REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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1 Allegato alla Delib.G.R. n. 30/ 35 del Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPPe ASPP), di cui all Accordo Stato - Regioni su D.Lgs. 195/ Premessa Le seguenti disposizioni hanno lo scopo di dare attuazione all Accordo Stato - Regioni del 26 gennaio 2006, n. 2407, di seguito denominato Accordo Stato - Regioni, e regolamentare l avvio delle attività formative dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale, così come previsto all art. 8-bis del D.Lgs. 626/1994, modificato dal D.Lgs. 195/2003, in coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali, vista la Deliberazione della Giunta regionale del 13/03/2007 n. 10/6. 1. Campo di applicazione Le seguenti disposizioni si applicano alle attività formative rivolte ai responsabili e agli addetti del servizio di prevenzione e protezione aziendale, realizzate in regime di finanziamento pubblico e in regime di autofinanziamento. Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell Accordo Stato - Regioni e alla normativa specifica di settore. 2. Soggetti formatori I soggetti deputati alla realizzazione dell attività formativa sono distinti in tre gruppi. 1/ 11

2 2.1 Primo gruppo: è costituito dai soggetti individuati all art. 8-bis, comma 3, del D.Lgs. 626/1994 come modificato dal D.Lgs. 195/2003, legittimati, ope legis, a svolgere la formazione nei confronti di ogni tipologia di utenza: a) Regioni e Province autonome; b) Università; c) ISPESL; d) INAIL; e) Istituto Italiano di Medicina sociale; f) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile; g) Amministrazione della Difesa; h) Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; i) Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici. Tali soggetti sono istituzionalmente abilitati a formare, valutare e attestare direttamente l attività formativa. La Regione può realizzare i corsi per responsabili del servizio prevenzione e protezione e per addetti del servizio prevenzione e protezione (di seguito denominati RSPP e ASPP) anche mediante le strutture tecniche regionali operanti nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (di seguito SPRESAL). Nel caso delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o degli Organismi paritetici, l attività formativa e/o di aggiornamento potrà essere erogata direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso, per queste ultime, non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del punto dell Accordo Stato - Regioni del , n Qualora i sopra elencati soggetti formatori intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono possedere i requisiti di accreditamento e di esperienza formativa e professionale richiesti per i soggetti appartenenti al terzo gruppo, così come individuati al punto 2.3 del presente provvedimento. 2.2 Secondo gruppo: è stato individuato in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome con l Accordo Stato - Regioni del , n. 2407, e comprende: 2/ 11

3 a) Le Amministrazioni statali e pubbliche sotto elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione, allocato a livello centrale o periferico: 1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 2) Ministero della salute; 3) Ministero delle attività produttive; 4) Ministero dell interno:dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza; 5) FORMEZ. b) Le istituzioni scolastiche statali, riconducibili alle seguenti tipologie, nei confronti del proprio personale e di quello delle altre istituzioni scolastiche: 1) Istituti tecnici industriali; 2) Istituti tecnici aeronautici; 3) Istituti professionali per l industria e l artigianato; 4) Istituti tecnici agrari; 5) Istituti professionali per l agricoltura; 6) Istituti tecnici nautici; 7) Istituti professionali per le attività marinare. c) Gli Ordini e i Collegi professionali, già abilitati ai sensi dell art. 10, commi 1 e 2 del D.Lgs. 494/1996, limitatamente ai propri iscritti. I soggetti formatori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono ritenuti idonei ad assicurare direttamente l attività formativa, la valutazione e l attestazione richiesta a favore dei destinatari sopra specificati. Il personale docente impiegato per l attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale (come specificata per i soggetti di cui al terzo gruppo) in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Qualora i sopra elencati soggetti intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono possedere i requisiti di accreditamento e di esperienza formativa e professionale richiesti per i soggetti appartenenti al terzo gruppo così come individuati al punto Terzo Gruppo: sulla base di quanto previsto al punto 4.2 dell Accordo Stato Regioni, possono svolgere attività formativa anche i soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale in possesso dei seguenti requisiti: 3/ 11

