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1 Presentazione PRESENTAZIONE A seguito del lusinghiero successo di pubblico che ha riscosso la prima edizione del libro La sicurezza delle attrezzature di lavoro e della macchine, gli Autori e l Editore affidano alla benevolenza degli affezionati lettori una seconda edizione del volume. Le ragioni dell opera consistono in una rimodulazione degli argomenti a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/2009 che ha profondamente rivisitato la precedente normativa di sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre gli Autori pongono i seguenti nuovi temi di riflessione e di studio: la Guida pratica inerente alla redazione della documentazione richiamata dalla Direttiva macchine e consistente nel fascicolo tecnico, nelle istruzioni e nelle avvertenze ; la più recente giurisprudenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; l esame del D.Lgs. n. 17/2010 che ha recepito la nuova Direttiva macchine e della Direttiva n. 2006/42/CE. In merito deve osservarsi che la Direttiva n. 2006/42/CE muove dalle seguenti principali considerazioni ritenute necessarie per innovare la normativa europea in materia della sicurezza delle macchine: il settore delle macchine è parte importante della meccanica e rappresenta uno dei pilastri dell economia comunitaria; gli Stati membri sono tenuti a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, dei consumatori e degli animali e dei beni nei confronti dei rischi che derivano dall uso delle macchine; la sorveglianza del mercato è un attività essenziale laddove garantisce l applicazione corretta ed uniforme della direttiva; la direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completata da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine; gli Stati membri devono prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme della direttiva; poiché lo scopo della direttiva è determinare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione delle macchine immesse nel mercato, lo stesso non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma deve essere realizzato a livello comunitario e a tal riguardo la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà stabilito dell art. 5 del Trattato sull Unione Europea. V

2 La sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro Notasi che la Direttiva 2006/42/CE è una rifusione e non una codificazione ovvero è una totale modifica della precedente Direttiva 98/37/CE (recepita nel nostro ordinamento con il D.P.R. n. 459/1996) che risulta abrogata dal 29 dicembre Inoltre detta direttiva di prodotto è un opera di armonizzazione giuridica, vele a dire che è una nuova e completa codificazione la quale introduce il fondamentale principio della necessaria indicazione, e se del caso la designazione, dell indirizzo del mandatario. Tale precisazione è una assoluta novità per i sistemi giuridici di tipo mediterraneo (ovvero in Spagna, in Italia e in Grecia). Aggiungasi che dal 29 dicembre 2009 la Direttiva 2006/42/CE è direttamente applicabile nei confronti degli Stati membri che dovevano recepirla fin dal giugno 2008, mentre il termine del 29 dicembre 2009 vincola gli Stati membri. Per i principi generali del diritto europeo gli operatori hanno il diritto di richiedere l applicazione della direttiva predetta che consiste in un opera di armonizzazione totale, mentre gli atti normativi di recepimento all interno dei singoli ordinamenti giuridici degli Stati componenti dell Unione Europea impongono i controlli e le sanzioni. Invero dal 29 dicembre 2009 non si possono commerciare macchine prive della marcatura prevista dalla Direttiva 2006/42/CE il cui ambito di applicazione è più ampio in quanto tratta direttamente i prodotti. Inoltre per gli operatori economici italiani le conseguenze giuridiche dell entrata in vigore della direttiva al 29 dicembre 2009 sono notevolissime poiché gli operatori europei possono rifiutare la consegna di macchine prodotte non conformemente alla stessa. Per una certa dottrina vale il principio di opportunità secondo il quale allorquando una direttiva è scaduta ed è priva di termini e di condizioni, l operatore economico non può essere posto in svantaggio del suo tardivo recepimento e il termine che vale è quello di immissione sul mercato e di messa in servizio che determina il momento da cui decorre l applicazione della direttiva. Invero la macchina già messa in servizio viaggia con la precedente Direttiva 98/37/CE e parimenti viene mantenuta con i principi della stessa. Invece se la macchina è nuova (ovvero messa in servizio oppure immessa nel mercato dopo il 29 dicembre 2009) o è una macchina profondamente modificata o è stata messa in servizio fuori dell Europa è una macchina nuova assoggettata alla Direttiva 2006/42/CE. Il libro vuole fornire a tutti i professionisti (progettisti, direttori dei lavori, installatori, manutentori), ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ai responsabili del servizio di prevenzione di protezione dai rischi una chiave di lettura facile ed esaustiva per indirizzarli alla corretta applicazione delle numerose normative di sicurezza sul lavoro, tenuto conto del regime delle responsabilità ricostruite anche attraverso lo studio della giurisprudenza. Quindi l opera vuole costituire una sorta di bussola giuridica che permetta ai predetti professionisti di creare un fascicolo virtuale della sicurezza e che, pertanto, consenta loro di orientarsi nella normativa di sicurezza sul lavoro che VI

