TERRE E ROCCE DA SCAVO - DAL SITO AL RIUTILIZZO

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1 TERRE E ROCCE DA SCAVO - DAL SITO AL RIUTILIZZO Paola Brambilla 1

2 Normativa di riferimento Terre e rocce da scavo CER Art. 192 e 242 TUA (d. lgs. 152/06) Art. 183 e ss. TUA D.m. 161/12 e allegati D. lgs. 117/08 2

3 Terre e rocce da scavo Differenza da C&D W (rifiuti da costruzione e demolizione) Abbandonate in sito da terzi = rifiuti da gestire ex art. 192 TUA Caratterizzazione riporto e verifica contaminazione suolo Terreni di riporto con contaminazione e superamento CSC = messa in sicurezza e bonifica ex art. 242 TUA 3

4 Terreni di riporto senza contaminazione Natura del terreno di riporto: definizione 185 TUA (art. 3 L. 28/12) = suolo Il suolo comprende i materiali di riporto: materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all interno dei quali possono trovarsi materiali estranei Continuità con la vecchia definizione DM 5/2/98: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica 4

5 Gestione delle Terre e Rocce da scavo In linea generale sono rifiuti ex art. 183 TUA Possono essere generalmente recuperati ex artt. 214 e ss. TUA Non sono rifiuti ex art. 185 TUA, c. 1, lett. b e c : b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 5

6 La valutazione delle terre e rocce Art. 185, comma 4 TUA Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), [Ed anche ex art. 184, comma 2, diciamo noi: rifiuti speciali] 184-bis e 184-ter. 6

7 Terre e rocce come sottoprodotto 184-bis. Sottoprodotto (articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010) 1. È un sottoprodotto ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute. 2. Possono essere adottate misure per stabilire criteri da soddisfare affinché specifiche tipologie siano considerati sottoprodotti. All adozione di tali criteri si provvede con decreti del Ministro dell ambiente, in conformità alla disciplina comunitaria. 7

8 Terre e rocce come cessato rifiuto EoW (end of waste) 184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto (articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010) 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda; c) la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l utilizzo della sostanza non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute umana. 2. L operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano tali criteri. Questi criteri sono adottati in conformità alla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti del Ministro dell ambiente. 8

9 Prima del D.M.: Ritrovamento riporto (rifiuto) Verifica limiti CSC Se > limiti = Bonifica Se < limiti = No boniifca Se non rifiuti ex art. 185, 1, c): riutilizzati in situ Se sottoprodotti ex art. 184 bis: riutilizzati extra situ Se rifiuti: deposito temporaneo 3 ms o 20 mc e conferimento a centro autorizzato, con formulario di trasporto, effettuato da ditta iscritta all AGA, o avviati al recupero 9

10 Dopo il D.M. 161/12 1. Conferimento presso centro autorizzato; 2. Recupero rifiuti (artt d. lgs. 152/2006); 3. Reimpiego per rinterro diretto nel medesimo sito di escavazione ai sensi dell art. 185 del d. lgs. 152/2006; 4. Reimpiego come sottoprodotti ai sensi dell art. 184 bis d. lgs. 152/06 e s.m.i. e dal d.m. ambiente 10 agosto 2012, n. 161, presentando un piano di utilizzo. 10

11 1. CONFERIMENTO PRESSO CENTRO AUTORIZZATO nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario, in sede progettuale o al più prima dell inizio lavori comunicare il centro autorizzato prescelto all ente per le necessarie verifiche. 2. RECUPERO RIFIUTI (ARTT D.LGS. 152/06) nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediante recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è il d.m. 05/02/1998 e s.m.i. e il d. lgs. 152/2006 e s.m.i. artt RIUTILIZZO AI SENSI DELL ART. 185 l art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dall attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate. 4. RIUTILIZZO AI SENSI DELL ART. 184 BIS D. LGS. 152/06 E S.M.I. E DAL D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161 l art. 184 bis prevede che qualsiasi sostanza od oggetto se soddisfa tutte le condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, può essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto. 11

