Decreto n 0177 / Pres.
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1 Decreto n 0177 / Pres. Trieste, 1 agosto 2017 Copia dell'originale firmato digitalmente. oggetto: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE A LUCINICO (ORA ''CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ABBREVIATO CASSA RURALE FVG) - SOCIETÀ COOPERATIVA). APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI 1,5,6,20,21,23,24,30,32,37,41,53 E 54 DELLO STATUTO SOCIALE. Firmato da: DEBORA SERRACCHIANI in data 01/08/2017 Siglato da: ERICA NIGRIS in data 31/07/2017 GABRIELLA DI BLAS in data 01/08/2017
2 Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio Visto l articolo 5 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni recante Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il quale attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali, degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione; Visto l articolo 8 della medesima legge, il quale dispone che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica; Visto altresì il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871 recante Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell articolo 5, n. 8 dello statuto medesimo il quale, all articolo 1, prevede che le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti - esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale - indicati nell'articolo 5, n. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della Regione, dall'amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 8 di detto statuto; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (in breve TUB) ed in particolare l articolo 56 rubricato Modificazioni statutarie il quale, nell ambito della attività di vigilanza che la Banca d Italia esercita sulle banche, prevede che quest ultima accerti l adeguatezza con una sana e prudente gestione delle modificazioni statutarie delle banche medesime; Visto, altresì, l articolo 57, comma 1, del succitato testo unico a mente del quale la Banca d Italia autorizza le fusioni alle quali prendono parte le banche nonché il comma 2 il quale prevede, inoltre, che non si possa dare corso all iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione se non sia intervenuta la suddetta autorizzazione; Visto, inoltre, l articolo 159 del medesimo atto normativo il quale stabilisce che nel caso in cui il predetto provvedimento di accertamento della conformità delle modificazioni statutarie delle banche al criterio della sana e prudente gestione nonché l autorizzazione alla fusione competa alle Regioni a statuto speciale, la Banca d Italia esprima, a fini di vigilanza, parere tecnico vincolante; Preso atto che, in forza del quadro normativo regionale sopra delineato, nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia la vigilanza prudenziale di cui ai richiamati articoli 56 e 57 del TUB viene effettuata dalla Amministrazione regionale, ferma restando, in ogni caso, la competenza della Banca d Italia ad esprimere il parere vincolante sia in merito all operazione di fusione bancaria, secondo il criterio, espressamente previsto dalla norma attributiva di tale competenza, della sana e prudente gestione, sia in ordine alla modifica dello statuto sociale che a tale operazione consegue; Preso atto della nota della banca Credito Cooperativo-Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva Soc. Coop del 23 gennaio 2017, acquisita al protocollo generale della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie n. prot del 2 febbraio 2017, con la quale, a seguito della proposta di fusione per incorporazione con la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello Soc. Coop deliberata dal Consiglio di Amministrazione, si chiedeva alla
3 Amministrazione regionale di autorizzare, nell esercizio della relativa competenza, la modifica dei seguenti articoli del proprio Statuto Sociale: articolo 1 Denominazione. Scopo mutualistico, articolo 5 durata, articolo 6 Ammissibilità a socio, articolo 20 Capitale sociale, articolo 21 Azioni e trasferimento delle medesime, articolo 23 Organi sociali, articolo 24 Convocazione dell assemblea, articolo 30 Assemblea ordinaria, articolo 32 Composizione del Consiglio di Amministrazione, articolo 37 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione, articolo 41 Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo, articolo 53 Disposizioni transitorie e articolo 54 Ulteriori disposizioni transitorie conseguenti alla fusione con la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello ; Visto l estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 agosto 2016 durante la quale si deliberava di avviare il procedimento avente ad oggetto l aggregazione con la succitata Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello Soc. Coop ; Preso atto della nota prot. n del 9 febbraio 2017 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio partecipazioni regionali, con la quale, ai sensi dell articolo 159, comma 2, del decreto legislativo. 385/1993, veniva richiesto a Banca d Italia di esprimere il parere di competenza in merito alle modifiche statutarie proposte dal Credito Cooperativo-Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva Soc. Coop in relazione alla programmata fusione con la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello Soc. Coop. ; Vista la nota prot. n /17 del 27 febbraio 2017 della Banca d Italia, sede di Trieste, e l allegata copia del provvedimento prot. n con il quale veniva espresso parere favorevole in ordine al testo statutario proposto dal Credito Cooperativo-Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva Soc. Coop in relazione alla realizzazione della fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello del Friuli Soc. Coop, considerato che le variazioni prospettate sono conformi allo statuto tipo vigente e non contrastano con il criterio di sana e prudente gestione ; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2017 n. 419, con la quale è stato approvato il nuovo testo degli articoli 1 Denominazione. Scopo mutualistico, 5 Durata, 6 Ammissibilità a socio, 20 Capitale sociale, 21 Azioni e trasferimento delle medesime, 23 Organi sociali, 24 Convocazione dell assemblea, 30 Assemblea ordinaria, 32 Composizione del Consiglio di Amministrazione, 37 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione, 41 Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo, 53 Disposizioni transitorie e 54 Ulteriori disposizioni transitorie conseguenti alla fusione con la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello ; Preso atto della nota prot. n /A-/LETT del 7 luglio 2017 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della banca Credito Cooperativo- Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva Soc. Coop