Fondo di Solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa

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1 Fondo di Solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa Premessa Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all'art. 2, commi 475 e ss. ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. La legge n. 92 del 28/06/2012, entrata in vigore in data 18/07/2012 e recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato in modo sostanziale la preesistente normativa incidendo sui requisiti previsti per l'accesso al Fondo e consentendo nello specifico l'ammissione al beneficio nei soli casi di: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.); morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. Con D.M. n. 37 del 22/02/2013 il Ministero dell'economia e delle Finanze ha emanato il Regolamento recante modifiche al decreto del 21 giugno 2010 n.132. Dal 27 aprile 2013, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, è possibile inoltrare a Consap, per il tramite delle banche, le istanze di sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa, secondo la nuova disciplina prevista dalla Legge n. 92 del 1 / 5

2 28/06/2012. A. Presupposti di accesso al fondo Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a euro. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e, in caso di ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo e ISEE non superiore a euro), indicate al punto A del modulo di domanda, sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari. In tal caso, la sospensione del mutuo verrà comunque accordata per l'intera rata ma gli altri cointestatari dovranno fornire il proprio assenso alla sospensione del mutuo sottoscrivendo il riquadro 3 del modulo di domanda. In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i 3 requisiti di cui al punto A del modulo di domanda. (L'erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare la dichiarazione ISEE relativa alla propria situazione economica). B. Situazioni per le quali è possibile ricorrere al fondo Nei casi di perdita del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa) con attualità dello stato di disoccupazione. Nei casi di perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo con attualità dello stato di disoccupazione. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo. Nb: le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del 2 / 5

3 contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio. C. Procedura di presentazione dell'istanza di sospensione Clicca qui per scaricare la domanda A cura dell'utente: La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente alla seguente documentazione: Documento di Identità Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato ( clicca qui per visualizzare l'elenco dei Caf nazionali sul sito dell'agenzia delle Entrate) Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione: 1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda punto 3) In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda il punto 3) In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione: copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di 3 / 5

4 recesso per giusta causa si veda il punto 3) In tutti i casi di dimissioni per giusta causa: sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore; lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo: certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'asl competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%) A cura della Banca La banca, acquisita la documentazione prevista e verificatane la completezza e la regolarità formale, inoltra telematicamente la domanda a Consap ai sensi del D.L. del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 132 del 21/06/2010 ; Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare entro i successivi 10 giorni lavorativi tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell'evento causa per il quale si richiede la sospensione; A cura di Consap Acquisita la documentazione Consap, quale gestore del Fondo, s'impegna entro 15 giorni 4 / 5

5 lavorativi a dare esito dell'istruttoria: la decisione viene comunicata alla Banca e l'eventuale rigetto viene specificamente motivato. La banca è tenuta a comunicare pedissequamente al mutuatario la motivazione del rigetto. 5 / 5

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