Circolare N.144 del 2 novembre 2011
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- Severina Di Lorenzo
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1 Circolare N.144 del 2 novembre 2011 Partite le verifiche Inps delle denunce aziendali sui conguagli per gli assegni familiari e le lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo per gli iscritti alla Gestione separata
2 Partite le verifiche Inps delle denunce aziendali sui conguagli per gli assegni familiari e le lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo per gli iscritti alla Gestione separata Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che secondo quanto precisato dall INPS con la circolare n. 136 del , gli ispettori previdenziali verificheranno le denunce aziendali Dm-10 relative al 2008 e al 2009 per le quali sono state riscontrate irregolarità nei conguagli degli importi spettanti ai lavoratori per i familiari a carico. Non solo, con il messaggio n del , l Istituto ha annunciato che la Direzione Centrale Entrate sta terminando le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata, di cui all art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. Le lettere riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004, quali risultano dal confronto tra pagamenti e denunce GLA R-C presentati negli anni 2002, 2003 e
3 Verifiche Inps delle denunce aziendali sui conguagli per gli assegni familiari Prosegue il controllo, dopo quello esercitato sull'indennità di malattia, degli importi posti a conguaglio nel quadro D del DM 10/2 per gli anni 2008 e 2009 riguardanti l'assegno per il nucleo familiare (Anf). I criteri, nel dettaglio, sono contenuti nella circolare Inps 25 ottobre 2011 n In particolare, i controlli riguardano i nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili. L'assegno per il nucleo familiare, ricordiamo, spetta ai lavoratori dipendenti i cui nuclei siano composti da più persone i redditi delle quali rientrino nei limiti stabiliti annualmente. L'importo dell Assegno è calcolato sulla base: dei componenti della famiglia; al totale dei redditi; ed è erogato dal datore di lavoro (al quale va presentata apposita richiesta con il modello Anf/dip) per conto dell'inps. OSSERVA Per poter valutare appieno il predetto controllo si evidenziano di seguito alcuni aspetti riguardanti il riconoscimento per l'assegno per il nucleo familiare. Soggetti componenti il nucleo familiare. Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti: richiedente l'assegno per il nucleo familiare appartenente alle categorie tutelate; coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli legittimi ed equiparati (legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, gli affidati a norma di legge), di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, se si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico e mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro; i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, che sono appunto equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati (Inps, circolari nn. 195/1999, 213/2000 e 146/2001); fratelli, sorelle e nipoti ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 818/1957, di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, se inabili assolutamente e permanentemente a un proficuo lavoro, sempreché risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità). Nel ipotesi invece, di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente, il nucleo 3
4 familiare è composto da: il coniuge superstite contitolare della pensione; i figli legittimi o legittimati ed equiparati (articolo 38 del Dpr 818/1957), minori, titolari o contitolari della pensione; i figli ed equiparati maggiorenni, inabili a un proficuo lavoro, anche se non contitolari della pensione. L'articolo 2, comma 8, della legge 153/1988 prevede che il nucleo familiare possa essere composto da una sola persona quando la medesima risulti titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. L'Inps (circolare 6 maggio 1998 n. 98), aderendo a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n del 1996, ha precisato che il nucleo familiare può essere composto anche dal solo coniuge superstite, ovviamente, se minore o maggiorenne inabile (a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro). In tal caso si applicheranno le tabelle in vigore per i nuclei orfanili. L'articolo 2 della legge 153/1988 rinvia alla normativa del Testo unico delle norme sugli assegni familiari per quanto non espressamente disposto. Si richiamano, quindi, i seguenti casi di equiparazione ai figli secondo la disciplina del Testo unico sugli assegni familiari: figli naturali del coniuge, da questi regolarmente riconosciuti sia prima che dopo il matrimonio; minori regolarmente affidati al coniuge in epoca anteriore al matrimonio. L'individuazione dei componenti il nucleo familiare va fatta con riferimento al richiedente l'assegno. I soggetti che formano il nucleo familiare possono anche non essere conviventi quindi per l'individuazione dei componenti di uno stesso nucleo familiare può occorrere eventualmente più di uno stato di famiglia. Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti componenti il suo nucleo familiare. Non vanno computati, quindi, i redditi del coniuge che abbia abbandonato la famiglia o che risulti legalmente ed effettivamente separato e i redditi di altri soggetti esclusi dal nucleo familiare (figli ed equiparati coniugati, familiari residenti all'estero di cittadino straniero senza trattamento di reciprocità). Per quanto riguarda i redditi che concorrono alla formazione del reddito familiare, l'articolo 2 della legge 153/1988 parla di redditi complessivi. 4
