CIRCOLARE N. 7/Consulenza aziendale OGGETTO: REVERSE CHARGE EDILIZIA PUNTO DELLA SITUAZIONE

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1 Bergamo, febbraio 2016 CIRCOLARE N. 7/Consulenza aziendale OGGETTO: REVERSE CHARGE EDILIZIA PUNTO DELLA SITUAZIONE L introduzione di nuove fattispecie di reverse charge dal 1 gennaio 2015 (art. 17 comma 6 lettera a-ter d.p.r. 633/72) nell ambito dell edilizia, che si affiancano a quelle già previste dall art. 17 comma 6 lettera a DPR 633/72, ha creato innumerevoli dubbi solo parzialmente risolti da due circolari emanate nel 2015 dall A.E. Con la presente circolare si fa il punto della situazione. Come già illustrato nelle nostre precedenti circolari n 5 e 16 del 2015, a cui si rimanda per ulteriori dettagli, il meccanismo dell inversione contabile (c.d. reverse charge) è stato inizialmente introdotto, tra l altro, con riferimento alle prestazioni effettuate da subappaltatori nel settore edile. Successivamente la finanziaria 2015 ha ampliato le casistiche del meccanismo che, dal 1 gennaio 2015, va applicato anche alle prestazioni di servizi relative ad edifici aventi per oggetto: PULIZIA; DEMOLIZIONE; INSTALLAZIONE DI IMPIANTI; COMPLETAMENTO. I maggiori problemi si riscontrano nel settore dell edilizia dove la convivenza delle due norme ( vecchio reverse charge ex art. 17 comma 6 lettera a DPR 633/72 e nuovo reverse charge ex art. 17 comma 6 lettera a-ter DPR 633/72) ha fatto sorgere numerosi (ulteriori) dubbi circa le concrete modalità di applicazione di tale meccanismo. Per cercare di chiarire tali dubbi, nel corso del 2015 sono state emanate dall A.E. due circolari (la 14/E del 27 marzo e la 37/E del 22 dicembre). Ciononostante ci sono ancora molti aspetti poco chiari e molte fattispecie nelle quali risulta assai difficile stabilire se si debba applicare l IVA con il metodo ordinario o con il meccanismo del reverse charge. Al fine di fornire un aiuto in tal senso di seguito si riassumono i criteri fondamentali da tener presente per operare correttamente, precisato CHE IL REVERSE CHARGE PUO TROVARE APPLICAZIONE SOLO TRA SOGGETTI IVA (NON QUINDI QUANDO UNO DEI SOGGETTI SIA UN PRIVATO). VECCHIO REVERSE CHARGE (ART. 17 COMMA 6 LETTERA A DPR 633/2) Il meccanismo trova applicazione SOLO quando risultano contemporaneamente verificati i seguenti due presupposti:

