5 lezione PUBBLICITA LEGALE
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- Ivo Bevilacqua
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1 CAPACITA PER L ESERCIZIO DELL IMPRESA STATUTO IMPRENDITORE COMMERCIALE INCOMPATIBILITA E INABILITAZIONI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI Individua PARTICOLARI COLLABORATORI SUBORDINATI SOTTOPOSIZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI 1
2 L IMPRENDITORE COMMERCIALE è SOTTOPOSTO AD UN PARTICOLARE REGIME DI PUBBLICITA LEGALE ATTRAVERSO IL QUALE VIENE PORTATA A CONOSCENZA DI TERZI L ESISTENZA DI FATTI O ATTI GIURIDICI RIGUARDANTI L IMPRESA LA PUBBLICITA SI ATTUA MEDIANTE L ISCRIZIONE DI QUESTI ATTI O FATTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 2
3 SI DISTINGUONO DIVERSE FORME DI PUBBLICITA IN BASE AGLI EFFETTI CHE PRODUCONO PUBBLICITA NOTIZIA PUBBLICITA DICHIARATIVA PUBBLICITA DI FATTO PUBBLICITA COSTITUTIVA 3
4 PUBBLICITA NOTIZIA HA FUNZIONE PURAMENTE INFORMATIVA RENDE NOTO UN CERTO FENOMENO GIURIDICO, SENZA CONDIZIONARNE LA VALIDITA, L EFFICACIA O L OPPONIBILITA 4
5 PUBBLICITA DICHIARATIVA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE RENDE OPPONIBILI AI TERZI UN DATO FENOMENO GIURIDICO LA PUBBLICITA DICHIARATIVA SI PRESENTA COME REQUISITO NECESSARIO E SUFFICIENTE PER FAR VALERE L ATTO VERSO TERZI (TIPICO ESEMPIO è LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI ACQUISTO DI BENI IMMOBILINEI REGISTRI IMMOBILIARI ART C.C ) 5
6 PUBBLICITA COSTITUTIVA TALE PUBBLICITA è RICHIESTA NON TANTO PER L EFFICACIA DELL ATTO QUANTO PER LA SUA STESSA ESISTENZA GLI EFFETTI PUBBLICITARI PRODOTTI SONO UN REQUISITO CHE DETERMINA LA VALIDITA DELL ATTO STESSO. TIPICO ESEMPIO è L ISCRIZIONE DELL ATTO COSTITUTIVO DELLE SOCIETA DI CAPITALI CHE è REQUISITO NECESSARIO PER LA COSTITUZIONE EX ART 2331 C.C. 6
7 PUBBLICITA DI FATTO TALE PUBBLICITA PUO REALIZZARSI IN QUALUNQUE MODO PURCHE SIA PROVATA L AVVENUTA CONOSCENZA DEL TERZO DEL FENOMENO GIURIDICO ANCORCHE LA PUBBLICITA NON AVVENGA NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE PER L ORDIMENTO GIURIDICO RILEVA CHE IL FATTO SIA STATO PORTATO A CONOSCENZA DEI TERZI (ES FAX MAIL CERTIFICATA) 7
8 5 lezione REGISTRO DELLE IMPRESE PER LE IMPRESE COMMERCIALI SONO PREVISTE PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA IL CODICE CIVILE HA PREVISTO, ALL ART 2188, L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, NEL QUALE DEVONO ISCRIVERSI TUTTI I FATTI E GLI ATTI INERENTI L ESERCIZIO DELL IMPRESA RILEVANTI PER I TERZI AD ESEMPIO L INIZIO E LA CESSAZIONE DELL ATTIVITA DELL IMPRESA 8
9 5 lezione REGISTRO DELLE IMPRESE IL REGISTRO DELLE IMPRESE E STATO ISTITUITO PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO CON LEGGE N /12/1993 E RESO OPERATIVO DAL FEBBRAIO 1996 L ISCRIZIONE AVVIENE SU DOMANDA DELL INTERESSATO MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI UN APPOSITO MODELLO. SI DISTINGUONO DUE SEZIONI SEZIONE ORDINARIA SEZIONE SPECIALE GENERALE 9
10 5 lezione REGISTRO DELLE IMPRESE NELLA SEZIONE ORDINARIA SONO ISCRITTI I SOGGETTI E GLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE IN PARTICOLARE: GLI IMPRENDITORI COMMERCIALI NON PICCOLI(ART 2195 C.C.), LE SOCIETA COMMERCIALI E LE SOCIETA COOPERATIVE (ART 2200), I CONSORZI CON ATTIVITA ESTERNA (2612 CC), LE SOCIETA CONSORTILI, (ART2615 TER), GLI ENTI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE UN ATTIVITA COMMERCIALE (ART 2201 CC) 10
11 5 lezione REGISTRO DELLE IMPRESE L ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA HA FUNZIONE DI PUBBLICITA DICHIARATIVA: HA CIOE LO SCOPO DI PORTARE A CONOSCENZA DEI TERZI LE INFORMAZIONI E I FATTI PIU IMPORTANTI CHE RIGUARDANO L IMPRESA: IL COGNOME E NOME DELL IMPRENDITORE, DEGLI INSTITORI, DEI PROCURATORI, LA DITTA, L OGGETTO, LA SEDE DELL IMPRESA, LA CESSAZIONE DELL IMPRESA ED OGNI MODIFICA DEGLI ELEMENTI SUINDICATI 11
12 5 lezione REGISTRO DELLE IMPRESE IL SISTEMA DI PUBBLICITA PRODUCE VARI EFFETTI 1)I FATTI CHE NON SONO STATI ISCRITTI NON SONO OPPONIBILI NEI CONFRONTI DEI TERZI. TRATTASI DI PRESUNZIONE RELATIVA NEL SENSO CHE I FATTI SI PRESUMONO IGNOTI SALVO CHE SI RIESCA A DIMOSTRARE CHE IL TERZO NE ERA COMUNQUE A CONOSCENZA (PUBBLICITA DI FATTO) 2)I FATTI CHE SONO STATI ISCRITTI SONO SEMPRE OPPONIBILI NEI CONFRONTI DEI TERZI. TRATTASI DI PRESUNZIONE ASSOLUTA NEL SENSO CHE IL TERZO NON PUO IN ALCUN MODO PROVARE LA MANCATA CONOSCENZA DI QUANTO ISCRITTO NEL REGISTRO 12
13 5 lezione REGISTRO DELLE IMPRESE NELLA SEZIONE SPECIALE GENERALE SONO ISCRITTI I SOGGETTI E GLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE IN PARTICOLARE: GLI IMPRENDITORI AGRICOLI (ART 2135C.C.), I PICCOLI IMPRENDITORI (ART 2083 C.C.), LE SOCIETA SEMPLICI (ART2251C.C.), LE IMPRESE ARTIGIANE LA SEZIONE SPECIALE FA PARTE INTEGRANTE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. L ISCRIZIONE IN ESSA HA IL SOLO SCOPO DI PUBBLICITA NOTIZIA E DI MERA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA AD ECCEZIONE CHE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I QUALI AI SENSI DEL D LEG.VO228/2001 HA FUNZIONE DICHIARATIVA 13
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