IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione;

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1 SCHEMA DI D.LGS. RECANTE ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, A NORMA DELL ARTICOLO 1, COMMI 180, 181, LETTERA E), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N OrizzonteScuola.it IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14; Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione ; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;

2 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l articolo 1, comma 630; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Vista la legge 8 ottobre 2010, n.170, recante Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico ; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ; Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; Visto il Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 Marzo 2017; Sulla proposta del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo:

3 ART. 1 (Principi e finalità) 1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all articolo Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un adeguata organizzazione degli spazi e delle attività; c) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica; d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana; e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell ambito della comunità educativa e scolastica; f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali; g) promuove la qualità dell offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

4 ART. 2 ( Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione) 1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l infanzia e le scuole dell infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. 3. I servizi educativi per l infanzia sono articolati in: a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia. b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia. c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in: 1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

5 3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo. 4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 5.La scuola dell'infanzia, di cui all articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 e all articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell ambito dell assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. ART. 3 (Poli per l'infanzia) 1. I Poli per l infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. 2. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica. 3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione. 4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l infanzia innovativi a gestione pubblica, l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio comprensivi delle risorse per l acquisizione delle aree, rispetto ai quali i

6 canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'inail sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall anno Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l infanzia innovativi. 7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d intesa con gli Enti Locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a selezionare da uno a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione. 8. Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione nazionale di esperti, disciplinata ai sensi dell articolo 155 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale comunica al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, per ogni area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l infanzia ai sensi del presente articolo.

7 ART. 4 (Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni) 1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell offerta dei servizi educativi per l infanzia e delle scuole dell infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee: a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l accessibilità dei servizi educativi per l infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale; b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l infanzia con l obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata; c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d età; d) l inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini; e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente. f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico; g) il coordinamento pedagogico territoriale; h) l introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l infanzia. 2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

8 ART. 5 (Funzioni e compiti dello Stato) 1. Per l attuazione del presente decreto, lo Stato: a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all articolo 12; b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all articolo 12; c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell ambito del Piano nazionale di formazione di cui all articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107; d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell amministrazione digitale ; f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell infanzia e del primo ciclo d istruzione. Art. 6 (Funzioni e compiti delle Regioni) 1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale; b) definiscono le linee d intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;

9 d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all articolo 5, comma 1, lettera e); e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all articolo 5, comma 1, lettera d). f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti Locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate. ART. 7 (Funzioni e compiti degli Enti locali) 1. Per l attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l infanzia e proprie scuole dell infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione; b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l istituzione e la gestione dei servizi educativi per l infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l infanzia del proprio territorio; d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell articolo 12; e) coordinano la programmazione dell offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l integrazione ed l unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative; f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;

10 h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione. ART. 8 (Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione) 1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l infanzia e delle scuole dell infanzia. 3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. 4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all effettivo concorso, da parte dell ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza. ART. 9 (Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l infanzia) 1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11 2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché l esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali. 3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono. ART. 10 (Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione) 1. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. 2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali. 3. La Commissione, nell esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. La Commissione propone al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all articolo 5, comma 1, lettera f). 5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato. ART. 11 (Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale ) 1. Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e

12 Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. ART. 12 (Finalità e criteri di riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione) 1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto. 2. Il Fondo Nazionale finanzia: a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l infanzia e delle scuole dell infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali; 3. Il Ministro dell istruzione dell università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti Locali. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti Locali, con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

13 a) la partecipazione delle famiglie; b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all orario dei servizi educativi per l infanzia; c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l infanzia e tra docenti nella scuola dell infanzia, tali da promuovere la qualificazione dell offerta formativa; d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l infanzia e delle scuole dell infanzia; e) la funzione di coordinamento pedagogico; f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini; g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l infanzia e delle scuole dell infanzia, che consentano l armonico sviluppo delle bambine e dei bambini. 5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite, ai sensi dell articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell infanzia statale. 6. Per le scuole dell infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla Tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi nell ambito dei ruoli regionali. ART. 13 (Copertura finanziaria) 1. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma 1 dell articolo 12, è pari a 209 milioni di euro per l anno 2017, 224 milioni di euro per l anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

