IVA IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA
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- Angelina Giuseppe
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1 IVA IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA 2
2 PREMESSA Generalmente, l obbligo di versare l Iva all erario è in capo a colui che effettua la cessione o la prestazione di servizi (cedente/prestatore). Con il meccanismo del reverse charge, o inversione contabile, il debitore d imposta è invece il cessionario/committente. Pertanto, con il meccanismo del reverse charge : - il cedente emette fattura senza applicazione dell Iva, indicando in fattura il riferimento all'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/172 inversione contabile ; 3
3 - il cessionario integra la fattura ricevuta con l aliquota e l imposta; - annota la fattura integrata sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti (così l operazione è neutra). Il meccanismo è applicabile esclusivamente quando il cessionario/committente è un soggetto Iva, NON se un privato. 4
4 FINALITA Contrasto delle frodi nei settori considerati più a rischio. L inversione contabile evita che il cedente incassi l Iva e poi non la versi, mentre il cessionario si detrae l imposta con conseguente danno per l erario. 5
5 RIFERIMENTI NORMATIVI Inizialmente, il Decreto Legge n. 223/2006 ha previsto, a far data dal , l applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nei subappalti edili: ARTICOLO 17 COMMA 6, LETTERA A). Successivamente, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha esteso l applicazione del reverse charge anche ad altre prestazioni: ARTICOLO 17 COMMA 6, LETTERA A - TER). 6
6 I SUBAPPALTI L articolo 17 comma 6, lettera A) del Dpr 633/1972 prevede si applica l inversione contabile: alle prestazioni di servizi, comprese le prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti di imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore.. 7
7 Condizioni: - prestazioni fornite da un subappaltatore - nel settore edile: la prestazione resa deve ritentare nella sezione F della classificazione Ateco attività esercitata: prestazione di servizi e NON cessione di beni 8
8 CONTRATTO DI APPALTO Con il contratto di appalto (articolo 1656 del C. C.) una parte assume con organizzazione propria e a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo. Con il subappalto, l appaltatore dà mandato ad un soggetto terzo di svolgere alcune delle opere oggetto del contratto principale. Il reverse charge si applica esclusivamente quando si è in presenza di (almeno) tre soggetti e solo tra il subappaltatore e l appaltatore: 9
9 - COMMITTENTE PRINCIAPLE (ANCHE PRIVATO) - SOGGETTO APPALTATORE - SUBAPPALTATORE L appaltatore fattura quindi al committente con applicazione dell Iva e riceve fatture dal subappaltatore senza applicazione dell Iva. Il meccanismo NON si applica per le prestazioni rese ad un general contratctor a cui venga affidata la totalità dei lavori. 10
10 IL SETTORE EDILE Il settore edile viene individuato nelle attività ricomprese nella Sezione F della classificazione Ateco F COSTRUZIONI 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 11
11 42 INGEGNERIA CIVILE Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane Costruzione di ponti e gallerie Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni Costruzione di opere idrauliche Lottizzazione dei terreni 12
12 connessa con l'urbanizzazione Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI Demolizione Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno Trivellazioni e perforazioni Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 13
13 manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 14
14 (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 15
15 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione nca Intonacatura e stuccatura Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 16
16 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili (muratori) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca Realizzazione di coperture Pulizia a vapore, sabbiatura e 17
17 attività simili per pareti esterne di edifici Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca Presupposto per l applicazione è che i soggetti abbiano uno dei codici attività sopra esposti. Tuttavia, è stato chiarito che, qualora il soggetto non abbia comunicato il codice attività corretta, 18
18 bisogna guardare alla prestazione effettivamente svolta. Se l attività effettuata dal subappaltatore rientra tra quelle di cui alla Sezione F, non si applica l Iva in fattura. Esempio: giardiniere che effettua lavori di tinteggiatura. Le prestazioni individuate devono essere eseguite su un immobile. La costruzione ed installazione di attrezzature industriali non è soggetta al meccanismo in quanto non si riferisce ad un bene immobile. 19
19 LE PRESTAZIONI DI SERVIZI L inversione contabile si applica esclusivamente alle prestazioni dei servizi e NON alle cessioni di beni. La fornitura con posa in opera, poiché la posa assume funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, non è considerata prestazione di servizi e non è quindi soggetta al reverse charge. Non si applica il reverse charge ai contratti di noleggio di attrezzature o altri materiali edili, si applica invece nel caso noleggio con operatore (nolo a caldo). 20
20 Alle prestazioni d opera intellettuale, quali prestazioni fornite da geometri, non si applica mai il reverse charge. 21