3 Presentazione nell ultimo decennio, anche a seguito dei pressanti interventi dell Unione Europea, ha raggiunto una complessità e una dignità dogmatica, legislativa e giurisprudenziale autonome dagli altri campi del diritto e contiene pesanti e originali sanzioni in caso di violazioni. Infatti oltre alle tradizionali, e spesso obsolete, sanzioni penali e amministrative, sempre più le norme recenti prevedono interventi degli Enti territoriali (comuni, regioni, province autonome) sostitutivi dell inerzia colpevole del violatore. Inoltre nel caso di inadempimento di obbligazioni civilistiche aventi contenuto di risanamento ambientale sono previste sanzioni penali nei confronti del contravventore. In definitiva in tale materia, come in quella societaria, l intero ordinamento giuridico ha introdotto, in analogia con sistemi giuridici transalpini e con l abbandono del principio ormai trimillenario del diritto romano per il quale la società non può delinquere, la responsabilità giuridica penale dell impresa in materia della normativa di sicurezza sul lavoro sancita dall art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dall art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008. Milano, dicembre 2010 Dott. Giulio Benedetti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano VII

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5 Sommario SOMMARIO Presentazione... V Nota sugli autori... XV Premessa... XVII PARTE I DISCIPLINA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Capitolo 1 PROGETTAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 1. Il rispetto dei principi generali di prevenzione: le fonti normative di riferimento e il momento di attuazione dell obbligo La scelta di attrezzature, componenti e dispositivi conformi : portata dell obbligo e parametri normativi Le sanzioni Considerazioni conclusive per le nuove responsabilità dei progettisti... 7 Capitolo 2 FABBRICAZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 1. La portata del divieto riferibile alla non conformità di attrezzature, dispositivi ed impianti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti: contenuti e conseguenze Le sanzioni La particolare posizione dell importatore alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia: i particolari profili di responsabilità e le relative conseguenze sanzionatorie Capitolo 3 INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 1. L individuazione degli obblighi di competenza Le sanzioni IX

6 La sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro Capitolo 4 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 1. Premessa Definizioni Requisiti di sicurezza L obbligo di conformità alle disposizioni nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto Tabella 1: Settori disciplinati da direttive comunitarie di prodotto L efficacia diretta delle direttive comunitarie di prodotto non recepite dal legislatore nazionale Condizioni e presupposti Il caso della Direttiva macchine e la soluzione della giurisprudenza Tabella 2: Quadro del recepimento della direttiva macchine 2006/42/CE nei paesi membri della U.E. pubblicazione delle misure nazionali di attuazione e recepimento La disciplina applicabile alle attrezzature di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive comunitarie di prodotto Allegato V del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di di-sposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione La presunzione legale di conformità ai requisiti di sicurezza ed i relativi parametri I decreti ministeriali adottati in attuazione dell art. 395 del D.P.R. n. 547/1955 e dell art. 28 del D.Lgs. n. 626/ Tabella 3: Decreti ministeriali richiamati dall art. 70, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 per l effetto di presunzione legale di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dall Allegato V del medesimo D.Lgs. 81/ I requisiti di sicurezza previsti dal D.P.R. n. 547/1955 ma giudicati inadeguati dalla Corte di Giustizia Le procedure di vigilanza e di sorveglianza del mercato sul rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza La distinzione di funzioni e competenze tra organi territoriali di vigilanza ed autorità nazionale per la sorveglianza del mercato X

