COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

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1 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, COM(2001) 731 definitivo 2001/0289 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie (presentata dalla Commissione)

2 RELAZIONE Fra l'ottobre e il novembre 2000 le autorità spagnole hanno chiesto, presentando documentazione giustificativa, di prorogare per dieci anni le misure tariffarie doganali comuni a favore delle Isole Canarie introdotte con il regolamento (CE) n. 1911/91 del Consiglio, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie, la cui scadenza è prevista per il Non c'è stato, tuttavia, il tempo necessario a valutare la documentazione e decidere in via definitiva se sussistano i motivi che giustificano la proroga delle misure per il periodo richiesto. I regolamenti (CE) n. 1105/2001 e (CE) n. 1106/2001 del Consiglio hanno pertanto prorogato l'applicazione delle misure tariffarie per un anno. Successivamente la Commissione ha valutato attentamente i dati statistici disponibili, ha avuto discussioni approfondite con le parti interessate nelle Isole Canarie, ed ha effettuato, tra l'altro, visite in loco presso le sedi di alcune società manifatturiere di Tenerife. Dalle informazioni ottenute, la Commissione ha concluso che, anche se la situazione socioeconomica generale delle Isole Canarie è migliorata in misura notevole negli ultimi dieci anni, il settore industriale risente considerevolmente della posizione periferica delle isole. Negli ultimi due anni il contributo di questo settore al PNL delle Isole Canarie è sceso ad una percentuale inferiore al 6% del PNL locale. Se l'attuale tendenza sarà confermata, il settore rischia di perdere ogni importanza per l'economia locale. Considerati gli obiettivi dell'articolo 299 del trattato, si propone pertanto di introdurre nuove misure tariffarie doganali comuni, tenendo conto della mutata situazione socioeconomica degli abitanti delle isole, della difficile posizione concorrenziale delle industrie locali e dei cambiamenti apportati alle aliquote di dazio della TDC a seguito dell'uruguay Round. Sulla base di quanto esposto, si propone quindi di non applicare misure ai prodotti per i quali l'aliquota convenzionale di dazio della TDC è inferiore al 2%, visto il suo trascurabile impatto economico; di eliminare gradualmente, nell'arco di cinque anni, le sospensioni per i beni di consumo, al fine di evitare conseguenze inflazionistiche sull'economia locale, e di sospendere integralmente i dazi della TDC per i beni strumentali e le materie prime, le parti e le componenti per la trasformazione e la manutenzione industriali. Inoltre, la particolare posizione geografica delle Isole Canarie in relazione alle fonti di approvvigionamento di alcuni prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per il settore. Si può ovviare a tale svantaggio naturale anche sospendendo integralmente i dazi doganali su alcuni prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari comunitari di volume adeguato. Si propone pertanto di aprire per cinque anni due contingenti tariffari di t per il pesce, i filetti di pesce e altra carne di pesce, i crostacei e i molluschi. Il volume del contingente di base sarà aumentato annualmente del 2,5%. 2

3 La proposta prevede anche misure che consentiranno alla Commissione di essere informata regolarmente delle importazioni in questione e, sentito il parere del comitato del codice doganale, di adottare eventualmente misure temporanee, al fine di impedire azioni speculative di deviazione dei traffici, fino a quando le istituzioni comunitarie non troveranno una soluzione definitiva. Per motivi di semplificazione, la proposta contiene misure che consentono alla Commissione, sentito il parere del comitato del codice doganale, di procedere alle modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati, inclusa la pubblicazione di una versione consolidata, resisi necessari a causa delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata. 3

4 2001/0289 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2, vistalapropostadellacommissione 1, visto il parere del Parlamento europeo 2, visto il parere del Comitato economico e sociale 3, visto il parere del Comitato delle regioni 4, considerando quanto segue: (1) fra l'ottobre e il novembre 2000, le autorità spagnole hanno chiesto, presentando documentazione giustificativa, di prorogare per 10 anni le misure tariffarie doganali comuni a favore delle Isole Canarie introdotte con il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie 5, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre Non c'è stato, tuttavia, il tempo necessario per valutare la documentazione e decidere in via definitiva se persistano i motivi che giustificano la proroga delle misure per il periodo richiesto. (2) L'applicazione delle misure tariffarie è stata pertanto prorogata per un anno grazie al regolamento (CE) n. 1105/2001 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie 6, e il regolamento (CE) n. 1106/2001, che proroga il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3621/92, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di determinati prodotti della pesca nelle Isole Canarie e del regolamento (CE) n. 527/96, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nonché introduzione progressiva dei dazi GUC,,pag.. GUC,,pag.. GUC,,pag.. GUC,,pag.. GU L 171 del 29/6/1991, pag. 1. GU L 151 del 7/6/2001, pag. 1. 4

