UNICO PF ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 gennaio 2016 SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE "

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1 UNICO PF quadro RR: crediti maturati in anni precedenti da artigiani e commercianti di Roberta Aiolfi e Cristina Piseroni Dottori commercialisti in Bergamo ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO Il Quadro RR del Mod. UNICO 2016 PF deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all INPS Inoltre, deve essere compilato dai soggetti iscritti alla Cassa Italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per la determinazione dei relativi contributi. Dal 1º gennaio 2016, la misura della contribuzione alla gestione separata INPS deve essere calcolata con: aliquota del 31,72% (soggetti privi di un altra tutela previdenziale obbligatoria), ridotta al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto aliquota del 24,00% (altri soggetti). Nel quadro RR di UNICO 2016 sono stati inseriti specifiche colonne per indicare crediti maturati in anni precedenti. RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 gennaio 2016 Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 marzo 2016 SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " Contribuenti iscritti alla sezione artigiani e commercianti Contribuenti iscritti alla gestione separata INPS Soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e previdenza dei geometri liberi professionisti Il Quadro RR è composto dalle seguenti sezioni, da compilarsi in base al soggetto obbligato: Sezione 1 previdenziali dovuti da artigiani e commercianti Sezione 2 previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS Sezione 3 previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri SCADE " La presentazione del Modello UNICO deve avvenire telematicamente entro il 30 settembre 2016 I versamenti delle imposte a saldo del 2015 e primo acconto 2016 devono essere effettuati entro il 16 giugno 2016 o entro il 18 luglio 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (per tale versamento è prevista l eventuale rateazione). La seconda rata deve essere versata entro il 30 novembre 2016 CASI PARTICOLARI " 1) Trasferimento da gestione commercianti ad artigiani 2) Soci di S.r.l. 3) Regime forfetario Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio

2 ADEMPIMENTO " Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016 è stato approvato il Modello di dichiarazione UNICO 2016 PF, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell anno 2016, per il periodo d imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta sul valore aggiunto. Rientra tra i quadri del fascicolo 2 di UNICO 2016 PF il Quadro RR che deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS e dai soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG). Esso è composto da tre Sezioni: SCHEMA DI SINTESI SEZIONE I SEZIONE II SEZIONE III previdenziali dovuti da artigiani e commercianti previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell INPS (art. 2, comma 26, della L. n. 335/ 1995) previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG) NOVITÀ " SOGGETTI INTERESSATI " La struttura del Quadro non ha subito alcuna modifica rispetto al medesimo Modello di UNICO 2015 con riferimento alle sezioni che lo compongono; sono stati aggiunte una serie di colonne nelle singole sezioni. In particolare: nella sezione I (artigiani e commercianti) e II(gestione separata INPS) la modulistica da quest anno prevede l indicazione separata dei crediti ante 2014 che non possono più essere compensati liberamente in F24; nella sezione III (geometri) la modulistica differenzia la diversa indicazione da effettuare per il volume d affari inerenti le Amministrazioni pubbliche o i privati per il conteggio del contributo integrativo, date le differenti aliquote contributive previste dalla cassa con decorrenza dal Per l anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari ad euro ,00 (invariato rispetto al 2015). Il massimale per il 2016 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1º gennaio 1996, è pari ad euro ,00 (invariato rispetto al 2015). Dal 1º gennaio 2016, la misura della contribuzione alla gestione separata INPS deve essere calcolata con: aliquota del 31,72% (soggetti privi di un altra tutela previdenziale obbligatoria), ridotta al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto; aliquota del 24,00% (altri soggetti). Nel quadro RR di Unico 2016 sono stati inseriti specifiche colonne per indicare crediti maturati in anni precedenti. Il Quadro RR del Mod. UNICO 2016 PF deve essere compilato: dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (di cui ci occuperemo nel presente articolo); dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata (Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26) per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all INPS; dai soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per la determinazione dei relativi contributi. 30 Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio 2016

