Commercio, fiere e mercati.

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1 Commercio, fiere e mercati. Scheda aggiornata alla legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38, Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande. Riferimenti normativi Statali: d.lgs. 114/98 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 21, 23, 28 e 31; d.lgs. 112/98 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Artt. 40 e 41; d.lgs. 170/01 Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell art. 3 della legge 13 aprile 1999, n Artt. 2 e 6; l. 174/05 Disciplina dell attività di acconciatore. Artt. 2 e 4; l. 231/05 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. Art. 2 bis; l. 105/06 Interventi dello nel sistema fieristico nazionale. Art. 1. L.248/06 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale. Artt. 3, 4 e 5 Circolare 8 maggio 2007 n Circolare applicativa dell Accordo per l internazionalizzazione del sistema fieristico italiano firmato il 20 luglio 2004 tra il Ministero del commercio internazionale (ex attività produttive), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e autonome, l Associazione esposizioni e fiere italiane, il Comitato fiere industria e il Comitato fiere terziario. 1

2 Regionali: l.r. 56/77 e s. m. i. Tutela ed uso del suolo, Art. 26. e s.m.i. Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto 31 marzo 1998, n Artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18 bis e 19; l.r. 44/00 Disposizioni normative per l attuazione del decreto 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Art. 13; l.r. 27/04 Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 29 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione. Artt. 1, 2 e 4. L.r. 10/05 Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell articolo 9 del decreto 31 marzo 1998 n. 114(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Art. 1 L.r. 38/06 Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande. Artt. 8, 9, 25 Provvedimenti amministrativi regionali D.C.R. 29 ottobre 1999, n Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n Allegato A (come modificato dalla D.C.R. 23 dicembre 2003, n e dalla D.C.R. del 24 marzo 2006, n ); D.G.R. 1 marzo 2000 n L.R. 12 novembre 1999 n. 28. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo , n Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione ; D.G.R. 1 marzo 2000 n D.lgs. 114/98 art. 9 L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita Allegato A (come modificato dalla D.G.R. 3 agosto 2004, n ). Indicazioni ai per i procedimenti di competenza Allegato B. Modulistica regionale Allegato C; D.C.R. 1 marzo 2000 n Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto 31 marzo 1998, n. 114 Allegato A; D.G.R. 2 aprile 2001 n L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore Allegato A (come modificato dalle D.G.R. 14 maggio 2001n ; D.G.R. 9 luglio 2001 n ; D.G.R. 17 dicembre 2001 n ed infine D.G.R. 17 dicembre 2001 n ). Modulistica Allegato B; D.G.R. 3 agosto 2001 n Commercio su area pubblica. D.G.R. n del 2 aprile Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore - Mercatini dell usato e dell antiquariato minore. Differimento di termini. D.G.R. 23 aprile 2003, n "Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.lgs n. 170 in fase transitoria all emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione" Allegato A. D.C.R 16 febbraio 2005, n Decreto 31 marzo 1998, n. 114, articolo 12. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, articolo 9. Criteri per l individuazione delle località ad economia turistica e dell arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della determinazione dell orario delle attività commerciali. 2

3 D.G.R. 3 luglio 2006, n Misure e linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della e della Delibera CIPE 100/98. Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP. Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale convertito con legge 4 agosto 2006, n Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione, nella materia del commercio-artigianato. 3

4 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO: d.lgs 112/98 art. 40 lett. e) d.lgs 112/98 art. 41 c. 4 Coordinamento, sentite le Regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale. Le Regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall art. 40, comma 1, lett. e) del d.lgs 112/98. c/s I c/s art. 6 ; 0 art. 6, e 2; lett. a); art. 3 Istituzione dell Osservatorio regionale del commercio. Definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell'art. 6, co. 1 e 2 del d.lgs. 114/1998. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l insediamento.. La proposta è deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere delle rappresentanze degli Enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese. Nota bene: con deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n e s.m.i. sono stati approvati gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n Con la Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP si evidenzia che, con specifico riferimento al comparto del commercio al P P P C/S 4