12 La nuova procedura: quando Dal 6 ottobre 2012 (entrata in vigore del D.M. 161/2012) si applica ai nuovi interventi Esclusione degli interventi iniziati e conclusi (186 TUA) Possibile switch per interventi in corso entro 180 giorni con presentazione di piano di utilizzo (ma approvazione entro 90 giorni e quindi?) 12

13 La nuova procedura: oggetto Materiali di scavo: suolo, sottosuolo, riporto da opera Lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione relativi a scavi in genere, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamento ecc., opere infrastrutturali, rimozione e livellamento opere in terra, materiali litoidi e simili provenienti da escavazioni effettuate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali. Residui derivanti di lavorazione di materiali lapidei anche non connessi alla realizzazione di un opera e non contenenti sostanze pericolose. (art. 1 c. 1, lett. b e allegato 9 ) 13

14 Quali materiali estranei? L art. 1, c. 1, lett. b), d) e l allegato 9 consentono di gestire come sottoprodotti i materiali di scavo contenenti riporti con materiale estraneo al 20% (materiali litoidi, pietrisco tolto d opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci) Altre sostanze: - Calcestruzzo * - Bentonite* - Policloruro di vinile (PVC)* - Vetroresina (VTR)* - Miscele cementizie * - Additivi per lo scavo meccanizzato* In questi casi * la composizione media dell intera massa non deve presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti delle CSC colonne A - B tabella 1 allegato 5 alla Parte IV del d.lgs 152/06, ex allegato 4 e allegato

15 Definizioni rilevanti Proponente: chi presenta il piano di utilizzo Esecutore: chi esegue il piano di utilizzo Sito di produzione: uno o più siti perimetrati da cui è generato il materiale di scavo Sito di destinazione: quello in cui il materiale da scavo è utilizzato e diverso dal luogo di produzione Sito di deposito intermedio: quello in cui il materiale è temporaneamente depositato in attesa del trasferimento nel sito di destinazione Materiale inerte di origine antropica riporto: l orizzonte stratigrafico costituito da una miscela di eterogenea di materiali di origine antropica Ambito territoriale con fondo naturale: la porzione di territorio in cui il suolo/sottosuolo reca valori superiori alle CSC delle colonne A B della Tabella 1 dell allegato 5 alla Parte IV del d.lgs 152/06 Normale pratica industriale: sono le operazioni indicate nell Allegato

16 I requisiti per la gestione come sottoprodotto Condizioni generali ex art. 183 comma 1 lett. qq del d.lgs 152/06 Condizioni specifiche da provare nel piano di utilizzo (PU) 1) Origine dalla realizzazione di un opera di cui costituisce parte integrante e il cui scopo non è la produzione del materiale 2) Utilizzo in conformità al PU a) nella stessa opera che lo ha prodotto o in un opera diversa per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari o altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali b) in processi produttivi in luogo degli inerti da cava 3) Idoneità al diretto utilizzato, senza ulteriori trattamenti diverso dalla normale pratica industriale definita dall Allegato 3 4) Rispetto dei requisiti di qualità ambientale dell Allegato 4 (caratterizzazione) 5) Fideiussione (modalità stipula by Ministero Ambiente) 16

17 Piano di utilizzo Il PU è il fulcro della gestione dei materiali di scavo come non rifiuto Procedura di silenzio assenso (?) condizionata alla sussistenza dei requisiti Rispetto delle procedure e della documentazione (art. 5 e allegato 5) 17

18 I soggetti Redazione (art. 5): proponente privato, committente, appaltatore PA stazione appaltante, appaltatore Aggiornamento (art. 8) in caso di modifiche a cura dei soggetti originari o subentrati: proponente o esecutore 18

19 I soggetti Validazione: autorità competente: - la PA cui compete l autorizzazione dell opera (art. 1, f D.M.) - la PA cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti (art. 5, p, TUA); Verifica: ARPA - facoltativa su richiesta motivata dell autorità competente e tariffario ISPRA o ARPA - obbligatoria per siti con valori di fondo anomali (PU + PA, piano di accertamento, art. 5.4) o siti soggetti a bonifica (art. 5.5, per bonifiche certificate e concluse, se no: modifica al Piano di Bonifica 242 e 248 TUA) 19