7 Sommario Capitolo 5 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 1. L obbligo di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie L obbligo di idoneità delle attrezzature ai fini di sicurezza: i fattori rilevanti L obbligo di idoneità delle attrezzature al lavoro da svolgere: portata e conseguenze I parametri obbligatori per la scelta delle attrezzature di lavoro Le misure tecniche e organizzative contro i rischi connessi all uso normale e all uso improprio delle attrezzature di lavoro: il nuovo parametro Misure per l installazione, l uso, la manutenzione delle attrezzature di lavoro L obbligo di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza Il regime delle modifiche apportate alle macchine Requisiti del posto di lavoro e della posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature Requisiti per i lavoratori nell uso di attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari L obbligo di sottoporre a controlli le attrezzature Contenuti e finalità Requisiti dei lavoratori Distinzioni dalle verifiche L obbligo di sottoporre a verifiche particolari categorie di attrezzature Capitolo 6 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO 1. Il campo di applicazione soggettivo e oggettivo della nuova disciplina Capitolo 7 INFORMAZIONE E FORMAZIONE 1. I profili innovativi della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 81/2008 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/ Capitolo 8 LE SANZIONI 1. Sanzioni penali e amministrative XI

8 La sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro PARTE II IL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Capitolo 9 ANALISI E COMMENTO DEL D.LGS. N. 17/ Campo d applicazione Definizioni Immissione sul mercato e messa in servizio Presunzione di conformità e norme armonizzate Procedura di contestazione di una norma armonizzata Sorveglianza del mercato Clausola di salvaguardia Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose Valutazione della conformità delle macchine Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine Organismi notificati Marcatura CE Non conformità della marcatura Obbligo di riservatezza Sanzioni Ascensori e montacarichi Deroga Abrogazioni Norme finali e transitorie Capitolo 10 COMMENTO AGLI ALLEGATI AL D.LGS. N. 17/ Premessa Le modalità d uso della macchina Elementi di progettazione I dispositivi di protezione Istruzioni per l uso e avvertenze Dichiarazioni Marcatura CE Documentazione Il rischio residuo XII

9 Sommario PARTE III INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL FASCICOLO TECNICO E DELLE AVVERTENZE SUI RISCHI RESIDUI Capitolo 11 GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO TECNICO DI COSTRUZIONE DELLE MACCHINE 1. Introduzione e scopo della Guida Il fascicolo tecnico per le macchine La documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine Il metodo di analisi e valutazione dei rischi Determinazione dei limiti della macchina Identificazione dei pericoli Stima del rischio Gravità del danno Probabilità del verificarsi del danno Aspetti da considerare nell ambito della stima del rischio La ponderazione del rischio Ottenimento di un adeguata riduzione del rischio Presunzione di adeguata riduzione del rischio Confronto dei rischi Documentazione Capitolo 12 GUIDA ALLE AVVERTENZE SUI RISCHI RESIDUI 1. Introduzione e scopo della Guida Ruolo e funzione delle avvertenze nel quadro dei principi d integrazione della sicurezza Lo spazio e la nozione del rischio residuo secondo il parametro dello stato dell arte Le forme espressive e la lingua da adottare I contenuti Il posizionamento Il linguaggio e le tecniche espositive RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 1. Tribunale di Bolzano 22 marzo 2007, n Corte d Appello di Firenze 2 luglio 2007, n Corte di Cassazione 8 febbraio 2008, n Corte di Cassazione 20 febbraio 2008, n XIII

10 La sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro 5. Corte di Cassazione 22 settembre 2009, n Corte di Cassazione 5 novembre 2009, n Corte di Cassazione 23 febbraio 2010, n Corte di Cassazione 7 giugno 2010, n Corte di Cassazione 10 agosto 2010, n APPENDICE NORMATIVA 1. Allegati al D.Lgs. n. 17/ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) XIV

