Reverse charge Iva ampliato a nuove operazioni:
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- Cristiano Locatelli
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1 Partita IVA Codice Fiscale Iscritta alla CCIAA di RA Albo Società Cooperative A tutte le Cooperative Aderenti Loro sedi, 19 gennaio 2015 PROT. CIR. 01/2015 CIRCOLAR N. 01/2015 del 19/1/2015 SOMMARIO Reverse charge Iva ampliato a nuove operazioni, split payment nelle operazioni con gli enti pubblici e novità in materia di rimborsi IVA Legge n.190/2014, Circolare 32/ 30 dicembre 2014 Con questa Circolare si vuole approfondire l ampliamento del regime del reverse charge a nuovi tipi di operazioni e le importanti novità in materia di applicazione dell Iva nelle operazioni effettuate con gli enti pubblici introdotte dalla Finanziaria 2015 (Legge n. 190/2014). Inoltre verranno trattate le novità in materia di esecuzione dei rimborsi IVA chiarite dalla circolare 32/ del 30 dicembre 2014 dopo le modifiche apportate all art. 38 bis del DPR 633/1972 dal Decreto semplificazioni. Seguiranno a breve delle ulteriori circolari in merito alle restanti novità introdotte dalla Legge Finanziaria Reverse charge Iva ampliato a nuove operazioni: La legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha apportato significative novità in materia di applicazione del reverse charge Iva, prevedendo nuove ipotesi nell art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, di emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d imposta ed obbligo di inversione contabile da parte del cessionario o committente. La prima novità è prevista dalla nuova lettera a-ter) del comma 6 dell art. 17, con cui si prevede l applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Relativamente all ambito oggettivo della disposizione riportata, è bene osservare che il denominatore comune delle prestazioni indicate riguarda il riferimento agli edifici, con la conseguenza che devono escludersi tutte quelle prestazioni afferenti beni mobili, come ad esempio il completamento di un impianto o la pulizia dello stesso. Di non immediata Sede di PC [email protected] Sede di
2 Partita IVA Codice Fiscale Iscritta alla CCIAA di RA Albo Società Cooperative comprensione è il riferimento alle prestazioni di completamento relative ad edifici, poiché si tratta di un termine ampio che può comprendere al proprio interno anche interventi di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda i soggetti interessati, a differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali si richiede di rientrare sia pure oggettivamente nel settore edile, nella nuova lettera a-ter) non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l operazione. Pertanto, indipendentemente dal codice attività attribuito al soggetto, occorre aver riguardo esclusivamente all oggetto della prestazione posta in essere, a nulla rilevando nemmeno il settore in cui opera il committente della prestazione stessa. Sono in ogni caso escluse le operazioni rientranti nell ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi. La novità in questione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e non necessita di alcuna autorizzazione comunitaria. Appare allora chiaro che i settori interessati dalle modifiche possono essere desunti avendo riguardo alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici, come segue: Pulizia Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (ndr trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura) Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici Pulizia generale (non specializzata) di edifici Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari) Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici) N.B. Sembrano escluse le attività e Demolizione Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture) Impianti Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Sede di PC [email protected] Sede di
3 Partita IVA Codice Fiscale Iscritta alla CCIAA di RA Albo Società Cooperative Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici) Completamento Intonacatura e stuccatura Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili muratori (ndr dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. In particolar modo, dalla categoria 43 sembrano doversi escludere le seguenti attività: 43.12: preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento); 43.13: trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici); Sede di PC [email protected] Sede di
4 Partita IVA Codice Fiscale Iscritta alla CCIAA di RA Albo Società Cooperative 43.91: realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all attività di costruzione vera e propria); 43.99: noleggio a caldo di attrezzature e macchinari. Per cercare di trovare una definizione di edificio, si potrebbero evocare: la Risoluzione n. 46//1998, ove fu affermato che il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n del , ha precisato che per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome ; l art. 2 del D.Lgs n. 192/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/C relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ove l edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. Va, inoltre, osservato che le novità introdotte dalla nuova lettera a-ter) non hanno eliminato tout court le limitazione della lettera a) che circoscrive l applicazione del reverse charge per le prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Fuori dalle ipotesi della nuova lettera a-ter il reverse continua quindi ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto (o sub contratto d opera) laddove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all elencazione della lettera a-ter). Provando ad esaminare alcune casistiche pratiche, potremmo riscontrare che: Soggetto che costruisce un edificio: su contratto di appalto: applica l Iva su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a) Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale: su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter) Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada: su contratto di appalto: applica l Iva su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a) Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio: su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter) Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico: Sede di PC [email protected] Sede di
5 Partita IVA Codice Fiscale Iscritta alla CCIAA di RA Albo Società Cooperative su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter) Soggetto che posa un pavimento ad un privato: applica l IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione Soggetto che posa pavimento ad una impresa: contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter) contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter) Soggetto che vende una caldaia ad una impresa: applica l IVA in quanto trattasi di cessione di beni. Ulteriori ampliamenti riguardano anche il settore dell energia, anche se con portata temporale limitata (fino al 2018 compreso), anche se con efficacia già dal 1 gennaio Sono state inserite le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater) dell art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l applicazione del reverse charge ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (in conformità alla Direttiva 2003/87/C), ai trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva, nonché alle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori (come definiti dall art.7-bis, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972). Al fine di mitigare la