Legge di stabilità 2015 Novità in materia di IVA
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1 Febbraio Legge di stabilità 2015 Novità in materia di IVA Sommario 1. MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE - ESTENSIONE DELL AMBITO APPLICATIVO Dubbi interpretativi Definizione di edificio Ambito soggettivo Ambito oggettivo Soggetto passivo Ambito territoriale MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT Ambito applicativo Esclusioni Decorrenza
2 1. MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE - ESTENSIONE DELL AMBITO APPLICATIVO A decorrere dall , il meccanismo di assolvimento dell IVA mediante il c.d. reverse charge viene esteso a: Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici; Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE; Trasferimenti di certificati relativi al gas e all energia elettrica; Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore; Cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Il reverse charge viene esteso anche alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di Ipermercati; Supermercati e discount alimentari. In tal caso, l entrata in vigore è però subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo, e nelle more dell autorizzazione non risulta applicabile. Il reverse charge è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell IVA, l obbligo di assolvere l imposta è in capo al cessionario o committente dell operazione. Il cedente, dunque, emette fattura senza applicazione dell imposta e indicando sulla stessa che l operazione è effettuata in base a reverse charge. 1.2 Dubbi interpretativi La legge di stabilità 2015 ha esteso il meccanismo del reverse charge, di cui all art. 17 comma 6 del DPR 633/72, alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. In attesa dei chiarimenti ufficiali che verosimilmente saranno forniti dall Agenzia delle Entrate, permangono dubbi circa l ambito applicativo della nuova norma Definizione di edificio Ci si interroga su quale sia la corretta nozione da attribuire al termine edificio, determinante ai fini dell applicazione (o meno) della disciplina del reverse charge. La disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2015 costituisce, infatti, recepimento dell art. 199 della direttiva 2006/112/CE, il quale dispone che gli Stati membri della Ue possano stabilire che il debitore dell IVA sia il soggetto passivo nei confronti del quale sono rese prestazioni di servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili ; si osserva che la normativa dell Unione europea contempla la sola nozione di bene immobile, includendo tra beni immobili non solo i fabbricati o gli edifici, eretti sul suolo o ad esso incorporati (...) che non siano agevolmente smontabili né rimuovibili, ma anche le porzioni di suolo, su cui costituire diritti di proprietà e possesso, e gli elementi installati sui fabbricati o sugli edifici che ne formino parte integrante (ad esempio, porte, finestre, tetti, scale e ascensori). 2
3 A livello nazionale, invece, oltre alla nozione di immobile, in ambito IVA si riscontra quella di fabbricati (a seconda delle caratteristiche catastali dei quali risulta applicabile o meno il regime di esenzione ai sensi dei numeri 8, 8-bis e 8-ter dell art. 10 comma 1 del DPR 633/72). Sembra, dunque, che il legislatore nazionale abbia recepito solo parzialmente il contenuto dell art. 199 della direttiva 2006/112/CE e che il meccanismo del reverse charge si applichi alle sole operazioni rese su edifici (intesi, probabilmente, come fabbricati) e non a quelle rese su altri beni immobili. Fermo restando quanto osservato, resta da capire se l Amministrazione finanziaria intenda, in sede interpretativa, ampliare o ridurre la nozione di edifici qui in esame Ambito soggettivo Ulteriori dubbi attengono all ambito soggettivo della nuova disposizione. Ci si chiede infatti se siano coinvolti dal nuovo meccanismo impositivo i soli operatori classificati in codici ATECO la cui descrizione contenga la nozione di edifici oppure se la platea debba essere estesa a tutti coloro che, a prescindere dal codice ATECO con cui svolgono la propria attività, pongano in essere prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO 81.2), nonché per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO 43 edilizia specializzata). Stando alla formulazione della norma, sembra preferibile una lettura oggettiva della stessa. Dunque, per l applicazione del reverse charge nell ambito dei servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici, si dovrebbe prescindere dal codice attività, considerando piuttosto l effettiva natura del servizio reso Ambito oggettivo La norma fa riferimento alle prestazioni di servizi, per cui, come già precisato dall Agenzia delle Entrate nella circolare 37E/2006 e nella risoluzione 220 del 10 agosto 2007, rimangono escluse le cessioni di beni con posa in opera. Non dovrebbero, quindi, rientrare nel nuovo obbligo le prestazioni di servizi che risultano meramente accessorie alla cessione di beni e materiali da parte di imprese che hanno per oggetto della propria attività quello della produzione e/o commercializzazione dei beni medesimi. In estrema sintesi, l emissione di un documento di trasporto per il materiale ceduto e l indicazione in fattura delle merci vendute anche se con l ulteriore precisazione (e valorizzazione) della posa in opera dovrebbe escludere l operazione dal regime del reverse charge. Problemi interpretativi sorgono, invece, quando si parla di i servizi di installazione di impianti e di completamento degli edifici. Finora, ai fini IVA, si è sempre fatto riferimento alle norme urbanistiche, contenute dapprima nella L. 457/78 e successivamente nel DPR 380/2001; in tal senso, si è fatto riferimento a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, ecc. La nuova formulazione di completamento, in assenza di chiarimenti ministeriali, si presta infatti a differenti letture: Una prima fa riferimento, come peraltro precisato nella relazione tecnica al Ddl di stabilità 2015, ai servizi riconducibili al macrocodice ATECO 43, titolato lavori di costruzione specializzati ; 3
