CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

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1 CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA LOTTO N. 2 LOTTO UNICO CONTRAENTE AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA VIA CASA DI RICOVERO, CITTADELLA (PD) C.F. / P.IVA DECORRENZA ORE DEL SCADENZA ORE DEL

2 Di seguito verranno riportate le sole garanzie integrative della normativa di Responsabilità Civile ex d.lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione. Ai sensi dell art C.C. le condizioni di cui al presente Capitolato si applicano in deroga alle clausole contenute nei modelli predisposti dalla Società Assicuratrice aggiudicataria, salvo che queste ultime non risultino più favorevoli al Contraente/Assicurato. 2

3 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Società: Premio: Rischio: Sinistro: Risarcimento: Indennizzo : Legge: Regolamento: il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; l'impresa che presta l'assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. la somma dovuta dalla Società all Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro; D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 e s.m.i. cd. Codice delle Assicurazioni ; il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni. 3

4 1 NORME DI CARATTERE GENERALE Art Durata del contratto L'assicurazione ha validità dalle ore del , fino alle ore del e cesserà automaticamente alla sua scadenza senza necessità obbligo di disdetta da parte del Contraente. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'assicurato e conseguente riduzione del premio. Si conviene che nell ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza della polizza, è in ogni caso facoltà del Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d aggiudicazione della nuova copertura assicurativa e comunque per un periodo massimo 180 giorni. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza. La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta. La Società s impegna a prorogare l assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Il pagamento del premio di rinnovo usufruirà dei termini di mora di 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Art Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere corrisposto entro il 15 giorno successivo a tale data. I premi possono essere pagati dal Contraente alla Società, o direttamente all'agenzia della Società a cui è stata assegnata la polizza. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 del C.C. Art Dichiarazioni del Contraente Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Tuttavia, l'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. 4

5 Art Sostituzione del certificato e del contrassegno Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente/Assicurato. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente/Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente Autorità. Art Risoluzione del contratto per il furto del veicolo In caso di furto del veicolo il contratto limitatamente a tale veicolo è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente/Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata alla Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione il contratto è risolto da tale data. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. Art Cessazione di rischio per cessione, distruzione o demolizione od esportazione del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di cessione, distruzione, demolizione o esportazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo eventualmente attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Art Validità dei documenti assicurativi In caso di acquisto di veicoli in corso d anno e/o sostituzione di veicoli, la garanzia sarà valida per i nuovi veicoli dalla data e dall ora indicati sul corrispondente certificato e contrassegno. Art Foro Competente Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del Contraente. Art Oneri a carico del Contraente Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte di cui al presente capitolato. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra diverse Società in coassicurazione. Art Interpretazione del contratto Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato. 5

6 Art Obblighi della Società nella gestione dei sinistri Periodicamente, con cadenza semestrale, la Società informerà il Contraente sullo stato dei sinistri denunciati, con comunicazione degli importi pagati nonché gli importi posti a riserva. Tale comunicazione verrà curata per la Società dall Agenzia cui viene assegnata la gestione del contratto. Art Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto, anche a mezzo telefax o simili, , salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società (recesso a seguito di sinistro o cessazione anticipata del contratto). Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Art Coassicurazione e delega L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota risultante dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della spettabile.... all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intenderà fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, dalle quali è anche incaricata dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. La Società Delegataria dichiara di avere ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza, variazione o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per conto. Pertanto la firma apposta dal Rappresentante della Società Delegataria sull'estratto unico lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Rimane confermato che, in caso di sinistro, ciascuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 6

7 2 CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE R.C.AUTO Art Oggetto dell'assicurazione La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento nonché di loro successive integrazioni o modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto e riportati nell allegato Parco Automezzi e/o successive modifiche ed integrazioni. L'assicurazione copre anche: i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall utilizzo di veicoli in aree private; la responsabilità del rischio relativo al traino di eventuali rimorchi; la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione; i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto; la responsabilità per i danni involontariamente causati a terzi dall esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o dispositivi meccanici purchè stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione; danni involontariamente causati a terzi nell esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili; la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell utilizzo del veicolo. Art Polizza a Libro Matricola La copertura assicurativa ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati in leasing. Eventuali modifiche al Libro Matricola avranno effetto dalle ore del giorno risultante dalla data della richiesta che potrà essere anticipata via telefax o via posta elettronica. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Polizza si conviene fra le Parti che: - in caso di entrate contestuali ad uscite di veicoli soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l inclusione e l esclusione siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito; - per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati agli stessi tassi e le medesime condizioni della presente polizza; - le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni; - per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore del giorno in cui verrà data comunicazione all Impresa a mezzo lettera raccomandata telefax; il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia; - la regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 (novanta) giorni dal termine dell annualità stessa; - in caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce la differenza di premio per 7