14 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all articolo Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n ART. 14 (Norme transitorie e finali) 1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all articolo 8, a decorrere dall anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell infanzia statale e paritaria di cui all articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione. 3. A decorrere dall anno scolastico 2019/2020, l accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l accesso ai posti di educatore dei servizi per l infanzia i titoli conseguiti nell ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto. 4. A decorrere dall aggiornamento successivo all entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all insegnamento nella scuola dell infanzia ai fini dell aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d istituto del personale docente a tempo determinato. 5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell Ufficio per l istruzione in lingua slovena, le modalità di attuazione del

15 presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia.. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. OrizzonteScuola.it

16 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il presente schema di decreto legislativo intende dare attuazione all articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che delega il Governo ad istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di età composto dai servizi educativi per l infanzia e dalle scuole dell infanzia. La creazione del Sistema integrato avviene, tra l altro, attraverso: a) l indicazione di obiettivi strategici del Sistema ossia il progressivo consolidamento, l ampliamento nonché l accessibilità dei servizi educativi per l infanzia; la generalizzazione progressiva della scuola dell infanzia; l inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini con disabilità; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l infanzia; la formazione continua in servizio di tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione; b) l esplicitazione delle funzioni e dei compiti delle Regioni e degli Enti locali; c) l adozione e il finanziamento di un Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato; d) il sostegno per la costituzione dei Poli per l'infanzia; e) l'istituzione di una Commissione con compiti consultivi e propositivi. Lo schema di decreto nasce dall esigenza primaria di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini, concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell infanzia, costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento. Attualmente, nel nostro ordinamento, infatti, assistiamo ad una frammentazione della disciplina sui servizi per la prima infanzia, ad oggi demandati alla regolamentazione regionale. Lo Stato, infatti, storicamente non si è occupato sistematicamente dei servizi educativi per l infanzia, ma solo della scuole dell infanzia, in quanto ricadenti nel Sistema nazionale di istruzione. I servizi per l infanzia sono stati considerati per lungo tempo, e lo sono tutt ora, afferenti al sistema dei servizi sociali e, pertanto, ricompresi nella sfera della legislazione esclusiva delle regioni. Tuttavia, come asseverato dalla stessa Corte costituzionale, tali servizi hanno evidentemente perso la natura prettamente assistenziale, venendo in rilievo, invece, chiari profili educativi e ciò al seguito dell evolversi della natura del servizio. Difatti, l importanza dei primi anni nella vita delle persone, delle condizioni materiali e relazionali in cui li si vive e delle esperienze che si fanno, è stata ormai accertata dalle scienze

17 pedagogiche, psicologiche, sociologiche e dalle neuroscienze. Anche gli economisti, oggi, pongono l accento sulla necessità che, in una società globalizzata, s investa nel capitale umano garantendo a tutti un educazione prescolare di qualità. Il cambiamento del mercato del lavoro, introdotto dall ingresso delle donne, e il cambiamento dell economia con l avvento della società della conoscenza, fa dei servizi educativi per l infanzia una leva decisiva della crescita del Paese. Alla luce di ciò, l intervento sul capitale umano rappresentato dalle bambine e dai bambini può costituire sia una moderna lotta alle disuguaglianze che un moderno sostegno alle donne e ai genitori. La scelta operata prima dal legislatore delegante, e quindi dal presente decreto nell istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione, è la risposta delle politiche pubbliche a questi importanti mutamenti della società, nonché all evoluzione degli stessi servizi educativi per la prima infanzia. La riforma è in linea, altresì, con le politiche europee in materia di prima infanzia, a partire dall obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000, sino alle conclusioni della Presidenza in occasione del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, di soddisfare almeno il 33 per cento di domanda potenziale di posti nido. Difatti, la rassegna Starting Strong sui sistemi educativi prescolari di 20 Paesi, condotta a partire dal 2006 dall OCSE, ha evidenziato la necessità di approntare servizi educativi di buona qualità e ha indicato alcune priorità che assumono un particolare rilievo se riferite alla situazione italiana: un impegno importante della cosa pubblica nel settore; l inserimento della progettazione dei servizi educativi prescolari nel quadro di politiche generali a favore dei bambini e delle loro famiglie volte a combattere la povertà e l esclusione sociale; l unificazione del settore dell educazione della prima infanzia, assicurando complementarietà delle azioni di cura e di quelle formative e continuità degli interventi rivolti ai bambini per tutto il periodo prescolare; la scelta di un approccio universalistico, che miri a garantire a tutti i bambini l accesso a servizi educativi di qualità piuttosto che a rispondere ai bisogni di determinate categorie di genitori o bambini. Questa prospettiva ribadisce l importanza di promuovere l accesso universale a servizi di educazione e di cura per la prima infanzia inclusivi e di buona qualità, perché solo così essi potranno essere efficaci nel combattere le disuguaglianze sociali e tradursi in un risparmio successivo per la società. In Italia il sistema di educazione prescolare è diviso in due segmenti separati secondo l età dei bambini e delle bambine: quello dei servizi per l infanzia per le bambine e i bambini sotto i tre anni d età e quello delle scuole dell infanzia per le bambine e i bambini fino all obbligo scolastico. I due segmenti differiscono per la rispettiva collocazione nel settore del sociale o dell educazione ai diversi livelli di governo (nazionale, regionale e locale), le conseguenti competenze istituzionali regionali o nazionali, le normative distinte, le esperienze professionali e le condizioni lavorative degli operatori, il progetto pedagogico.