11 Nota sugli autori NOTA SUGLI AUTORI Avv. Elena Benedetti Avvocato in Milano, penalista d impresa, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Avv. Prof. Antonio Oddo Avvocato in Milano, professore a contratto all Università di Pavia esperto in materia di sicurezza sul lavoro e di direttive comunitarie di prodotto. Avv. Roberto Petringa Nicolosi Avvocato in Milano, penalista d impresa, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. XV

12 La sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro 12. L obbligo di sottoporre a verifiche particolari categorie di attrezzature Il comma 11 dell art. 71 contiene un obbligo aggiuntivo ( oltre a quanto previsto dal comma 8 ) rispetto a quello previsto dal comma 8, in quanto impone al datore di lavoro fermo restando l obbligo generalizzato di controllo di tutte le attrezzature di lavoro, anche, un obbligo particolare di sottoporre a verifica le attrezzature che rientrano nelle categorie elencate nell Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare il datore di lavoro secondo la previsione dell art. 71, comma 11, deve sottoporre le attrezzature di lavoro, che sono individuate nell Allegato VII, a prima verifica da parte dell ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche da parte delle ASL, fatta salva, per questi ultimi enti, la possibilità di avvalersi di soggetti pubblici o privati specificamente abilitati. La periodicità delle verifiche, nonché il tipo di intervento da effettuare, sono definiti nell Allegato VII e le spese sono a carico del datore di lavoro. Anche per quanto riguarda questa importante disposizione è intervenuto il legislatore in sede correttiva e integrativa modificando le verifiche periodiche a cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro. Innanzitutto viene specificato che le verifiche periodiche devono essere volte a valutare l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Inoltre, viene introdotta una nuova forma di coordinamento tra l ISPESL e l ASL nell ambito di una procedura che disciplina anche le condizioni per l eventuale intervento dei soggetti privati o pubblici debitamente abilitati. Precedentemente era previsto soltanto che la prima delle verifiche fosse effettuata dall ISPESL e le successive dalle ASL, senza la fissazione di termini, né la previsione di interventi subordinati al mancato rispetto dei termini assegnati; ora, invece, si prevede che se l ISPESL non provvede alla prima verifica entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti abilitati. La modifica così apportata appare previdente in quanto tende a considerare le diverse ipotesi che si possono verificare nella realtà e tende, conseguentemente, a consentire al datore di lavoro di attivarsi per ovviare agli eventuali (come insegna l esperienza) ritardi dell ente che sarebbe competente in prima istanza, qualora l ente medesimo non dovesse esercitare la sua funzione entro il termine fissato dallo stesso comma 11, nel testo risultante dalla nuova formulazione. 134

13 Capitolo 6 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Capitolo 6 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO Art. 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all articolo 70, comma 1, attesta sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all Allegato V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione prevista. 1. Il campo di applicazione soggettivo e oggettivo della nuova disciplina L art. 72 disciplina gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in u- so. In particolare, il comma 1 prevede l obbligo, per chiunque noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria le attrezzature di lavoro di cui all art. 70, comma 2, di attestarne la conformità, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza previsti dall Allegato V allo stesso D.Lgs. n. 81/2008. L art. 70, comma 2, concerne, secondo la disposizione che è opportuno qui richiamare testualmente: le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature qui considerate sono con particolare riferimento alle macchine quelle immesse sul mercato e/o in servizio prima dell entrata in vigore (il 21 settembre 1996) del D.P.R. n. 459/1996 che ha recepito le direttive comunitarie 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, nonché, successivamente, la Direttiva 98/37/CE di pura codificazione tutte concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine noto anche come Regolamento macchine. In base all art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 459/1996, infatti, si prevedeva (e si prevede tutt ora, essendo questa disposizione salvata dall abrogazione del D.P.R. n. 459/1996) l obbligo, per chiunque venda, noleggi o conceda in uso macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio 135