5 art. 6, c. 3, lett a) b) e c); lett. b) art. 10 c. 2 art. 12 c. 3; lett. f); art. 9 dettaglio in sede fissa, gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica approvati con DCR /1999 e smi non confliggono con la previsione normativa di cui all art. 3, comma 1, lett. b) c) e d) della legge 248/06, c.d. decreto Bersani bis, nella parte in cui prevedono, agli artt. 13 e 14 della DCR richiamata, criteri di tipo spazialedistanziometrico per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni. Si tratta infatti di relazioni fra aree e non fra singoli esercizi commerciali. Definizione dei criteri in base ai quali i, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della cazione all apertura degli esercizi di vicinato per le aree di cui all art. 6, co. 3, lettere a), b) e c) del d.lgs. 114/1998. Nota bene: ai sensi dell art. 6, co. 4, del per l emanazione degli indirizzi e dei criteri le Regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli Enti locali e procedono alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. La stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l assunzione dell impegno di reimpiego del personale dipendente ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Definizione dei criteri per l individuazione dei a prevalente economia turistica, le citta d arte o le zone del territorio dei medesimi, ai fini dell applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, ai sensi dell art. 12, co. 3 del d.lgs. 114/1998. Nota bene: ai sensi dell art. 12, co. 3, del le Regioni individuano i anche su proposta dei interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese, del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti. Ai sensi dell art. 9, co. 1, della, Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, P P P C/S C/S C/S 5

6 8 2; c. 2 lett. c); art ; lett. e); art. 10 ; sentite le rappresentanze degli Enti locali, attraverso la Conferenza permanente - Locali e le rappresentanze delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo e dei lavoratori dipendenti, approva i criteri per l individuazione delle località ad economia turistica, al fine particolare delle deroghe di cui all art. 12, co. 1, del d.lgs. 114/1998. Con deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, n sono stati approvati i criteri per l individuazione delle località ad economia turistica e dell arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della determinazione dell orario delle attività commerciali. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli Enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica nonché per l istituzione, soppressione, spostamento, funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica. Nota bene: ai sensi dell 8, co. 14, del le Regioni provvedono all emanazione delle disposizioni in esame acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentati degli Enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Con delibera della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n , e s.m.i sono stati adottati i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore. Il Consiglio regionale definisce i criteri generali per l individuazione delle aree da destinare all esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica. Nota bene: ai sensi dell 8, co. 14, del le Regioni provvedono all emanazione delle disposizioni in esame acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentati degli Enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. P P P C/S P P P C/S 6

7 d.lgs 170/01 art. 6 d.lgs 170/01 art. 6 c. 2 l.174/05 art 4 e 2 Ai sensi dell art. 10, co. 1, della, in combinato disposto con l art. 3, co. 1, della medesima legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce i criteri generali per l individuazione delle aree da destinare all esercizio del commercio su area pubblica La proposta è deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere delle rappresentanze degli Enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese. Con deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n sono stati approvati gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, di cui all Allegato A. Le Regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica, attenendosi ai seguenti criteri: a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori; (omissis) Nota bene: con deliberazione della Giunta Regionale del 23 aprile 2003, n , in attesa dell emanazione della nuova normativa regionale che, in attuazione della competenza legislativa esclusiva attribuita dal novellato art. 117 della Costituzione andrà a ridisciplinare l intera materia, sono stati adottati alcuni criteri interpretativi ed attuativi del d. lgs 170/01 al fine di garantirne, nell attuale fase transitoria, un omogenea applicazione sul territorio regionale. Adozione, da parte dei, dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita...(omissis). In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabilite dalla presente legge, le Regioni disciplinano l attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo, le Regioni e le autonome di Trento e Bolzano, definiscono i contenuti tecnico- C/S C/S 7

8 l.248/06 art. 3 c. 4 lett. c) culturali dei programmi dei corsi e l organizzazione degli esami di abilitazione professionale, individuano gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in modo uniforme sul territorio nazionale. Le Regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei. Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi ed alle disposizioni di cui all art. 3, comma 1, (Ndr - Ai sensi delle disposizioni dell ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell art. 117, comma secondo, lett. e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni...omissis) entro il primo gennaio Nota bene: con Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP, in attesa di assumere le opportune iniziative normative, anzitutto a carattere, tali da garantire la piena attuazione delle intervenute norme statali e l adeguato contemperamento con la vigente normativa regionale, sono state fornite alcune indicazioni inerenti la fase di prima applicazione del c.d. decreto Bersani bis nella materia del commercio e dell artigianato. Definizione dei criteri in base ai quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 4, co. 1, lettere d) ed e) della presente legge (ndr da riferirsi al ), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica. 8