21 ESTENSIONE A NUOVE FATTISPECIE La Legge di Stabilità 2015 ha integrato l articolo 17 del Dpr 633/1972 introducendo al comma 6 la nuova lettera A ter), che prevede che il reverse charge si applichi anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici. 22
22 Le nuove fattispecie sono quindi: - SERVIZI DI PULIZIA - DEMOLIZIONE DI EDIFICI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - COMPETAMENTO DI EDIFICI Il primo punto non riguarda il settore edile. 23
23 La nuova norma NON sostituisce, ma affianca quella precedente, ed ha portata più ampia in quanto si applica: - in esecuzione di qualsiasi tipo di contratto, quindi anche se non si è in presenza di subappalto; - rese nei confronti di qualsiasi soggetto passivo, quindi anche nei confronti di un general contractor. 24
24 Per determinare l applicazione o meno del meccanismo, è necessario guardare al codice attività dichiarato dal prestatore, e, qualora non dichiarato o dichiarato non correttamente, analizzare il tipo di prestazione effettivamente svolta. Decorrenza della norma: , con validità a tempo indeterminato. 25
25 Esempi: 1. prestazione di completamento di un edificio a favore dell impresa proprietaria (committente): soggetta a R. C ai sensi della lettera A ter) 2. costruzione di un edificio a favore dell impresa proprietaria (committente): NON soggette a R. C. 3. costruzione di un edificio a favore dell impresa appaltante: soggetta a R. C ai sensi della lettera A) 26
26 Anche per le fattispecie di cui alla lettera A ter) la fornitura di beni con posa in opera NON è soggetta al meccanismo dell inversione contabile. 27
27 NOZIONE DI EDIFICIO La Circolare 14/E del ha chiarito che per edificio si deve intendere fabbricati e NON beni immobili. Quindi: - Non si applica quindi il reverse charge alle prestazioni indicate alla lettera A ter) su beni quali parcheggi, giardini, terreni e piscine. - Non si applica quindi il reverse charge alle prestazioni indicate alla lettera A ter) su beni mobili (es: installazione di un impianto su un 28
28 autobus). - Si applica il reverse charge alle prestazioni indicate alla lettera A ter) su qualsiasi tipo di fabbricato, quindi: - ad uso abitativo - ad uso strumentale - parti di fabbricato - in corso di costruzione (categoria F3) - in corso di definizione (categoria F4) 29
29 I NUOVI CASI DI APPLICAZIONE DELL INVERSIONE CONTABILE - I SERVIZI DI PULIZIA Sono soggetti a reverse charge le prestazioni riconducibili ai seguenti codici attività: Pulizia generale di edifici Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Sono escluse le prestazioni su macchinari ed impianti in quannto non si tratta di edifici. 30
30 Per lo stesso motivo non rientrano nel meccanismo del R. C. la pulizia di parcheggi o giardini. - DEMOLIZIONE Sono soggetti a reverse charge le prestazioni riconducibili al seguente codice attività: Demolizione Anche in tal caso la demolizione deve riferirsi ad edifici e non a beni mobili. 31
31 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI Sono soggetti a reverse charge le prestazioni riconducibili ai seguenti codici attività: Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa 32
32 manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del 33
33 gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 34
34 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione nca Oltre all installazione, il R. C. si applica anche alle manutenzioni e alle riparazioni degli impianti su edifici. 35
35 COMPLETAMENTO DI EDIFICI Trattasi di una definizione non presente nell art. 3 del Testo Unico dell edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). L Agenzia delle Entrate fa quindi riferimento ai seguenti codici Ateco 2007: Intonacatura e stuccatura Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 36
36 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili (muratori) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 37
37 L Agenzia ha chiarito che NON sono soggette a reverse charge le prestazioni relative alla preparazione di un cantiere in quanto non sono di completamento ma propedeutiche alla fase di costruzione. 38
38 UNICO CONTRATTO CON PLURALITA DI PRESTAZIONI Come comportarsi in caso di un contratto singolo che contenga sia prestazioni soggette a reverse charge sia operazioni soggette ad applicazione dell Iva? È necessario scomporre le singole prestazioni separando le due diverse fattispecie ai fini Iva. In caso di contratti complessi con varie tipologie di prestazioni, quali appalti per la costruzione o per il restauro di edifici, per motivi di semplificazione si applica l Iva a tutte le
39 prestazioni, e NON il reverse charge. Esempio: ristrutturazione di un edificio comprensiva anche di installazione dell impianto elettrico. Anche la prestazione di installazione è assoggettata ad Iva secondo le aliquote di legge.
40 SANZIONI Casi per i quali è prevista una sanzione per mancata o errata applicazione del reverse charge: - cessionario riceve la fattura senza Iva e non la integra o non esegue la doppia annotazione: sanzione dal 100% al 200% dell imposta con minimo di 258,00. - il cedente emette la fattura con Iva anziché con il reverse charge e non versa l Iva: sanzione dal 100% al 200% dell imposta con minimo di 258,00. Il cessionario è solidalmente responsabile. - il cedente emette la fattura con Iva anziché
41 con il reverse charge e versa l Iva: sanzione del 3% dell imposta con minimo di il cedente emette la fattura con reverse charge anziché con Iva: sanzione del 3% dell imposta con minimo di 258. Il cessionario è solidalmente responsabile. Per tutte le suddette fattispecie è applicabile il ravvedimento operoso.
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