3 Sono da indicare nel Quadro RR anche eventuali redditi derivanti dal regime dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Nello specifico, la Sezione I deve essere compilata da: titolari di imprese artigiane e commerciali; soci titolari di una propria posizione assicurativa, tenuti al versamento dei contributi previdenziali in oggetto, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell impresa (familiari collaboratori, soci accomandanti). Ai fini della compilazione della Sezione, il titolare dell impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti. Le attività autonome, per le quali opera il principio dell assoggettamento all assicurazione prevista per l attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell INPS. Restano, pertanto, esclusi dall ambito applicativo di tale principio i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l iscrizione alla Gestione separata (Legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, collaboratori coordinati e continuativi quali gli amministratori di società, lavoratori a progetto, professionisti senza Cassa, ecc.). PROCEDURE " La Sezione I è composta da: Rigo per l indicazione del Codice azienda INPS (Rigo RR1), di attività particolari e della quota di partecipazione dei soci lavoratori di S.r.l.; Rigo per l indicazione dei dati generali della singola posizione contributiva del titolare e degli eventuali collaboratori (prima parte Rigo RR2 o RR3); Rigo per la determinazione del contributo sul reddito (seconda parte Rigo RR2 o RR3); Rigo per la determinazione del contributo sul reddito che eccede il (terza parte Rigo RR2 o RR3); Rigo per il riepilogo dei crediti (Rigo RR4). Di seguito si procede con l analisi dei principali righi che compongono il Quadro RR Sezione I. Rigo RR1 Rigo RR1 Colonna 3: Quote di partecipazioni Il Rigo RR1, Colonna 3 è riservato ai soci lavoratori di S.r.l. per l esposizione della parte del reddito d impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. Il titolare dell impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori e, pertanto, l importo indicato nella successiva Colonna 3 del Rigo RR2 (Reddito d impresa o perdita) è comprensivo dell importo indicato in questa Colonna. Righi RR2 e RR3 Nei Righi RR2 e RR3 devono essere indicati i dati contributivi del titolare dell impresa e degli eventuali collaboratori; in particolare, il Rigo RR2 deve essere utilizzato per i dati del titolare e il Rigo RR3, o gli eventuali Righi RR2 e RR3 dei Modelli successivi al primo, per gli eventuali ulteriori collaboratori. Le informazioni per la determinazione dei contributi dell imprenditore individuale e degli Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio

4 eventuali collaboratori familiari devono essere indicate nelle Colonne da 1 a 36. Ciascun Rigo è predisposto per l indicazione di tre gruppi di dati: SCHEMA DI SINTESI le Colonne da 1 a 9 sono riservate all indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva; le Colonne da 10 a 21 sono riservate all indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito ; le Colonne da 22 a 36 sono riservate all indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il. Colonna 3: Reddito d impresa Nella Colonna 3 deve essere indicato il reddito d impresa, al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, dichiarato ai fini IRPEF per l anno 2015, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l. di cui al Rigo RR1, Colonna 3, e dell eventuale quota derivante dal regime dei soggetti con regime di vantaggio dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Qualora l importo da indicare nella Colonna 3 sia negativo (perdita di impresa), l importo deve essere preceduto dal segno meno. Gli imprenditori individuali devono riportare il reddito d impresa al lordo dell ACE. Il reddito d impresa di tali soggetti, indicato nel Rigo RF63 è anch esso al lordo dell ACE, in quanto la deduzione ACE viene scontata direttamente dal reddito complessivo nel Rigo RN1 Colonna 5 (anche per i soci di società di persone, come confermato nella circolare INPS n. 120 del 12 giugno 2015). Tale principio deve essere seguito anche per il reddito d impresa delle S.r.l. trasparenti (art. 116, T.U.I.R.) da assegnare pro quota ai soci iscritti. Si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate): Calcola RF63 (RF98 + RF100, col. 1) + [RG31 (RG33+RG35, col. 1)] + [somma algebrica (Colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e Colonne 4 da RH5 a RH6) RH12] + RS37 Colonna 12. I suddetti redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il Mod. UNICO SC (società di capitali). Per i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità la base imponibile corrisponde al reddito dichiarato nel Quadro LM, Rigo LM6 (reddito lordo o perdita) LM9 (Perdite pregresse). Colonna 7: Tipo di riduzione I soggetti che possono usufruire di particolari riduzioni devono indicare la lettera riferita all agevolazione contributiva concessa dall INPS, come riportato nella tabella seguente. Nel caso in cui non spettino agevolazioni, in tale Colonna non deve essere indicato alcun dato. SCHEMA DI SINTESI Codice A Descrizione Legge n. 449/1997, art. 59, comma 15 Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni. 32 Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio 2016