2 1) il rapporto contrattuale è quello del subappalto; 2) l attività oggetto del subappalto rientra tra quelle indicate nella sezione F della tabella Ateco 2007 (Edilizia). In tutti i casi in cui venga a mancare anche solo uno dei due requisiti il reverse charge NON si applica ma va invece applicata l IVA ordinaria. Per quanto riguarda il requisito sub 1) le difficoltà maggiori derivano dall identificare quando si è in presenza del contratto di subappalto e quando invece di altri contratti simili ma diversi, in particolare di quello di cessione con posa in opera. In sintesi la differenza è la seguente: APPALTO/SUBAPPALTO: ha per oggetto un prodotto finito non standard ma personalizzato in funzione delle esigenze del cliente. Alcuni esempi: - realizzazione del tetto di un fabbricato; - costruzione del muro di recinzione di un fabbricato. CESSIONE CON POSA IN OPERA: ha per oggetto la vendita di un certo bene che viene poi installato, avendo l installazione una valore sia economico che pratico accessorio e secondario rispetto al bene che viene venduto. Alcuni esempi: - sostituzione della caldaia (senza intervento di manutenzione/rifacimento dell impianto); - installazione/sostituzione della porta d ingresso blindata standard (NON realizzata su misura per il cliente). In concreto la distinzione spesso non risulta agevole. Una cautela può essere quella di predisporre una documentazione scritta (contratto vero e proprio o quantomeno mail o fax) che qualifichi il contratto come appalto/subappalto o come cessione con posa in opera. Ciò non è sempre risolutivo in quanto è evidente che non basta attribuire una qualifica ad un contratto per renderlo tale ma certamente, soprattutto nei casi più dubbi, può essere d aiuto per avvalorare le ragioni che hanno portato ad operare in una certa direzione. N.B.: Per quanto riguarda il requisito 2) è estremamente importante tener presente che ciò che conta NON è il codice Ateco che prestatore e committente hanno comunicato all A.E. bensì quello con cui l attività oggetto del subappalto va qualificata. Es: a un azienda che opera nel settore della rimozione di strutture di amianto nell edilizia (codice Ateco ) viene subappaltata, da un impresa edile qualificata ai fini Ateco con il codice generico (altre attività di lavoro di costruzione), la costruzione del tetto di un fabbricato. Quest ultima attività rientra nel codice Ateco (realizzazione di coperture). Di conseguenza, risultando rispettati entrambi i requisiti (contratto di subappalto e attività oggetto del subappalto rientrante nella sezione F della Tabella Ateco) la prestazione è soggetto a reverse charge ancorchè il codice Ateco dell azienda che effettua il lavoro NON sia ricompreso nella sezione F dell edilizia.

3 NUOVO REVERSE CHARGE (ART. 17 COMMA 6 LETTERA A-TER DPR 633/2) Come detto in precedenza, il nuovo reverse charge riguarda le prestazioni di servizi relative ad edifici aventi per oggetto: 1) PULIZIA; 2) DEMOLIZIONE; 3) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI; 4) COMPLETAMENTO. In sostanza quindi il nuovo r.c. si applica: a. al comparto dell edilizia (in particolare per i servizi di cui ai punti 2, 3 e 4) per il quale, come si è visto, è già previsto in determinati casi l applicazione del vecchio reverse charge ; si verifica quindi una sovrapposizione di ambiti di applicazione tra vecchio e nuovo reverse charge di cui diremo più avanti; b. in presenza sia di contratti di appalto che di subappalto (mentre restano sempre esclusi i contratti di cessione con posa in opera); c. alle attività rientranti nel codice Ateco 2007 con specifico riferimenti SOLAMENTE ai seguenti codici:

4 N.B.: anche per il nuovo reverse charge vale quanto detto per il vecchio in merito al fatto che ciò che conta NON è il codice Ateco che i soggetti interessati hanno comunicato all A.E. bensì quello con cui l attività oggetto del subappalto va qualificata. Definizione di edificio Il concetto di edificio ai fini dell applicazione del reverse charge si deve intendere in senso restrittivo con riferimento esclusivamente a fabbricati, sia ad uso abitativo che strumentale ivi compresi anche quelli in costruzione rientranti nella categoria catastale F/3 e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F/4. NON rientra invece nel concetto di edificio la più ampia categoria degli immobili in generale come ad esempio: i terreni, le parti del suolo, i parcheggi, le piscine, i giardini nonché, ovviamente, i beni mobili di ogni tipo. Di conseguenza per le prestazioni di servizi effettuate relativamente a tali tipologie di beni il reverse charge non trova applicazione. Impianti su edifici Ai fini del nuovo r.c. assumono rilevanza le attività di installazione/riparazione di impianti che siano funzionali all edificio in senso stretto (es: impianto elettrico, idraulico, di condizionamento ecc.) mentre restano al di fuori del r.c. gli impianti che riguardano il funzionamento delle attività svolte all interno dell edificio stesso (es.: impianto audiovisivo relativo ad una discoteca). Manutenzioni Non solo gli interventi nuovi ma anche le manutenzioni possono rientrare tra le operazioni soggette al nuovo r.c. purché le stesse siano contemplate dal rispettivo codice attività Ateco di riferimento. Così, ad esempio, l attività di manutenzione di impianti elettrici (se effettuata su edifici) sarà soggetta a reverse charge in quanto il codice Ateco contempla espressamente sia l installazione che la manutenzione di impianti elettrici.

