Determinazione n. Il Dirigente
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1 CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI Sede uffici Via Don Bosco 4/f - fax 081/ tel. 081/ dirsanzioni@cittametropolitana.na.it (Invio corrispondenza Protocollo Generale P.zza Matteotti 1 Napoli 80133) PEC: cittametropolitana.na@pec.it Determinazione n. del Oggetto: Ordinanza ingiunzione ai sensi dell art.18 della Legge 24 novembre 1981, n.689 nei confronti del Sig. Marzano Giuseppe Reg. Sanz. 581/2011 Il Dirigente Visto il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 138/2011 dell 11/03/11 elevato dal Corpo Forestale dello Stato-Comando Stazione Forestale di Boscoreale (Na) nei confronti del Sig. Marzano Giuseppe; Rilevato che la contestazione ha ad oggetto la violazione della norma di cui all art.4 c. 3 del D.M. n. 145 del 1 aprile 1998, sanzionata dall art.258 comma 5 del D. Lgs. 152/06, per indicazioni formalmente incomplete contenute nel formulario di identificazione dei rifiuti; Considerato che, per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981,n. 689; Vista la Legge 24 novembre 1981,n. 689; Visto il D.Lgs.18 agosto 2000,n. 267; Visti il decreto del Ministero dell Ambiente 1 aprile 1998,n. 145; Vista la Circolare Minambiente - Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; Visto il D.Lgs.03 aprile 2006,n.152; ORDINA al Sig. Marzano Giuseppe, nato a Scafati (Sa) il 28/05/1964, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 5 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella misura complessiva di 527,00 (Euro cinquecentoventisette/00) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti 1
2 MOTIVI In data , operatori del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Forestale di Boscoreale effettuavano un controllo di regolarità su una serie di formulari di identificazione rifiuti acquisiti presso la Guardia di Finanza di Torre Annunziata. Dall esame della documentazione acquisita, emergeva che sul formulario n. XRC /09 del 25/02/10, la ditta MARZANO Giuseppe, P. IVA , esercente attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, non aveva trascritto il numero di registrazione con il quale lo stesso formulario era stato annotato sul registro di carico e scarico rifiuti. In relazione a quanto accertato, il Corpo Forestale dello Stato ravvisava la violazione della disposizione di cui all art. 4 comma 3 d.m. 1 aprile 1998, n. 145, ritenendo applicabile la sanzione prevista dall art. 258 comma 5 d.lgs. 152/06 per il caso di formale incompletezza del formulario di identificazione. La conseguente contestazione d illecito, formulata nei confronti del sig. Giuseppe Marzano in qualità di legale rappresentante dell omonima ditta, veniva a questi notificata in data Il trasgressore presentava una memoria difensiva ( acquisita al prot. gen. dell Ente in data 16/05/11 al n ) nella quale formulava una serie di rilievi avverso il verbale di contestazione evidenziando, in particolare: - la mancanza di chiarezza e specificità degli addebiti contestati; - la mancata indicazione, nell ambito della complessiva previsione sanzionatoria di cui al comma 5 dell art. 258 d.lgs. 152/06, della norma applicabile alla condotta illecita accertata; - l inapplicabilità, nella fattispecie, della prescrizione di cui all art. 4 comma 3 d.m. 1 aprile 1998, n. 145, non riferibile a soggetti, come la ditta MARZANO, svolgenti esclusivamente attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti e quindi meri destinatari di carichi trasportati da terzi; - l inapplicabilità della sanzione in ragione delle finalità della normativa disciplinante l attività di trasporto dei rifiuti, essendo stata a tutti gli effetti garantita la piena tracciabilità della predetta attività; - l esatta indicazione sul formulario di tutti i dati rilevanti obbligatoriamente prescritti. In via subordinata deduceva la mancata applicazione dell art. 8 legge 689/81 sul cumulo giuridico delle sanzioni, essendo state elevate tante contestazioni quante le incompletezze accertate su ciascuno dei formulari visionati. In linea ulteriormente subordinata chiedeva la rideterminazione della sanzione in misura pari al minimo edittale. 2