5 Codice B Descrizione Legge n. 233/1990, art. 1, comma 2 Riduzione di tre punti dell aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es.: l aliquota del 22,65% si riduce al 19,65% per gli artigiani e dal 22,74% si riduce al 19,74% per commercianti). La riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. Compila Colonna 10: Reddito Nella Colonna 10 deve essere indicato il reddito (pari a ,00 euro) da assoggettare a contribuzione. Anche nel caso in cui il reddito d impresa fosse inferiore al suddetto, il contribuente (ad esclusione dell attività di affittacamere o di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo per coloro che hanno aderito alle agevolazioni previste dall art. 1, commi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che deve essere indicato nella Colonna 22) è comunque tenuto all indicazione di tale, eventualmente rapportato ai mesi di attività, qualora l attività non venga svolta per l intero anno. Si ricorda, infatti, che i soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti devono comunque pagare i contributi sul, anche se il reddito d impresa di competenza è stato inferiore al suddetto o negativo. Colonna 11: IVS dovuti sul reddito Nella Colonna 11 devono essere indicati i contributi IVS, applicando le aliquote stabilite dalla gestione di appartenenza (artigiani o commercianti), dovuti sul indicato in Colonna 10, al netto di eventuali riduzioni indicate in Colonna 7. Qualora siano stati compilati più Righi per lo stesso soggetto, è necessario tenere in considerazione le diverse riduzioni competenti. Minimali e massimali La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d impresa dichiarati ai fini IRPEF per l anno 2015, oltre a quote di partecipazione in S.r.l. ed eventuale reddito c.d. minimo, con un di euro ,00 ed un massimale di euro ,00, entrambi rapportabili a mesi in caso di attività che non copre l intero anno. Per il 2015 il massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1º gennaio 1996, è pari a euro ,00; tale ultimo importo, a differenza del, non può essere rapportato a mesi di attività. Il massimale per il 2016 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1º gennaio 1996, è pari ad euro ,00 (circolare INPS 29 gennaio 2016, n.15), quindi invariato rispetto all anno precedente. Le aliquote contributive si differenziano in base a scaglioni di reddito e alla tipologia di contribuzione. Aliquote artigiani e commercianti per il 2015 SCHEMA DI SINTESI Scaglione di reddito Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Fino a ,00 22,65% 22,74% da ,00 23,65% 23,74% Fino a ,00 19,65% 19,74% da ,00 20,65% 20,74% Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio

6 Aliquote artigiani e commercianti per il 2016 SCHEMA DI SINTESI Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Scaglione di reddito Artigiani Commercianti Fino a ,00 23,10% 23,19% da ,00 24,10% 24,19% Fino a ,00 20,10% 20,19% da ,00 21,10% 21,19% Compila Colonna 15: compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 Nella Colonna 15 deve essere indicato l ammontare complessivo dei contributi previdenziali non versati sul reddito, a seguito di compensazione che, contrariamente alle indicazioni dell INPS, non è stata indicata nel Mod. F24, per crediti previdenziali del precedente anno derivanti da qualsiasi posizione contributiva a credito sul reddito. I crediti del precedente anno possono essere relativi sia alla posizione a credito del soggetto al quale si riferisce la compilazione del Rigo (e che non dovranno essere considerati nell importo da indicare nella Colonna 18), che alla posizione a credito di altri soggetti. Colonna 16: Contributo a debito sul reddito Nella Colonna 16 deve essere riportato il risultato dell operazione indicata di seguito, solo se uguale o maggiore di zero: Calcola Colonna 11 Colonna 12 Colonna 13 Colonna 14 Colonna 15 IVS + maternità + Quote assoc. / oneri accessori con scadenza succ. presentazione Crediti compensati senza esposizione in F24 Colonna 17: Contributo a credito sul reddito Nella Colonna 17 deve essere riportato il risultato dell operazione indicata di seguito, solo se inferiore a zero (indicando il valore assoluto, quindi senza esposizione del segno meno): Calcola Colonna 11 Colonna 12 Colonna 13 Colonna 14 Colonna 15 IVS + maternità + Quote assoc. / oneri accessori con scadenza succ. presentazione Crediti compensati senza esposizione in F24 La compilazione delle Colonne 16 o 17 è alternativa; non è quindi possibile compilare entrambe le Colonne. Compila Colonna 18: Crediti del precedente anno Nella Colonna 18 deve essere indicato, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito dell anno precedente, indicato nella Colonna 21 del Rigo riferito al medesimo soggetto presente nel Quadro RR del Mod. UNICO 2015 PF. Tale condizione può essere riscontrata verificando, per ogni iscritto, se l ammontare dei contributi versati per l anno 2014 sul reddito, sia superiore alla somma degli importi indicati nelle Colonne 12, 13 e 14 del Quadro RR del Mod. UNICO 34 Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio 2016