comunicava che con atto del Notaio dott.ssa Lucia Peresson di Udine di data 13 giugno 2017 era stato perfezionato il progetto di fusione tra detta banca e la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello- Soc. Coop. e che detto atto di fusione era in fase di registrazione di tal chè la fusione medesima avrebbe avuto efficacia dal 1 luglio 2017; Preso atto che con verbale dell Assemblea straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli-Soc. Coop del 5 maggio 2017 redatto dalla dott.ssa Lucia Peresson, notaio in Udine, n.ro rep , racc , registrato a Udine il 15 maggio 2017 al n serie 1T, è stato approvato il nuovo testo dello Statuto sociale della banca Credito Cooperativo-Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva Soc. Coop, in quanto banca incorporante; Preso atto che con verbale dell Assemblea straordinaria dei soci della banca Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Lucinico e Farra e Capriva- Soc. Coop del 12 maggio 2017 redatto dalla dott.ssa Lucia Peresson, notaio in Udine, n.ro rep , racc , registrato a Udine il 26 maggio 2017 al n serie 1T, è stato a sua volta approvato il nuovo testo dello Statuto sociale della medesima banca; Visto l atto di fusione del 13 giugno 2017 redatto dal notaio dott.ssa Lucia Peresson, n.ro rep.
4 27572, racc , registrato a Udine il 3 luglio 2017, al n.ro 8434 serie 1T, con il quale la suddetta fusione è stata perfezionata anche con l approvazione del nuovo Statuto sociale da parte dei rispettivi rappresentanti legali delle banche coinvolte, con le modifiche già approvate nell ambito delle succitate Assemblee straordinarie; Ritenuto opportuno, sulla base della disposizioni normative in precedenza richiamate, autorizzare le suddette modifiche statutarie, che sono state apportate allo statuto vigente della banca Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Lucinico e Farra e Capriva- Soc. Coop, in quanto banca incorporante, ora Credito Cooperativo-Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia (abbreviato Cassa Rurale FVG)-Società Cooperativa, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2017 n. 419, sulla base della quale il nuovo Statuto sociale è stato in effetti approvato dai rispettivi organi assembleari; Decreta 1. E approvato il seguente nuovo testo degli articoli : 1, 5, 6, 20, 21, 23, 24, 30, 32, 37, 41, 53 e 54 dello Statuto sociale del Credito Cooperativo-Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva Soc. Coop, con sede a Lucinico: Articolo 1 Denominazione. Scopo mutualistico É costituita una Società cooperativa per azioni denominata "Credito Cooperativo-Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia (abbreviato Cassa Rurale FVG)-Società cooperativa. Il Credito Cooperativo-Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia-Società cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente. Articolo 5 Durata La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera della Assemblea straordinaria. Articolo 6 Ammissibilità a socio Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le Società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto della ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. E fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finchè non sia stata ad essa formalmente comunicata. I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentanti, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali. Articolo 20 Capitale sociale Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore ad euro 2,58 (due virgola cinquantotto) né superiore a 5 (cinque) euro. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 49. Il consiglio di
5 amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni. Articolo 21 Azioni e trasferimento delle medesime Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all art. 8. In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse. La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dalla iscrizione nel libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato. Articolo 23 Organi sociali Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l esercizio delle funzioni sociali sono a) l Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo; d) il Collegio Sindacale; e) il Collegio dei probiviri. Articolo 24 Convocazione dell assemblea L Assemblea regolarmente costituita rappresenta l universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purchè in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell ora dell adunanza, da pubblicare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: a) Messaggero Veneto; b) Piccolo; c) Gazzettino. In alternativa alla pubblicazione dell avviso di convocazione, stabilita dal comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può disporre l invio ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci. L Assemblea può dunque essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non
6 oltre 30 (trenta) giorni dopo quello fissato per la prima convocazione. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l Assemblea entro 30 (trenta) giorni da quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi. Articolo 30 Assemblea ordinaria L assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli argomenti posti all ordine del giorno, all approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15% (quindici per cento) del capitale ammissibile della Banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorchè non soci, in misura non superiore al 5% (cinque per cento). I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di esposizioni assunte nei confronti delle Banche della categoria. L Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione locale cui la Società aderisce. L Assemblea ordinaria approva, altresì, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. L Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di deliberare l elezione, senza oneri per la Società, di un Presidente onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al Socio prescelto. Il Presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto. Articolo 32 Composizione del Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione è composto da 7 a 11 Amministratori eletti dall Assemblea fra i soci. Non possono essere nominati, e se eletti decadono: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell art. 26 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; c) i parenti, i coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso; d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di Organi amministrativi o di controllo di altre banche o Società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo
7 regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l applicazione dell articolo 36 della legge n. 214/2011; f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di Consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a (diecimila), di Consigliere provinciale o regionale, di assessore o di Sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a (tremila), di Presidente di Provincia o di Regione, di componente delle relative Giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società; g) coloro che, nei due esercizi precedenti l adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1 settembre 1993, n Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dalla adozione dei relativi provvedimenti. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) ed f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratoti. Articolo 37 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce, ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consuntivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente. Articolo 41 Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo Il comitato esecutivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso Consiglio dopo l Assemblea ordinaria dei soci. Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dal consiglio. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al Comitato. Le riunioni del comitato sono convocate con le modalità di cui all art. 36, secondo comma, e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l espressione di almeno due voti favorevoli. Le riunioni del Comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione
8 che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l espressione di almeno due voti favorevoli. Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario. Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall art. 38. Alle riunioni del comitato assistono i Sindaci. Fermo restando quanto previsto all ultimo comma dell art. 35, il comitato esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche. Articolo 53 Disposizioni transitorie I divieti e i limiti introdotti agli articoli 32, 33, 35 e 42 si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato di Amministratori e Sindaci in corso al momento dell adozione delle medesime disposizioni. La disposizione della lettera f) di cui al secondo comma dell art. 32 si applica a partire dalla scadenza delle cariche ricoperte presso le istituzioni ivi menzionate al momento dell adozione della medesima previsione. Articolo 54 Ulteriori disposizioni transitorie conseguenti alla fusione con la Banca di Credito di Fiumicello e Aiello Le norme transitorie previste dalla disposizione che segue prevarranno su ogni diversa previsione del presente Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale e si applicheranno come di seguito indicato. I soci si suddividono tra quelli che al momento della fusione sono soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva e quelli che sono soci della Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello; quelli che entreranno a far parte della compagine sociale successivamente e fino all approvazione del bilancio di esercizio del 2025 si considereranno riferibili alla Banca partecipante alla fusione se per requisiti appartengono ai comuni attualmente di competenza della Banca medesima ovvero alla Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva se per requisiti appartengono ai comuni di Medea e Romans d Isonzo, nonché alla Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello se per requisiti appartengono ai comuni di Chiopris Viscone, San Vito al Torre e Campolongo Tapogliano. Il Consiglio di Amministrazione, che sarà nominato dall assemblea dei soci in occasione dell approvazione del progetto di fusione, entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione. Fino alla approvazione del bilancio dell esercizio 2019, il Consiglio di amministrazione sarà composto da 13 (tredici) amministratori eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 7 (sette) amministratori individuati fra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Cassa Rurale ed Artigiana Lucinico Farra e Capriva e 6 (sei) individuati tra i
9 soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Fiumicello e Aiello come indicati al secondo comma. Successivamente e fino all approvazione del bilancio di esercizio 2025, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 (undici) amministratori eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 6 (sei) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Cassa Rurale ed Artigiana Lucinico Farra e Capriva e 5 (cinque) individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Fiumicello e Aiello come indicati al comma precedente. Delle previsioni di cui sopra si dovrà tenere conto in tutti i casi in cui, ai sensi dell art. 34 dello Statuto, si debba procedere alla sostituzione di un amministratore. Il previsto meccanismo di selezione su base territoriale degli organi sociali avverrà comunque nel rispetto dei principi ispiratori della vigente disciplina di Vigilanza sulla governance societaria. Fino alla approvazione del bilancio di esercizio 2025, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato tra gli amministratori appartenenti alla zona di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello individuata ai sensi del secondo comma anche in deroga alla previsione di cui al secondo comma dell art. 33 dello statuto. Parimenti, nello stesso periodo, il Vice-Presidente sarà nominato tra gli amministratori appartenenti alla zona di competenza della Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva. Fino alla approvazione del bilancio di esercizio 2025, il Comitato esecutivo sarà composto da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) individuati tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello, tra i quali sarà individuato il Vice Presidente e 2 (due) tra gli amministratori espressione della Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva, tra i quali andrà individuato il Presidente. Il Collegio Sindacale, che sarà nominato dall assemblea dei soci in occasione della approvazione del progetto di fusione, entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione. Fino alla approvazione del bilancio 2019 sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, dei quali il Presidente e i due Sindaci supplenti saranno individuati su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva, mentre i due Sindaci Effettivi saranno individuati su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello. Qualsiasi modifica a quanto previsto dal presente articolo dovrà essere approvata dall assemblea straordinaria con una maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei voti in assemblea. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. - Avv. Debora Serracchiani -
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