5 della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle Isole Canarie 7. (3) Dopo l'introduzione nel 1991 di misure specifiche a favore delle Isole Canarie, la situazione economica della regione è migliorata in misura notevole. Il reddito medio degli operai e degli impiegati ha quasi raggiunto la corrispondente media della Spagna. La disoccupazione è scesa a livelli vicini alla media spagnola (circa il 12%) ed è stato quasi colmato il divario tra il tenore di vita della popolazione delle isole e quello della Spagna. Questa trasformazione è dipesa essenzialmente dall'enorme successo del turismo e, conseguentemente, del commercio e dallo sviluppo del settore agricolo. (4) Nel contempo, però, sono stati riscontrati forti ritardi nello sviluppo del settore manifatturiero, che corre il rischio di diventare del tutto secondario rispetto agli altri due. Negli ultimi due anni il contributo di questo settore al PNL delle Isole Canarie è sceso ad una percentuale inferiore al 6% del PNL locale. Le ragioni di questo calo saranno illustrate più avanti. Un'ulteriore crisi di questo settore dell'economia renderebbe più vulnerabile la situazione economica generale, tenuto conto dell'andamento variabile del turismo internazionale, dal quale le isole dipendono sempre più. (5) La produzione industriale delle isole Canarie è destinata essenzialmente al mercato locale e, malgrado la prossimità del Continente africano, incontra difficoltà enormi nel trovare uno sbocco al di fuori delle isole. Questa difficile situazione dipende soprattutto dalla carenza di mezzi di trasporto e dagli elevati costi di trasporto sostenuti per l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci. Ciò incide negativamente sui costi di produzione delle merci finite che, a seconda del tipo di prodotto, possono essere superiori anche del 12% a quelli sostenuti dalle imprese stabilite in Spagna. Inoltre, negli ultimi due anni l'aumento del costo dell'energia e le sue conseguenze sui costi di trasporto in tutto il mondo hanno contribuito all'ulteriore deterioramento della competitività del settore industriale nelle isole Canarie. Inoltre, i vantaggi derivanti dalle sospensioni tariffarie autonome introdotte nel 1991 per sostenere lo sviluppo del settore sono stati progressivamente ridotti. Di conseguenza, la competitività delle industrie locali rispetto a quelle della Spagna e del resto della Comunità ha risentito in maniera notevole della situazione. (6) Entrambi gli aspetti hanno contribuito a frenare lo sviluppo industriale, determinando il ritardo del settore rispetto allo sviluppo economico complessivo delle Isole Canarie. (7) Considerato lo sviluppo socioeconomico delle Isole Canarie dopo il 1991, non è opportuno eliminare gradualmente entro il 2001 le misure tariffarie autonome vigenti. La loro abolizione avrebbe infatti un effetto inflazionistico immediato sul mercato delle Canarie e rischierebbe di distruggere un settore industriale già molto debole. Occorre pertanto modificare le misure tariffarie tenendo conto della mutata situazione socioeconomica degli abitanti delle isole, della difficile situazione competitiva dell'industria locale e 7 GU L 151 del 7/6/2001, pag. 3. 5