5 Tornando ai controlli degli importi riguardanti l'assegno per il nucleo familiare, posti a conguaglio nel quadro D del DM 10/2, come detto ci si riferisce gli anni 2008 e 2009: per il periodo 1 luglio giugno 2009 l'anno di riferimento del reddito è quindi il 2007, mentre per il periodo 1 luglio giugno 2010 l'anno di riferimento del reddito è il L articolo 2 della legge 153/1988 prevede che concorrano alla formazione del reddito familiare, inoltre, i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1.032,91 euro, quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, con qualche esclusione. L inps precisa che: tra i redditi assoggettabili all'irpef vanno compresi quelli a tassazione separata con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e delle anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché, con effetto dal 1 luglio 1989, degli arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di corresponsione (esclusione prevista dall'articolo 4, comma 14, della legge 7 dicembre 1989 n. 389); computo nel reddito familiare anche di redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettati al regime italiano dell'irpef e i redditi da lavoro, conseguiti presso enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana nonché, naturalmente, le pensioni concesse da organismi esteri o enti internazionali; i redditi provenienti da lavoro dipendente vanno considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge; il limite annuo di 1.032,91 euro, quale importo massimo da non superare per non prendere in considerazione i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (al lordo delle relative ritenute erariali), va riferito alla somma dei redditi di tale tipo di appartenenza del nucleo familiare nel suo complesso. Ad esempio, tra i redditi da considerare (se complessivamente superiori al limite annuo di 1.032,91 euro) si possono indicare tra quelli esenti da imposta, le pensioni sociali, gli assegni sociali e le pensioni, gli assegni e le indennità ai disabili (invalidi civili, ciechi e sordomuti), mentre tra quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, gli interessi dei depositi e conti bancari e postali, gli interessi da Cct e da Bot, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici eccetera. Dalle analisi svolte dall INPS sono emerse tre distinte tipologie di probabili conguagli indebiti, che meritano di essere oggetto di specifico controllo amministrativo. Le tre diverse tipologie sono: 5
6 indebito conguaglio per erronea attribuzione della classe reddituale e conseguente erogazione al nucleo di un importo superiore a quello spettante; indebito conguaglio perché la somma dei redditi da lavoro dipendente del nucleo familiare del richiedente non raggiunge almeno il 70% del reddito complessivo e conseguente erogazione al nucleo di un importo non spettante; indebito conguaglio perché più persone dello stesso nucleo familiare percepiscono l assegno. Sulla base delle citate anomalie, nelle more del rilascio della procedura di controllo automatizzata, viene dato avvio ad una fase sperimentale a livello nazionale, da concludere entro il 30 novembre p.v., che prevede, comunque, un controllo completo e una verifica puntuale della prestazione in argomento. A tal fine sono state predisposte le liste delle aziende e dei lavoratori che hanno beneficiato degli ANF da sottoporre a verifica. Prima di procedere alla convocazione dell azienda, gli operatori alla verifica amministrativa controlleranno se alcune informazioni presenti nelle liste inviate, in particolare relative alle dichiarazioni Emens, siano state modificate dopo l estrazione dei dati, ovvero se il presunto indebito rilevato dai modelli Emens sia stato oggetto di una successiva comunicazione correttiva da parte dell azienda. Le successive verifiche attraverso la procedura Vig DM-Emens riguarderanno i dati dei conguagli mensili attraverso i codici 0035 (ANF correnti) e L036 (ANF arretrati) esposti nel quadro D del DM 10/2. A completamento dell istruttoria dovranno essere controllati i dati fiscali dei singoli lavoratori per verificare sia il diritto alla prestazione che la correttezza dell importo. In seguito si dovrà procedere alla convocazione dell azienda attraverso un invito al contradditorio al fine di acquisire la necessaria documentazione cartacea richiesta per i controlli di rito. Il controllo della documentazione acquista si articolerà in due fasi: controllo formale: in tale fase l INPS procede alla verifica della documentazione attestante la richiesta della prestazione (modello ANF/DIP o ulteriore documentazione), la verifica delle buste paga dei lavoratori per accertare l erogazione della prestazione, la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione del lavoratore e i dati comunicati dal datore di lavoro con il modello Emens e/o conguagliati nel modello DM 10/2; controllo sostanziale: in tale fase di controllo, l INPS: verifica che la composizione del nucleo familiare, la classe reddituale in cui è stato inserito il nucleo ed il conseguente importo mensile dell assegno siano corretti; incrocia i dati complessivi reddituali del nucleo dichiarati dal lavoratore al datore di lavoro con i dati reddituali consolidati resi disponibili dall Agenzia delle Entrate e riferiti al periodo indennizzato; 6