20 Iter del PU Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il proponente attesta la sussistenza dei requisiti relativi ai sottoprodotti (art. 4 comma 1). Presentazione o - 90 gg prima dell inizio dei lavori - In fase di approvazione del progetto definitivo - Prima dell espressione del parere di valutazione ambientale per le opere soggette a VIA Rilascio entro 90 giorni Integrazione entro 30 gg con effetto interruttivo (i termini ridecorrono di nuovo) Integrazione su richiesta di ARPA (accertamento entro 45 giorni dal completamento dell integrazione o dalla richiesta di parere) Nel caso di opere soggette a VIA, il PU deve far parte del relativo iter Trascorsi 90 giorni senza integrazioni o pronunce: silenzio assenso (?) o mero rispetto del PU in attesa dell approvazione espressa (?) 20

21 Durata ed effetti di liceità Il PU resta in vigore sino al completamento degli utilizzi indicati: deve indicare esso stesso la sua durata Le attività previste dal PU devono iniziare entro 2 anni dalla sua presentazione salvo deroghe motivate (art. 5) Proroga da richiedere entro 2 mesi prima della scadenza per un nuovo PU (non è una proroga!) della durata massima di 1 anno Se il materiale scavato e collocato in deposito non viene utilizzato nei termini previsti, in contrasto rispetto a quanto indicato nell'art. 5 comma 7, deve essere sottoposto a nuovo PU (art. 10 comma 5). Il PU va conservato per 5 anni nel sito di produzione del materiale, o presso la sede legale di colui che lo ha presentato e dell esecutore. L'obbligo di conservazione spetta anche alla PA (art. 7). Ogni difformità: regime di rifiuto! 21

22 Modifiche del PU (varianti) In caso di aumento > 20% del volume dei materiali (aggiornamento entro 15 gg. dall'evento di modifica) In caso di modifica della destinazione del materiale In caso di modifica del sito intermedio Iter: uguale a quello originario di approvazione del PU Sino alla modifica si deve rispettare il PU originario o: regime di rifiuto! (art. 8) 22

23 Contenuti del PU - Indicazione sito di produzione e volumi suddivisi per tipologie. - Indicazione siti di utilizzo e dei processi industriali di impiego dei materiali, indicazione dei volumi suddivisi per tipologie. - Indicazione dei siti di deposito intermedio o in attesa di utilizzo. - Operazioni di normale pratica industriale per migliorare le caratteristiche merceologiche tecniche dei materiali da scavo in funzione dal loro utilizzo (All. 3). - Modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale svolta nella fase progettuale. - Individuazione dei percorsi previsti per il trasporto dei materiali di scavo. - Inquadramento territoriale, urbanistico, geologico ed idrogeologico. - Descrizione attività svolta nel sito (uso pregresso, cronistoria attività antropiche, individuazione aree a rischio, identificazione possibili sostanze presenti, produzione studi e indagini pregresse). - Piano campionamento e analisi (all. 2-4). 23

24 Caratterizzazione (D.M. TUA) - Accerta la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali di scavo sin dalla progettazione. - Spetta al proponente in fase progettuale o comunque prima dell'inizio dello scavo. - Deve avere un livello di approfondimento pari al livello progettuale necessario per l approvazione dell'opera. - Se in fase progettuale si riscontra la necessità di una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il PU deve indicarne le modalità (All. 8): il relativo rispetto deve essere osservato e curato dall'esecutore. Le procedure di campionamento in fase di progettazione vanno indicate nel PU ed eseguite secondo le indicazioni dell'all

25 Normale pratica industriale Tutte le operazioni volte al miglioramento delle caratteristiche merceologiche del materiale per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Ipotesi esemplificative: manuali di qualità, norme tecniche, capitolati e ALLEGATO 3: - selezione granolumetrica - riduzione volumetrica mediante macinazione - stabilizzazione a calce, cemento ecc. (concordando preventivamente con l'arpa le modalità di utilizzo nel PU) - stesa al suolo per consentire l'asciugatura e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per lo scavo - riduzione degli elementi antropici (es. VTR, PVC ecc.) presenti nei materiali. È consentita la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali. 25