6 dei cambiamenti apportati alle aliquote dei dazi della TDC a seguito dell'uruguay Round. (8) Pertanto, occorrerebbe applicare un trattamento diverso ai beni di consumo, ai beni strumentali e alle materie prime, alle parti e alle componenti per la trasformazione e la manutenzione industriali. Dovrebbero essere esclusi dalle sospensioni i prodotti soggetti a dazi TDC inferiori al 2%, perché l'incidenza economica della sospensione risulterebbe trascurabile. Sono esclusi dalla sospensione tariffaria anche i prodotti soggetti all'imposta locale denominata Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM), poiché sostituire i dazi doganali comunitari con imposte locali significherebbe contravvenire al principio del mercato unico. (9) Nel 2000 e nel 2001 le importazioni di beni di consumo hanno beneficiato di un vantaggio medio pari al 4,5% grazie ai dazi applicati. Dato che dopo il 1991 la situazione socioeconomica degli abitanti delle isole è migliorata sensibilmente e che, invece, la situazione economica di altre regioni della Comunità, che non beneficiano di vantaggi analoghi, è molto più critica, è opportuno eliminare gradualmente le sospensioni dei dazi per i prodotti in questione. (10) Tuttavia, per evitare effetti inflazionistici sul mercato delle Canarie, le misure dovrebbero essere abrogate gradualmente, nell'arco di cinque anni. (11) Per evitare deviazioni del commercio dei beni di consumo, le sospensioni saranno applicate soltanto ai prodotti per i quali una dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali spagnole delle Isole Canarie quando vengono scaricati da una nave o da un aeromobile e che lasciano l'area doganale dopo l'immissione in libera pratica. Dovranno inoltre essere previste disposizioni particolari per l'importazione di autoveicoli. (12) Come è stato dimostrato, il settore industriale rischia attualmente di diventare del tutto secondario, mentre si fa sempre più remota la possibilità di realizzare economie di scala vendendo i prodotti al di fuori delle isole. Per dare al settore la possibilità di ritrovare e migliorare la sua competitività, è necessario fissare una serie di misure che dia una prospettiva a lungo termine agli investitori e consenta agli operatori economici di raggiungere un livello di attività industriale e commerciale tale da rendere più interessante per le società di trasporto cargo l'offerta di servizi migliori a prezzi accessibili. (13) È pertanto opportuno sospendere integralmente i dazi della TDC per I beni strumentali e le materie prime, le parti e le componenti per la trasformazione e la manutenzione industriali utilizzati dalle imprese nelle Isole Canarie per 10 anni a decorrere dal 1 gennaio

7 (14) Le sospensioni dovrebbero essere subordinate all'utilizzazione finale dei prodotti conformemente alla vigente normativa doganale. (15) La particolare posizione geografica delle Isole Canarie in relazione alle fonti di approvvigionamento di taluni prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per il settore. Si può ovviare a tale svantaggio naturale anche sospendendo temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione provenienti da paesi terzi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari di volume adeguato. (16) Le autorità spagnole competenti hanno presentano una relazione sul funzionamento del regime di sospensione tariffaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 3621/92 del Consiglio, e la Commissione ha valutato l'impatto delle misure adottate sulle importazioni di taluni prodotti della pesca nelle Isole Canarie. (17) La Commissione ritiene che l'apertura di un contingente tariffario per alcuni prodotti della pesca sia giustificata, perché coprirebbe il fabbisogno del mercato interno delle Isole Canarie facendo in modo che i flussi delle importazioni a dazio ridotto destinati alla Comunità risultino prevedibili e chiaramente identificabili. (18) Per non influenzare direttamente il funzionamento del mercato interno, occorrerebbe prendere misure tali da garantire che i prodotti della pesca per i quali è richiesta una sospensione siano destinati esclusivamente al mercato interno delle isole Canarie. (19) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 8, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle dichiarazioni in dogana. (20) Oltre ad adottare misure che consentano alla Commissione di essere informata regolarmente delle importazioni in questione, si dovrebbe fare in modo che la Commissione, sentito il parere del comitato del codice doganale, possa eventualmente adottare misure temporanee, al fine di impedire azioni speculative di deviazione di traffico, fino a quando le istituzioni della Comunità non troveranno una soluzione definitiva. (21) Le modifiche della nomenclatura combinata non comportano generalmente alcuna modifica sostanziale della natura delle misure. Per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere che la Commissione, sentito il parere del comitato del codice doganale, possa procedere alle modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati del presente regolamento, inclusa la pubblicazione di una versione consolidata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 8 GU L 253 dell' , pag. 1. 7

