Ordinanza n 83 del 5 Dicembre 2012
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- Olimpia Casagrande
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1 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n 83 del 5 Dicembre 2012 Riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese). Approvazione programma interventi immediati per garantire la continuità dell esercizio del culto. Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.; Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ; Visto l art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante Norme in materia di protezione civile ; Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico; Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n 180 del 03/08/2012, recante interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 ; Visto l articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n 187 dell 11/08/2012, misure urgenti per la crescita del paese ; Visto il comma 1 dell articolo 4 del Decreto legge n 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;
2 Visto il comma 15 bis dell art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n 187 dell 11/08/2012, misure urgenti per la crescita del paese che integra e modifica il citato comma 1 dell art. 4 del Decreto legge n 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, nel modo seguente: b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle regioni Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi ; Preso d atto che il comma 15 bis dell art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n 134 del 7/08/2012 equipara ad immobili pubblici gli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese e pertanto agli stessi sono attribuiti i finanziamenti pubblici, senza alcuna riduzione percentuale; Atteso che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la quasi totalità degli edifici religiosi (chiese) situate nei territori interessati dal terremoto sono state dichiarate, con ordinanze sindacali, inagibili e pertanto ne risulta precluso l esercizio del culto; Ritenuto opportuno e necessario approvare un programma di interventi immediati che consenta la riapertura al pubblico delle chiese che hanno subito danni lievi o non particolarmente significativi per assicurare la continuità dell esercizio del culto; Vista la nota del 26 novembre 2012 della Conferenza Episcopale Emilia Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, acquisita al protocollo con n. CR del 29 novembre 2012, con la quale viene trasmesso il report degli edifici religiosi (chiese) che possono essere riparati o ripristinati immediatamente al fine di consentire l esercizio del culto; Visto l elenco degli edifici religiosi (chiese) che possono essere riparati o ripristinati immediatamente ammissibili al contributo, descritti nell Allegato A, che in copia si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante, in cui sono indicati la localizzazione comunale, l Ente Attuatore, la denominazione dell edificio e l importo del contributo per ogni specifico intervento, al loro di tutte le spese; Rilevato che il programma degli interventi immediati per garantire la continuità dell esercizio del culto, allegato A alla presente ordinanza, prevede una spesa complessiva di ,00, Ravvisato che la spesa complessiva di ,00 trova copertura finanziaria nell ambito dello stanziamento previsto dall articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n 74, convertito con modifiche con la legge n 122 del 01/08/2012; Preso atto che gli interventi relativi alla riparazione o ripristino delle chiese di San Mamante di Medicina, San Giovanni Battista di Copparo, Natività di Maria Vergine di Voghiera, S. Clemente e S. Giovanni Decollato di Portomaggiore, S. Vito di Ostellato, San Rocco di Campegine, pur presentando un nesso di causalità con gli eventi sismici, si trovano collocati in Comuni che non fanno parte dell elenco di cui l art. 1 del Decreto legge n 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012 e successive integrazioni;
3 Considerato tuttavia che gli interventi di riparazione e ripristino anche di tali edifici religiosi sono assolutamente necessari per il ripristino dell agibilità venuta meno a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012; Visto il Decreto Legge del 10 ottobre 2012 n. 174 che legifica il protocollo d intesa, sottoscritto dal MEF con i Presidenti di Regione il 4 ottobre 2012, che prevede al comma 3 dell articolo 3 la concessione di finanziamenti anche per edifici ubicati in comuni diversi da quelli indicati nell elenco di cui l art. 1 del Decreto legge n 74 del 6 giugno 2012, ma ad essi limitrofi, ove risulti l esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici accertata da un comitato tecnico istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Visto il già citato comma 1 dell art. 4 del Decreto legge n 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni di cui all articolo 1, comma 2 d intesa tra loro..stabiliscono con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti.. le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a ;. Ritenuto pertanto che il Commissario, tra i criteri per la riparazione ed il ripristino degli edifici religiosi, per assicurare la continuità del culto, possa prevedere anche l inserimento degli immobili ubicati in comuni diversi da quelli indicati nell elenco di cui l art. 1 del Decreto legge n 74 del 6 giugno 2012, ma ad essi limitrofi, perché risulta l esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici; Ravvisata la necessità di disporre le modalità operative attraverso le quali gli enti attuatori possano immediatamente avviare gli interventi di riparazione degli edifici di culto (chiese ) che hanno avuto un ordinanza sindacale di sgombero; Viste le disposizioni procedurali per l attuazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese) descritte nell allegato B alla presente ordinanza per farne parte integrante; Preso atto che le disposizioni procedurali attengono a: disposizioni generali, progettazione degli interventi, approvazione dei progetti, affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi, modalità per l erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale, procedura di controllo degli interventi; Viste le istruzioni tecniche per l esecuzione degli interventi in cui è previsto il ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese) descritte nell allegato C alla presente ordinanza per farne parte integrante; Ritenuto che per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese) ricorrano i presupposti per l applicazione dell articolo 57 comma 2 lettera c) e 125 del D.Lgs. 163/2006, nonché degli articoli 175, 176 e 177 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207; Visto il Decreto Ministeriale (Infrastrutture) del 14 gennaio 2008 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008); Sentito il Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell ordinanza n 1 dell 8 giugno 2012, nella seduta del 27 novembre 2012, che ha condiviso la necessità di adottare tutte le
4 misure necessarie a garantire il regolare svolgimento dell attività di culto, attraverso la riparazione o il ripristino immediato delle chiese che avevano avuto ordinanza di inagibilità; Visto l art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell organo emanante, provvisoriamente efficaci; Ritenuto che l estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita la continuità di culto in quei centri che non hanno neanche una chiesa agibile, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340; Tutto ciò premesso e considerato, DISPONE 1) Gli Enti attuatori sono autorizzati ad eseguire interventi immediati di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese), dichiarati inagibili con ordinanze sindacali, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, al fine di garantire l esercizio del culto; 2) Di approvare il programma degli interventi immediati per garantire la continuità dell esercizio del culto, allegato A alla presente ordinanza per farne parte integrante, che prevede una spesa complessiva di ,00, 3) Di dare atto che la spesa complessiva di ,00 trova copertura finanziaria nell ambito dello stanziamento previsto dall articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n 74, convertito con modifiche con la legge n 122 del 01/08/2012; 4) Di stabilire che gli Enti attuatori, per l esecuzione degli interventi di cui al punto 2 della presente ordinanza, si dovranno attenere alle disposizioni procedurali per l attuazione degli interventi immediati di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese) descritte nell allegato B alla presente ordinanza per farne parte integrante; 5) Di stabilire altresì che gli Enti attuatori, per l esecuzione degli interventi di cui al punto 2 della presente ordinanza, si dovranno attenere alle istruzioni tecniche per l esecuzione dei soli interventi immediati che prevedono il ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese), descritte nell allegato C alla presente ordinanza per farne parte integrante; 6) Gli Enti attuatori, per gli interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137, devono seguire gli indirizzi operativi di cui all allegato 1 della Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni (D.P.C.M. 9 febbraio 2011) e procedere alla richiesta del parere di competenza;
5 7) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994; La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURE-RT). Bologna, 5 Dicembre 2012 Vasco Errani
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