9 art. 9 c. 2 parte art. 9 c. 2 parte art. 11 c. 2 lett. d) art. 19 c. 2 Istanze presentate dai per la qualificazione come località turistica. Ciascuna Provincia (omissis) provvede, in applicazione dei criteri regionali.. (omissis) sentite le Organizzazioni Provinciali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, all individuazione della connotazione permanente o periodica o episodica, di località turistica dell intero territorio comunale o di parti specifiche dello stesso, sulla base delle esigenze e delle peculiari caratteristiche territoriali ed economiche locali. La Giunta regionale determina gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica. La verifica sulla conformità dell azione amministrativa e programmatoria comunale. C/S l.r. 38/2006 art. 8 c.1 l.r. 38/2006 art. 8 c. 2 l.r. 38/06 5 c. 3 Per il perseguimento degli obiettivi indicati all art.1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei, dei criteri per l insediamento delle attività. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali [ ] previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza Regioni- locali [ ] e, sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale. Fatta salva la competenza comunale all irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la [ ] verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare P C/S 9

10 riferimento all azione degli Enti locali, per quanto riguarda l attività programmatoria, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dell attività. d.lgs 112/98 art. 40 lett. b) d.lgs 112/98 art. 40 lett. d) d.lgs 112/98 art. 41 c. 2 lett. c); l.r. 44/00 art. 13 lett. e) art. 5 c. 7 e 9; art. 17 GESTIONE E REGOLAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI: Esposizioni universali Nota bene: tale funzione può classificarsi sia nell ambito della dei servizi pubblici, avente quale caratteristica principale quella di richiedere un esercizio unitario, sia nell ambito del Supporto e promozione di attività, potendosi intendere anche come attività promozionale all estero di rilievo nazionale. Pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale. Pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialita', per l'aggiornamento degli operatori in attivita', per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualita' della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualita' e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo. 10

11 art. 17 c. 3 art. 17 c. 4. Le modalità di ai corsi di formazione professionale e di ammissione alle prove finali per l accertamento all idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale. I corsi di formazione professionale possono essere istituiti, mediante convenzioni con la Piemonte, dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categorie più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale. Nota bene: la legge regionale ha ridisciplinato tutta la materia della formazione professionale a favore degli operatori del commercio. art. 17 c. 5 d.lgs 112/98 art. 40 lett. c) d.lgs 112/98 art. 40 lett. f); l. 248/06 art. 3 c. 4 l.r. 38/06 La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell inizio dei corsi. REGOLAZIONE DI ATTIVITA PRIVATE: Riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale. Attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d intesa con le Regioni. (Ndr - in attuazione della Riforma del Titolo V Cost., che prevede in capo alle Regioni la competenza esclusiva in materia di Commercio, l attività di disciplina dei pubblici esercizi, rientrando nell ambito di tale materia, verrà svolta in modo esclusivo delle Regioni.) Nota bene: con Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP erano state fornite le prime indicazioni operative che consentivano, nell immediato, di ovviare alla lacuna prodottasi a seguito dell entrata in vigore del c.d. 11

12 d.lgs 112/98 art. 41 c. 2 lett. a); l.r. 44/00 art. 13 lett. e) d.lgs 112/98 art. 41 c. 3 d. lgs. 114/98 art. 6 art. 3 e 7 l.r. 56/77 6 c.7 e 8 decreto legge Bersani bis n. 223/06. Infatti per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande esisteva, allo stato attuale, un vuoto normativo, tenuto conto dell intervenuta soppressione del REC e della mancanza di una legge regionale di riordino del comparto, in attuazione del dettato costituzionale. Con la l.r. 38/06 si è ovviato alla lacuna normativa di cui sopra. Sono stati definiti i requisiti professionali soggettivi ed i relativi percorsi formativi sia per l accesso all attività che per i successivi aggiornamenti. Riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonché il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento sentito il Comune interessato. Sono trasferite ai, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento. Il rilascio delle concessioni comunali ed autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq nei con popolazione fino a diecimila abitanti e a mq negli altri è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie è subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra mq e mq 8.000, il rilascio della concessione comunale o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'art. 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione c/s 12

13 regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della. d.lgs. 114/98 art. 6 c.5 art. 4 art. 10 c. 3 I sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale ai fini della programmazione della rete distributiva. La stabilisce i casi in cui l autorizzazione all apertura di una media struttura di vendita e all ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell articolo 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. art. 10 c. 5 art. 15 c. 6 ; (Omissis).. la Conferenza Unificata di cui all art. 8 del d.lgs 28 agosto 1997 n. 281, su proposta del Ministero delle Attività Produttive, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le cazioni e le autorizzazioni di cui al d.lgs 114/98. Definizione della disciplina delle vendite di liquidazione e di fine stagione, in attuazione dell'articolo 15, comma 6 del d.lgs. 114/1998. Nota bene: ai sensi dell art. 15, co. 6, del le Regioni disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i C/S 13