7 2015 PF (contributi dovuti). Il credito da riportare nella Colonna in oggetto deve essere indicato al netto di quanto utilizzato per compensare eventuali contributi a debito non esposti nel Mod. F24. Il credito deve essere esposto sul Mod. F24 con l indicazione dell anno 2014; tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all anno 2014, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva ovvero con autoconguaglio (circolare INPS 12 giugno 2015, n. 120). Colonna 19: Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 Nella Colonna 19 deve essere indicata la parte del credito già indicata in Colonna 18 e compensata nel Mod. F24. Colonna 20: Credito di cui si chiede il rimborso Nella Colonna 20 deve essere riportata la quota di credito che si intende richiede a rimborso. Colonna 21: Credito da utilizzare in compensazione Nella Colonna 21 deve essere riportata la quota di credito che si intende utilizzare in compensazione; tale credito può essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel Mod. F24. La somma degli importi delle Colonne 17 (Contributo a credito sul reddito ) e 18 (Credito del precedente anno), al netto di Colonna 19 (Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24), deve essere ripartito tra le Colonne 20 e 21. Colonna 22: Reddito eccedente il Nella Colonna 22 deve essere indicato il reddito eccedente il e fino al massimale di ,00 euro. Qualora l attività sia svolta per parte dell anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività. Si ricorda che per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (indicata con la barratura della casella del Rigo RR2 o RR3 Colonna 6) il massimale, pari a ,00 euro, non può essere rapportato ai mesi di attività. Colonna 23: Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il Nella Colonna 23 si devono indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il, calcolati, applicando al reddito indicato nella Colonna 22 (Reddito eccedente il ), le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a Colonna 7 (come indicato in precedenza). Si ricorda che nel caso in cui siano stati compilati più Righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli Righi. Colonna 25: versati sul reddito che eccede il Nella Colonna 25 si deve indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il. In particolare, coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo o coloro che hanno aderito al regime forfettario (L. n. 190/2014, art. 1, commi 7784), devono indicare in tale campo anche l importo versato per il contributo di maternità. Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio

8 Colonna 27: compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 Nella Colonna 27 deve essere indicato l ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il e compensati senza l utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall INPS su richiesta dell assicurato. I crediti del precedente anno possono essere relativi sia alla posizione a credito del soggetto al quale si riferisce la compilazione del Rigo (e che non dovranno essere considerati nell importo da indicare nella successiva Colonna 31), che alla posizione a credito di altri soggetti. Colonna 28: Contributo a debito sul reddito che eccede il Nella Colonna 28 deve essere riportato il risultato dell operazione indicata di seguito, solo se uguale o maggiore di zero, corrispondente al contributo a debito sul reddito eccedente il : Calcola Colonna 23 IVS eccedente il Colonna 24 Colonna 25 Colonna 26 Colonna 27 + maternità (solo affittacamere o produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo) versati sul reddito eccedente il eccedenti con scadenza succ. presentazione Crediti compensati senza esposizione in F24 Colonna 29: Contributo a credito sul reddito che eccede il Nella Colonna 29 deve essere riportato il risultato dell operazione indicata di seguito, solo se inferiore a zero (indicando il valore assoluto, quindi senza esposizione del segno meno), corrispondente al contributo a credito sul reddito eccedente il : Calcola Colonna 23 IVS eccedente il Colonna 24 Colonna 25 Colonna 26 Colonna 27 + maternità (solo affittacamere o produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo) versati sul reddito eccedente il eccedenti con scadenza succ. presentazione Crediti compensati senza esposizione in F24 La compilazione delle Colonne 28 o 29 è alternativa: non è quindi possibile compilare entrambe le Colonne. Colonna 30: Eccedenza di versamento a saldo Nella Colonna 30 deve essere indicata l eccedenza di versamento a saldo, ossia l importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva. Colonna 31: Crediti del precedente anno Nella Colonna 31 deve essere indicato, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il dell anno precedente. 36 Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio 2016

