contro TELECOM ITALIA XXXX
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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 11 del 24 febbraio 2014 OGGETTO N. 6 Definizione della controversia contro TELECOM ITALIA Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente:Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri
2 Definizione della controversia Definizione della controversia contro TELECOM ITALIA VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;
3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 30/07/2012-prot. n con la quale, corrente in, Via n., ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia ; VISTA la nota datata 23/08/2012 -prot.n con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie e documenti; VISTA la nota difensiva dell'operatore pervenuta in data 02/10/2012 -prot.n.4728; VISTA la nota difensiva dell'istante pervenuta il 01/10/2012 unitamente alla documentazione ivi elencata -prot.n.4727; VISTO il verbale dell'udienza di discussione tenutasi il 17 dicembre 2012 alla presenza di entrambe le parti; VISTE le note difensive autorizzate pervenute il 20 gennaio prot.n.731- ed il 30 gennaio prot.n.1007; VISTA la nota del responsabile del procedimento del 14 gennaio prot.n.251- con la quale è stato richiesto alle parti quanto segue: entro e non oltre il termine perentorio del 21 gennaio 2014 le parti provvedano a produrre: -note illustrative sulle seguenti questioni: a)-sussistenza o meno della facoltà di recesso in favore dell'utente, nel periodo d'invio della raccomandata 25/1/1999 (ricevuta il 2/2/1999)-in atti- con riferimento al servizio di noleggio/manutenzione del centralino; b)-avvenuta o meno restituzione del centralino ovvero disistallazione del medesimo da parte dell'operatore. Il tutto corredato della relativa documentazione (copia del contratto e delle condizioni generali relative al noleggio/manutenzione del centralino, ecc...) a supporto di quanto sostenuto. VISTE le produzioni delle parti effettuate in data 21 gennaio prot.n.522 e prot.n.523- in evasione delle predette richieste istruttorie; VISTI gli atti ed i documenti inerenti l'espletato tentativo di conciliazione (UG 726/2012);
4 VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 27 gennaio 2014 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati; CONSIDERATO quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante, in sintesi, relativamente ai servizi telefonici forniti sull'utenza fissa affari rappresenta quanto segue: a)-di avere richiesto con raccomandata datata 25 gennaio 1999, ricevuta il 02 febbraio 1999, la cessazione del servizio di noleggio e manutenzione del centralino OPUS 80 per intervenuta inidoneità del medesimo a supportare, con selezione passante, gli accessi ISDN forniti da Telecom Italia a far data dal 17 dicembre 1996; b)-di avere contestualmente richiesto anche il rimborso dei canoni corrisposti a titolo di noleggio e manutenzione a far data dal 17 dicembre 1996; c)-di non avere avuto alcun riscontro dall'operatore e di avere continuato a ricevere ed a pagare le fatture contenenti anche addebiti per il noleggio e la manutenzione di detto centralino dismesso; d)-di avere richiesto nuovamente in data 29 luglio 2010 il rimborso dei canoni in questione, pagati fino a tale data; e)-di avere ottenuto dall'operatore solamente il rimborso dei canoni pagati con riferimento al periodo 5 agosto-31 ottobre 2010; f)-di avere ulteriormente richiesto in data 26 novembre 2011 il rimborso dei canoni pregressi corrisposti, senza ottenere alcunché dall'operatore. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede il rimborso delle somme corrisposte e non dovute, pari a complessivi euro ,48, addebitate dall'operatore nelle fatture per noleggio e manutenzione del centralino dismesso OPUS L'operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue: a)-il Corecom è incompetente sulla materia in quanto trattasi di controversia che riguarda rapporto, quello di noleggio e manutenzione del centralino, del tutto indipendente e diverso da quello inerente la fornitura dei servizi telefonici; b)-la prima richiesta di cessazione del contratto di noleggio e manutenzione inviata dall'istante, ricevuta il 2 febbraio 1999, non è valida ed efficace perché non indirizzata, né pervenuta presso la sede legale di Telecom Italia; c)-tale richiesta è da ritenersi superata dal comportamento successivo dell'istante che non ha restituito l'apparato, ha continuato, per 11 anni, ad usufruirne ed a pagare i relativi canoni;