26 Destinazioni consentite Reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti viari/fondiari, altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati e sottofondi, in processi produttivi in sostituzione dei materiali di cava. Se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A l'utilizzo potrà aversi in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione, se invece è compresa fra i limiti di cui alle colonne A-B in siti con destinazione conforme (A verde pubblico o residenziale, B produttiva, commerciale, artigianale. Inoltre, per il riutilizzo in impianti industriali la concentrazione di inquinanti non dovrà superare i limiti della colonna B e per materiali con concentrazioni di inquinanti compresa tra le colonne A e B esso sarà possibile sono nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti distinti dai materiali da scavo, con sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisico iniziali. 26

27 Trasporto DM Trasporto TUA Il trasporto deve essere effettuato con un apposito modulo compilato in 4 copie (produttore, proponente, trasportatore, responsabile del sito di utilizzo in originale). Al modulo va essere allegata la caratterizzazione analitica e il PU. Prima dell inizio del trasporto va trasmessa alla PA una comunicazione con: - generalità della stazione appaltante - generalità della ditta appaltatrice - generalità della ditta di trasporto - generalità della ditta che riceve il materiale a luogo di destinazione (targa dei veicolo, data e ora del trasporto, quantità e tipologie del materiale) ex art. 11 D.M. 193 TUA 27

28 Dichiarazione Avvenuto Utilizzo- DAU L'esecutore e il terzo che ha effettuato l utilizzo devono presentare alla PA un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 12 e all. 7 Vi vanno allegati certificati di analisi dei campioni, eventuale titolo abilitativo dell'opera nella quale avviene l'utilizzo, ogni altro elemento che provi il rispetto del PU. La dichiarazione va effettuata entro il termine di validità del PU e va conservata per 5 anni (dalla data di presentazione) Tutti i soggetti coinvolti nella filiera hanno un obbligo di vigilanza sul rispetto del PU sanzionata con l'immediata applicazione della normativa sui rifiuti (255 e ss. TUA). 28

29 Emergenza Qualora si verifichino situazioni di emergenza (es. dissesto idrogeologico) il materiale può essere gestito come sottoprodotto con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta come dichiarazione di avvenuto utilizzo. Occorre fornire la prova della non prevedibilità dell evento, e della sussistenza di causa di forza maggiore. Sottoposizione a verifiche, controlli e richieste di integrazione by AC Dalla data di presentazione il materiale sarà gestito come sottoprodotto, salvo l'obbligo per il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di presentare entro 15 gg dalla data di inizio dei lavori il PU. Questa procedura non è applicabile nel caso in cui la situazione di emergenza si sia verificata in aree soggette a bonifica. (art. 6) 29

30 Altri adempimenti Avvio dei lavori (art. 9) - Il proponente deve comunicare all'ac il nominativo dell'esecutore del PU prima dell'inizio dei lavori, trasferendogli in via solidale e cumulativa la responsabilità del rispetto del PU (criteri giurisprudenziali della delega penale) - L'esecutore redige i documenti relativi al trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU). Depositi (art. 10) - Il materiale scavato in attesa dell'utilizzo può essere accantonato all'interno del sito di produzione, dei siti di deposito intermedio, dei siti di destinazione che saranno indicati nel PU purchè l'utilizzo avvenga nei termini fissati dal PU. - Il deposito deve sempre prevedere la distinzione tra i vari materiali scavati oggetto di differenti PU e tra rifiuti e va contrassegnato da apposita segnaletica. 30

31 Terre e rocce e bonifica L art. 186, comma 1, lett. e), del d.lgs. 152/2006 consente l utilizzo delle terre e rocce da scavo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto. L art. 240 del d.lgs. 152/2006 considera come sito non contaminato, un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica. Sito non contaminato è anche quello bonificato e certificato tale. 31

32 I valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) non sono compatibili con alcun altro sito e pertanto non è consentita la movimentazione di terre e rocce da scavo provenienti da siti bonificati alle CSR. Per quanto concerne i siti per i quali è stato rilasciato il certificato di completamento degli interventi di bonifica raggiungendo l obiettivo delle CSC, previsto dall art. 248 del d.lgs. 152/2006, la movimentazione delle terre e rocce da scavo è consentita con le cautele del DM. La movimentazione sarà possibile qualora le terre e rocce risultino compatibili con le condizioni del sito di destinazione, fatta salva la necessità di indagini analitiche che dovranno invece essere eseguite qualora, successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, si siano svolte attività o si siano verificati eventi che possono aver modificato le caratteristiche delle matrici ambientali del sito o al verificarsi, durante le operazioni di produzione delle terre e rocce, di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito. Impossibile utilizzo di materiali conformi a colonna B in fondi cava con falda affiorante successivi al D.M. Eccetto che per bonifiche già avviate (approvate) o ritombamenti e reinterri (?) pregressi (allegato 4) Intervento di ARPA e 60 gg (art. 5, comma 5) e provvedimento espresso 32

