Edilizia e aliquota IVA del 10%
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- Flavio De Angelis
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Edilizia e aliquota IVA del 10% L art. 17 del D.L. Sblocca Italia (D.L. 133/2014) include tra le spese di manutenzione straordinaria le spese di rimodulazione prima rientranti tre le spese di ristrutturazione Categoria: IVA Sottocategoria: Aliquota applicabile L art. 17 del D.L. Sblocca Italia (D.L. 133/2014) modifica la lettera b) del D.P.R. 380/2001 che fornisce la definizione di manutenzioni straordinarie. Per i suddetti interventi è prevista l applicazione dell aliquota IVA agevolata del 10% in base alle disposizioni dell art. 7 co.1, lett. b), L. 488/1999. Rispetto alla medesima agevolazione concessa nella Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 633/1972, per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e), art. 3, D.P.R. 380/2001 (Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione urbanistica) le condizioni sono più stringenti. Rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 633/1972, che contempla tutte le tipologie di immobili, la normativa ex art. 7 co.1, lett. b), L. 488/1999 prevede la concessione dell aliquota IVA del 10 solo per le manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazioni abitativa privata. Inoltre, sempre rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 633/1972, l aliquota IVA agevolata viene concessa alle prestazioni di servizi rese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano escluse dell agevolazione le cessioni di beni, ad eccezione della cessione con posa in opera del bene venduto con delle limitazioni per i beni significativi. Premessa Ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. a) - e), L. 457/1978 e dell art. 3 del D.P.R. 380/2001, come modificati dall art. 17 del D.L. 133/2014, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente sono i seguenti: 1
2 Manutenzione ordinaria (lett. a) Manutenzione straordinaria (lett. b) Restauro e risanamento conservativo (lett. c) Ristrutturazione edilizia (lett. d) In vigore dal 13 Settembre 2014 Gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino e non comportino modifiche delle destinazione d uso. Negli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione della superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l originaria destinazione d uso 1. Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (art. 3, primo comma, lett. c) del Testo Unico dell Edilizia). Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 1 Modificato dall art. 17 del D.L. 133/
3 Ristrutturazione urbanistica (lett. e) ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica (art. 3, primo comma, lett. d) del Testo Unico dell Edilizia). Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art. 3, primo comma, lett. f) del Testo Unico dell Edilizia). Con le modifiche apportate dal D.L. Sblocca Italia viene ampliato il concetto di manutenzione straordinaria, ricomprendendovi gli interventi che comportino la ridistribuzione dei volumi nell ambito delle unità immobiliari di uno stesso edificio. La seconda novità sostanziale introdotta dall art. 17 D.L. n. 133/14 è rappresentata dall introduzione del nuovo art. 3-bis D.P.R. n. 380/2001, con il quale viene stabilito che sono interventi di conservazione quelle opere di riqualificazione di aree ed edifici esistenti, individuati dallo strumento urbanistico del Comune competente, non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In particolare, vengono considerate opere di conservazione quegli interventi conservativi, con l esclusione della demolizione e successiva ricostruzione, a meno che la stessa non sia giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igenico sanitario. L aliquota IVA agevolata nel D.P.R. 633/1972 Nella Tabella A, parte terza del D.P.R , si prevede l applicazione dell aliquota agevolata del 10%, nei seguenti casi: per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 31, co. 1, L. 457/1978 su tutti gli edifici (n quaterdecies); cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi stessi (n. 127 terdecies); le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti i predetti interventi di recupero, se effettuate dalle stesse imprese che hanno effettuato gli interventi (127 quinquiesdecies). 3
4 L aliquota Iva agevolata si applica agli interventi di recupero effettuati su qualsiasi edificio esistente, indipendentemente dalla destinazione d uso. Interventi Edifici agevolati Operazioni agevolate Restauro e risanamento conservativo (lett. c) Ristrutturazione edilizia (lett. d) Ristrutturazione urbanistica (lett. e) Tutti gli edifici Prestazioni di servizi da imprese. Cessione di beni finiti. Realizzazioni delle opere e successiva cessione del fabbricato da parte dell impresa che ha realizzato le opere. L aliquota Iva agevolata per le manutenzioni ordinarie e straordinarie Nella Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972, non è prevista l applicazione dell aliquota IVA agevolata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex lett. a) e b), art. 3, D.P.R. 380/2001. Con un intervento ad hoc il Legislatore ha esteso l aliquota Iva agevolata anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b). Si tratta in particolare dell art. 7, co.1, lett. b), L. 488/1999. Tale disposizione è stata introdotta per la prima volta nel 2000 e prorogata di anno in anno. La misura è stata introdotta a regime della L. 191/2009. L art. 17 del D.L. 133/2014 ha modificato la lettera b) art. 3, D.P.R. 380/2001, ricomprendo tra gli interventi di manutenzione straordinaria interventi prima ricompresi tra le ristrutturazioni, ovvero: quelli comportanti modifiche delle singole superfici delle unità immobiliari, fermo il rispetto della volumetria dell edificio; quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione della superfici. Rispetto alla previsione agevolativa contenuta nel D.P.R. 633/1972, per le manutenzioni straordinarie l agevolazione deve rispettare determinate condizioni. 4