5 Contratto unico Nel caso di UNICO contratto che comprenda prestazioni soggette ad IVA ordinaria e prestazione soggette a reverse charge (es: demolizione di fabbricato e costruzione di uno nuovo) laddove non esista una distinzione a livello economico in merito alla valorizzazione delle diverse prestazioni si applica l IVA ordinaria. CONSIDERAZIONI COMUNI Identificazione codice attività Come si è visto, sia con il vecchio che col nuovo r.c. assume rilevanza fondamentale la corretta classificazione delle attività nell ambito delle tabelle Ateco. A tal fine si evidenzia che, per procedere in maniera corretta, NON è sufficiente soffermarsi sulla descrizione sintetica del codice Ateco. Al contrario è necessario far riferimento alle c.d. note esplicative delle tabelle Ateco ossia ai dettagli delle attività contenute in ciascun codice. A titolo esemplificativo si riporta un esempio di tali note riferita ai codici attività e : Considerato il numero elevato dei suddetti codici, per arrivare al dettaglio sopra esemplificato, è senz altro più pratico e rapido collegarsi al sito internet: inserire la parola chiave e cliccare sopra i codici trovati. Un ulteriore cautela è quella di indicare in fattura, in aggiunta alla descrizione dell attività svolta, anche il codice Ateco così identificato. In tal modo resta una traccia in grado di supportare, in caso di controllo, le ragioni per le quali si è/non si è applicato il meccanismo del R.C.. Sovrapposizione norme. Come accennato in precedenza, nell ambito dell edilizia si assiste in taluni casi ad una sovrapposizione tra vecchio e nuovo reverse charge. Per esempio: impresa edile, che sta costruendo un immobile su un terreno di sua proprietà, che appalta ad un altra impresa edile i lavori di intonacatura e stuccatura (codice Ateco ). Ai sensi del vecchio reverse charge l operazione risulterebbe soggetta ad IVA normale in quanto, pur rientrando oggettivamente l attività da eseguire tra quelle elencate nella tabella F, il contratto è di appalto e non di subappalto.

6 Tuttavia, ai sensi del nuovo reverse charge, tale attività risulterebbe invece soggetta a r.c. in quanto il codice attività rientra tra quelli ricompresi nei lavori di completamento degli edifici, a nulla rilevando il fatto la tipologia contrattuale sottostante (appalto). In tali ipotesi prevale il nuovo reverse charge e quindi l operazione è da assoggettare a tale meccanismo. N.B: la distinzione tra le ipotesi di R.C. contemplate dalle lettera a) e a-ter) del citato art. 17 oltre che risultare necessaria al fine della corretta compilazione delle fatture è anche indispensabile ai fini della corretta compilazione della dichiarazione IVA in quanto gli importi relativi alle due fattispecie vanno indicati in due righi distinti. SANZIONI A partire dal 2016 le sanzioni relative all errata applicazione del reverse charge sono state modificate eliminando, tanto nel caso di applicazione dell IVA invece che del r.c. che viceversa, la sanzione proporzionale del 3% dell IVA erroneamente applicata e sostituendo la stessa con una sanzione fissa da 250 euro a 10mila euro (sanzione che viene elevata nel caso in cui sia provato l'intento di evasione o di frode da parte del cessionario/ committente) per la quale è responsabile in solido anche il cedente/prestatore. CONCLUSIONI Quanto sopra riportato può essere riassunto nel prospetto di seguito riportato che ha lo scopo di fornire una guida sintetica dei passaggi logici da compiere per arrivare alla determinazione del corretto trattamento IVA applicabile suddiviso tra: - IVA ORDINARIA; - VECCHIO R.C. AI SENSI DELL ART. 17 C. 6 LETTERA A) - NUOVO R.C. AI SENSI DELL ART. 17 C. 6 LETTERA A-TER)

