di prestazioni assicurano la garanzia e lo sviluppo della qualità. Essi impiegano un sistema di gestione della qualità orientato ai processi.

3 0.0 Art. 7. Infrastruttura L'infrastruttura, la dotazione e la posizione sono adeguate e conformi alle esigenze degli utenti. Il piano degli spazi e la posizione sono coordinati con il piano d'eserci - zio e di assistenza. L'infrastruttura soddisfa i requisiti posti a un'edificazione conforme alle esigenze dei disabili, la norma SIA 500 "Costruzioni senza ostacoli", nonché i requisiti posti dal Cantone agli spazi e alle installazioni all'aperto. Deroghe sono ammesse in singoli casi e per accompagnamenti a domicilio. Art. 8. Forma organizzativa I fornitori di prestazioni dispongono di una direzione strategica e di una direzione operativa, separate dal punto di vista organizzativo e da quello del personale. La direzione strategica stabilisce l'orientamento dell'esercizio ed è competente per la vigilanza. I membri sono indipendenti. La direzione operativa dispone di competenze specialistiche nei settori finanze, personale, assistenza/cure, infrastruttura, comunicazione, diritto, nonché di competenze sociali e dirigenziali. Essa dispone di formazioni riconosciute o equivalenti nei settori menzionati. La situazione finanziaria è pubblica e viene verificata da un ufficio di revisione autorizzato. 5 Le condizioni di impiego del personale sono pubbliche. Il personale segue regolarmente un perfezionamento professionale. 6 La procedura di conciliazione in caso di conflitti tra persone disabili e fornitori di prestazioni è disciplinata. È stato nominato un organo di conciliazione esterno e indipendente e il suo nome è stato comunicato alle persone disabili, ai rappresentanti legali e ai collaboratori.. Posti abitativi, di lavoro e in strutture diurne protetti, nonché accompagnamenti a domicilio e lavorativi Art. 9 Forfetarie per prestazioni Le forfetarie per assistenza vengono stabilite annualmente sulla base dell'ultimo calcolo dei costi esaminato, delle più recenti classificazioni del bisogno di assistenza e del confronto dei calcoli dei due anni precedenti. Le forfetarie per oggetti vengono stabilite annualmente sulla base dell'ultimo calcolo dei costi esaminato e del confronto dei calcoli dei due anni precedenti. Nella determinazione delle forfetarie per assistenza e per oggetti sono considerati il rincaro e la quota sulla massa salariale totale destinata agli aumenti individuali degli stipendi.

4 0.0 Art. 0 Economicità L'economicità dei fornitori di prestazioni si determina sulla base di confronti intraed extracantonali. I fornitori di prestazioni economici devono inoltre: a) soddisfare i criteri di qualità richiesti e le direttive per la presentazione dei conti; b) fornire prestazioni che vengono effettivamente sfruttate; c) garantire al personale una retribuzione usuale per il settore, comparabile alle retribuzioni cantonali. Art. Bisogno di assistenza Il bisogno di assistenza delle persone disabili viene rilevato con lo strumento "Bisogno individuale di assistenza BIA" della CDOS est+. Il bisogno di assistenza viene rilevato di norma una volta all'anno da parte dei fornitori di prestazioni. Se il grado del bisogno di assistenza cambia in misura considerevole e in modo permanente, la classificazione del bisogno di assistenza può essere adeguata al di fuori del rilevamento annuale. L'Ufficio verifica selettivamente la classificazione del bisogno di assistenza. Art. Tipi di offerta Per i posti di lavoro e in strutture diurne protetti, le offerte e le forfetarie per prestazioni vengono differenziate secondo i tipi di offerta. Il Dipartimento stabilisce i tipi di offerta tenendo conto dei settori. Art. Documentazione da inoltrare e termini I fornitori di prestazioni riconosciuti devono inoltrare all'ufficio: a) il conto annuale riveduto insieme alla contabilità degli investimenti, al rapporto dell'ufficio di revisione e al calcolo dei costi; b) la documentazione necessaria per verificare i requisiti posti alla qualità della struttura nell'anno di sussidio; c) il numero di unità di prestazione fornite per ciascun livello di assistenza. La documentazione di cui al capoverso lettere a e b va inoltrata entro il 0 giugno dell'anno seguente, quella di cui alla lettera c entro dieci giorni dalla fine del mese. L'Ufficio può esigere la presentazione di ulteriore documentazione. Art. Unità di prestazione Le forfetarie per prestazioni vengono conteggiate e versate mensilmente. In caso di partenza non prevedibile o di assenza prolungata imprevista di una persona disabile, le forfetarie per prestazioni vengono versate fino alla fine del mese.