14 La sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro alla data del suddetto regolamento, di attestare la conformità delle macchine stesse alla legislazione vigente anteriormente ( previgente ) alla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R. n. 459/1996, ossia al 21 settembre Le attrezzature di lavoro considerate dal comma 2 dell art. 72, dunque, non possono che essere sempre con riferimento alle macchine quelle vendute, noleggiate o concesse in uso o locazione finanziaria prima dell entrata in vigore delle norme regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria di prodotto, ossia le norme del regolamento contenuto nel D.P.R. n. 459/1996 che ha recepito la Direttiva macchine. Analogamente, e sul piano più generale, la disciplina introdotta dall art. 72, riguarda, mutatis mutandis, tutte le attrezzature di lavoro. Se si valuta, con particolare riferimento alle macchine il rapporto, tra, da una parte, l art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008 e, dall altra parte, l art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 459/1996, sembra potersi ricavare la conclusione che la prima norma non abbia una efficacia abrogativa della seconda, non potendosi ravvisare un abrogazione né espressa e neppure tacita. Sotto quest ultimo profilo, in particolare non sembra sussistere una incompatibilità tra la nuova disposizione e la precedente. Piuttosto, sembra, anche per la notevole coincidenza letterale delle espressioni adottate, che sia stata proprio la previgente disposizione dell art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 459/1996 ad ispirare il principio che pervade la disposizione dell art. 72, comma 1, nel senso di impegnare la responsabilità, dei cedenti delle attrezzature, sia pure con la sanzione amministrativa pecuniaria (v. art. 87, comma 3). Tale principio consiste nella specifica responsabilizzazione (e correlativa sanzionabilità in caso di violazione dell obbligo previsto dalla norma che ha così istituito una particolare figura di illecito amministrativo) di quanti contribuiscono, in veste di cedenti a qualsiasi titolo (venditori, noleggiatori, concedenti in uso o locatori), alla circolazione sul mercato di attrezzature di lavoro. Ove, infatti, queste ultime non fossero conformi ai requisiti di sicurezza da soddisfare, si causerebbe la trasmissione e diffusione, in tutti gli ambienti di lavoro coinvolti, dei fattori di rischio che risulterebbero del tutto incontrollati lungo il circuito della catena commerciale che ha come anello terminale i luoghi di lavoro. Ne deriva una comune ragione ispiratrice della nuova norma e di quella precedente per la disciplina di una materia che altrimenti risulterebbe non regolamentabile né controllabile neppure sul piano documentale, se si considera la sua applicabilità ad attrezzature che non sono disciplinate da direttive comunitarie di prodotto e se si considerano, inoltre, le caratteristiche del campo di applicazione assai ampio e particolarmente delicato che è costituito dal mercato dell usato nel settore delle attrezzature di lavoro. È da rilevare come il particolare regime introdotto per le attrezzature di lavoro già usate (o, comunque, non disciplinate da alcuna direttiva comunitaria di prodotto) ma destinate ad ulteriore utilizzo negli ambienti di lavoro, 136