7 verifica del rapporto (pari al 70%), tra il reddito da lavoro dipendente e il reddito complessivo del nucleo familiare; verifica, in caso di doppia erogazione dell assegno da parte della stessa azienda o da parte di aziende diverse al medesimo nucleo familiare, di quale richiesta sia da ritenere incompatibile. All esito del contraddittorio con l azienda e della verifica della documentazione prodotta dovrà stabilirsi se: la non corretta indicazione della tabella, della composizione del nucleo familiare, della classe reddituale in cui è stato inserito il nucleo ed il conseguente importo mensile dell assegno siano dovute a quanto dichiarato nel modello ANF/DIP; la richiesta con l indicazione dei dati reddituali sia stata correttamente accolta (vedasi circolare n.182/99 e n.12/2002); l importo conguagliato con il DM10/2 corrisponda all importo effettivamente erogato al lavoratore. Se dalle ipotesi sopra illustrate discende il corretto comportamento aziendale le successive iniziative dovranno essere rivolte nei confronti dei lavoratori con modalità che saranno indicate con successiva circolare. Nel caso contrario, in cui si riscontrasse una responsabilità dell azienda, si dovrà procedere con il recupero degli importi erroneamente conguagliati con aggravio di sanzioni civili. Nei casi in cui dovesse emergere che gli importi posti a conguaglio con il DM 10/2 siano corretti ma i dati trasmessi con Emens siano errati, l azienda dovrà essere invitata a modificare il flusso per i periodi in cui i dati non coincidono. Lettere per l interruzione dei termini di prescrizione e di recupero contributivo Con il messaggio n del , l INPS ha precisato che la Direzione Centrale Entrate sta terminando le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata, di cui all art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. Le lettere riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004, quali risultano dal confronto tra pagamenti e denunce GLA R-C presentati negli anni 2002, 2003 e I soggetti interessati sono i contribuenti destinatari degli avvisi di pagamento inviati nel mese di novembre 2006 per i quali risulta la notifica della richiesta e almeno un contributo residuo a debito. Inoltre, sono interessati i soggetti per i quali sono state effettuate interruzioni dei termini da parte delle singole sedi, registrate nella funzione interruzione termini presente nell area intranet > Soggetto contribuente > Gestione separata Servizi per i liberi professionisti e i parasubordinati. 7
8 Le lettere sono suddivise in due parti: informazione generale e prospetti riepilogativi di tutte le informazioni utili per la determinazione del debito residuo. I prospetti riepilogativi, in particolare, sono i seguenti: Prospetto riepilogativo dei contributi dovuti : sono indicati i dati relativi al periodo di riferimento del compenso erogato e all imponibile, ai versamenti effettuati, al contributo residuo a debito; Prospetto riepilogativo delle sanzioni dovute : è indicato il calcolo delle sanzioni sugli importi omessi relativi al prospetto su menzionato; Prospetto evidenza degli estremi riferiti agli atti interruttivi : sono indicati gli estremi del precedente atto di avviso di interruzione dei termini, il numero della raccomandata e la data di notifica della stessa; Prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati con F24 privi del periodo di riferimento : sono elencati i versamenti effettuati dai committenti, nei quali non è stato inserito il dato del periodo di riferimento da a relativo al contributo versato. Questi versamenti sono stati abbinati al periodo risultante a debito più vecchio e fino a capienza. Per questa ultima evidenza è stata predisposta una lettera diversa, nella quale si chiede al contribuente di porre particolare attenzione ai dati rappresentati, di verificarne la correttezza e soprattutto di validare la situazione esposta. Nel caso di silenzio e dopo 30 giorni dalla data della notifica dell avviso di pagamento, la posizione debitoria diverrà definitiva. I contribuenti, infine, sono invitati a versare la contribuzione entro 30 giorni utilizzando: la causale contributo CXX per gli importi relativi ai contributi omessi, la causale COS per le sanzioni calcolate. Si ricorda che il calcolo delle sanzioni è stato effettuato ai sensi della legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettera a), nel caso di denunce presentate entro i termini previsti, e lettera b) nel caso di denunce pervenute oltre tali termini. Le citate disposizioni stabiliscono che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in 8
9 ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (lettera a); in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioé nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge (lettera b). In caso di mancata regolarizzazione degli importi entro i termini stabiliti, la denuncia passerà a recupero crediti per il successivo invio dell avviso di addebito, non essendo prevista alcuna ulteriore fase amministrativa. 9
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