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1 A.C Ratifica di Trattati (Bioversity International, Agenzia spaziale europea, Staff College, uso di installazioni militari da parte delle Nazioni Unite) (Approvato dal Senato A.S. 2028) N luglio 2016

2 CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C Ratifica di Trattati (Bioversity International, Agenzia spaziale europea, Staff College, uso di installazioni militari da parte delle Nazioni Unite) (Approvato dal Senato A.S. 2028) N luglio 2016

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

4 Informazioni sul provvedimento A.C Titolo: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'agenzia spaziale europea sulle strutture dell'agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 Iniziativa: governativa Iter al Senato: sì Relazione tecnica (RT): sì riferita al testo presentato al Senato Commissione competente: III Commissione Sede: in sede referente Il provvedimento autorizza la ratifica e l esecuzione degli Accordi in titolo. Si ricorda che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari. ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO (euro) 2016 A decorrere dal 2017 Accordo Bioversity Accordo Agenzia spaziale italiana e Agenzia spaziale europea 0 0 Emendamento Staff college del sistema ONU Protocollo sulle basi logistiche dell ONU TOTALE

5 VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI Accordo tra Repubblica italiana e Bioversity international relativo alla sede centrale dell organizzazione DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE L Accordo è destinato a sostituire il vigente Accordo tra la Repubblica italiana e l'istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), ente che il testo in esame denomina Bioversity international. Il precedente Accordo è stato ratificato dalla legge 15 gennaio 1994, n. 67. Le norme confermano per lo più quanto già previsto a legislazione vigente intendendo riconoscere la Bioversity international alcune prerogative propri delle organizzazioni internazionali. Le innovazioni che hanno rilievo finanziario sono le seguenti: l organizzazione deve garantire ai soli membri del personale un adeguata copertura di previdenza sociale e sanità 1 mentre il testo dell Accordo vigente specifica espressamente che i funzionari dell'istituto sono obbligatoriamente assicurati, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso gli istituti assicuratori prescelti e che l'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico 2 ; l organizzazione sarà esente dai dazi doganali 3 mentre nell Accordo vigente l esenzione non è riconosciuta su merci importate per un valore non superiore a lire 4 ; l organizzazione sarà esente da dazi, imposizioni e divieti sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiori a tre in luogo di un numero di veicoli non superiore a due 5 ; è prevista, per i funzionari che non abbiano cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, l esenzione da ogni forma di imposta diretta sulle pensioni pagate dall Organizzazione o per suo conto. E invece confermata l esenzione, già prevista dal testo La relazione tecnica ribadisce che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. XVI ("Contributo Annuo") dell'accordo sono pari a in 2,5 milioni di Euro annui. Per quanto riguarda l'articolo XII ("Personale dell'organizzazione"), concernente il trattamento fiscale e doganale riservato al personale di Bioversity, si osserva che, rispetto all'accordo attualmente vigente, non si determinano nuovi oneri in termini di minore gettito fiscale rispetto a quelli già in essere, in quanto il regime di esenzione continua ad applicarsi ai funzionari dell'organizzazione che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti in Italia. 1 Ai sensi dell articolo IX, comma 1, del testo in esame. 2 Articolo IX, comma 1 dell Accordo allegato della legge n. 67/ Ai sensi dell articolo XI, comma 5, del testo in esame. 4 Articolo XI, comma 5 dell Accordo allegato alla legge n. 67/ Ai sensi, rispettivamente, dell articolo XI, comma 6, del testo in esame e dell articolo XI, comma 6 dell Accordo allegato alla legge n. 67/