7 Schema sintetico di applicazione Reverse Charge lett. "a" e "a-ter" Reverse charge art. 17 c.6 lett. a (c.d. Vecchio Reverse Charge) Reverse charge art. 17 c.6 lett. a-ter (c.d. Nuovo Reverse Charge) == Identificazione 1 tipologia di attività Attivià Edilizia comprese nella sezione F escluse quelle specifiche previste per la lett. a-ter Attività di pulizia Attività di demolizione Installazione/man ut. impianti Completamento Edifici Non rilevante Verificare se la tipoligia di attività rientra tra quelle Edili, ma non tra quelle specificatamente identificate per la lettera a-ter per identificare se trattasi di tali attività verificare i codici ATECO specifici Identificazione 2 tipologia contrattuale APPALTO SUBAPPALTO Non rilevante solo se NON trattasi di cessione con posa in opera CESSIONE CON POSA IN OPERA Identificazione 3 dell'oggetto dell'intervento Non rilevante includendo tale fattispecie le prestazioni in Edilizia EDIFICIO NO EDIFICIO 4 Normativa Applicabile IVA ORDINARIA R.C. art. 17 c.6 LETT. A R.C. art. 17 c.6 LETT. A-TER IVA ORDINARIA IVA ORDINARIA Per la lettura ed il concreto utilizzo del prospetto si premette che: a) in tutti i casi in cui la prestazione sia costituita da cessione con posa in opera si applica SEMPRE L IVA ORDINARIA; b) 4 sono i passaggi logici da considerare: 1) IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA ATTIVITA : sempre da fare; 2) INDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA CONTRATTUALE: da fare solo per il vecchio R.C.; 3) IDENTIFICAZIONE DELL OGGETTO DELL INTERVENTO: da fare solo per il nuovo R.C.; 4) NORMATIVA APPLICABILE Il primo passaggio, come detto, è SEMPRE DA COMPIERE e consiste nell identificazione della TIPOLOGIA DI ATTIVITA nella quale la prestazione svolta va inquadrata. In pratica occorre verificare se la prestazione rientra in generale nel settore dell edilizia (sezione F dei codici Ateco) oppure se la stessa rientra nel più ristretto elenco dei codici Ateco sopra riportati per i settori pulizia, demolizione, install. impianti e completamento edifici (pure rientranti nella sezione F). Nel primo caso si rientra, potenzialmente, nell ambito del vecchio R.C. mentre nel secondo caso si versa, potenzialmente, nel nuovo R.C. Il secondo passaggio consiste nell identificare la TIPOLOGIA CONTRATTUALE nella quale rientra la prestazione svolta. Questa seconda fase riguarda solo il caso in cui si rientri, potenzialmente, nel vecchio R.C. mentre nel caso di nuovo R.C. non è necessaria essendo la tipologia di contratto ininfluente. Nel caso di vecchio R.C. qualora il contratto sia quello di

8 appalto si dovrà applicare l IVA ordinaria mentre nel caso di subappalto troverà applicazione il R.C. AI SENSI DELL ART. 17 C. 6 LETTERA A). Nell ipotesi invece di nuovo R.C. occorrerà passare al terzo passaggio che consiste nell identificare l OGGETTO DELL INTERVENTO ossia se questo sia riferito ad un edificio o meno. Nel primo caso trova applicazione il R.C. AI SENSI DELL ART. 17 C. 6 LETTERA A-TER) mentre nel caso in cui la prestazione NON venga effettuata su un edificio si applica L IVA ORDINARIA.

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