penalizzazione finanziaria derivante dall applicazione del reverse charge ai soggetti che pongono in essere le cennate operazioni, è stato modificato l art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 per consentire il diritto al rimborso del credito che ne deriva. Infine, sempre dal 2015, il reverse charge si rende applicabile alle cessioni di bancali di legno (cd. pallet ) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, mentre si dovrà attendere il via libera comunitario per l estensione dell inversione contabile alle forniture di beni nei confronti delle imprese della grande distribuzione, prevista nella nuova lett. d-quinquies) del comma 6 dell art. 17. SPLIT PAYMNT NLL OPRAZIONI CON GLI NTI PUBBLICI: L approvazione definitiva della legge di stabilità 2015 conferma le importanti novità in materia di applicazione dell Iva nelle operazioni effettuate con gli enti pubblici. In particolare, si prevede che a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2015, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello split payment, che consiste nell addebito dell Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l operazione, ma con versamento dell imposta a carico dell acquirente o committente. In buona sostanza, tramite il meccanismo in questione, il cedente o prestatore emette fattura con addebito d imposta, e l acquirente o committente procede al pagamento dell imponibile al fornitore stesso, mentre l imposta è versata direttamente all rario. Al fine di consentire l applicazione del sistema in questione, nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l indicazione che l imposta deve essere versata Sede di PC [email protected] Sede di
6 Partita IVA Codice Fiscale Iscritta alla CCIAA di RA Albo Società Cooperative dall acquirente o committente direttamente a favore dell rario (ad esempio indicando Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ). evidente che con tale sistema si evita la possibilità da parte del fornitore di incassare l imposta e di non versarla al Fisco, al pari di quanto si ottiene con il reverse charge, anche se in tale ultimo caso il soggetto che pone in essere l operazione non esercita la rivalsa del tributo. Lo split payment, tuttavia, non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d acconto, per i quali l imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari. Per quanto riguarda la decorrenza, si è data attuazione immediata alla novità già a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio Le concrete modalità di versamento dell imposta, nonché i relativi termini, saranno tuttavia definite da un apposito decreto attuativo, anche se pare ragionevole supporre che si procederà tramite utilizzo di una versione speciale del modello F24 enti pubblici. Infine, è bene segnalare che le disposizioni relative allo split payment, laddove l operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge, quest ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment. Si precisa che lo split payment non si applica alle operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell art. 6, comma 5 del DPR 633/1972 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1 gennaio NOVITA IN MATRIA DI RIMBORSI IVA: La circolare dell Agenzia delle ntrate n.32/ fornisce importanti chiarimenti circa le modifiche apportate, a partire dal 13 dicembre 2014, all art.38-bis del d.p.r. n.633/72 dall art. 13 del D.Lgs. n.175/14 (cd. decreto semplificazioni) in materie di esecuzione dei rimborsi Iva, volte a semplificare l erogazione delle somme dovute dall rario ai contribuenti. In base alla previgente formulazione dell art.38-bis del decreto Iva, il termine di tre mesi per l esecuzione dei rimborsi iniziava a decorrere dalla data di scadenza prevista per la dichiarazione annuale, la nuova disposizione anticipa tale termine alla data di effettiva presentazione della dichiarazione. Altra novità riguarda i rimborsi fino a euro, i quali sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione senza alcun ulteriore adempimento per il contribuente. Per i rimborsi relativi a periodi inferiori all anno in luogo della dichiarazione è sufficiente presentare la relativa istanza di rimborso. In pratica, viene estesa da 5.164,57 a euro la soglia di esonero da qualunque tipo di adempimento, ad eccezione ovviamente della presentazione della dichiarazione. Può non essere presentata la garanzia anche per i rimborsi superiori a euro quando l istanza è presentata da soggetti definiti non rischiosi e a condizione che siano rispettati i seguenti adempimenti: Sede di PC [email protected] Sede di
7 Partita IVA Codice Fiscale Iscritta alla CCIAA di RA Albo Società Cooperative presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale con apposizione del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile che firmano la relazione di revisione; presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell art.47 del d.p.r. n.445/2000 che attesti la sussistenza di particolari condizione relative alle caratteristiche soggettive del contribuente. In luogo dell apposizione del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva il contribuente può sempre scegliere di presentare idonea garanzia. Diversamente, il rilascio della garanzia è sempre richiesto per i rimborsi superiori a euro quando l istante presenta profili di rischio. In particolare, è considerato rischioso : il soggetto, diverso da una start up innovativa, che esercita attività d impresa da meno di due anni; il soggetto passivo al quale, nei due anni precedenti alla data di richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, relativi sia all Iva sia agli altri tributi amministrati dell Agenzia compresi eventuali crediti inesistenti, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate soglie specificatamente stabilite dalla norma con riferimento a ciascun anno; il soggetto passivo che presenta la dichiarazione o l istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o, comunque, non presenta la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; il soggetto passivo che richiede il rimborso dell eccedenza d imposta risultante dall atto di cessazione dell attività. Le nuove disposizioni si applicano anche ai rimborsi richiesti in conto fiscale mediante procedura semplificata. La circolare in commento precisa che le nuove disposizioni si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 175). In particolare, per quanto riguarda i rimborsi superiori a 5.164,57 euro ma non a euro, l Ufficio o l Agente della riscossione non procede a richiedere la garanzia e, se questa è già stata richiesta, il contribuente non è tenuto a presentarla. Per i rimborsi di importo superiore a euro, invece, il contribuente non rischioso nella cui dichiarazione risulta apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa), in luogo della garanzia, può presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all Ufficio o all Agente della riscossione competente. In questo caso il profilo di rischio del contribuente deve essere valutato al 13 dicembre Da ultimo si precisa che la nuova disciplina non esplica effetti sui rapporti per i quali la procedura di rimborso è già conclusa; quindi, le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati al 13 dicembre scorso. Sede di *** PC [email protected] Sede di
8 Partita IVA Codice Fiscale Iscritta alla CCIAA di RA Albo Società Cooperative I nostri uffici sono a disposizione per qualunque ulteriore informazione in merito. Cordiali saluti, Michele Piscitelli Sede di PC [email protected] Sede di
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