5 0.0 Se la partenza o l'assenza prolungata è prevedibile, le forfetarie per prestazioni vengono versate pro rata. Art. 5 Riserve. Scopo e costituzione Le riserve possono essere utilizzate per offerte ai sensi della legge. La costituzione delle riserve avviene con un fondo di fluttuazione e con riserve di fluttuazione. Art. 6. Fondo di fluttuazione Per i posti abitativi e in strutture diurne protetti, il fondo di fluttuazione ammonta al massimo al dieci percento della spesa netta CIIS di un'istituzione, per posti lavorativi protetti al 0 percento. L'utilizzo a destinazione vincolata dei mezzi dal fondo di fluttuazione è limitato all'istituzione. I fornitori di prestazioni devono indicare separatamente nel bilancio il fondo di fluttuazione da sussidi d'esercizio. Art. 7. Riserve di fluttuazione Le riserve di fluttuazione vengono costituite quando viene raggiunto il tetto massimo del fondo di fluttuazione. Il 50 percento delle eccedenze viene attribuito alle riserve di fluttuazione e il 50 percento viene restituito al Cantone. Le riserve di fluttuazione possono essere utilizzate a destinazione vincolata all'interno di un ente responsabile. Se i fornitori di prestazioni costituiscono riserve di fluttuazione viene verificato l'ammontare delle forfetarie per prestazioni. 5 I fornitori di prestazioni devono indicare separatamente nel bilancio le riserve di fluttuazione da sussidi d'esercizio. Art. 8 Sussidi per l'acquisto e la costruzione di immobili. Principio Sussidi per l'acquisto e la costruzione di immobili vengono concessi unicamente se l'investimento è adeguato alla situazione, impeccabile dal punto di vista edilizio, nonché necessario all'esercizio e se il bisogno di spazi soddisfa i requisiti posti dal Cantone agli spazi e alle installazioni all'aperto. Art. 9. Supervisione del progetto L'Ufficio partecipa con funzione consultiva alla pianificazione e alla progettazione della costruzione sovvenzionata, segue e supervisiona la conduzione del progetto. 5

6 0.0 Art. 0. Costi computabili Sono considerati costi computabili: a) i costi per nuove costruzioni e ampliamenti approvati, nonché per trasformazioni e risanamenti approvati, compresi gli onorari degli architetti e degli specialisti per la pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori; b) i costi di acquisto di fondi e di edifici necessari per l'esercizio, a condizioni corrispondenti alla situazione locale. Sono da considerare costi di attrezzatura computabili i costi per attrezzature per l'esercizio e dotazioni indispensabili, in esecuzione semplice e adeguata. Non hanno diritto a sussidi in particolare: a) costi per assicurazioni quali assicurazioni per fabbricati in costruzione e assicurazioni speciali, franchigie in caso di sinistri, nonché costi di ricostruzione in caso di danni non coperti; b) costi di finanziamento; c) prestazioni proprie dei committenti; d) altri costi accessori di costruzione quali quelli per perizie, spese di viaggio, posa della prima pietra, feste di copertura e inaugurazioni, cartelli di cantiere, nonché per avvocati e tribunali; e) riserve per rincaro e imprevisti. Art. Sussidi promozionali L'Ufficio stabilisce una quota e criteri di selezione per i sussidi promozionali. Art. Partecipazione ai costi per posti abitativi. Retta in caso di presenza Per i posti abitativi protetti, la retta per la partecipazione ai costi in caso di presenza corrisponde alla retta del 007, in considerazione di eventuali cambiamenti: a) delle prestazioni dell'ai; b) dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale e dell'importo massimo per la pigione fissato nella legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ) per le persone sole che vivono a casa; c) dei premi determinanti per la riduzione dei premi; d) dei contributi minimi AVS; e) dell'assegno per grande invalidità; f) dell'importo fissato nella legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ) per le spese personali. ) RS 8.0 ) CSC