18 Questo decreto ha come obiettivo fondamentale di implementare, progressivamente e gradualmente, l educazione prescolare su tutto il territorio nazionale. I nidi, che si rivolgono alle bambine e ai bambini sotto i tre anni, fanno tuttora riferimento alla legge istitutiva del 6 dicembre 1971 n che ne affida la programmazione e regolamentazione alle Regioni e la loro costruzione e gestione alle amministrazioni comunali. Ciò ha prodotto, come già accennato, sia una diversificazione crescente delle normative, sia una diffusione ineguale dei nidi e degli altri servizi per l infanzia sul territorio nazionale secondo la diversa capacità degli Enti locali di rispondere alla domanda delle famiglie. La legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale ha riconosciuto i nidi come servizi fondamentali e quindi oggetto di finanziamento da parte della fiscalità generale, ma ancor oggi i servizi per l infanzia gravano quasi interamente sui bilanci dei Comuni che li gestiscono direttamente o attraverso accordi con iniziative del terzo settore o di privati. Negli ultimi anni, a fronte delle crescenti difficoltà economiche e dei vincoli normativi, alcune amministrazioni locali hanno rivisitato gli standard organizzativi previsti, riducendo la qualità dei servizi gestiti direttamente o proponendo a soggetti terzi condizioni economiche non tali da garantire pienamente i diritti dei lavoratori ed un adeguata qualità dell offerta educativa alle bambine e ai bambini. In altri casi, si è assistito ad un aumento importante delle rette richieste alle famiglie con effetti regressivi nelle percentuali di frequenza. Il piano straordinario di interventi per lo sviluppo del Sistema territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, varato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), si è rivelata l occasione più importante, dal 1971, per rilanciare politiche statali di promozione e sostegno dei servizi per le bambine e i bambini sotto i tre anni. L attuazione del piano, che è stato rifinanziato solo nel 2008 e 2009, ha permesso di far salire la quota di utenti che si avvale di un servizio socio-educativo pubblico (in gestione diretta o indiretta degli Enti locali). Tuttavia, le differenze territoriali sono tuttora molto ampie, tali da configurare una vera e propria questione meridionale anche in questo settore. Con la stessa legge finanziaria del 2007 sono state avviate le cosiddette sezioni primavera, servizio innovativo per bambine e bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Le sezioni primavera attivate nelle scuole dell infanzia e nei nidi hanno consentito di incrementare significativamente la percentuale di bambini accolti in servizi educativi (sono tra i 25 mila e i 30 mila le bambine e i bambini accolti annualmente). Tuttavia, si è ancora in una fase sperimentale che ha visto diminuire nel corso degli anni risorse finanziarie che dovrebbero piuttosto essere implementate per una stabilizzazione del servizio reso. Per ciò che attiene alla scuola dell infanzia, l intervento progressivo dello Stato dal 1968, aggiungendosi all impegno degli enti locali e di soggetti privati, ha permesso di coprire tutto il territorio nazionale arrivando ad accogliere complessivamente circa il 94 per cento dei bambini tra i tre e i sei anni d età. Eppure, l obiettivo della generalizzazione dell accesso per tutte le bambine e i bambini di età non è stato ancora raggiunto. Anche in questo caso, permangono importanti differenze tra le diverse aree del Paese, nella diffusione delle scuole e nell assetto organizzativo, soprattutto in relazione all orario di frequenza settimanale. Le scuole gestite direttamente dallo Stato danno risposta a circa il 63 per cento e quelle paritarie pubbliche, cioè gestite dai Comuni, a