14 lett. d) periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione, sentiti i rappresentanti degli Enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. art. 9 c. 5; c. 2 lett. a) Adozione delle norme sul procedimento amministrativo concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art, 9, co. 5 del d.lgs. 114/98. Nota bene: con deliberazione della Giunta Regionale del 1 marzo 2000 n e s.m.i. sono state dettate disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita (Allegato A), nonché indicazioni ai per i procedimenti relativi alle cazioni per gli esercizi di vicinato ed alle autorizzazioni per le medie strutture di vendita (Allegato B) e, infine, predisposta la modulistica regionale (Allegato C). art. 5 c. 7 e 9; c. 2 lett. b); art. 5 c. 7 e 9; art. 17 c. 2 art. 7 e 8 c. 3 e 4; Adozione delle disposizioni relative alla formazione e alla qualificazione professionale, nonché alle forme di agevolazione per gli operatori del settore. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e tarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all impiego. La Giunta regionale fornisce le indicazioni ai sui procedimenti relativi alle cazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli artt. 7 e 8, co. 3 e 4, del d.lgs. 114/1998 Nota bene: con deliberazione della Giunta Regionale del 1 marzo 2000 n

15 art. 3 c. 5 (seconda parte) art. 6 c. 6; art. 4 c. 3; art. 19 c. 3 art. 8 e s.m.i. sono state dettate ai le indicazioni sui procedimenti relativi alle cazioni per gli esercizi di vicinato ed alle autorizzazioni per le medie strutture di vendita (Allegato B). La, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l intervento sostitutivo previsto dagli art.i 6 e 28 del in caso di inerzia da parte dei. L apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all art. 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. PS art. 8 c. 3; art. 4 art. 9, 3 e 5; c. 2 lett. a) art. 3 I sono tenuti (omissis) ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 8, co. 3 del d.lgs. n. 114/1998 Nota bene: ai sensi dell art. 8, co. 3 del il Comune adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio. L apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Nota bene: ai sensi dell art. 9, co. 3, del la domanda di rilascio dell autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal Comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.. La conferenza è composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la C/S 15

16 c. 5 l.r.10/05 art. 1, la Provincia e il Comune, che vi partecipano a titolo obbligatorio e con diritto di voto. Inoltre, alla conferenza partecipano a titolo consultivo senza diritto di voto i rappresentanti dei contermini e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale. La all art. 3, co. 5, prevede che tale conferenza sia indetta dalla direzione regionale competente e che la Giunta regionale determini le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con deliberazione della Giunta Regionale del 1 marzo 2000 n e s.m.i. sono state dettate disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita (Allegato A). Con successiva deliberazione del 11 dicembre 2006, n è stata adottata in via sperimentale la metodologia per il computo ed il riparto dell onere aggiuntivo da corrispondersi al rilascio delle sole autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita; la responsabilità dell istruttoria nel suo complesso e la valutazione della concreta applicabilità tecnica, in questa prima fase, è stata attribuita alla struttura regionale competente, quale responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per tali strutture. art. 13 c. 3 Si ricorda che ai sensi dell art. 1 della l.r. 10/05, la presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni all apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie e di tipologie di vendita degli esercizi di vendita di cui all art. 9 del ed alle relative disposizioni regionali di attuazione, è rimasta sospesa fino al 31 marzo I possono autorizzare, in base alle esigenze dell utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l esercizio dell attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato. 16

17 3; art. 16 c. 2 I centri (di assistenza tecnica) sono autorizzati dalla, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al co. 1 dell art. 16 della a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilità di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale. 8 c. 2 e 3 8 5; l. 231/05 bis c. 3 art. 31 Autorizzazione all esercizio dell attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla, stabilisce l ampiezza complessiva delle aree da destinare all esercizio dell attività di vendita di prodotti agricoli, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta (art. 4 del d.lgs 228/01) Qualora le Regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal d.lgs 114/98 nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro delle attività produttive richiede l adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita la inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo, le Regioni e le autonome di Trento e Bolzano. PS c/s I d.lgs 170/01 Autorizzazione, da parte dei, all esercizio dell attività di vendita della stampa quotidiana e periodica da svolgersi presso punti vendita esclusivi e non esclusivi. Nota bene: ai sensi del comma 6 dell del d.lgs 170/01 in esame, il rilascio 17