15 Capitolo 6 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso sia caratterizzato, tanto ex art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 459/1996 che ex art. 72, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, dalla necessità che l attestato di conformità sia rilasciato dal cedente al momento della consegna delle attrezzature di lavoro. È, infatti, alla consegna materiale della attrezzatura che occorre fare riferimento indipendentemente dal momento del perfezionamento del negozio giuridico di cessione, poiché, evidentemente, per le finalità di prevenzione e sicurezza, risulta indispensabile che già al momento della messa a disposizione per il cessionario l attrezzatura risulti conforme ai requisiti da soddisfare. Per quanto riguarda i suddetti requisiti, secondo l art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 459/1996 si impone la attestazione di conformità (specificamente per le macchine ) alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del Regolamento macchine, ossia, al 21 settembre 1996, mentre, secondo l art. 70, comma 2, si impone la conformità ai requisiti di sicurezza previsti in Allegato V. Considerato il carattere di summa dei requisiti minimi di sicurezza che l Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008 riveste per tutte le attrezzature di lavoro, è da ritenersi che quest ultimo Allegato possa essere considerato un riferimento sostanziale utile, ma non esaustivo anche per quanto attiene alla legislazione previgente all entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996. Occorre, infatti, tenere conto comunque di eventuali e particolari aspetti che siano riferibili specificamente alle macchine, che siano previsti dalla legislazione previgente (all entrata in vigore del Regolamento macchine ) e che non siano compresi nelle previsioni dell Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008. A quest ultimo riguardo, si può rilevare come rientrino nella legislazione previgente al D.P.R. n. 459/1996 anche requisiti relativi al rumore, agli equipaggiamenti elettrici delle macchine e alla compatibilità elettromagnetica che non sono previsti dall Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008. Con riferimento alla disciplina generale per le attrezzature di lavoro, si può rilevare, in definitiva, come l art. 72, comma 2, abbia introdotto un obbligo del tutto nuovo rispetto al D.Lgs. n. 626/1994, nel cui ambito non è dato riscontrare una analoga norma di portata generale. Quest ultima, tuttavia, fatto salvo quanto sarà precisato qui in conclusione con riferimento alle conseguenze delle modifiche apportate dal Testo Unico non abrogava la norma speciale sulle macchine, limitandosi a prevedere generalmente, per tutte le attrezzature di lavoro considerate dalla norma stessa, l obbligo di attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza specificamente applicabili ad attrezzature non disciplinate da direttive comunitarie, secondo parametri che non coincidono in toto con quelli previsti dal Regolamento macchine. In conclusione, riepilogando, per quanto riguarda il testo vigente prima dell intervento modificativo operato con il D.Lgs. n. 106/2009, si può rilevare che: 137

16 La sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro l art. 72, comma 1, prevede l obbligo a carico del cedente di rilascio, già al momento della consegna, della attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dall Allegato V, in tutti i casi di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, delle attrezzature di lavoro di cui all art. 70, comma 2; le attrezzature di lavoro assoggettate a quest ultima disciplina sono quelle costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, nonché, pur in presenza di tali disposizioni, le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente al recepimento delle suddette direttive e all entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione; tutte le attrezzature di lavoro inquadrabili nella suddetta casistica devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dall Allegato V; il combinato disposto degli artt. 70, comma 2 e 72, comma 1, stabilisce l obbligo per il cedente a qualsiasi titolo di garantire la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dall Allegato V per le attrezzature in uso, comunque cedute, mediante il rilascio di una attestazione di conformità all Allegato V; anche l art. 11 del D.P.R. n. 459/1994 stabilisce con disposizione peraltro salvata dall art. 18 del D.Lgs. n. 17/2010 l obbligo di attestazione di conformità, con specifico riferimento alle norme di sicurezza previgenti all entrata in vigore di quest ultimo decreto, nelle ipotesi considerate di vendita, noleggio, concessione in uso e locazione finanziaria, in relazione specificamente a macchine o componenti di sicurezza, già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, (ossia al 21 settembre 1996), ma alla condizione che le suddette macchine non abbiano subito modifiche costruttive eccedenti dalla ordinaria o straordinaria manutenzione. Qualora, invece, la macchina sia assoggettata a modifiche esorbitanti dalla manutenzione, anche straordinaria, la macchina medesima deve essere assimilata alle macchine considerabili come nuove, con il conseguente obbligo, fra l altro, dell assoggettamento alle procedure di valutazione della conformità che sono previste dal c.d. Regolamento macchine. Altra differenza, non priva di conseguenze, tra il regime generale e il regime speciale è data dal fatto che, secondo l art. 11 del D.P.R. n. 459/1996, l attestazione di conformità è riferita alla legislazione previgente, mentre, nel caso dell art. 72, comma 1, l attestazione è invece riferita ai requisiti di sicurezza previsti dall Allegato V. Il comma 2 dell art. 72 prevedeva prima dell intervento correttivo con il D.Lgs. n. 106/2009 l obbligo, per chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore, di attestarne il buo- 138

