REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VALSALVA
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1 Il Consiglio d Istituto REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VALSALVA VISTO Il DPR n. 275 del 1999; VISTO Il DPR n. 235 del 2007 che modifica il DPR n. 249 del 98 Statuto delle studentesse e degli studenti; VISTA La Circolare Ministeriale del 31 luglio 2008, esplicativa del DPR 235/07 e SENTITO il parere positivo del Collegio articolato della scuola secondaria di primo grado A.M. Valsalva APPROVA il seguente Regolamento di disciplina per gli alunni della scuola secondaria di primo grado A.M. Valsalva dell Istituto Comprensivo n 4 di Imola (verbale del Consiglio d Istituto del ). 1. PREMESSA L istituto comprensivo 4 di Imola, alla luce del Piano dell Offerta Formativa interno, ritiene che la Scuola debba essere vissuta come luogo di cultura e come comunità in cui i diversi soggetti interagiscano e siano coinvolti in un processo di coeducazione. Il presente regolamento si ispira allo Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 249/98 e modifiche apportate dal DPR 235/97) e si inquadra in un contesto educativo il più possibile attento ai seguenti bisogni del preadolescente: bisogno di conoscenza e di comprensione critica bisogno di esplorazione, di ordine e di guida tra i molteplici stimoli conoscitivi bisogno di identità e di rapportarsi con gli altri bisogno di sentirsi parte del gruppo dei pari, della comunità scolastica e della società tutta bisogno di sicurezza, di giustizia e di autostima A fronte di questa dichiarata attenzione ai bisogni del preadolescente, la Scuola è altresì consapevole che tali bisogni possono essere soddisfatti soltanto in un contesto organizzativo e didattico ordinato, con regole di comportamento chiare e condivise, fondate sul principio del rispetto delle persone e dei beni comuni. Nel proporre questi nuovi emendamenti al regolamento disciplinare interno, i docenti esprimono la consapevolezza di dover fare tutto il possibile per prevenire infrazioni e/o comportamenti scorretti e gravi da parte degli alunni; infatti il lavoro degli insegnanti non è quello di reprimere e punire, bensì quello di attivare dei processi di crescita e di educazione in collaborazione con le famiglie, per garantire una convivenza civile, rapporti di amicizia e sviluppare attitudini personali. 2. DIRITTI DEGLI STUDENTI a. All alunno preadolescente è dovuto il massimo rispetto Tutto il personale della Scuola si relazione con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato. L insegnante si cura dell alunno con sollecitudine ed è attento alle sue esigenze. L insegnante non esercita su di lui alcuna pressione ideologica. La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell alunno. Il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell arco della settimana. b. L alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe L insegnante favorisce con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe. c. L alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità La Scuola si prodiga con ogni mezzo per migliorare il livello qualitativo dell insegnamento e gli standard formativi. La Scuola pratica un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno. La Scuola si impegna ad ampliare l offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e di sostegno, sia in forma obbligatoria (al mattino) che facoltativa (al pomeriggio).
2 d. L alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale. La Scuola forma l uomo ed il cittadino. La Scuola aiuta l alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé. e. L alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare. L insegnante (designato dal Consiglio di classe) legge e commenta all inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di Istituto. f. L alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui. L insegnante coinvolge gli alunni nel processo di apprendimento e formula loro un contratto formativo. Il Consiglio di classe informa l alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica. g. L alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. L insegnante svolge prove di verifica chiare e precise nella formulazione degli obiettivi da valutare. L insegnante provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva,attivando processi di autovalutazione. h. L alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale. La Scuola offre all alunno gli strumenti formativi ed informativi per una scelta consapevole dopo la terza media. i. L alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato. La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza. j. L alunno ha diritto a disporre di un adeguata attrezzatura tecnologica. La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni. 3. DOVERI DEGLI STUDENTI a. Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento generale di Istituto,nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto,così anch essi devono rispettare gli altri e l ambiente scolastico che frequentano. b. In particolare l alunno deve: Essere puntuale all inizio delle lezioni Frequentare con regolarità Aver cura dei materiali e portarlo a Scuola regolarmente Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze,dei ritardi e per la riconsegna dei riscontri Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio Rispettare le consegne degli insegnanti Prestare l attenzione necessaria durante l attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni,evitando le occasioni di disturbo Rispettare i compagni evitando di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano. Rispettare anche formalmente il Dirigente scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della Scuola Rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio comune della Scuola Evitare di sporcare i locali con atteggiamento di noncuranza Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella Scuola Non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed il regolare svolgimento delle lezioni Tenere anche fuori della Scuola un comportamento educato e rispettoso verso tutti Tenere spento il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici durante le lezioni e le uscite previste dal POF. 4. INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI 4.1 Criteri generali a. Il venir meno ai precedenti doveri scolastici prefigura una mancanza disciplinare per la quale sono previste, a seconda della gravità e delle frequenza, i relativi interventi educativi mirati. b. Nell accertamento delle responsabilità comportanti interventi educativi mirati vanno distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle mancanze gravi che denotino un