9 Il credito emergente viene rilevato dalla Colonna 34 del Rigo riferito al singolo soggetto, presente nel Quadro RR del Mod. UNICO 2015 PF. Il credito deve essere esposto sul Mod. F24 con l indicazione dell anno 2014; tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all anno 2014, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva ovvero con autoconguaglio da presentare telematicamente all INPS (circolare INPS n. 120 del 12 giugno 2015). Colonna 32: Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 Nella Colonna 32 deve essere indicata la parte del credito già indicata in Colonna 31 e compensata nel Mod. F24. Colonna 33: Credito ANTE 2014 In tale rigo, di nuova istituzione, deve essere indicato il credito riferito ad anni precedenti il Si ricorda che, come indicato da ultimo nella circolare INPS 12 giugno 2015 n. 120, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, le domande per effettuare le compensazioni dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all indirizzo selezionando dall opzione Elenco di tutti i servizi l applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare Domande telematizzate quindi Compensazione contributiva o Rimborso. L importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del Mod. UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24, indicando il periodo di riferimento (l anno 2014 ovvero il 2015) e l importo che si intende compensare. Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva (cfr. circolare n. 182 del 10 giugno 1994); per tale motivo, da quest anno tale importo è da indicare separatamente in dichiarazione. Compila Colonna 34: Credito ANTE 2014 compensato nel MOD. F24 In tale rigo, di nuova istituzione, deve essere indicato il credito riferito ad anni precedenti il 2014, già esposto nella precedente colonna 33, compensato in F24. Colonna 35: Credito di cui si chiede il rimborso La somma delle Colonne 29, 30 e 31, al netto di quanto già compensato nel Mod. F24 ed indicato in Colonna 32, deve essere ripartito tra le Colonne 35 e 36. La differenza tra colonna 33 e colonna 34 può essere chiesta solo a rimborso (in colonna 35) o in autoconguaglio. Nella Colonna 35 deve essere riportata la somma di suddetti importi di cui si richiede il rimborso. Si precisa che, per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, deve essere presentata anche una specifica istanza all INPS. Colonna 36: Credito da utilizzare in compensazione Nella Colonna 36 deve essere riportata l importo che si intende utilizzare in compensazione; tale credito può essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel Mod. F24. Rigo RR4: Riepilogo crediti Compila Colonna 1 Va riportata la somma degli importi indicati alle Colonne 17 (Contributo a credito sul reddito Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio

10 ) e 29 (Contributo a credito sul reddito che eccede il ) di tutti i Righi compilati. Colonna 2 Va riportata la somma degli importi indicati alla Colonna 30 (Eccedenza di versamento a saldo) di tutti i Righi compilati. Colonna 3 Va riportata la somma degli importi indicati alle Colonne 20 (Credito di cui si chiede il rimborso) e35(credito di cui si chiede il rimborso) di tutti i Righi compilati. Colonna 4 Va riportata la somma degli importi indicati alle Colonne 21 (Credito da utilizzare in compensazione) e36(credito da utilizzare in compensazione) di tutti i Righi compilati. Compensazione L importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del Mod. UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel Modello di pagamento unificato F24. Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più Righi di uno o più Modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell anno 2014, se il credito è evidenziato nella Colonna 18 o 31 del Quadro RR (credito dell anno precedente) o dell anno 2015 se il credito emerge dalla dichiarazione 2016 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai Modelli F24 dei predetti anni). Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l anno 2014 ovvero il 2015) e l importo che si intende compensare. Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001 (circolare INPS 7 giugno 2013, n. 88). A tal fine, potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet servizi on line elenco di tutti i servizi calcolo della codeline. ESEMPIO eccedenti il Un contribuente iscritto alla gestione artigiani ha versato nel corso del 2015 soltanto i contributi fissi in quanto il reddito del 2014 non superava il ; al termine dell esercizio d imposta chiuso al 31 dicembre 2015 il reddito d impresa di sua competenza risulta pari a ,00 euro. Contributo eccedente il : (22.000,00 euro ,00 euro) = 6.452,00 euro. Aliquota contributiva da applicare: 22,65%. eccedenti il : (6.452,00 euro 3 22,65%) = 1.461,38 euro. Si supponga di aver versato nel corso del 2015 acconti per contributi eccedenti il pari ad euro 801. Ilcontributo a debito sarà pari a (1.461,00 801,00) = euro 660. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento a saldo del contributo eccedente il entro il 16 giugno 2016, o entro il 16 luglio 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (termine per il versamento del saldo e del primo acconto), oltre al versamento di quanto dovuto a titolo di acconto per il Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio 2016