5 d)-l'eventuale diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 o ex art.2043 del codice civile ; e)-la richiesta di cessazione inoltrata dall'istante a mezzo fax in data 29 luglio 2010 è stata evasa nel mese di agosto 2010 e sono anche stati restituiti, con il conto telefonico del 6/2010, i canoni relativi alle fatture del 4 e 5 bimestre 2 010; f)-a titolo transattivo propone di restituire la somma di euro ,00 pari ai canoni versati nei cinque anni antecedenti la comunicazione del 29 luglio 2010 con compensazione delle spese di procedura. Sulla base di tale rappresentazione l'operatore respinge gli addebiti di responsabilità, chiede il rigetto delle domande dell'istante e la condanna alle spese di procedura nei confronti dello stesso. 1.3-In replica, in sintesi, l'istante contesta quanto sostenuto dall'operatore ed in particolare: -il Corecom è competente a decidere la controversia perché relativa a servizi accessori a quelli telefonici forniti da Telecom e addebitati in unica fatturazione; -l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo è soggetta a prescrizione decennale, la quale inizia a decorrere dal giorno del pagamento e può essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art.2943 del codice civile, anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale; -la richiesta di rimborso dei canoni ricevuta dall'operatore il 2 febbraio 1999 è stata inviata presso l'ufficio di Bologna perché tale indirizzo era indicato nelle fatture quale recapito per le comunicazioni; -il diritto di recesso non è contestato dall'operatore, tanto è vero che l'operatore lo ha accettato rimborsando una parte dei canoni corrisposti; -il centralino Alcatel Mod. Opus 80 è stato dismesso e venduto dall'istante a Telecom con fattura dell'istante n. del 15 gennaio RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-In via preliminare si osserva che: A)-L'istanza introduttiva del presente procedimento è stata sottoscritta dall'institore il quale ai sensi dell'art.2204 del codice civile può compiere tutti gli atti pertinenti l'esercizio dell'impresa cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura, nella specie non rinvenibili dalla copia in atti della visura storica della CCIAA di. Conseguentemente l'istanza è stata inoltrata da soggetto munito del potere di rappresentanza (cfr. per tutte TAR Calabria- Catanzaro- 21 novembre 2011 n.1388); B)-L'eccezione d'incompetenza sollevata da Telecom è infondata per i seguenti motivi. Costituisce fatto non contestato dall'operatore che il centralino di cui si discute era apparato/servizio accessorio rispetto alla fornitura dei servizi telefonici sull'utenza fissa di cui è
6 titolare la società istante. Le controversie aventi ad oggetto servizi accessori rientrano nella competenza dell'agcom e, per essa, dei Corecom tanto è vero che gli indennizzi riguardanti i disservizi inerenti i servizi accessori sono individuati dal Regolamento Indennizzi adottato dall'agcom con la Delibera n.73/11/cons, il quale stabilisce i criteri per il calcolo degli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra operatori e utenti finali ai sensi dell'art.14 del Regolamento. In particolare, i costi di noleggio dei centralini telefonici sono stati già oggetto di controversie devolute alla decisione dell'agcom, la quale non ha declinato la propria competenza (cfr. Delibera n.104/11/cir definizione della controversia Comune di P. contro Telecom Italia). 2.2-Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono. La società istante in data 10 ottobre 2011, stando a quanto risultante dalla copia in atti della visura storica della CCIAA di, ha variato denominazione da a e forma giuridica da a. Per cui è imputabile alla società istante la raccomandata datata 25 gennaio 1999, ricevuta da Telecom il 2 febbraio La copia in atti della fattura Telecom Italia 2 bi mestre 2001 del 6/2/2001, reca la seguente dicitura: per comunicazioni scritte: unità territoriale clienti top-centro nord-v. Maroncelli, Bologna. Ne consegue che la detta raccomandata è stata inviata e ricevuta dall'ufficio competente a ricevere i reclami/contestazioni/richieste della clientela Telecom. Quanto al contenuto, la raccomandata in questione, reca la chiara ed inequivocabile volontà di cessare la manutenzione del centralino Opus 80, nonché la richiesta di rimborso di quanto pagato a tale titolo successivamente all'installazione, in data 17 dicembre 1996, di un altro centralino in concomitanza dell'attivazione, da parte di Telecom Italia, degli accessi ISDN con selezione passante. Le condizioni generali di noleggio e manutenzione apparecchiature, prodotte da Telecom Italia unitamente alla memoria difensiva inviata il 21 gennaio 2014 (prot.n.523) recano quanto segue: -art.3.2: le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta, mediante raccomandata a.r., con un preavviso di 30 giorni ; -art.9: il richiedente si impegna a non aprire, smontare o comunque manomettere le apparecchiature o parte di esse per eseguire interventi di qualsiasi natura. ; -art.14.1: il richiedente si impegna a conservare e custodire con la dovuta diligenza le apparecchiature detenute in noleggio per tutta la validità del contratto e comunque fino al momento del ritiro delle stesse da parte di Telecom ; -art.14.3: [...] alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa Telecom provvederà a sue spese, direttamente o tramite ditta da essa incaricata, al ritiro delle apparecchiature oggetto del contratto, non oltre 30 giorni dalla data di cessazione.