6 DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE vigente per salari, emolumenti, indennità e altri assegni 6 ; è versato un contributo annuo di 2,5 milioni di euro a decorrere dall entrata in vigore del nuovo Accordo 7. In precedenza non era riconosciuto alcun contributo. In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica afferma che le norme concernenti il trattamento fiscale e doganale del personale non determinano nuovi oneri. Tuttavia il testo in esame sembra riconoscere all Organizzazione ed al suo personale agevolazioni di tipo fiscale e contributivo ulteriori rispetto a quelle già indicate nella citata legge n. 67/1994. Appare, quindi, necessario acquisire ulteriori informazioni in merito alla portata finanziaria delle innovazioni sopra descritte. Accordo tra la Repubblica italiana e l Agenzia spaziale italiana e l Agenzia spaziale europea in Italia DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE L Accordo è destinato a sostituire il vigente La relazione tecnica con riferimento all articolo accordo del 14 gennaio 1993, ratificato con 7, comma 3, afferma che le opere necessarie per lo legge n. 305/1995, tra la Repubblica italiana e sviluppo ed il funzionamento dell ESRIN consistono, l Agenzia spaziale europea (ESA European oltre all acquisizione di terreni, nella prestazione di Space Agency) relativo alla sede di Frascati servizi ed opere a supporto della Sede dell ESRIN dove opera la l Agenzia specializzata per elencate nell Allegato II all Accordo in esame. La RT l osservazione della terra (ESRIN - European Space Research Institute). Il presente Accordo è afferma che per la realizzazione delle opere indicate nel citato allegato non sono previsti diretto alla definizione dei termini della ulteriori oneri, rispetto a quelli già considerati in concessione dei terreni e delle strutture per la applicazione del precedente Accordo. Con realizzazione della sede ESRIN e delle relative prerogative riferite ai luoghi e al personale. Le differenze tra i due accordi che hanno rilievo finanziario sono le seguenti: Articolo 7, comma 2. L Italia effettuerà a particolare riferimento alla costruzione del secondo ponte di cui al punto b) dell Allegato II, la RT precisa che tale opera è in fase di progettazione e i relativi oneri, già a valere sul vigente accordo, sono a carico dell Agenzia spaziale italiana (ASI) e, sue spese il lavoro di preparazione del conseguentemente già iscritti nel bilancio della terreno e fornirà i servizi necessari per predetta Agenzia. l utilizzo della Sede da parte dell Agenzia ; per quanto riguarda l ESRIN, detti servizi Con riferimento all articolo 16, la RT sottolinea che il contenuto del citato articolo è sostanzialmente sono illustrati nell Allegato II all Accordo, analogo a quello dell articolo 26 del vigente ossia, in sintesi: accordo del 14 gennaio Entrambi infatti o allacciamento alle reti pubbliche di prevedono l'esonero dal sistema italiano di 6 Le norme descritte sono recate dell articolo XII, comma 1, lettera d), del testo in esame e dell articolo XII, comma 1, lettera d) dell Accordo allegato alla legge n. 67/ Articolo XVI del testo in esame