8 l annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa; - in caso di diminuzione, l Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più, oltre al maggior premio percepito per l annualità successiva; - le differenze di premio attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte entro i 60 (sessanta) giorni successivi al momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dall Impresa (farà fede la data di protocollazione del documento). Art Formule tariffarie Periodo di osservazione delle sinistrosità L assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato: - Tariffa Bonus/Malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all atto della stipulazione o del rinnovo in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei periodi di osservazioni quali definiti di seguito. Si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base a quanto previsto dalla tariffazione applicata al contratto. - Tariffa fissa senza applicazione di franchigie o di regole evolutive: (tariffa non applicabile ai ciclomotori, ai motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel regolamento). - Tariffa fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus): applicabile a veicoli destinati a trasporto di cose esclusi i carrelli ed i ciclomotori per usi speciali e per trasporti specifici. Prevede una maggiorazione del premio da applicarsi per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali: - nel periodo di osservazione siano stati pagati due sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari a o superiore al 51%, maggiorazione pari al 15%; - nel periodo di osservazione siano stati pagati 3 o più sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, maggiorazione pari al 25%; - o risultino dall attestazione rilasciata dal precedente assicuratore pagamenti di sinistri in base al criterio sopra indicato. Per l applicazione delle regole evolutive alla tariffa del Bonus/Malus o della maggiorazione del premio (Pejus) sono da considerare i seguenti periodi di osservazione: Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Pertanto con il presente contratto verrà applicata la Tariffa Bonus/Malus alle seguenti categorie di veicoli: ciclomotori; motoveicoli; quadricicli; autovetture. Verrà applicata la Tariffa Fissa senza franchigia alle seguenti categorie di veicoli: autoveicoli adibiti ad uso speciale; autobus; ambulanze. Verrà applicata la Tariffa Fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus) alle seguenti categorie di veicoli: autoveicoli adibiti al trasporto di cose. 8

9 Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, viene fornito l elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: tipologia, marca e modello, targa/telaio, dati tecnici (cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, numero posti, ecc), immatricolazione, classe di merito universale. A fronte di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l indicazione del premio annuo lordo. La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della classe CU indicata nell allegato. Il premio annuo lordo offerto, base per l aggiudicazione dell appalto, è determinato in base alle classi di merito/forme tariffarie in essere al Successivamente all avvenuta aggiudicazione, la Società a cui sarà assegnata la copertura, provvederà a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza, in base all esatta situazione di rischio, per ciascun mezzo, in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o Pejus maturate alla data di emissione del contratto. Pertanto, ai premi calcolati sulla base delle classi in essere al verranno applicati gli sconti e/o gli aggravi di premio calcolati in base all effettiva classe di merito maturata alla data di decorrenza del contratto, così come previsto e prefissato nelle regole evolutive della Società. La Società di s impegnerà a praticare, all atto della successiva inclusione di ulteriori mezzi la tariffa offerta in sede di gara. Art Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio, della Norvegia, dell'islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2 comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Art Attestazione dello stato di rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: la denominazione della Società; il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente; il numero del contratto di assicurazione; la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; la firma dell'assicuratore. 9

10 Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: contratti che abbiano una durata inferiore ad un anno; furto del veicolo senza ritrovamento. Art Massimali La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali, senza applicazione di franchigie e scoperti: Euro ,00 massimale unico per tutti i mezzi. Qualora la tariffa dell Impresa di Assicurazione non preveda il massimale richiesto, la copertura assicurativa dovrà essere prestata per il massimale - migliorativo per eccesso immediatamente superiore. Art Modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro causato dalla circolazione del mezzo assicurato il Contraente o l Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro sul Modulo di constatazione amichevole di indicente (cd. modulo Blu ) che deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La denuncia deve essere inviata alla Società o all'agenzia della Società a cui è assegnata la polizza, entro 20 (venti) giorni lavorativi da quando l Ufficio dell Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza. Alla denuncia devono fare seguito se necessario, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Art Gestione delle vertenze Spese legali La Società, ai sensi dell'art.1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado in ogni caso e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l istruttoria, l assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell Assicurato. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. Art Comunicazione sullo stato dei sinistri La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax e/o mail. La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della rata annuale del premio, i dati afferenti l andamento dei sinistri del rischio oggetto del presente capitolato; detto termine viene elevato a 120 (centoventi) giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutti i sinistri denunciati nel periodo di riferimento suddivisi in: - sinistro liquidato (con l indicazione del relativo importo); - sinistro aperto e posto a riserva (con l indicazione del relativo importo a riserva); - sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte); 10