7 Ne consegue che la predetta raccomandata datata 25 gennaio 1999, ricevuta da Telecom il 2 febbraio 1999 ha avuto l'effetto, decorsi trenta giorni dal suo ricevimento, di cessare il servizio di noleggio/manutenzione del centralino Opus 80. Poiché, come sopra evidenziato per espresse condizioni contrattuali, spettava a Telecom provvedere al ritiro degli apparati, la mancata riconsegna del centralino Opus 80 non è imputabile alla società istante e, soprattutto, è circostanza non rilevante ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso dei canoni corrisposti con riferimento al periodo intercorrente tra il 04 marzo 1999 (data di cessazione del noleggio/manutenzione del centralino) ed il 30 luglio 2010 (data finale di rinvendicazione dell'istante). Tuttavia, stante l'eccezione di prescrizione, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto per l'intero detto periodo. Nella specie trattasi di indebito oggettivo (art.2033 del codice civile), il quale è assoggettato al termine di prescrizione ordinario di dieci anni ai sensi dell'art cod.civile che inizia a decorrere dal momento in cui il credito diventa esigibile, cioè dal giorno di ogni singolo pagamento (cfr. per tutte Cassazione civile sez.iii 15 luglio 2011 n.15669). Il termine di prescrizione, come noto, può essere interrotto, ai sensi dell'art. 2943, 4 comma del codice civile da ogni atto che valga a costituire in mora il creditore. Per giurisprudenza consolidata l'atto di costituzione in mora non è soggetto a forma solenne, essendo sufficiente che il creditore manifesti e porti a conoscenza legale del debitore, mediante atto scritto, la volontà di ottenere il soddisfacimento del suo diritto (così Cassazione civile sez.vi 05 giugno 2013 n.14230). Ai sensi dell'art cod.civile per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Nella specie è pacifico tra le parti che l'istante ha richiesto il rimborso dei canoni in questione con raccomandata ricevuta dall'operatore in data 02 febbraio 1999 e poi con fax del 29 luglio Per quanto sopra consegue che deve ritenersi prescritto il diritto al rimborso dei canoni di noleggio/manutenzione del centralino Opus80 i cui pagamenti sono stati eseguiti fino al 28 luglio Mentre va riconosciuto il diritto al rimborso di quanto corrisposto dall'istante a Telecom Italia, al predetto titolo, dal 29 luglio 2000 al 30 luglio Poiché le parti non hanno prodotto la documentazione contabile (fatture integrali e documentazione degli eseguiti pagamenti) non è possibile, in questa sede, determinare l'esatto ammontare della somma da rimborsare all'istante.
8 Le somme da rimborsare dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalla presentazione della domanda al saldo ai sensi dell'art del codice civile. Il tutto con obbligo a carico dell'operatore di regolarizzare la posizione amministrativa e contabile della società istante. 2.3-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par.iii.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. D E L I B E R A in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 30/07/2012-prot. n dalla, corrente in, Via n., l'operatore TELECOM ITALIA in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra esposti, è tenuto a: -annullare gli importi addebitati all'istante a titolo di canoni di noleggio/manutenzione del centralino Opus80 i cui pagamenti sono stati eseguiti nel periodo intercorrente tra il 29 luglio 2000 ed il 30 luglio 2010, con conseguente obbligo di corrispondere quanto dallo stesso pagato, maggiorato degli interessi legali dal 30 luglio 2012 al saldo, nonché di regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa; -corrispondere all'istante la somma di euro 100 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna)
9 IL CONSIGLIERE RELATORE (Matteo Fortunati) per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)
TELE TU XXX ora VODAFONE-OMNITEL XX
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