3 costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui e pregiudizievole al buon andamento delle lezioni. c. Possono essere oggetto di interventi educativi mirati anche le mancanze collettive, distinguendo, quando possibile, le responsabilità di ognuno. d. Gli interventi educativi mirati possono riguardare anche gravi mancanze commesse fuori della scuola che abbiano avuto notevole ripercussione nell ambiente scolastico. e. Gli interventi educativi mirati, pur non essendo determinanti nella valutazione del profitto, saranno presi in considerazione nell elaborazione del voto relativo al comportamento e del giudizio di ammissione all esame. 4.2 Finalità e modalità delle interventi educativi mirati a. La responsabilità disciplinare è personale. b. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all interno della comunità scolastica. c. In nessun caso gli interventi, né direttamente né indirettamente, riguarderanno la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell altrui personalità. d. Gli interventi educativi mirati sono sempre temporanei, graduali, proporzionati all infrazione disciplinare ed ispirati al principio della riparazione del danno e del ravvedimento formativo. Essi tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirli in attività in favore della comunità scolastica. e. L alunno non può essere sottoposto a sanzione disciplinare, anche lieve, senza prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni. f. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. g. L allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 5, la durata dell allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. h. Gli interventi educativi mirati e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Gli interventi educativi mirati che comportano l allontanamento superiore a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di istituto. i. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. j. Nei casi in cui l autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d anno, ad altra scuola. k. Gli interventi educativi mirati per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d esame sono inflitti dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. l. Gli interventi educativi mirati che comportano la sospensione dalle lezioni possono essere irrogati soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato e previa istruttoria che preveda: contestazione d addebito (attraverso una nota sul registro di classe comunicata anche alla famiglia per le vie brevi) audizione dell alunno in presenza dei genitori da parte dell Organo collegiale competente o in alternativa l alunno e o i genitori possono produrre memoria scritta. decisione dell Organo competente e comunicazione alla famiglia. 4.3 Interventi educativi mirati a. I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono: - rimprovero verbale privato o in classe - ammonizione scritta sul quaderno delle valutazioni
4 - ammonizione scritta sul registro di classe - sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 6 giorni, con eventuale obbligo di presenza a scuola - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni Situazioni particolari - ritiro del telefono cellulare o di altra strumentazione e riconsegna al termine delle lezioni - ritiro del telefono cellulare e riconsegna dello stesso ai genitori opportunamente convocati 4.4 Impugnazioni a. Contro gli interventi educativi mirati che prevedono la sospensione dalle lezioni è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all Organo di Garanzia dell Istituto, che decide nel termine di 10 giorni. b. É ammesso il ricorso contro le decisioni dell Organo di Garanzia interno. Il ricorso va inoltrato al Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale che decide su parere vincolante dell Organo di Garanzia regionale. 5. ORGANO DI GARANZIA 5.1 Finalità e Compiti a. L Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. b. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: - prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione. - esaminare i ricorsi presentati in seguito all irrogazione di un provvedimento a norma del regolamento di disciplina. c. Il funzionamento dell O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa. 5.2 Composizione a. L Organo di Garanzia è composto da: un docente, un rappresentante dai genitori eletto nel Consiglio di Istituto e dal Dirigente scolastico, che lo presiede. b. I componenti dell O. G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d Istituto. 5.3 Ricorsi per gli interventi educativi mirati a. Il ricorso avverso ad una delle interventi educativi mirati disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell O.G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto. b. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione,
5 dell alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. L organo si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stato applicato il provvedimento e uno dei suoi genitori o colui che ne esercita la potestà genitoriale. L organo può confermare, modificare o revocare il provvedimento irrogato. 6. DISPOSIZIONI FINALI a. Il presente Regolamento è pubblicato all albo della scuola e sul sito web. b. Nelle prime settimane di inizio delle attività scolastiche, i Consigli di classe organizzano la presentazione e la condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento di disciplina. c. Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità saranno presentati nella prima assemblea dei genitori utile. In quell occasione sarà richiesta la firma del Patto da parte dei genitori. d. Gli allegati (n. 1 Patto educativo di corresponsabilità e n. 2 Mancanze disciplinari e corrispondenti interventi educativi) al presente Regolamento ne fanno parte integrante.
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