L'AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO E' SOGGETTO A REVERSE CHARGE

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1 L'AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO E' SOGGETTO A REVERSE CHARGE Come noto la Finanziaria 2015 ha esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relative ad edifici, introducendo all art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 la nuova lett. a-ter). L Agenzia delle Entrate dapprima con la Circolare , n. 14/E e successivamente con la Circolare , n. 37/E è intervenuta chiarendo gli aspetti critici della nuova fattispecie fornendo, oltre alla definizione di edificio, anche una serie di soluzioni orientate a semplificare la valutazione degli operatori circa il trattamento IVA applicabile. Secondo l Agenzia delle Entrate, al fine di individuare le prestazioni sopra accennate, in una logica di semplificazione, allo scopo di evitare incertezze interpretative, va fatto riferimento ai codici attività della Tabella Ateco In tale contesto, non rileva: il fatto che il prestatore operi nel settore edile, ossia che svolga un attività ricompresa nella Sezione F della predetta Tabella. Di conseguenza è necessario avere riguardo esclusivamente alla tipologia di prestazione e non anche all attività esercitata dal prestatore; il rapporto contrattuale stipulato tra le parti e la tipologia di attività esercitata, per cui il reverse charge interessa non solo le prestazioni effettuate nell ambito di contratti di subappalto, ma tutte le prestazioni rese nei rapporti tra soggetti passivi IVA, anche nei confronti di un committente che non opera nel settore edile o di un contraente generale. Merita sottolineare inoltre che la fattispecie di cui alla lett. a) del citato art. 17 continua ad applicarsi solo

2 alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F [della Tabella Ateco], diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento. Così, ad esempio: Prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un impresa di costruzioni, in virtù di un contratto d appalto Reverse charge di cui alla lett. a-ter) Costruzione di un edificio Reverse charge di cui alla lett. a) solo per prestazioni in subappalto rese nei confronti dell appaltatore Con riguardo alle prestazioni di completamento di edifici, l Agenzia, nella citata Circolare n. 14/E, dopo aver evidenziato che detto termine è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico, ha chiarito che va fatto riferimento ai seguenti codici attività. Completamento di edifici intonacatura e stuccatura posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili La posa in opera di arredi è esclusa dall applicazione del reverse charge, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici rivestimento di pavimenti e di muri tinteggiatura e posa in opera di vetri attività non specializzate di lavori edili muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. completamento di edifici Contratto unico con pluralità di prestazioni Nella citata Circolare n. 14/E, l Agenzia ha precisato altresì che in presenza di un unico contratto composto da una pluralità di prestazioni di servizi, soltanto in parte soggette a reverse charge, è necessario scomporre le operazioni poiché quest ultimo costituisce la regola prioritaria, distinguendo, in fattura, le singole prestazioni soggette a reverse charge dalle altre in quanto soggette in

3 via autonoma al meccanismo dell inversione contabile. Tuttavia, posta la complessità delle varie tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, l Agenzia riconosce che le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all ipotesi di un contratto unico di appalto comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia. In tali ipotesi quindi anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla lettera a-ter) trovano applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. LE OPERE MURARIE DELL AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO Nell ambito della recente Interrogazione parlamentare , n è stato evidenziato che: nel codice attività rientrano gli altri lavori di costruzione e installazione n.c.a, indipendentemente dal fatto che l edificio sia esistente o di nuova costruzione; il predetto codice attività è ricompreso nel gruppo 43.3 denominato completamento e finitura di edifici, e va tenuto distinto dalle attività di cui al codice 41.2 riferito alle attività di «costruzione di edifici residenziali e non residenziali», che riguarda invece la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti ; l effettuazione di parti specifiche del processo di costruzione comporta la classificazione dell attività nella divisione 43. Tanto premesso, l Interrogazione è stata posta al fine di conoscere se è corretto assoggettare a reverse charge di cui alla lett. a-ter) l attività dell impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell ambito di un ampliamento di un edificio. Nella risposta il MEF, sentita l Agenzia delle Entrate, conferma innanzitutto che le attività riconducibili al codice

4 , se riferite ad edifici, vanno assoggettate al reverse charge di cui alla citata lett. a-ter). Lo stesso MEF sottolinea che: il codice 41.2 costruzioni di edifici residenziali e non residenziali include la costruzione completa di un edificio eseguita per contro proprio / terzi, oggetto di successiva cessione; la realizzazione della costruzione, in tutto o in parte, può essere affidata all esterno. È incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione; l effettuazione soltanto di una parte specifica del processo di costruzione comporta la classificazione dell attività all interno della divisione 43. Sulla base delle predette considerazioni il MEF conclude affermando che l attività dell impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività «altri lavori di costruzione e installazione n.c.a», se riferita ad edifici, deve essere assoggettata al meccanismo dell inversione contabile, ai sensi della lettera a-ter) dell articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del Il chiarimento sopra esposto pone la seguente questione. Un impresa edile, codice attività , che, nell attuale periodo economico, per occupare i propri dipendenti, esegue nei confronti di un committente soggetto IVA soltanto lavori di muratura all interno di un intervento edile di ampliamento deve provvedere a comunicare anche il codice attività ? Considerato che le operazioni in esame ricadono nell ambito del codice attività va applicato il reverse charge di cui alla lett. a-ter) e che, come specificato dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 14/E qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di completamento relative ad edifici, l impresa edile dovrà procedere all adeguamento del codice ATECO

5 tramite i modd. AA7/AA9

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