4 a) possedere esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza (esperienza formativa) almeno biennale. Per esperienza professionale biennale deve intendersi aver svolto, nei quattro anni immediatamente precedenti la data della domanda, attività professionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per almeno 24 mesi, anche non consecutivi. Per esperienza formativa biennale deve intendersi la realizzazione, in almeno due anni solari (anche non consecutivi) fra i quattro immediatamente precedenti la data della domanda, di un monte ore minimo pari a 50 ore per ciascun anno (intero corso o cumulabile su più moduli di almeno 16 ore) maturate in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro. b) disporre o impegnarsi a utilizzare docenti con esperienza professionale o esperienza formativa, almeno biennale, maturate in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Per esperienza professionale almeno biennale deve intendersi aver svolto attività professionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per almeno 24 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi quattro anni precedenti la data di conferimento dell incarico di docenza. Per esperienza formativa biennale deve intendersi aver svolto docenze in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, per almeno due anni (anche non consecutivi) fra i quattro immediatamente precedenti la data di conferimento dell incarico di docenza, per un monte ore complessivo del biennio pari a un minimo di 100 ore. c) essere inseriti nell Elenco regionale delle Agenzie formative abilitate a proporre e realizzare attività di formazione professionale nella macrotipologia C (formazione continua e permanente), abilitati per la specifica area sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative (ex D.M. 166/2001; Delibera Giunta regionale 22 febbraio 2005, n. 7/10 e Decreto Assessorile del 12 aprile 2005, n. 10/05) istituito presso l Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; Le agenzie formative dovranno utilizzare, per lo svolgimento delle attività, sedi formative accreditate dall Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, ai sensi del vigente sistema regionale di accreditamento. I soggetti pubblici e privati che intendano attivare corsi di formazione per RSPP e ASPP, devono presentare, al servizio competente dell Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 4/ 11

5 Cooperazione e Sicurezza Sociale istanza di inserimento o estensione dell inserimento nella specifica area sicurezza nei luoghi di lavoro nell Elenco regionale di soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale, con le procedure stabilite dal medesimo sistema regionale di accreditamento. La Regione, anche per il tramite degli SPRESAL, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b). 3. Procedure di validazione dei corsi di formazione per RSPP e ASPP I soggetti formatori operanti ope legis o individuati con l Accordo Stato Regioni, primo e secondo gruppo, possono direttamente realizzare i corsi. Qualora, invece, dovessero avvalersi di strutture formative esterne per la realizzazione di detti corsi, queste ultime dovranno seguire la procedura di validazione dei corsi prevista per i soggetti formatori di cui al terzo gruppo e di seguito indicata. I soggetti formatori di cui al terzo gruppo, che intendano attivare corsi di formazione per RSPP e ASPP, in regime di autofinanziamento, devono inoltrare istanza di validazione dei corsi all Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, per il tramite dello SPRESAL del territorio in cui il corso avrà luogo, almeno 90 giorni prima della data prevista per l inizio dell attività formativa. Il progetto formativo dovrà essere oggetto di validazione da parte di una commissione composta da funzionari dell Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale e da funzionari dello SPRESAL competente per territorio. Qualora bandi pubblici prevedano il finanziamento di corsi per RSPP e ASPP, il progetto formativo dovrà essere validato da un nucleo di valutazione nel quale deve essere necessariamente prevista la partecipazione di funzionari dell Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale e di funzionari degli SPRESAL. In ogni caso, per qualsiasi tipologia di finanziamento, l istanza di validazione dovrà essere corredata dal progetto formativo che si intende attivare. Nel progetto formativo dovranno essere indicati, nel rispetto di quanto previsto nell Accordo Stato Regioni, in dettaglio: l organizzazione dei corsi di formazione; i requisiti professionali della docenza utilizzata; la metodologia di insegnamento/apprendimento; 5/ 11