33 D.Lgs. 30 Maggio 2008, n. 117 Il Decreto disciplina la gestione dei rifiuti di estrazione che avviene all'interno dei cantieri estrattivi e nelle strutture di deposito dei rifiuti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore: a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati; b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali; c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) i rifiuti radioattivi. 33

34 I soggetti Destinatario principale e diretto delle disposizioni è l'"operatore", ossia il soggetto definito come "titolare" dall'articolo 2 del Dlgs 624/1996 sulla sicurezza dei lavoratori impegnati nelle industrie estrattive. Tale soggetto coincide (a mente del Dlgs 624/1996) con l'imprenditore titolare della miniera o della cava, con il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava Altro destinatario diretto delle nuove norme si rifiuti è il soggetto nominato dal titolare come "direttore responsabile" della sicurezza dei lavoratori nel cantiere ex Dlgs 624/

35 Adempimenti l'adozione di un preciso piano per la gestione dei rifiuti, che deve essere redatto tenendo conto del divieto generale di abbandono, scarico, smaltimento incontrollato su suolo, sottosuolo e acque, deve essere finalizzato a impedire o ridurre il più possibile gli effetti negativi per l'ambiente e prevenire rischi di incidenti rilevanti per l'ambiente e la salute umana, deve essere volto a prevenire la produzione di rifiuti, incentivare il recupero, assicurare lo smaltimento sicuro. 35

36 Contenuti del piano rifiuti Il piano deve contenere elementi minimi, ossia la caratterizzazione dei rifiuti, la descrizione delle operazioni, le caratteristiche struttura del deposito dei rifiuti, le procedure di controllo e monitoraggio, il piano di chiusura e gestione post chiusura, le misure per prevenire il deterioramento dello stato di aria, acque, suolo.il piano deve essere modificato in relazioni a variazioni sostanziali e deve essere approvato da parte delle AC 36

37 Deposito La legale operatività delle strutture di deposito è subordinata ad un' apposita autorizzazione da parte delle Autorità competenti, rilasciata su richiesta dell'operatore sussistendone i requisiti. L'autorizzazione all'esercizio del deposito di rifiuti è rilasciata a condizione che l'operatore presti a favore dell'autorità competente adeguate garanzie finanziarie. L'autorizzazione ha validità pari a quella dell'attività estrattiva. 37

38 Anticorruzione e rifiuti: adempimenti La legge 6 Novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella P.A. all articolo 1 comma 52 e il comma 77: Definisce come settori esposti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. Tutte queste attività dovranno iscriversi presso un apposito elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso ogni prefettura. L iscrizione soddisferà i requisiti per l informazione antimafia. Le nuove norme diventeranno applicabili due mesi dopo che il Governo avrà definito con apposito decreto, le modalità per l istituzione e l aggiornamento dell elenco. 38

39 E il quadro comunitario? Potočnik precisa: I servizi della Commissione stanno attualmente valutando se il progetto di decreto sia compatibile, in particolare, con l articolo 5 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che stabilisce le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto può essere considerata/o come sottoprodotto. Se la Commissione giungesse alla conclusione che il disegno di decreto, se adottato, risulterebbe in contrasto con la normativa ambientale dell UE, intraprenderà le azioni necessarie per garantire che tale normativa sia correttamente recepita e attuata in Italia. Il Commissario all ambiente parla ancora di disegno di decreto, non ancora adottato. Ignora forse che dal 6 ottobre quel provvedimento (Decreto 10 agosto 2012 n. 161) entra in vigore su tutto il territorio nazionale italiano. 39

40 Semplificazione? Laura Morante: Dire la verità semplifica. Ogni volta che si perdono delle certezze c'è confusione. 40

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