A.N.L.A. - ONLUS DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 1 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
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1 A.N.L.A. - ONLUS DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 1 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. L assicurazione è prestata fino a concorrenza delle seguenti somme: - Euro ,00 per ogni sinistro, con il limite di: - Euro ,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di - Euro ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all Assicurato nella sua qualità di esercente Centri e/o Circoli e/o Comitati anziani con non più di Soci. Agli effetti di tale garanzia si dà atto che i Soci volontari, iscritti negli appositi registri dei Soci, dei quali gli Assicurati si avvalgono per l espletamento delle attività per le quali è prestata l assicurazione, sono equiparati ai dipendenti ove tale nozione è prevista nell ambito delle condizioni di polizza. Garanzie complementari La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all assicurato: dalla gestione di bar e/o della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l esclusione dei danni da vizio o da difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori; dall esistenza nell ambito dell azienda di distributori automatici di bevande e simili, dalla proprietà e/o esercizio dì campi da bocce, piste da ballo, piste di pattinaggio, biliardi e sale riunioni, laboratori per attività hobbistiche, dalla proprietà e/o esercizio, con relativa manutenzione, di aree verdi pertinenti il fabbricato ove si svolge l attività con eventuali parchi giochi e aree ortive, dall esercizio di attività motorie (quali, a titolo indicativo e non limitativo, ginnastica dolce, yoga, balio, biciclettate, passeggiate, organizzazione di gite ed escursioni) Attività ricreative Ferma restando l esclusione di cui all articolo delle C.G. A., la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all assicurato dall organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti. Per le sole gite che rientrano nell arco delle 18 ore l assicurazione si intende operante fino a concorrenza delle seguenti somme: - Euro ,00 per ogni sinistro, con il limite di: - Euro ,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di - Euro ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone Soci come terzi
2 A parziale deroga di quanto stabilito dall articolo delle C.G.A., resta tra le parti convenuto che relativamente alle lesioni corporali, i Soci sono considerati terzi, anche fra di loro. Franchigia danni materiali Resta fra le parti convenuto che l assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta di Euro 250,00 nel senso che l assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all importo dì Euro 250,00 per ciascun danno e che l infrascritta società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza si intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalla condizioni particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste. Estensioni di garanzia: - Proprietà e/o conduzione di fabbricati nei quali si svolge l attività, compresa R,C. ex D.Lgs 494/96 - Prestatori di lavoro non dipendente - Infortuni subiti dai Soci volontari dell Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL - Smercio prodotti alimentari Committenza di lavori e/o servizi
3 2 - GARANZIA INFORTUNI La copertura assicurativa è prestata senza limiti di età Capitale assicurato: Euro ,00 in caso di morte Euro ,00 in caso di invalidità permanente Franchigia sulla Invalidità Permanente 3%, elevata a 5% in caso di infortunio conseguente ai rischio della circolazione stradale. Nei caso in cui l invalidità permanente sia superiore al 50% della totale, la Società liquida l indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. L assicurazione vale per gli infortuni a favore delle seguenti categorie: A) SOCI - La copertura è operante per gli infortuni subiti dai soci dell Associazione della Contraente nell ambito delie attività organizzate e gestite dai Centri e/o strutture dell ANLA - Onlus comprese le attività turistiche e compresi altresì i rischi derivanti dalla circolazione stradale. A) CONSIGLIERI di tutti gli organismi della Contraente. La copertura è operante per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività ed agli incarichi connessi al mandato (sono compresi anche i Soci appositamente delegati ad attività consiliari/assembleari). Si precisa altresì che per la presente categoria B) la copertura è operante anche per il rischio in itinere connesso con la partecipazione alle attività e agli incarichi previsti dal mandato. Estensioni di garanzia: Per l invalidità permanente si applica la tabella I.N.A.I.L. In caso di decesso dell Assicurato a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza, sono rimborsate le spese per il rimpatrio della salma sostenute e documentate, fino ad un massimo di 2.500,00 euro. Rimborso spese sanitarie da Infortunio e di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato: In caso di infortunio la Società rimborsa fino a concorrenza di Euro 2.000,00 le spese ) sostenute in conseguenza diretta dell infortunio, purché lo stesso comporti almeno un pernottamento: Onorari dei chirurghi o dell equipe operatoria; Uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l intervento; Rette di degenza; Esami e accertamenti diagnostici, Trattamenti fisioterapici e rieducativi, Trasporto dell assicurato in istituto di cura in caso di ricovero e rientro al domicilio effettuato con qualsiasi mezzo, esclusa comunque l auto privata; Prestazioni medico- infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi, protesi e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche. La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Limite catastrofale Nobis non pagherà somma superiore a ,00 per uno o più sinistri avvenuti nel corso dell annualità assicurativa per cui è operante la garanzia.