8 Articolo 1 1. Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni di consumo elencati nell'allegato I, sezione A sono sospesi ai livelli e conformemente al calendario ivi indicati. 2. Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni di consumo elencati nell'allegato I, sezione B sono sospesi ai livelli e conformemente al calendario ivi indicati, fino ai quantitativi specificati. 3. Le sospensioni si applicano soltanto ai prodotti scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali spagnole delle Isole Canarie. Gli autoveicoli classificabili al codice NC 8703 e i motocicli classificabili al codice NC 8711 importati, per i quali sono stati sospesi i dazi conformemente al presente regolamento, devono essere immatricolati per un periodo di almeno 24 mesi da cittadini aventi la residenza principale nelle Isole Canarie, conformemente alle disposizioni del codice della strada spagnolo. 4. Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2011 sono sospesi integralmente i dazi della TDC applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni strumentali ad uso commerciale e industriale elencati nell'allegato II. Tali beni devono essere usati per un periodo di almeno 24 mesi dopo essere stati immessi in libera pratica da operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie. 5. Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2011 sono sospesi integralmente i dazi della TDC applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, delle parti e componenti destinate alla trasformazione e alla manutenzione industriali elencate nell'allegato III. Articolo 2 1. Le autorità spagnole competenti prendono le misure necessarie per garantire l'osservanza dell'articolo 1. Esse informano la Commissione delle misure prese anteriormente al 1 luglio La sospensione dei dazi di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5 è subordinata alla destinazione particolare, ai sensi degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio 9, e ai controlli stabiliti dalle disposizioni comunitarie per l'applicazione di detti articoli. 3. I contingenti tariffari elencati nell'allegato I, sezione B, e nell'allegato IV vengono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308a, 308b e 308c del regolamento (CEE) 2454/93. 9 GU L 302 del , ultima modifica 8

9 Articolo 3 1. Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca elencati nell'allegato IV sono sospesi integralmente per la quantità indicata. 2. La sospensione di cui al paragrafo 1 viene concessa esclusivamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie. Essa si applica soltanto ai prodotti scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali spagnole delle Isole Canarie. Le autorità spagnole competenti prendono le misure necessarie per garantirne l'osservanza, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, quando i prodotti in questione sono inviati verso altre zone del territorio doganale della Comunità. Esse informano la Commissione delle misure prese anteriormente al 1 luglio I volumi contingentali di base di cui all'allegato IV vengono aumentati annualmente del 2,5%. Articolo 4 1. Il 1 marzo e il 1 ottobre di ogni anno le autorità spagnole competenti inviano una relazione semestrale alla Commissione sulle importazioni delle merci per le quali è stata concessa la sospensione dei dazi conformemente alle disposizioni dell'articolo 1. Le relazioni riguardano rispettivamente i periodi compresi fra il 1 gennaio e il 30 giugno e fra il 1 luglio e il 31 dicembre di ogni anno. Nelle relazioni devono figurare, per ciascun codice NC a otto cifre, il valore doganale e il peso complessivi delle importazioni effettuate durante il semestre. Le relazioni vengono suddivise in quattro parti conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento. 2. Se intendono eliminare o inserire nuovi prodotti tra quelli elencati negli allegati II e III del presente regolamento, le autorità spagnole devono presentare alla Commissione, entro il 1 aprile di ogni anno, una domanda corredata dalla opportuna documentazione giustificativa. La Commissione esamina la domanda in base ai documenti giustificativi presentati e, se la ritiene accettabile, propone al Consiglio le necessarie modifiche agli allegati in questione. Articolo 5 1. Entro il 1 giugno 2004, le autorità spagnole competenti presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 3. La Commissione esamina l'impatto delle misure adottate e, in base ai risultati del riesame intermedio, propone eventualmente al Consiglio le opportune modifiche ai quantitativi da importare. 9

10 2. Entro il 1 giugno 2006, le autorità spagnole competenti presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 dopo il La Commissione riesamina l'impatto delle misure adottate e, in base alle sue conclusioni, presenta al Consiglio eventuali proposte per il periodo successivo al Articolo 6 1. Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato una deviazione di traffico per un prodotto specifico, la Commissione può, sentito il parere del comitato del codice doganale, annullare in via provvisoria la sospensione tramite un regolamento per un periodo non superiore a 12 mesi. I dazi all'importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata abrogata in via provvisoria sono coperti da una garanzia, a cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie. 2. Se entro 12 mesi il Consiglio decide, su proposta della Commissione, di annullare definitivamente la sospensione, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia viene riscosso a titolo definitivo. 3. Se entro 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva a norma del paragrafo 2, le garanzie sono svincolate. Articolo 7 Sentito il parere del comitato del codice doganale, la Commissione può eventualmente procedere, mediante regolamento, alle modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I-IV del presente regolamento resisi necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente 10