7 0.0 Non sono comprese le spese dovute a malattia e disabilità fino all'importo massimo stabilito nella legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La retta in caso di presenza è una retta mensile da 0 aliquote giornaliere. Un giorno di presenza è dato quando una persona ricorre alle prestazioni del posto abitativo protetto nel corso di un giorno di calendario. Art.. Retta in caso di assenza Per i posti abitativi protetti, la retta per la partecipazione ai costi in caso di assenza corrisponde a un terzo della retta in caso di presenza, escluso l'assegno per grande invalidità. In caso di assenza di una persona disabile, per ogni giorno di assenza il fornitore di prestazioni deve fatturare a questa persona la retta in caso di assenza. La retta in caso di assenza può essere fatturata per al massimo 0 aliquote giornaliere. Art. Partecipazione ai costi per il vitto Le persone che vivono a casa e che ricorrono alle prestazioni di un posto lavorativo o in una struttura diurna protetto devono partecipare ai costi per il vitto secondo le aliquote dell'avs per il calcolo del salario in natura e ai costi per l'assistenza durante i pasti. Per persone che utilizzano un posto abitativo protetto e che ricorrono alle prestazioni di un posto lavorativo o in una struttura diurna protetto, i fornitori di prestazioni del posto abitativo protetto devono versare ai fornitori di prestazioni di un posto lavorativo o in una struttura diurna protetto i contributi conformemente al capoverso. Il contributo ai costi per l'assistenza durante i pasti dipende dal bisogno di assistenza e dall'importo per il rimborso di spese dovute a malattia e disabilità stabilito nelle disposizioni esecutive della legge cantonale sulle prestazioni complementari ).. Altre offerte e disposizioni Art. 5 Offerte di consulenza e di integrazione I sussidi vengono versati in forma di forfetarie per ogni unità di prestazione definita. I sussidi vengono versati semestralmente sulla base delle unità di prestazione notificate. I fornitori di prestazioni devono indicare all'ufficio il numero di prestazioni fornite, entro dieci giorni dalla fine del semestre. ) CSC 5.0 7

8 0.0 Art. 6 Posti di lavoro a scopo d'integrazione in aziende del mercato del lavoro primario. Sussidi I sussidi vengono versati sulla base di un piano per la promozione dei posti di lavoro a scopo d'integrazione allestito dall'ufficio. Essi vengono versati per persona disabile assistita, sotto forma di forfetaria per prestazioni. Le forfetarie per prestazioni dipendono dal livello del bisogno di assistenza. La forfetaria per prestazioni si conforma ai costi dei posti di lavoro protetti e degli accompagnamenti lavorativi. Art. 7. Riconoscimento Il riconoscimento viene conferito se il posto di lavoro a scopo d'integrazione è adeguato per una persona disabile e se è garantita l'assistenza da parte del datore di lavoro. L'Ufficio può stabilire una quota di riconoscimento e criteri di selezione. Art. 8 Prestazioni intercantonali La necessità di una prestazione extracantonale può essere data per motivi dovuti alla disabilità, professionali o linguistici. L'Ufficio effettua un controlling sulle prestazioni extracantonali. Art. 9 Sussidi per innovazioni Alla domanda di sussidi per innovazioni vanno allegati in particolare: a) la proposta di progetto; b) la motivazione del progetto; c) gli obiettivi e gli effetti auspicati; d) la definizione dei destinatari; e) l'analisi delle condizioni quadro; f) la descrizione della procedura; g) l'organizzazione del progetto; h) indicazioni sulla durata del progetto; i) indicazioni sulle risorse finanziarie e umane necessarie durante il progetto; j) indicazioni sulla realizzazione della valutazione qualificata dell'efficacia. 5. Pianificazione e gestione dei sussidi Art. 0 Analisi del bisogno, pianificazione dell'offerta Nell'analisi del bisogno vengono considerate informazioni relative agli utenti, ai fornitori di prestazioni, nonché a offerte cantonali ed extracantonali. 8