4 Una seconda fa riferimento al dato letterale della disposizione e, quindi, applicare il reverse charge esclusivamente, al di là del codice ATECO, a tutti i servizi di installazione di impianti (e quindi forse anche alla loro manutenzione successiva), nonché a quelli di completamento degli edifici facendo rientrare tutti quelli relativi alla loro costruzione, lasciando fuori, però, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria non riferiti agli impianti e quegli interventi riferiti alle ristrutturazioni e risanamenti se non assimilati alle costruzioni stesse. Risulta evidente come, anche su questi punti, sia necessario ed urgente un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate Soggetto passivo La disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2015 (servizi di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici) non contempla limitazioni circa i destinatari delle prestazioni. Per applicarsi il reverse charge la prestazione può essere resa nei confronti di un qualsiasi soggetto passivo IVA, a prescindere dal fatto che costui eserciti un attività nel settore edile. Il nuovo regime, pertanto, non si applica ove il committente non agisca in qualità di soggetto passivo ai fini dell imposta sul valore aggiunto. In tale categoria abbiamo, oltre alle persone fisiche non esercenti attività d impresa o professione, i condomini e gli enti non commerciali. In tali situazioni il prestatore del servizio continuerà a emettere una fattura con l IVA propria della prestazione eseguita Ambito territoriale Oltre alle operazioni poste in essere con e fra operatori nazionali, rientrano nel reverse charge anche le operazioni compiute tra soggetti esteri, laddove riferite ad edifici ubicati in Italia. Per le prestazioni rese da un soggetto estero nei confronti di uno nazionale, il reverse charge risulterebbe comunque applicabile a norma dell art. 17 comma 3 del DPR 633/72, che disciplina il cosiddetto reverse esterno. 2. MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT A decorrere dall , per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici: L ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l operazione (la base imponibile); L IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accreditata dall ente in un apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall Erario Ambito applicativo Rientrano nel regime dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a: Stato; Organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; Enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000; 4
5 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Istituti universitari; Aziende sanitarie locali; Enti ospedalieri; Enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico; Enti pubblici di assistenza e beneficienza; Enti pubblici di previdenza. Come specificato nel comunicato stampa del Ministero dell Economia e delle finanze datato 9 gennaio 2015, la norma si applica anche alle operazioni per le quali gli enti pubblici acquirenti di beni e servizi non abbiano lo status di soggetto passivo IVA ma operino nelle loro vesti istituzionali (e, dunque, non siano soggetti passivi IVA) Esclusioni Per espressa previsione dell'art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72, il nuovo sistema impositivo non si applica: Alle operazioni assoggettate a reverse charge (compreso, ovviamente, l ampliamento normativo di cui al punti 1. della presente Circolare). Tale ipotesi riguarda tanto le operazioni assoggettate a reverse "interno" (ad esempio, le cessioni di rottami o i servizi di pulizia relativi ad edifici) quanto le operazioni assoggettate a reverse "esterno" (tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali). Ai compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (i professionisti esteri, per i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia, sono soggetti ad applicazione della ritenuta a titolo d imposta di cui all art. 25 comma 2 del DPR 600/73). Con un interpretazione estensiva della norma, visto l iter parlamentare della norma stessa, la Fondazione nazionale Commercialisti ha specificato, con un comunicato stampa del , che l'esclusione dal regime di split payment di cui all'art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72 con riferimento ai "compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito" riguarda sia le prestazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta sia le prestazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto Decorrenza Il regime dello split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dall , per le quali l esigibilità dell imposta si verifichi successivamente a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze n. 7). 5
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