4 Attivazione della copertura Per ciascuna annualità assicurativa la copertura per i singoli associati si intenderà operante a partire dalle ore 24 del giorno di rilascio della tessera associativa come risultante dal registro Soci gestito dall Associazione.
5 3 - GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI Oggetto dell assicurazione: La Società assume a proprio carico entro i limiti del massimale di garanzia pattuito, in luogo dell Assicurato e alle condizioni della presente polizza, l onere relativo alle spese per assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale, peritale e investigativa per la tutela dei suoi interessi in conseguenza di fatti ed atti involontariamente commessi dai suoi amministratori e dipendenti nell espletamento del servizio e nell adempimento dei compiti d ufficio. L assicurazione viene inoltre prestata a favore degli amministratori e dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di tali fatti e atti, in procedimenti civili o penali, purché non esista conflitto di interessi con l'assicurato. La copertura assicurativa vale anche per le vertenze che abbiano ad oggetto violazioni o inadempimenti di norme di diritto amministrativo per danni materiali a persone o a cose arrecati ai privati cittadini, nonché qualora l assicurato debba sostenere controversie derivanti dalia circolazione di veicoli a motore di cui il contraente - assicurato risulti intestatario della relativa carta di circolazione rilasciata dalle competenti autorità, guidati da persona dallo stesso autorizzata alla guida e sempre che il numero dei veicoli risulti dagli elementi considerati per la determinazione del premio. L assicurazione opera altresì per le controversie relative a danni subiti dall assicurato o dai suoi amministratori e dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti. Sono comprese le controversie derivanti da violazioni di diritto tributario e fiscale. Esclusioni: L assicurazione non è operante per le vertenze che possano insorgere tra persone a favore delle quali la garanzia sia prestata nonché delle controversie aventi ad oggetto: 2 materia contrattuale e recupero crediti 3 violazione di norme di diritto civile, penale o amministrativo derivanti da fatto doloso degli amministratori e dipendenti 4 fatti prodottisi in occasione di tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati. Inoltre, in relazione da controversie da circolazione, l assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delie disposizioni in vigore, e se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto all obbligo di assicurazione ai sensi della L.24/12/69 n.990 e successive modifiche. L assicurazione si intende prestata a favore dei Presidenti dei Centri sociali, membri dei Coordinamenti nazionali, regionali e provinciali, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, aderenti all Associazione A.N.L.A., per i casi connessi all esercizio delle funzioni a loro attribuite e durante la circolazione stradale, preventivamente autorizzata dall A.N.L.A., per la partecipazione alle riunioni degli organi istituzionali dell Associazione. Il massimale di polizza è fissato in Euro ,00 per sinistro Per ogni sinistro è fissata una franchigia di Euro 400,00.
6 NOTE ESPLICATIVE 1. le coperture assicurative avranno effetto a partire dalle ore 0 del 1 gennaio 2016 per quanto riguarda le Associazioni e i Presidenti delle stesse che hanno richiesto il Rinnovo di Adesione ad ANLA ONLUS. 1. dalla mezzanotte del giorno in cui viene rilasciata la tessera per i rispettivi associati. Come richiesto dalla Compagnia assicuratrice, la data di rilascio della tessera dovrà figurare nel registro Soci. 2. relativamente al "rischio in itinere", compreso nella polizza Infortuni cumulativa, per gli eventuali danni subiti dalla persona, anche a causa della circolazione stradale, esclusa la RCA, è da considerarsi tale se il Socio "delegato" a partecipare all'incontro, riunione, seminario, etc., sia stato preventivamente autorizzato a far uso della propria autovettura. Le rispettive autorizzazioni saranno concesse da: a. in ambito Associazione Nazionale, dall'organismo che organizza (Associazione Nazionale, Coordinamenti Regionali e/o Provinciali). a. in caso di incontri con le Istituzioni o altre Associazioni dal Direttivo dell'associazione che ha ricevuto l'invito a parteciparvi; b. traccia della concessa autorizzazione dovrà trovare riscontro nei verbali di riunione dei vari organismi a cui I' autorizzazione è demandata. 3. la garanzia del " rischio in itinere " non copre, in nessun caso, gli spostamenti per recarsi da casa al Centro e viceversa; 4. le denunce di, eventuali, sinistri dovranno essere inoltrate, alla Segreteria Nazionale che provvederà a ritrasmetterle, subito, alla Compagnia assicuratrice.
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