18 l.174/05 c. 2 l. 248/06 art. 4 l.248/06 art. 5 dell autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi, deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell esistenza di altri punti vendita non esclusivi. L esercizio dell attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del Comune, previo accertamento del possesso dell abilitazione professionale. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell attività di produzione di pane. Nota bene: : con Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP viene chiarito che, in seguito alle abrogazioni della legge 31 luglio 1956, n e della lettera b), del comma 2 dell 2 del decreto 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dall entrata in vigore del c.d. decreto Bersani bis, decade il vecchio sistema autorizzatorio in capo alle Camere di Commercio. Le competenze sui panifici passano pertanto ai e d ora in poi per aprire un panificio basta presentare al Comune una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990. La dichiarazione deve essere corredata da: autorizzazione della competente ASL in merito ai requisiti igienico sanitari, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, titolo abilitativo edilizio, permesso di agibilità dei locali e l indicazione del nominativo del responsabile dell attività produttiva. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci. Gli esercizi commerciali di cui all art. 4, co. 1, lett. d), e) e f) del possono effettuare attività di vendita di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa cazione al Ministero della Salute e alla in cui a sede l esercizio commerciale. Nota bene: : con Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP viene precisato che, in attesa di ulteriori disposizioni regionali la cazione alla, deve essere indirizzata all Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità Direzione Controllo Attività sanitarie. 18

19 art. 8 In applicazione del disposto dell art. 11 del d.lgs. 114/98 (Orario di apertura e chiusura) gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai in applicazione dell art. 36 della legge n. 142/1990. (La legge 142/90 è stata abrogata dall 74 del d.lgs 267/2000. L 75 ha inoltre disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto d.lgs 267/2000) art. 9 c ; c. 2 lett. c); art. 11 c. 2 Ciascuna Provincia provvede, sentite le Organizzazioni Provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, all individuazione, per ciascun Comune interessato, dei periodi in cui e riconosciuta la presenza rilevante di popolazione turistica, anche giornaliera, ai fini delle deroghe previste dall art. 12, co. 1, del d. lgs 114/1998. La Giunta regionale determina: a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l assegnazione dei posteggi; b) le modalità di dei produttori agricoli al commercio su area pubblica; c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione. Nota bene: ai sensi dell 8, co. 14, del le Regioni provvedono all emanazione delle disposizioni in esame acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentati degli Enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Ai sensi dell art. 11, co. 1 e 2, della, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli Enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei C/S P P P C/S 19

20 consumatori e delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l istituzione, soppressione, spostamento, funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi dell 8, co. 12 e 13 del d.lgs. 114/1998. Con delibera della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n , e s.m.i sono stati adottati i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore. art. 11 c. 4 Ndr: La D.G.R sopra citata dispone, al Titolo III, che i, previa consultazione delle categorie Provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché dei rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento ( ), nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 10, 11 della D.C.R ( ), provvedano all istituzione di nuove aree nonchè alla soppressione, spostamento, sospensione e, in generale, ad ogni atto modificativo dei mercati e delle forme alternative di commercio su area pubblica. La delibera del consiglio regionale richiamata, all art. 5 dispone che i, sentite le rappresentanze locali delle parti interessate ( ), assumano con proprio atto deliberativo le scelte per l ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, nonché le iniziative in merito all individuazione delle aree alternative alle forme mercatali. L atto deliberativo può costituire parte integrante dell adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, così come previsto all art. 6, co. 5 del d. lgs. 114/98 e all art. 4 della. In tal caso l adozione e l approvazione deve avvenire secondo le procedure previste dalla l.r. 56/77 (tutela del suolo). I possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi e in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge. 20