9 0.0 Con la pianificazione dell'offerta vengono stabiliti i tipi d'offerta, la quantità dell'offerta e i fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi. La pianificazione dell'offerta viene svolta ogni quattro anni. Art. Gestione aziendale e contabilità L'articolazione del piano contabile per il bilancio e il conto economico si orienta alle direttive della CIIS. Il conto d'esercizio va allestito secondo il principio dell'espressione al lordo. I libri di commercio (contabilità, conto) delle istituzioni sono da chiudere alla fine di ogni anno secondo il periodo. Le istituzioni devono tenere un calcolo dei costi secondo le direttive dell'ufficio. 5 Gli ammortamenti vengono calcolati in modo lineare secondo i principi di economia aziendale, sulla base del prezzo d'acquisto dedotti i sussidi. Valgono i seguenti tassi di ammortamento: a) investimenti materiali immobili, percento; b) mobili, macchine, veicoli 0 percento; c) sistemi informatici e di comunicazione 0 percento. 6. Disposizioni finali Art. Abrogazione del diritto previgente Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza sulla promozione dell'integrazione di persone adulte portatrici di handicap ). Art. Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al gennaio 0. ) AGS 007, FUC 9

10 0.0 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS atto normativo prima versione - 0

11 0.0 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo prima versione -

Legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (Legge sull'integrazione dei disabili, LIDis)

Legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (Legge sull'integrazione dei disabili, LIDis) 0.00 Legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (Legge sull'integrazione dei disabili, LIDis) del settembre 0 (stato gennaio 0) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) 548.0 Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) del 8 ottobre 008 (stato gennaio 05) emanate dal Governo il 8 ottobre 008. Assegni familiari Art. Quote degli assegni La quota

Dettagli

Legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni

Legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni Legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 8 maggio 00 (stato agosto 0) accettata dal Popolo il 8 maggio 00 ). Disposizioni generali Art.

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) 58.0 Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) emanate dal Governo il 8 ottobre 008 I. Assegni familiari Art. La quota minima dell'assegno familiare ammonta al mese a: a) 0 franchi

Dettagli

Spiegazioni relative ai dati richiesti per l'esercizio 2016

Spiegazioni relative ai dati richiesti per l'esercizio 2016 Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Matematica, analisi e statistica Dati statistici sugli assegni familiari al di fuori del settore agricolo Spiegazioni

Dettagli

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione

Dettagli

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci

Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci 947.00 Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci del 7 settembre 004 (stato gennaio 04) emanate dal Governo il 7 settembre 004 visto l'art. 5 della legge sulle guide di montagna

Dettagli

Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni

Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni AGS [Numero dell'incarto] Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni Modifica del [Data] Atti normativi interessati (numeri CSC) Nuovo: Modificato: 840.00 : Il

Dettagli

Ordinanza concernente il versamento di sussidi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie del Cantone dei Grigioni (OSESM)

Ordinanza concernente il versamento di sussidi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie del Cantone dei Grigioni (OSESM) AGS 2015-026 Ordinanza concernente il versamento di sussidi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie del Cantone dei Grigioni (OSESM) Del 30 giugno 2015 Atti normativi interessati (numeri CSC) Nuovo:

Dettagli

DIRETTIVA. concernente

DIRETTIVA. concernente Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni AWT 6/16 DIRETTIVA concernente

Dettagli

Strategia per promuovere l integrazione degli invalidi nel Cantone Ticino ALLEGATO 4

Strategia per promuovere l integrazione degli invalidi nel Cantone Ticino ALLEGATO 4 Strategia per promuovere l integrazione degli invalidi nel Cantone Ticino ALLEGATO 4 Direttiva numero 3: Istituti per invalidi adulti garanzia di qualità 2009-2010, SSEAS, dicembre 2008 Direttiva numero

Dettagli

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio

Dettagli

Condizioni qualitative per istituti per invalidi riconosciuti e requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità

Condizioni qualitative per istituti per invalidi riconosciuti e requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità Direttiva numero 3 Istituti per invalidi garanzia di qualità Condizioni qualitative per istituti per invalidi riconosciuti e requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità pagina 1 / 8 vers.

Dettagli

Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua

Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua 40.00 Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO (1993)

REGOLAMENTO COMUALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO (1993) REGOLAMENTO COMUALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO (1993) 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO I N D I C E Pag. Art. 1 Scopo 2 Art. 2 Beneficiari

Dettagli

1. Campo d'applicazione, competenza e condizioni quadro

1. Campo d'applicazione, competenza e condizioni quadro 70.45 Ordinanza sull'orario di lavoro (OOL) del 8 marzo 0 (stato dicembre 0) emanata dal Governo l'8 marzo 0 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 49 della legge sul rapporto di

Dettagli

Legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (legge sull'integrazione dei disabili; LIDis)

Legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (legge sull'integrazione dei disabili; LIDis) Legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (legge sull'integrazione dei disabili; LIDis) del... Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. e l'art. 86 della Costituzione

Dettagli

Dati statistici sugli assegni familiari al di fuori del settore agricolo. Spiegazioni relative ai dati richiesti per l'esercizio 2017

Dati statistici sugli assegni familiari al di fuori del settore agricolo. Spiegazioni relative ai dati richiesti per l'esercizio 2017 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Dati statistici sugli assegni familiari al di fuori del settore agricolo In generale Il questionario «Dati statistici

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

I. Sussidi agli ospedali. emanata dal Governo l'11 dicembre visto l'art. 52 della legge del 2 dicembre ) Art.

I. Sussidi agli ospedali. emanata dal Governo l'11 dicembre visto l'art. 52 della legge del 2 dicembre ) Art. 506.060 Ordinanza della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Ordinanza della legge sulla cura degli ammalati) emanata dal Governo

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as).

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo , Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso

Dettagli

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sul personale IUFFP) del 10 novembre 2015 (Stato 1 marzo 2016)

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,

Dettagli

Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS)

Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS) 45.40 Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS) del settembre 008 (stato agosto 07) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle scuole

Dettagli

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente

Dettagli

L'ufficio cantonale competente è l'ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio).

L'ufficio cantonale competente è l'ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio). 950.70 Disposizioni di attuazione della legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna del dicembre 985 (stato gennaio

Dettagli

Diritto vigente. Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull'energia, LGE) 1)

Diritto vigente. Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull'energia, LGE) 1) Legge sull energia del Cantone dei Grigioni (diritto vigente) Pagina di 6 30.06.009 APPENDICE 4 80.00 Diritto vigente Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull'energia, LGE) ) accettata

Dettagli

Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit)

Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit) 0.00 Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit) del agosto 005 (stato gennaio 0) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ), visto il messaggio

Dettagli

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Stato del 25.10.2005, su riserva di eventuali modifiche redazionali della cancelleria federale. Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione professionale svizzera dell automobile del 22 settembre 2011 Il Consiglio federale

Dettagli

Legge sugli assegni familiari (LAF)

Legge sugli assegni familiari (LAF) 58.00 Legge sugli assegni familiari (LAF) accettata dal Popolo l'8 febbraio 00 ) I. Disposizioni generali Art. ) Gli assegni familiari sono versati per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del

Dettagli

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il

Dettagli

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza concernente Svizzera Turismo Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge

Dettagli

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale; Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Dettagli

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta: Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell installazione elettrica e dell installazione delle telecomunicazioni Proroga

Dettagli

Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam)

Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) del 7 marzo 007 (stato giugno 07) emanata dal Governo il 7 marzo 007 visti gli art. c e 8 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 989 ). Disposizioni

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre

Dettagli

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali Regolamento della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi Ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 dell Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa

Dettagli

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie (RegP-CSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 26 maggio 2016) Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011 1 sulla

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.

Dettagli

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera Ordinanza 221.215.329.2 concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera dell'11 gennaio 1984 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 359a, del Codice delle obbligazioni

Dettagli

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica del 19 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per la

Dettagli

Regolamento sull organizzazione

Regolamento sull organizzazione Regolamento sull organizzazione In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca. in vigore dal 25 marzo 2015 8 settembre 2015 Pagina 1 / 10 Indice Pagina A PRINCIPI... 3 Art. 1 Basi...3 Art.

Dettagli

Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assistenza sociale)

Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assistenza sociale) 546.00 Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assistenza sociale) del 7 dicembre 986 (stato gennaio 03) accettata dal Popolo il 7 dicembre 986 ). Generalità Art. Scopo

Dettagli

Legge sulla promozione della cultura (LPCult)

Legge sulla promozione della cultura (LPCult) AGS [Numero dell'incarto] Legge sulla promozione della cultura (LPCult) Del [Data] Atti normativi interessati (numeri CSC) Nuovo:???.??? Modificato: Abrogato: Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Decisione del Consiglio nazionale del 25.05.2010: non entrata in materia Decisioni del Consiglio degli Stati del 17.06.2010 Codice delle obbligazioni (CO) (Protezione dalle pigioni abusive) Disegno Modifica

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato (LSPC)

Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato (LSPC) 70.80 Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato (LSPC) del 9 ottobre 006 (stato gennaio 007) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione

Dettagli

1 Forum Lispi. Ufficio degli invalidi Lispi: 30 anni di integrazione degli invalidi in Ticino

1 Forum Lispi. Ufficio degli invalidi Lispi: 30 anni di integrazione degli invalidi in Ticino Ufficio degli invalidi Lispi: 30 anni di integrazione degli invalidi in Ticino, Bellinzona, Auditorium Banca dello Stato Gabriele Fattorini e Danilo Forini, Ufficio degli invalidi Repubblica e Cantone

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza - Dipendenti con vari datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 06 Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale

Dettagli

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu), Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015 Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Dettagli

Stato al 1 gennaio 2012

Stato al 1 gennaio 2012 1.2012 Stato al 1 gennaio 2012 Contributi e prestazioni: cambiamenti a partire dal 1 gennaio 2012 Indice Cifre Contributi 1-4 Prestazioni dell AVS 5 Prestazioni dell AI 6-7 Chiarimenti e altre informazioni

Dettagli

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) del 3 luglio 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche

Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche Legge federale Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del 20 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della

Dettagli

Standard di qualità. Legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) Accreditamento dei cicli di perfezionamento in psicologia della salute

Standard di qualità. Legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) Accreditamento dei cicli di perfezionamento in psicologia della salute Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione politica della sanità Legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) Accreditamento dei cicli di perfezionamento

Dettagli

Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.

Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate. Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (Ordinanza sui sussidi) del 5 febbraio 008 (stato

Dettagli

Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC

Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC Indirizzo dell autorità di conciliazione o del tribunale: Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC Parte richiedente Cognome: Nome: Indirizzo: NAP, luogo: Data di nascita: Luogo

Dettagli

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.3 Legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LaLPC) (del 23 ottobre

Dettagli

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del [data] L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa è modificata come segue: Sostituzione

Dettagli

DIRETTIVA. concernente la. concessione di mutui e contributi a favore di esercizi ricettivi

DIRETTIVA. concernente la. concessione di mutui e contributi a favore di esercizi ricettivi Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni AWT 5/16 DIRETTIVA concernente

Dettagli

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione Allegato IV Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 15 giugno 2007 (Stato il 1 gennaio 2010) Sezione 1: Oggetto Art. 1 Scopo 1 Il presente regolamento

Dettagli

Informazioni essenziali

Informazioni essenziali 1 gennaio I nformazioni sull affiliazione 2008 alla cpv/cap TEMA Temi specifici dall Assicurazione del personale Coop Informazioni Informazioni essenziali Che cos è la CPV/CAP? La CPV/CAP è la cassa pensione

Dettagli

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento; OC) Modifica del 20 ottobre 1999 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 gennaio 1991 1 sul collocamento

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AIUTO SOGGETTIVO. EDIZIONE REG.A.SOGG CB/rg

REGOLAMENTO PER L AIUTO SOGGETTIVO. EDIZIONE REG.A.SOGG CB/rg REGOLAMENTO PER L AIUTO SOGGETTIVO EDIZIONE 12.94 REG.A.SOGG CB/rg IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE CARASSO vista la legge organica comunale del 10 marzo 1987 visto il messaggio municipale n. 257 d e c r

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Dettagli

446.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche

446.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) del 30 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2017)

Dettagli

Ordinanza per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali

Ordinanza per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali 490.50 Ordinanza per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali del 5 settembre 988 (stato luglio 004) emanata dal Governo il 5 settembre 988. Amministrazione e classificazione Art. Obbligo di gestire

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 1 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1

Dettagli

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie (ORPM) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

La Banca cantonale grigione è un istituto autonomo del diritto pubblico cantonale con sede a Coira.

La Banca cantonale grigione è un istituto autonomo del diritto pubblico cantonale con sede a Coira. 98.00 Legge sulla Banca cantonale grigione del 9 novembre 998 (stato aprile 009) accettata dal Popolo il 9 novembre 998 ). Disposizioni generali Art. Forma giuridica, nome, sede La Banca cantonale grigione

Dettagli

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 dicembre 2002 1 sugli aiuti

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri Avamprogetto Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (LTDP-DFAE) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) 915.1 del 14 novembre 2007 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta 70.550 Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta in virtù dell art., art. 4, art. 85 cpv., art. 89, art. 9 cpv. 5, art. 0, art. 0 cpv. 4, art. 04, art. 09 cpv. 3, art. cpv.,

Dettagli