11 Compila SCADE Trasmissione Presentazione I contribuenti tenuti alla compilazione del Quadro RR sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello UNICO 2016 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato entro il 30 settembre Versamento Per quanto riguarda i contribuenti commercianti ed artigiani, il versamento dei contributi dovuti avviene come segue: i contributi dovuti sul reddito minimo annuo, versati in 4 rate alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell anno seguente; i contributi dovuti sul reddito eccedente il e sino al massimale, determinati nella dichiarazione dei redditi UNICO e versati alle stesse scadenze di UNICO. Le imposte risultanti dal Modello UNICO 2016 PF devono essere versate entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 18 luglio 2016 per il saldo 2015 ed il primo acconto 2016 ed entro il 30 novembre 2016 per il secondo acconto I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l anno 2015 e prima rata di acconto per il 2016) nel periodo dal 16 giugno al 18 luglio 2016 sulle somme da versare devono applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. CASI PARTICOLARI " 1) Trasferimento da gestione commercianti ad artigiani Qualora nel corso dell anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, ovvero, pur permanendo l obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall INPS un nuovo Codice azienda a seguito di trasferimento dell attività ad altra Provincia, devono essere compilati distinti Quadri RR, ognuno riferito alla singola gestione o Codice azienda. In particolare, in tale caso, il Rigo RR4 deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e deve comprendere i dati delle due gestioni o dei vari codici azienda. Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio

12 2) Soci di S.r.l. Per i soci di S.r.l. la base imponibile per la determinazione del contributo dovuto, fermo restando il contributivo, è costituita dalla parte del reddito d impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili (ancorché non distribuita ai soci), prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi e nel limite dei massimali. Si evidenzia che per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS in forza di un attività d impresa svolta in via prevalente, le pronunce del 25 giugno 2015 n. 752 e n. 774 della Corte d Appello di L Aquila disconoscono la costante prassi dell INPS; in base a tali sentenze non concorrerebbero alla base imponibile contributiva i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali. 3) Regime forfetario Si evidenzia che il regime agevolato introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, per il 2015 prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile (previsto dalla Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 3). In seguito all approvazione della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) viene modificato quanto previsto in precedenza dalla Legge n. 190/2014 (art. 1, commi da 54 a 89) per i contribuenti soggetti al regime forfetario con decorrenza dal 1º gennaio I contribuenti in regime forfetario senza una cassa propria possono applicare sia il regime contributivo ordinario (Legge n. 233/1990), che quello agevolato previsto per la Gestione Separata (Legge n. 335/1995). In sostanza, la norma consente la disapplicazione del contributo minimo per artigiani e commercianti (quindi è dovuto solo il contributo variabile) per l annualità 2015; dal 1º gennaio 2016 l agevolazione per tali soggetti consiste nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali. Nessuna agevolazione, invece, per esercenti arti e professioni che sono tenuti al versamento dei contributi presso le rispettive casse o alla gestione separata Trasmissione L applicazione del regime agevolato avviene mediante esplicita comunicazione telematica all INPS da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascuna annualità. In caso di mancata o tardiva comunicazione, si applica il regime contributivo ordinario e l accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall anno successivo in presenza di comunicazione telematica. Il messaggio INPS 25 gennaio 2016 n. 286 precisa che tutte le domande presentate per il regime forfettario sono state chiuse d ufficio al 31 dicembre 2015, l adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda. Il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell anno precedente all anno corrente, è tassativamente il giorno 28 febbraio dell anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente). Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia una data di inizio attività antecedente il 31/12 dell anno precedente all anno corrente senza essere 40 Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio 2016

13 titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28/2 dell anno corrente. Si ricorda comunque che per riconoscere il regime agevolato, è necessario che alla data della presentazione la posizione debba essere attiva. La circolare INPS 10 febbraio 2015 n. 29 ha chiarito che l accesso al regime previdenziale agevolato per il 2015 avveniva sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente aveva l onere di presentare all Istituto secondo specifiche modalità dettagliate nel documento di prassi (a cui si fa rimando per maggiori dettagli). Pratica Fiscale e Professionale n. 22 del 30 maggio

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