6 l articolazione dei percorsi formativi, con l indicazione dei moduli A, B e C che si intendono attivare e con l indicazione delle date di inizio e termine per ciascun modulo formativo; le modalità di valutazione e certificazione dell apprendimento; il riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi; la sede in cui si intende svolgere l attività formativa. Come specificato dalle Linee interpretative dell Accordo Stato - Regioni relative al D.Lgs. 195/2003, per i moduli A, B e C è da escludersi, nella fase attuale di sperimentazione, il ricorso alla metodologia FAD. Parimenti non si riconosce, al momento, l utilizzo di tale metodologia formativa per i corsi di aggiornamento. L Assessorato dell Igiene e Sanità, avvalendosi eventualmente del supporto della Commissione regionale per la formazione sanitaria (istituita con DGR 49/13 del 28/11/2006), definisce con apposito provvedimento, pubblicato nel B.U.R.A.S. e nel sito internet della Regione: gli standard formativi dei corsi, volti a garantire livelli qualitativi il più possibile uniformi nei servizi formativi erogati; le modalità di controllo e di monitoraggio delle iniziative formative attivate; le modalità di alimentazione e di gestione dell elenco dei RSPP e ASPP, per i quali è prevista la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale. L Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, in collaborazione con lo SPRESAL del territorio in cui verrà svolto il corso, verifica che i contenuti e le metodologie formative siano conformi alle disposizioni contenute nell Accordo Stato Regioni e agli standard definiti nel relativo provvedimento regionale. In ogni caso, durante la fase istruttoria di validazione, potranno essere richieste modifiche e/o integrazioni al progetto proposto, che se non recepite, determineranno la mancata autorizzazione all avvio del corso. Il riscontro positivo sull accreditamento della sede formativa individuata nel progetto, consente, all Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, di comunicare all Agenzia formativa interessata l avvenuto riconoscimento del corso e l autorizzazione formale all avvio dell attività formativa prevista. 6/ 11

7 Lo SPRESAL, nel cui territorio sono state attivate le iniziative formative, svolgerà le attività di controllo e di monitoraggio secondo le indicazione dell Assessorato dell Igiene e Sanità. 4. Modalità di presentazione della domanda di validazione dei corsi La domanda di validazione delle azioni formative, presentata in bollo su apposito modello, dovrà essere riferita ad una programmazione didattica sviluppata su base annuale. La programmazione annuale dell attività formativa, che deve intendersi sviluppata nell arco dell anno solare, deve indicare la data prevista di inizio e termine di ciascuna eventuale edizione e deve concludersi entro il 31 dicembre dell anno di riferimento. La domanda di validazione e la programmazione annuale dovranno essere riferite a un solo modulo formativo (A, B o C di cui all Accordo Stato - Regioni), da realizzarsi esclusivamente nella sede formativa indicata. Qualora l agenzia intenda programmare e realizzare attività su diversi moduli e/o su diverse sedi formative, dovrà presentare più domande, in quanto ciascuna domanda è caratterizzata dall indicazione di un solo modulo formativo e di una unica sede. In ogni caso, il soggetto formatore autorizzato dovrà, precedentemente all avvio di ciascuna edizione corsuale, darne comunicazione allo SPRESAL competente trasmettendo, contestualmente, il registro delle presenze compilato con i nominativi dei corsisti ammessi. 5. Rimborso forfetario delle spese istruttorie All atto della presentazione dell istanza di validazione dell attività corsuale, all Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, ciascun soggetto formatore dovrà provvedere al versamento di un contributo forfetario pari a 100,00 (Euro cento/00) per la gestione, il monitoraggio e il mantenimento del sistema. 6. Percorsi di aggiornamento di cui all art. 8 bis, comma 5, D.Lgs. 626/1994 I corsi di aggiornamento quinquennali sono obbligatori sia per RSPP che per ASPP. 7/ 11

8 In base a quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni i corsi di aggiornamento dovranno fare riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo con riguardo a: a) al settore produttivo di riferimento; b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione. La decorrenza del quinquennio per i corsi di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conseguimento dell attestato di frequenza con verifica dell apprendimento del modulo B e/o dalla data di conclusione dell aggiornamento previsto per coloro che usufruiscono dell esonero (Accordo Stato - Regioni tabelle A4 e A5 prima riga). L obbligo di aggiornamento ha decorrenza immediata e deve concludersi entro il 14/02/2012 per: > RSPP e ASPP - esonerati dalla frequenza dei moduli A e B in quanto in possesso di esperienza lavorativa superiore a 3 anni; - già designati alla data del ; - attivi alla data del 13 agosto 2003; - in esercizio alla data del ; - senza vincoli di titolo di studio. > RSPP e ASPP in possesso delle seguenti lauree triennali conseguite da più di cinque anni: - Ingegneria della sicurezza e Protezione; - Scienze della Sicurezza e Protezione - Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro. In vigenza dell obbligo dell immediato aggiornamento, gli RSPP o gli ASPP devono frequentare nel corrente anno almeno il 20% del monte ore complessivo di aggiornamento, relativo al macrosettore di attività pertinente, e diluire la quota oraria restante nel quinquennio. In alternativa è possibile optare per la frequenza del modulo B riferito al macrosettore di attività. 7. Riconoscimento dei crediti formativi pregressi Per il riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi i soggetti deputati alla realizzazione dell attività formativa faranno riferimento a quanto stabilito nell Accordo Stato - Regioni (Tabelle A4 e A5). 8/ 11