3 Le esposte eccezioni sono infondate e non possono essere accolte. Preliminarmente si evidenzia che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata...fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti... (ex multis Cass. Civ. Sez. II, , n. 9919). La disciplina normativa applicabile alla fattispecie si ricava dall'art. 193 del d. lgs. 152/06 e dal d.m. n. 145 del 1 aprile 1998 (intitolato "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22") cui rinvia il comma 6, secondo periodo, lett. a) dello stesso articolo per la definizione del contenuto e del modello uniforme del documento in questione. Indicazioni esplicative sono fornite dalla circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n Pubblicata sulla G.U. n. 212 del 11 settembre 1998). Secondo tali disposizioni, il formulario di identificazione rifiuti, compilato dal produttore o dal detentore e controfirmato dal trasportatore, deve essere redatto in quattro esemplari, di cui tre a ricalco. Il primo esemplare deve rimanere presso il produttore/detentore, mentre i tre a ricalco devono fisicamente accompagnare il trasporto per essere poi controfirmati e compilati in arrivo dal destinatario; di questi ultimi, uno deve essere conservato dal destinatario, mentre gli altre due devono essere restituiti al trasportatore che provvederà a trasmettere la cosiddetta quarta copia al produttore/detentore dei rifiuti. Quanto alla carenza riscontrata nella fattispecie in esame, l' art. 4 comma 3 del regolamento di cui al d.m. 145/98 stabilisce che < gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario >; nello stesso senso l allegato C al predetto decreto ministeriale specifica, al punto II, che in alto a destra del formulario deve essere riportato il numero progressivo del registro corrispondente all annotazione dei rifiuti cui il documento di trasporto si riferisce. Conforme indicazione è altresì rinvenibile nella circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 al punto 1) lett. k), ove si precisa che < per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio numero di registro sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso >. 3
4 Pertanto, la disciplina normativa applicabile alla fattispecie prevede in maniera esplicita ed inequivocabile, anche per il destinatario dei rifiuti, l obbligo di indicare l elemento informativo in questione. In proposito va sottolineato che l indicazione sul formulario del corrispondente numero di annotazione sul registro di carico e scarico, permette di ricondurre il trasporto effettuato alle movimentazioni annotate su tale supporto garantendo quel rapporto di reciproca integrazione della documentazione in materia ambientale che la normativa di settore pone a presidio della tracciabilità dei rifiuti. Va inoltre rilevato che, diversamente da quanto eccepito dalla parte, l addebito risulta formulato in maniera chiara e precisa, come pure risulta agevolmente individuabile la previsione sanzionatoria di cui all art. 258 comma 5 applicabile all illecito accertato (quella riferita alle incompletezze del formulario, contenuta nel secondo periodo del comma in esame). Circa l invocata applicazione della disciplina sull'unificazione della sanzione prevista dall'art 8 comma 1 della l. 689/81, va in senso contrario rilevato che detto regime opera unicamente in caso di unicità della condotta illecita (concorso formale di illeciti), e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce, come nel caso di specie, ad una pluralità di condotte omissive ( l omessa indicazione del dato su diversi formulari relativi a distinti carichi ricevuti dalla ditta destinataria). In ordine alla quantificazione della sanzione, appare congrua la determinazione della stessa nella misura della terza parte del massimo edittale, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass , n. 8143). Pertanto, ritenuto fondato l addebito contestato dal Corpo Forestale dello Stato Stazione forestale di Boscoreale con verbale di contestazione n. 138/2011 dell 11/03/11 Ingiunge al medesimo di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n , oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli Direzione Sanzioni IBAN: IT 13 A Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 581/2011 Copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà inoltre essere inviata via PEC cittametropolitana.na@pec.it o tramite fax, a : Città Metropolitana di Napoli Direzione Sanzioni, fax n. 081/ oppure 081/
5 Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa (previa compilazione della modulistica disponibile presso la Città Metropolitana di Napoli - Direzione Sanzioni del Dipartimento Polizia Provinciale, Politiche per la Legalità e la Sicurezza, Protezione Civile - Napoli Via Don Bosco 4/F). Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della Legge 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi dell art. 22 della medesima Legge e dell art. 6 del D.Lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. Il Funzionario Dott. Paolo Di Maio Il Dirigente Dott. Giancarlo Gambardella 5
DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
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