11 - sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate. Art Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art Clausola risolutiva espressa ex art. 3 Legge 136 del 13 agosto 2010 La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della L n. 136 e smi. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art Cod. Civ. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. 11

12 3 CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti) Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l assicurazione in generale. L eventuale discordanza tra le norme che regolano l assicurazione in generale, le norme che regolano l assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. Art Rinuncia alla rivalsa L Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti: 1) dell Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato: a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia; b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) e 187 (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) D.Lgs. N /04/1992 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche; c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo; resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente; e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all uso del veicolo o al trasporto delle cose, come disposto dall art. 54 del Nuovo Codice della Strada, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione; 2) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato, se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l Ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. Art R.C. dei trasportati L'Impresa di Assicurazione garantisce l Assicurato e il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo per danni a terzi provocati dai trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per i danni provocati a terzi in occasione della circolazione del mezzo stesso. La garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza. La garanzia non opera: - qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per la Responsabilità Civile; - per i danni cagionati a cose di proprietà dell Assicurato e dei trasportati o a cose di terzi che gli stessi abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo; - se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall art. 4 della Legge n. 990/69, come modificato dal d.lgs. 209/2005, nei riguardi dei beneficiari della garanzia. Art Uso delle cinture di sicurezza L impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza 12

13 Art R.C. per vizi occulti del veicolo o per mancata manutenzione dello stesso L impresa assicura la responsabilità civile della Contraente per eventuali danni da vizi occulti del veicolo o da mancata o insufficiente manutenzione dello stesso. Art Operazioni di carico e scarico La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso. I massimali di esposizione sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia di Responsabilità Civile. La garanzia non opera: per i danni alle persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle suddette operazioni e per coloro non considerati terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 990/69 (come modificato dal d.lgs. 209/2005) nei confronti dell'assicurato e dell'operatore; per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico; per i danni ai mezzi sotto carico e scarico; se l'operatore non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore. Art Danni da inquinamento Ad integrazione della copertura assicurativa di Responsabilità Civile relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'impresa Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. La presente garanzia viene prestata con il limite massimo di indennizzo per sinistro di ,00 (duecentocinquantamila/00). La garanzia non opera: - qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia per Responsabilità Civile prestata dall'impresa Assicuratrice; - per danni cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo; - per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge; - se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge n. 990/69 (come modificato dal d.lgs. 209/2005) nei confronti dell'assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio. Art Ricorso terzi da incendio La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a Terzi (persone, animali, cose) da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato ove il danno non rientri in quanto previsto dal d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. fino alla concorrenza, per capitali, interessi e spese, di ,00 (cinquecentomila/00) per ogni sinistro. Definizione di terzi : non sono considerate terze le persone indicate alle lettere a), b), c) dell art. 4 della legge n. 990 (come modificato dal d.lgs. 209/2005). Esclusioni : 13

14 la garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni : - alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell Assicurato; - da inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Art Rischio statico Qualora il veicolo assicurato sia un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Art Veicoli speciali per portatori di handicap La garanzia vale, per i trasportati costretti sulla sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l ausilio di mezzi meccanici. Art Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo, né riduzioni dello stesso, sempreché il Contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art Colpa grave L Assicurazione è valida anche in caso di colpa grave del Contraente, del Proprietario o Locatario, del Conducente e delle persone di cui essi debbono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo). IL CONTRAENTE LA SOCIETA 14

15 CONTEGGIO DEL PREMIO NON COMPILARE L offerta dovrà essere calcolata sulla base dell elenco dei veicoli allegato al capitolato che costituisce l attuale stato di rischio. Alla Compagnia aggiudicataria sarà fornito un elenco dei veicoli aggiornato in base al quale ricalcolare il premio annuo lordo anticipato tenendo conto degli eventuali movimenti intervenuti (inserimenti/esclusioni, classi di merito di assegnazione, ecc.). PREMIO ANNUO LORDO TOTALE: ( ) (in cifre) (in lettere) IL CONTRAENTE LA SOCIETA 15

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