11 Codice NC ALLEGATO I Beni di consumo Sezione A Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% Dall' Codici NC applicabili il 1 gennaio 2002, adottati con il regolamento (CE) n. /2001 della Commissione, del.ottobre 2001, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L., /..2001). 11

12 Codice NC Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% Dall' % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% 12

13 Codice NC Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo Dall' % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% 13

14 Codice NC Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo Dall' % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% 14

15 Codice NC Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo Dall' % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% 15

16 Codice NC Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo Dall' % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% 16

17 Codice NC Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo Dall' % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% 17

18 Codice NC Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% Dall' % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% 18

19 Codice NC Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo Dall' % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 60% 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% 19

20 Codice NC Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% Dall' % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% 20

21 Codice NC Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo Dall' % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% 21

22 N. d'ordine Codice NC Sezione B Percentuale del dazio TDC applicato per il periodo Dall' Volume conting. (Valore in 000 ) % 80% 100% 4, % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% 11 Codici NC applicabili il 1 gennaio 2002, adottati con il regolamento (CE) n. /2001 della Commissione, del.ottobre 2001, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L., /..2001). 22

23 % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 60% 80% 100% 10, % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 80% 100% 5, % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% 23

24 % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 60% 80% 100% 3, % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 80% 100% % 80% 100% % 60% 80% 100% 3, % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% % 60% 80% 100% 24

25 ALLEGATO II Beni strumentali per uso commerciale e industriale Codice NC 12 Codice NC Codice NC Codice NC Codici NC applicabili il 1 gennaio 2002, adottati con il regolamento (CE) n. /2001 della Commissione, del.ottobre 2001, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L., /..2001). 25

26 Codice NC 12 Codice NC Codice NC Codice NC

27 ALLEGATO III Materie prime, parti e componenti per la trasformazione e la manutenzione industriali Codice NC 13 Codice NC Codice NC Codice NC Codici NC applicabili il 1 gennaio 2002, adottati con il regolamento (CE) n. /2001 della Commissione, del.ottobre 2001, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L., /..2001). 27

28 Codice NC 13 Codice NC Codice NC Codice NC

29 ALLEGATO IV Prodotti della pesca N. d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente (in t) Dazio conting. (%) Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana 0307 Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

30 SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sull'importazione di taluni prodotti della pesca nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sull'importazione di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie. 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo 12, articolo 120 ( ). 3. BASE GIURIDICA 299 del trattato 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1 Obiettivo generale La misura dovrebbe migliorare la situazione competitiva dei settori industriale e commerciale nelle isole Canarie, tenuto conto della loro difficile posizione geografica. 4.2 Periodo contemplato e modalità di rinnovo Per i beni strumentali e le materie prime: 10 anni per i beni di consumo: 3-5 anni per i prodotti della pesca: 5 anni 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE O DELLE ENTRATE Dazi della tariffa doganale comune 6. TIPO DI SPESA O DI ENTRATA Altra: Sospensione dei dazi della tariffa doganale comune 30

31 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1 Metodo di calcolo della spesa complessiva dell'azione (rapporto tra costi singoli e complessivi) a) Sospensioni tariffarie per prodotti industriali e beni di consumo: La perdita di risorse proprie (dazi TDC) è stimata sulla base del valore annuo dei prodotti importati nelle Isole Canarie nel 2000, calcolato per ciascun codice NC. Le aliquote di dazio utilizzate per la stima corrispondono a quelle applicabili nel b) Contingenti applicati a taluni prodotti della pesca: Si stima che la perdita di risorse proprie (dazi TDC) corrisponda a quanto riportato nella tabella seguente: N. d'ordine Volume contingentale (in t) Prezzo stimato ( /t) Dazio normale (%) Dazio contingentale (%) Dazi non riscossi all'anno ( ) t (prezzo medio) 11 (dazio medio) t , Totale Ripartizione dei costi per elementi Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (prezzi correnti) Ripartizione Prodotti industriali 6,352 6,352 6,352 6,352 6,352 6,352 Beni di consumo Sospensioni Contingenti 14,216 1,079 8, , , , Prodotti della pesca 13,485 13,822 14,159 14,496 14,833 0 Totale 35,132 29,523 30,197 25,384 25,721 6,352 31

32 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Il controllo della destinazione particolare dei prodotti oggetto del presente regolamento sarà conforme agli articoli del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario. 32

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