21 art. 12; l.r. 27/04 art. 1 art. 13 c. 5 art. 14 c. 2; l.r. 27/04 La trasferisce ai le funzioni amministrative previste dall articolo 15 del d.lgs. 114/1998, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché delle vendite promozionali, secondo i principi e le disposizione degli articoli 13, 14 e 15 della presente legge. Nota bene: La, nel ridisciplinare la materia, ha trasferito ai l esercizio delle funzioni amministrative inerenti le vendite straordinarie. Con la Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP viene precisato che, per quanto concerne le vendite promozionali, in seguito all entrata in vigore della legge 248/06, con le previsioni di cui all art. 3, co. 1, lettere e) ed f) viene in parte superato il disposto, già liberista, dell art. 15, co. 4, del secondo cui erano invece implicitamente ammesse le limitazioni temporali. Con l attuale formulazione non sono più possibili neppure le limitazioni di ordine temporale, oltre a quelle, già vietate di ordine quantitativo. Fa eccezione il limite temporale eventualmente posto per i periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione. Pertanto resta in vigore il disposto dell art. 14 bis della. I stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella cazione. I fissano annualmente, nell ambito dei periodi dell anno compresi fra il 1 gennaio ed il 31 marzo e fra il 1 luglio ed il 30 settembre, la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i si raccordano con gli altri confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della. 21

22 art. 15 ; l.r. 27/04 art. 4 art. 16 c. 5 I stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l autorità competente, i criteri e i termini per il rilascio dell autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate, nonché le sanzioni applicabili. art. 19 Fatta salva la competenza comunale all irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all 2 del d. lgs 114/1998, la verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio. l.r. 38/06 art. 9 e c. 5 L apertura e il trasferimento della sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Il Comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico [ ] e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all azione amministrativa e la al procedimento [ ]. l.r. 38/06 art. 8 c. 4 I adottano i criteri per l insediamento delle attività entro centottanta giorni dall entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello Provinciale. P 22

23 SUPPORTO E PROMOZIONE DI ATTIVITA : d.lgs 112/98 art. 41 c. 2 lett. e); l.r. 44/00 art. 13 lett. e) Promozione dell associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio. d.lgs 112/98 art. 41 c. 2 lett. f); l.r. 44/00 art. 13 lett. e) art l. 105/06 art. 1 Concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario. La prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. Il Ministero delle Attività produttive promuove l introduzione e l uso del commercio elettronico. (omissis)..allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, è istituito presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere...(omissis). Nota bene: ai sensi del comma 3 dell articolo in esame, con decreto del Ministro delle 23

24 l.r. 28/98 art. 3 c. 6 art. 16 l.r.28/99 art. 16 c. 4 attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Si ricorda che il 20 luglio 2004 è stato firmato l Accordo per l internazionalizzazione del sistema fieristico italiano da parte del Ministero del commercio internazionale, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e autonome, l Associazione esposizioni e fiere italiane, il Comitato fiere industria e il Comitato fiere terziario. Tale Accordo, partendo dal presupposto di una massimizzazione di sinergie tra l azione dello, delle Regioni e dei privati, ha come obiettivi: - La promozione commerciale, volta a dare una più ampia visibilità ai servizi fieristici italiani ( ). - La collaborazione tra gli enti fieristici italiani e tra questi e soggetti omologhi esteri, volta all esportazione dei servizi fieristici italiani. L Accordo in esame è stato reso applicativo dalla Circolare 8 maggio 2007, n La promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli Enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3 dell articolo 3 della presente legge. La in attuazione dell 3 del promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche tari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione. La, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell innovazione, l individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo, può partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica. 24

25 art. 16 c. 6 art. 18 art. 18 c. 2 e 6 La Giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalità di incentivazione dei centri (di assistenza tecnica). La agevola l accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio. Nota bene: con Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n sono state adottate le misure e le linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli. Con successiva Deliberazione 17 ottobre 2006, n sono stati approvati i relativi bandi. La interviene a favore degli Enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento di progetti integrati. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime di aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. La tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli art. 18 bis (come ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale ( ) e nei distretti introdotto dall art. commerciali ( ). 50 della l.r. 14/06) La promuove le produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza del Piemonte art. 18 bis (come direttamente e anche attraverso le piccole, medie e grandi strutture commerciali e le introdotto dall art. altre forme di commercio al dettaglio. 50 della l.r. 14/06) c.3 l.r. 38/06 [ ] i favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le art. 8 organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori c. 4 maggiormente rappresentative. 25

26 ll.r. 38/06 5 c.1 La [ ] supporta gli Enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l interpretazione della corrente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi. Legenda: I livello di allocazione ambito comunale aggregato/ consorziati e/o associati funzioni delegate/subdelegate a in avvalimento principi fondamentali P pareri I intesa C/S consultazione/sentito PS potere sostitutivo e/o di revoca 26

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