9 Deve essere data puntuale motivazione, da parte dei soggetti erogatori, dell attribuzione di crediti formativi ad personam, mediante sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell agenzia, di apposita dichiarazione di responsabilità relativa all avvenuta verifica documentale effettuata per l attribuzione del credito formativo. 8. Sperimentazione L Accordo Stato - Regioni prevede un primo periodo di sperimentazione al fine di testare il nuovo impianto formativo e apportare gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato - Regioni. Pertanto, i progetti formativi elaborati in questa fase transitoria costituiranno un contributo per l elaborazione dei progetti-tipo regionali e per il loro inserimento nel costituendo repertorio regionale delle qualifiche. 9. Attestati L esito positivo della verifica finale, unitamente all accertata frequenza di almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell attestato di frequenza con verifica dell apprendimento. Analogo attestato di frequenza dovrà essere rilasciato anche al termine dell attività di aggiornamento. Per garantire la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, tutti i soggetti formatori di cui al primo, secondo e terzo gruppo dovranno adottare modelli uniformi di attestato, disponibili sul sito Al fine della rintracciabilità, ciascun attestato avrà un codice identificativo composto dal codice alfanumerico del soggetto erogatore, dall anno di rilascio, dalla sigla provinciale e dal numero cronologico. Per i soggetti appartenenti al primo e secondo gruppo che erogano direttamente la formazione, nella composizione del codice identificativo dell attestato, il codice alfanumerico del soggetto erogatore potrà essere sostituito dal numero di Partita Iva o dal Codice Fiscale. I soggetti formatori appartenenti al terzo gruppo devono, in particolare, curare la corretta compilazione degli attestati, apporre le firme del legale rappresentante dell agenzia e del responsabile del progetto formativo, quindi, trasmetterli per visione, entro 30 giorni, unitamente alla copia originale dei verbali di accertamento dell apprendimento, allo SPRESAL competente, per l apposizione del timbro e della firma da parte del direttore del medesimo. 9/ 11

10 Contestualmente dovrà essere trasmesso, all Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, un documento di sintesi per ciascun corso realizzato contenente l elenco del personale formato e il codice identificativo degli attestati rilasciati. Tale documento dovrà essere firmato dal rappresentante legale del soggetto formatore, su originale cartaceo e in supporto informatico (CD- ROM) per le necessarie attività di monitoraggio. 10. Conservazione degli atti Tutti gli atti relativi all attività formativa in argomento dovranno essere conservati a cura del soggetto formatore. I verbali finali dovranno essere conservati per un periodo di almeno 5 anni al pari di tutti gli altri documenti (curricula docenti, registri presenze, ecc.). 11. Elenco degli RSPP e ASPP abilitati Al fine di garantire il monitoraggio dei percorsi formativi realizzati e dei corsisti formati, è istituito presso l Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale un elenco regionale dei soggetti abilitati ai compiti di RSPP e ASPP. Le informazioni che l elenco regionale dovrà contenere, le modalità di alimentazione e di gestione dello stesso saranno definite in apposito provvedimento dirigenziale. 12. Motivi di revoca e cancellazione Sono motivi di revoca dell autorizzazione allo svolgimento di attività formativa: 1) la cancellazione dall elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale nella macrotipologia C (formazione continua e permanente) abilitati per la specifica area sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative (ex D.M. 166/2001; Delibera della Giunta Regionale 22 febbraio 2005, n. 7/10 e Decreto Assessorile del 12 aprile 2005, n. 10/05), istituito presso l Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 10/ 11

11 2) il mancato utilizzo, nella realizzazioni delle attività formative, di docenti con esperienza professionale o esperienza formativa, almeno biennale, maturate in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 3) la non veridicità delle autocertificazioni; 4) il mancato rispetto di programmi, tempi e metodologie di svolgimento dell attività formativa autorizzata. L atto di revoca è adottato con provvedimento motivato dell Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale. 13. Attività di supporto Presso gli uffici del competente Assessorato dell Igiene e sanità saranno fornite le attività di supporto all utenza. 14. Rinvio all Accordo Stato-Regione Per tutto quanto non richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, n. 2407, relativo ai percorsi formativi RSPP e ASPP e al documento di Linee interpretative dell Accordo 7 settembre / 11

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