Contratto di subappalto: come avviene la corretta fatturazione

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1 Contratto di subappalto: come avviene la corretta fatturazione Il reverse charge: il meccanismo dell'inversione contabile per contrastare il fenomeno evasivo in ambito IVA Al fine di contrastare fenomeni evasivi in ambito IVA nel settore dell edilizia, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani-Visco ), ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2007 ovvero alle operazioni effettuate a partire da tale data, il meccanismo dell inversione contabile (c.d. reverse charge) alle prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Con tale meccanismo, debitore dell imposta verso l Erario è l appaltatore, se soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato, in luogo del prestatore (subappaltatore). Con riferimento al settore edile, l art.17, comma 6, lett a) del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce l assoggettamento al regime dell inversione contabile delle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, con riferimento alle operazioni effettuate ai fini IVA dal 1 gennaio Di fatto, la nuova disposizione estrapola dalle ipotesi di inversione contabile già previste dalla legge quelle relative alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici al fine di applicare il meccanismo dell inversione contabile secondo criteri oggettivi e quindi indipendentemente

2 dai soggetti che le pongono in essere. La Circolare Ministeriale n. 14/E/2015 ha chiarito che ai fini dell applicazione del nuovo reverse charge interno nel settore edile con il termine edificio si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. Conseguentemente, il Legislatore ha inteso limitare la norma ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili, escludendo gli impianti industriali. Sempre la Circolare in esame ha precisato che la norma si riferisce: sia ai fabbricati ad uso abitativo, sia a quelli strumentali ivi compresi quelli di nuova costruzione; alle parti degli edifici stessi, come ad esempio il singolo locale di un edificio; agli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3; alle unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F4. Rimangono, invece, esclusi dalla definizione di edificio, quindi, senza applicazione del reverse charge: i terreni e parti del suolo; parcheggi; piscine e giardini, ecc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.). Per quanto riguarda le pertinenze, la Circolare non esplicita il caso puntuale ancorché sembra che le stesse, sposando i criteri catastali, debbano essere considerate come parti integranti dell edificio, pertanto, soggette, se del caso, a

3 reverse charge. La CM n. 14/E/2015 ha chiarito che allo scopo di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici rientranti nel nuovo meccanismo di reverse charge si deve fare riferimento ai codici attività della Tabella ATECO Prestazioni relative ad edifici Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici Codici ATECO 2007 in cui torna applicabile il reverse charge c.d. interno a seguito dei chiarimenti contenuti nella CM n. 14/E/ : demolizione. Rientra, quindi, nel reverse charge la demolizione di edifici; non rientra, invece, la demolizione di altre tipologie di strutture diverse dagli edifici come ad esempio impianti industriali

4 Prestazioni di servizi di installazione di impianti relative ad edifici : Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) : Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) : Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione : Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) : Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) : Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili : Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni : Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici) N.b.: manutenzione di caldaia Stante i chiarimenti forniti dalla CM n. 14/E/2015 rientrano nel sistema del reverse charge anche le manutenzioni e riparazioni. Quindi, ad esempio, un idraulico che ponga in essere una manutenzioni di una caldaia per una società/professionista dovrà applicare il sistema del reverse charge

5 : Intonacatura e stuccatura : Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate : Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di arredi deve intendersi esclusa dall applicazione del meccanismo dell inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici : Rivestimento di pavimenti e di Servizi di muri completamento : Tinteggiatura e posa in opera relative ad di vetri edifici : Attività non specializzate di lavori edili muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) : Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. Attenzione: il documento di prassi in esame ha chiarito che rientra nel reverse charge anche il rifacimento della facciata di un edificio, invece, non torna applicabile in caso di preparazione del cantiere di cui al codice ATECO Risulta opportuno evidenziare che i soggetti passivi che effettuano le prestazioni indicate nella tabella soprastante sono tenuti ad applicare il meccanismo del reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile o meno, quindi, non si deve prendere a riferimento il fatto che il soggetto svolga un attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO. Sempre la Circolare n. 14/E/2015 ha evidenziato che nei casi in cui un soggetto svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di

6 demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell art. 35, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, esse dovranno essere assoggettate al reverse charge e il prestatore dovrà adeguare il codice ATECO. E stato chiarito che rimangono escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. Capita sovente, tuttavia, che l installazione di impianti relativi ad edifici venga effettuata mediante la cessione di beni con posa in opera. Si pensi ad esempio alla cessione della caldaia con la successiva posa in opera della stessa. In tal caso, se l importo della caldaia (bene) è superiore al valore della prestazione (per meglio dire dare superiore al fare) il reverse charge interno (se la cessione con posa in opera è svolta a favore di un soggetto passivo IVA) non torna applicabile, in considerazione del fatto che la prestazione di servizi è accessoria alla cessione di beni. In presenza di un unico contratto, comprensivo di più prestazioni di servizi in parte soggette al reverse charge e in parte escluse le operazioni devono essere scomposte. Ad esempio si pensi ad un contratto che preveda l installazione di impianti, unitamente allo svolgimento di altre generiche prestazioni di servizi non rientranti nel meccanismo dell inversione contabile. La Circolare n. 14/E/2015, sul punto, ha fatto, presente che nei casi in cui tale scomposizione, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, sia di difficile attuazione, trovano applicazione le regole ordinarie anche per i servizi rientranti nella lett. a-ter) del comma 6 dell art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, quindi, con

7 applicazione dell IVA nelle modalità ordinarie. L Agenzia ha precisato che nei casi in cui la dichiarazione di intento inviata dall esportatore abituale ai propri cedenti/prestatori sia emessa con riferimento ad operazioni soggette a reverse charge (di cui all articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972), per a tali operazioni, troverà applicazione la disciplina del reverse charge, e non la normativa di non imponibilità di cui all articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R. n Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond. In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al reverse charge e in parte soggette all applicazione dell IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Copyright - Riproduzione riservata

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