17 Capitolo 6 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso no stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. Il soggetto cedente l attrezzatura, inoltre, deve farsi rilasciare dal datore di lavoro cessionario una dichiarazione che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori che verranno incaricati dell uso di tali attrezzature. Era necessario, inoltre, sempre prima dell intervento modificativo che i lavoratori avessero ricevuto una adeguata formazione con riferimento, specificamente, alle attrezzature oggetto di cessione, secondo i particolari criteri di formazione che sono precisati nella disposizione dell art. 73. Il testo dell art. 72 è stato oggetto dell intervento correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 106/2009 con le modifiche che si possono riassumere nei seguenti termini: l espressione attrezzature di lavoro viene modificata dall espressione macchine, apparecchi o utensili ; la formulazione di cui all articolo 70 comma 2 viene sostituita dalla formulazione costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all articolo 70, comma 1 ; l espressione deve attestare è sostituita da attesta ; la formulazione ad un datore di lavoro è stata eliminata; l espressione conduttore è sostituito da operatore ; alla fine del secondo comma è stato aggiunto: e, ove si tratti di attrezzature di cui all articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. Sul piano del commento, alle correzioni e integrazioni in tal modo introdotte all art. 72 si può rilevare quanto segue. La sostituzione del termine attrezzature di lavoro con i termini macchine, apparecchi o utensili non comporta un ampliamento dell ambito di applicazione della disposizione, in quanto si limita ad introdurre, più semplicemente, una specificazione della nozione (e della definizione) di attrezzatura di lavoro, salvo il rilievo particolare che assume, nel contesto in esame e con riferimento ad aspetti abrogativi (tacitamente) di disposizioni della legislazione (speciale) previgente, la menzione specifica delle macchine, per le ragioni che saranno evidenziate in seguito. Merita di essere richiamato, a questo specifico riguardo, per il necessario collegamento, l art. 69, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 che nel testo risultante dalla modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009, ha definito l attrezzatura di lavoro nei seguenti termini: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Per il commento alla modifica introdotta all art. 69 e per il significato che essa può assumere, si rinvia a quanto già esposto in 139

18 La sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro precedenza nella sede riservata alla disposizione ivi contenuta nel 4.1 del capitolo 4. Come anticipato all inizio del commento in merito alla rilevanza dell impatto sulla legislazione previgente, si devono segnalare in questa sede le conseguenze della esplicita e specifica adozione del termine macchina in luogo del più generico termine attrezzatura di lavoro. Considerando, infatti, il rapporto che si deve necessariamente instaurare tra la nuova disciplina introdotta dall art. 72, da una parte, e, dall altra parte, la previgente disciplina dell art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 459/1996, poteva ritenersi, fatto salvo quanto sarà rilevato qui di seguito in conseguenza dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 17/2010 in attuazione della Direttiva 2006/42/CE, che quest ultima fosse stata tacitamente abrogata per effetto della disciplina contenuta nel Testo Unico. Infatti, in entrambi i testi normativi si assume ad oggetto l attestazione di conformità da rilasciare per la vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria delle macchine non assoggettabili alla Direttiva macchine. Ma, secondo la disposizione dell art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008 si prevede che lo specifico adempimento posto a carico del venditore, o, comunque, del cedente a vario titolo, riguarda una attestazione riferita ai requisiti di sicurezza di cui all Allegato V (del medesimo D.Lgs. n. 81/2008), anziché alla legislazione previgente, secondo la formulazione invece prevista dall art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 459/1996. Ne deriva che entrambe le disposizioni ora esaminate concorrono a disciplinare la stessa materia relativamente anche, in modo specifico, alle macchine ma risultano, almeno in parte, differenti, configgenti, e, quindi, incompatibili, quantomeno per quanto riguarda il riferimento, rispettivamente, all Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008, da una parte, e, dall altra parte, il riferimento alla legislazione previgente al D.P.R. n. 459/1996 i cui contenuti, secondo quanto già precisato, sono notevolmente diversi e divergenti. Da qui, pertanto, in applicazione dei principi sulle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, la conseguenza che la nuova disposizione, per effetto della modifica con la quale si citano specificamente le macchine, deve considerarsi, in quanto successiva, abrogativa della disposizione precedente (v. art. 15 delle preleggi al Codice Civile). Questa prima conclusione deve però essere ora rivisitata, secondo quanto già anticipato, alla luce dell art. 18 del D.Lgs. n. 17/2010 che fa salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all art. 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto. Nonostante la formulazione alquanto oscura nel nuovo contesto legislativo che comporta il concorso nella stessa materia di disposizioni almeno parzialmente divergenti, si può ritenere, a seguito dell ultimo intervento legislativo, che la norma speciale (e posteriore) dell art. 18 del D.Lgs. n. 17/2010 che riguarda con disciplina speciale le macchine, sia destinata a prevalere applicativamente sulla norma di carattere più generale dell art. 72 del D.Lgs. n. 140