7 DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE fornitura (lettera a)); o costruzione di un secondo ponte di accesso (lettera b)); o manutenzione strada di accesso, compresi i ponti e la stazione ferroviaria Tor Vergata (lettera c)). Articolo 16. L Agenzia e tutto il personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli Enti previdenziali italiani, in quanto l Agenzia è dotata di un proprio sistema di previdenza sociale. Tuttavia i membri del personale possono versare i contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. Tali disposizioni si applicano anche ai familiari, salvo che essi esercitino un attività lavorativa all esterno dell Agenzia o un attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana. sicurezza sociale in favore dell Agenzia e di tutti i dipendenti e familiari, in quanto coperti dal sistema di sicurezza sociale dell Agenzia stessa. Vi sono tuttavia alcune differenze residuali: nell Accordo vigente i possibili redditi percepiti da altra fonte dai dipendenti dell Agenzia non sono coperti dall esonero; nel nuovo accordo è specificato che i dipendenti dell Agenzia possono iscriversi su base volontaria al sistema italiano di sicurezza sociale e che per quanto riguarda i familiari, l esonero non copre le retribuzioni da essi percepite come dipendenti di datori di lavoro diversi dall Agenzia, né i redditi percepiti in Italia come lavoratori autonomi. Pertanto il nuovo Accordo, precisa la RT, sostituendosi a quello vigente, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, salvo una valutazione degli aspetti innovativi suindicati, considerati di portata marginale. Tali modifiche non comportano, secondo la RT, alcun onere per le casse dell INPS, in quanto attualmente i dipendenti dell ESA per contratto non possono esercitare altre attività lavorative nel periodo in cui prestano servizio presso l ESA. La RT precisa inoltre che tale circostanza è confermata anche da un esame degli archivi INPS. Pertanto, conclude la RT con il termine altri redditi, utilizzato dall articolo 16 in esame, si devono intendere le rendite finanziarie o da fabbricati, vale a dire tipologie di reddito per le quali non è previsto il versamento di contributi previdenziali, e non redditi da lavoro. In merito ai profili di quantificazione si osserva che il testo del nuovo Accordo appare sostanzialmente analogo al contenuto dell Accordo vigente, del 14 gennaio Tuttavia appare utile acquisire una conferma in merito alla non onerosità delle opere da eseguire a carico dell Italia, di cui all articolo 7, comma 3 (elencate nell Allegato II all Accordo in esame). In particolare, andrebbe confermato che la realizzazione delle opere ivi previste sia finanziata a valere su stanziamenti già previsti in attuazione del vigente Accordo, con particolare riferimento alla costruzione del secondo ponte di cui alla lettera b) del citato Allegato, i cui oneri di realizzazione, come specificato dalla relazione tecnica, sono posti a carico dell Agenzia spaziale italiana (ASI), che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato

8 Con riferimento all esonero contributivo previsto dall articolo 16 dell Accordo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che il contratto di lavoro dell ESA esclude la possibilità per i dipendenti di esercitare altre attività lavorative nel periodo in cui prestano servizio presso l ESA. Emendamento all Accordo tra il Governo e l ONU sullo status dello Staff college del sistema delle Nazioni unite (UNSSC) in Italia DISPOSIZIONI DELL EMENDAMENTO CHE L Emendamento si limita a prevedere che il Governo italiano verserà a Staff College un contributo annuo pari a euro. Si stabilisce altresì che il Governo italiano potrà eventualmente versare contributi volontari addizionali sulla base delle proprie disponibilità finanziarie. La relazione tecnica rammenta che il United Nations System Staff College (UNSSC), con sede a Torino, è la struttura competente per la formazione e l'aggiornamento dei funzionari del sistema delle Nazioni Unite, attraverso l'organizzazione di corsi, anche on-line. La relazione rammenta, altresì, che l UNSSC non dispone di un Bilancio Ordinario e non può quindi contare su versamenti di carattere obbligatorio da parte degli Stati Membri. La relazione rammenta, infine, che in assenza di clausole di natura finanziaria nell'accordo di Sede tra l'italia e le Nazioni Unite relativo a Staff College (recepito con Legge n. 202 del 23 dicembre 2009), l'italia ha assicurato a Staff College, nei periodi e , un contributo annuo di euro. Dal 2011, i finanziamenti sono avvenuti attraverso il Decreto Missioni (con contributi di euro annui nel 2011 e nel 2012, euro nel 2013, euro per il primo semestre 2014 e euro nel secondo semestre 2014), in aggiunta ai contributi della Cooperazione Italiana. Con il presente provvedimento, si prevede un contributo annuale ex lege a favore di UNSSC, che consisterà in euro. La relazione precisa che tale somma appare congrua rispetto ai contributi assicurati dall'italia in passato, tenuto conto del ruolo di Paese ospite e delle necessità della struttura. In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla disposizione che prevede che il Governo italiano potrà eventualmente versare contributi volontari addizionali sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che tale contribuzione aggiuntiva sia effettuata sulla base di provvedimenti che indichino le relative modalità di copertura finanziaria. In proposito andrebbe acquisito l avviso del Governo