19 circa il 9 per cento dei bambini in età. È ancora fondamentale il contributo delle associazioni e dei privati che dà risposta a circa il 28 per cento dell utenza. Ma queste percentuali variano fortemente da un territorio regionale all altro e secondo la dimensione urbana: nelle Regioni meridionali la scuola dell infanzia è assicurata soprattutto dallo Stato, mentre le scuole comunali sono molto numerose nelle grandi città sia del Nord che del Centro che del Sud e soffrono anch esse dei vincoli alla spesa pubblica e dello stato dei bilanci comunali. Per entrambi i segmenti zero-tre e tre-sei è, quindi, urgente: approntare un nuovo piano per l estensione dell offerta e il progressivo riequilibrio territoriale fino a dar risposta ad almeno il 33 per cento dei bambini sotto i tre anni e alla totalità dei bambini tra i tre e i sei anni; ridisegnare meccanismi di finanziamento pubblico che vedano un equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi per l infanzia e per le scuole dell infanzia; E un esigenza sentita anche l abolizione dei servizi educativi per l infanzia quali servizi a domanda individuale, che ha contribuito a frenare l estensione dei servizi e ha scaricato sui soggetti gestori degli stessi e sulle famiglie costi crescenti di compartecipazione alla spesa. Anche a questo bisogno si tenta di rispondere con questo decreto, sempre in maniera graduale e progressiva. Inoltre, la disomogeneità della formazione tra educatori dei servizi per l infanzia e tra quest ultimi e gli insegnanti delle scuole per l infanzia è di ostacolo alla costruzione di percorsi educativi che garantiscano la continuità dell esperienza dei bambini. La qualificazione omogenea e di livello universitario degli educatori dei servizi per l infanzia trova già riscontro nella maggior parte delle normative regionali recenti e in percorsi universitari specifici, ma deve essere perseguita come elemento strutturale e obbligatorio per garantire la qualità dell esperienza dei bambini nei servizi per l infanzia ovunque collocati e comunque denominati. Le iniziative di formazione continua devono essere assicurate a tutto il personale dei servizi per l infanzia comunque denominati. La scuola dell infanzia gode di una legislazione nazionale e di norme regionali e provinciali per il diritto allo studio, è pienamente inserita nel quadro scolastico e formativo e la qualificazione universitaria prevista per il personale docente è comune a quella richiesta per gli insegnanti della scuola primaria. Tuttavia, sono troppo rare o episodiche le iniziative di formazione continua in servizio che coinvolgano gli operatori dei due segmenti. Una nuova riflessione a livello nazionale e locale per progettare percorsi formativi universitari e in servizio che vedano la qualificazione degli educatori dei servizi per l infanzia in continuità con quella degli insegnanti della scuola dell infanzia può contribuire all arricchimento della cultura pedagogica di entrambi i profili. Il potenziamento dei sistemi territoriali integrati di servizi e scuole dell infanzia, attraverso percorsi di formazione continua degli educatori e insegnanti e l esercizio della funzione di coordinamento pedagogico, che già caratterizzano molte esperienze nel nostro Paese, sono indiscussi fattori di qualità dell offerta educativa e come tali devono essere riconosciuti. Passando quindi all articolato, lo schema di decreto è costituito da 14 articoli. L articolo 1, ai commi 1 e 2, definisce principi e finalità dell intervento normativo e stabilisce che a tutte le bambine e a tutti i bambini sono garantite pari opportunità di educazione e di

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