19 Capitolo 6 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 81/2008, quantomeno relativamente alle attestazioni di conformità alla legislazione previgente rispetto alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 (ossia, il 21 settembre 1996) che siano state rilasciate fino alla data di vigenza di quest ultimo decreto. Ma sotto questo particolare profilo sarebbe risultato sufficiente l applicabilità del principio della irretroattività della legge in materia penale, se si considerano i riflessi penalistici dell art. 11, comma 1 sulla disposizione, prima, dell art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994 e, poi, dell art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008 nella parte contenente il divieto di cedere a qualsiasi titolo attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e dunque non conformi anche al D.P.R. n. 459/1996 per tutto il periodo di vigenza di tale decreto. Resta da valutare la portata dell espressione residua applicabilità che è contenuta nella suddetta disposizione del D.Lgs. n. 17/2010, specie se si considera che la norma salvata dall abrogazione del D.P.R. n. 459/1996 fa esclusivo riferimento alla legislazione previgente a quest ultimo decreto, ora per il resto abrogato. Non è chiaro, dunque, quale ambito di residua applicabilità possa conservare la norma in questione, tanto più che i riferimenti alla legislazione previgente al D.P.R. n. 459/1996 risultano essere stati ormai quasi tutti abrogati (v. D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 303/1956, D.Lgs. n. 277/1991 ecc.). Con riferimento, poi, alle attrezzature di lavoro in generale (secondo la definizione dell art. 69 del Testo Unico) l art. 72, comma 1, vecchia formulazione, prevedeva l obbligo, a carico di chiunque venda, noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro previste dall art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, di attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all Allegato V. Tali attrezzature si identificavano con quelle costruite in assenza di disposizioni legislative o regolamentari di recepimento di direttive comunitarie di prodotto, nonché con quelle messe a disposizione dei lavoratori prima dell emanazione (rectius: prima dell applicabilità secondo i termini e le scadenze previsti nell ambito delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive considerate). L art. 72, dopo la modifica, sostituisce, come già rilevato, alle parole attrezzature di lavoro, le parole macchine, apparecchi o utensili, con riferimento a quelli costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all articolo 70, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008. Si tratta, in buona sostanza, delle attrezzature di lavoro immesse sul mercato o messe in servizio prima dell entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per tali attrezzature, in conclusione, vi è l obbligo di attestarne la conformità all Allegato V, mentre per tutte le altre attrezzature devono essere rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legislazione di derivazione comunitaria. La sostituzione delle parole deve attestare con attesta non sembra suggerire in concreto profili 141

20 La sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro interpretativi di particolare rilievo risultando comunque inequivocabile il carattere imperativo della norma che impone l adempimento ivi previsto. La soppressione della parole ad un datore di lavoro costituisce un allargamento dell ambito dei soggetti nei confronti dei quali la disposizione qui commentata trova applicazione. La modifica del termine conduttore con il termine operatore può essere intesa nel senso di un ampliamento dei soggetti destinati all uso delle attrezzature di lavoro. L ultima modifica dell art. 72 amplia l obbligo del datore di lavoro che utilizza a titolo di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria le attrezzature di lavoro oggetto della particolare disciplina, in quanto impone di dichiarare che i lavoratori siano muniti della particolare abilitazione prevista dall art. 73, comma 5, al quale si rinvia per la trattazione nella parte successiva (v. 7.1) di questo volume. 142

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