9 Protocollo di emendamento del Memorandum di intesa fra il Governo delle Repubblica italiana e le Nazioni Unite. DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO CHE Il Protocollo è destinato ad emendare il Memorandum di intesa del 23 novembre 1994, relativo all uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace e umanitaria, ratificato con legge n. 62/1997. In particolare, le modifiche al Memorandum che hanno rilievo finanziario sono le seguenti: Articolo VI, paragrafi 2 e 3 (facilitazioni nelle comunicazioni). Le Nazioni Unite godranno del diritto di comunicare via radio, telefono, posta elettronica, etc e del diritto di istallare le strutture necessarie alla comunicazione comprese la posa di cavi e linee di terra, stazioni radio fisse e mobili, ricetrasmittenti e ripetenti. Per l uso di tale sistema locale da parte delle Nazioni Unite saranno addebitate le tariffe più favorevoli (par. 2). Si prevede inoltre che le Nazioni Unite saranno esenti da qualsiasi imposta o tariffa per l attribuzione di dette frequenze e per il loro uso (par 3). Articolo IX, paragrafi 2 e 3 (privilegi ed immunità). La modifica prevede l esenzione fiscale ai veicoli acquistati dal personale dell ONU, e non solo ai veicoli importati come previsto dal Memorandum (par. 2). Si prevede inoltre l estensione dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni accordate ai membri del corpo diplomatico accreditati anche ai funzionai dell ONU designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite e al personale dal grado P5 in su, compresi i coniugi e i figli minori (par 3). La relazione tecnica chiarisce che il Protocollo si riferisce base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi (ONLB). Con riferimento all estensione delle immunità prevista dall articolo IX, paragrafo 3, afferma che dalla modifica derivano minori entrate per lo Stato stimate, sulla base dell esperienza pregressa, in euro per ciascuno dei 9 funzionari interessati, per un totale di euro. Per la copertura finanziaria del predetto onere si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali delle missioni Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con riferimento all articolo VI, la RT afferma che tale modifica risponde all esigenza di rispondere alle necessità di espansione della Base ONU. In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme dirette alle facilitazioni nelle comunicazioni di cui all articolo VI, andrebbe chiarito se possano configurarsi effetti apprezzabili di gettito, in ordine sia all applicazione di tariffe più favorevoli sia alle esenzioni fiscali previste per l attribuzione delle frequenze radio. Andrebbe inoltre chiarito se possano determinarsi maggiori spese per lo Stato con riguardo alle opere di istallazione di stazioni radio, posa di cavi e linee di terra previste dalla norma in esame

10 Con riferimento, infine, all estensione dei privilegi e delle immunità di cui all articolo IX, si evidenzia che la relazione tecnica limita la quantificazione dell onere al paragrafo 3 (estensione alle categorie di personale P5, equiparati o superiori, delle esenzioni accordate dall Italia al personale diplomatico di rango equivalente); non sono forniti i dati e gli elementi sottostanti la stima dell onere, che risulta basato, secondo quanto indicato dalla RT, sull esperienza maturata. In proposito, andrebbe chiarito se tale onere comprenda anche l estensione dell esenzione fiscale sull acquisto di autovetture da parte del personale dell ONU, disposta dal medesimo articolo IX, paragrafo 2. DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI La norma (articolo 3) prevede che agli oneri derivanti dall Accordo con Biodiversity international, pari a euro annui a decorrere dall anno 2016, agli oneri derivanti dall Emendamento dell Accordo con lo Staff college del sistema ONU pari a euro annui a decorrere dall anno 2016, nonché agli oneri derivanti dal Protocollo sulle basi logistiche dell ONU, pari a euro annui a decorrere dall anno 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - del quale è previsto l utilizzo per fronteggiare gli oneri derivanti dagli atti internazionali di cui all articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d), del presente disegno di legge, in un limite di spesa complessivamente pari ad euro annui a decorrere dal reca le necessarie disponibilità

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