5 Rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 633/1972, che contempla tutte le tipologie di immobili, la normativa in esame prevede la concessione dell aliquota IVA del 10% solo per le manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazioni abitativa privata. Come chiarito dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 71/E/2000, la locuzione fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, comprende: le singole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall'utilizzo di fatto; ai fini Iva, dunque, ciò che conta è la classificazione in catasto; gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati; gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi; le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% a uso abitativo privato; le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente a usi diversi. Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, l agevolazione prevista dalla L. 488/1999 riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria come precedentemente definiti. Non rientrano tra le prestazioni agevolabili: Semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano Le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti. L agevolazione è diretta ai soggetti beneficiari dell intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione (non sono agevolabili i rapporti tra imprese) Le prestazioni rese da professionisti in quanto esse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell intervento ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta 5
6 Nella C.M. 71/E/2000, l Amministrazione Finanziaria fornisce una serie di esempi di prestazioni annoverabili tra le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Manutenzioni ordinarie 1. le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici; 2. le prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui. Manutenzioni straordinarie 1. la sostituzione di infissi interni e serramenti con modifica di materiale o tipologia di infisso; 2. gli interventi finalizzati al risparmio energetico; 3. la realizzazione e l adeguamento di centrali termiche e di impianti di ascensori. Le cessioni con posa in opera L aliquota IVA agevolata viene concessa alle prestazioni di servizi rese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano escluse dell agevolazione le cessioni di beni. Nella C.M. 71/E/2000 l Amministrazione Finanziaria chiarisce che in considerazione della ratio dell agevolazione deve ritenersi che l aliquota IVA ridotta competa anche nell ipotesi in cui l intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell operazione. L oggetto della norma agevolativa è infatti costituito dalla realizzazione dell intervento di recupero, a prescindere dalle modalità utilizzate per raggiungere tale risultato. L applicazione dell aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Fanno eccezione i c.d. beni di valore significativo, individuati dal D.M Si tratta dei seguenti beni: ascensori e montacarichi; infissi interni ed esterni; 6
7 caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell aria; sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di sicurezza. Per i beni cosiddetti di valore significativo, l aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. Si ha un bene di valore significativo se il suo valore è superiore al 50% del corrispettivo ricevuto. Può affermarsi, per semplicità, che il bene significativo fornito nell ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell intera prestazione. Per stabilire il valore dei c.d beni di valore significativo, deve farsi riferimento all art. 13 del D.P.R. 633/1972, secondo cui la base imponibile è costituita dai corrispettivi dovuti dal cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali. Per i beni aventi un valore superiore l agevolazione si applica entro il seguente limite: sottraendo dall importo complessivo della prestazione, rappresentato dall intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l esecuzione dei lavori, forniti nell ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l aliquota del 10 per cento. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 22 per cento. Esempio 1 Corrispettivo fornitura con posa impianti di sicurezza per euro Impianto di sicurezza valore di euro = (valore della prestazione, compreso materie prime e semilavorati). 7
8 L aliquota del 10% si applicherà: al valore della prestazione pari ad euro; e al corrispettivo per l impianto di sicurezza per euro La restante parte (4.000) sconterà l aliquota IVA del 22%. Esempio 2 Corrispettivo fornitura con posa impianti di sicurezza per euro Impianto di sicurezza valore di euro = (valore della prestazione) L aliquota del 10% si applicherà all intero corrispettivo. In fattura si dovrà indicare oltre al servizio formante l oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (individuati con il Decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999), che vengono forniti nell ambito dell intervento stesso. Tale distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10 per cento entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della prestazione complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 22 per cento per la parte di valore residua. In caso di corresponsione di acconti, il limite di valore entro cui applicare l aliquota del 10 per cento ai suddetti beni, dovrà essere calcolato in relazione all intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del bene significativo dovrà poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all aliquota del 10 per cento sia quella da assoggettare all aliquota ordinaria. - Riproduzione riservata - 8
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ABITAZIONI Sono i fabbricati inclusi nelle categorie catastali da A1 ad A9, esclusa la categoria A10 (uffici e studi privati) CESSIONI (artt.10, c. 1, n. 8-bis - Tab. A, parte II, n. 21 e parte III, nn.
Anno 2010 N. RF171. La Nuova Redazione Fiscale INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO IVA AGEVOLATA
ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF171 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO IVA AGEVOLATA RIFERIMENTI ART. 7 C. 1 E 2 L. 488/1999 - CM 71/2000;
ZONE OMOGENEE "A" "B"
TABELLA 2 INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, DIREZIONALI E COMMERCIALI - ALBERGHI E PENSIONI ZONE OMOGENEE "A" "B" I.F.F. B1/b 5,00 3.045 6.530 B2 3,50 3.810 6.530 B3 3,50 3.810 6.530 B4 0,80 8.599 6.530 B5 4,00
Acquisto di unità residenziali Detraibile il 50% dell Iva pagata all impresa costruttrice
Numero 41 Ottobre 2016 Acquisto di unità residenziali Detraibile il 50% dell Iva pagata all impresa costruttrice Come noto (cfr. Notizie n. 2/2016), la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità
iripasso IVA Reverse Charge in edilizia ex art. 17, c. 6, lett. a-ter) DPR 633/1972 Passini Dott. Andrea 05/04/2015
iripasso IVA Reverse Charge in edilizia ex art. 17, c. 6, lett. a-ter) DPR 633/1972 Passini Dott. Andrea 05/04/2015 Prestazioni interessate - servizi di pulizia; - demolizione; - installazione di impianti;
