Le pensioni pagano l'irpef

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1 Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L'Inps si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). ESCLUSIONI Sono escluse dal pagamento dell'irpef le prestazioni assistenziali erogate dall'inps: la pensione sociale; l'assegno sociale; le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. la maggiorazione sociale delle pensioni. TRATTENUTE IRPEF PER L'ANNO 2008 Le trattenute Irpef vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito. La legge finanziaria 2007 ha modificato le aliquote da applicare agli scaglioni di reddito, che attualmente sono quelle indicate nelle tabelle seguenti. Scaglioni annui di imposta fino a ,00 23% oltre ,00 fino a ,00 27% oltre ,00 fino a ,00 38% oltre ,00 fino a ,00 41% oltre ,00 43% Aliquota Scaglioni mensili di imposta fino a 1.250,00 23% oltre 1.250,00 fino a 2.333,33 27% oltre 2.333,33 fino a 4.583,33 38% oltre 4.583,33 fino a 6.250,00 41% oltre 6.250,00 43% Aliquota L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione o da attività lavorativa non superiori a euro annui, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito della casa di proprietà adibita ad abitazione principale.

2 LE DETRAZIONI Le detrazioni sono importi stabiliti annualmente dalla legge che si sottraggono all'imposta e sono applicate per fasce di reddito in relazione al numero dei familiari a carico e alla natura del reddito. La detrazione per familiare spetta a condizione che le persone a cui si riferisce posseggano un reddito complessivo, al lordo delle detrazioni e degli oneri deducibili, non superiore al limite stabilito dalla legge, pari a 2.840,51 euro per l'anno Le detrazioni per i familiari a carico Il coniuge La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a 2.840,51 euro annui, al lordo degli oneri deducibili (spese mediche, interessi passivi per mutui, premi assicurativi ecc.). I figli e altre persone a carico Si considerano a carico i figli - qualunque sia la loro età - che non abbiano redditi propri superiori a 2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Si considerano altre persone a carico: i genitori, gli adottanti, i generi, le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, i nipoti, il coniuge separato o divorziato, a condizione che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e che abbiano redditi propri non superiori a 2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili. Detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato Fino a (1) Oltre e fino a Oltre e fino a Oltre e fino a Oltre e fino a Oltre e fino a Oltre e fino a Oltre e fino a Oltre e fino a (2) Detrazione per familiari diversi dal coniuge Familiari per cui spetta la detrazione Per ciascuno figlio, compresi i figli naturali 800 riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni 900 (3) Per ogni figlio disabile (legge 104/1992) Importo base (3) La detrazione è aumentata di 200 euro per Più di tre figli a carico ciascun figlio a partire dal primo: aumento = 200 x n totale figli Per ogni altra persona a carico 750 (4) Si applicano, se più convenienti, le detrazioni Per il primo figlio in mancanza del coniuge previste per il coniuge Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e spettano dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino al mese in cui tali condizioni sono cessate.

3 (1) La detrazione è diminuita del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e euro, se l'ammontare del reddito complessivo non supera euro. (2) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro diminuito del reddito complessivo e euro. (3) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro. Per ogni figlio successivo al primo l'importo di euro è aumentato di euro. (4) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro. Le detrazioni per redditi (per soggetti di età inferiore a 75 anni) Fino a 7.500, ,00 (1) Oltre 7.500,00 e fino a , ,00 (2) Oltre ,00 e fino a , ,00 (3) Oltre ,00 - Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni) Fino a 7.750, ,00 (4) Oltre 7.750,00 e fino a , ,00 (5) Oltre ,00 e fino a , ,00 (6) Oltre ,00 - (1) L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro. Tale importo è garantito anche nel caso in cui la detrazione spettante è inferiore a 690 euro. (2) La detrazione è aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. (3) del reddito complessivo, e l'importo di euro. (4) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. Tale importo è garantito anche nel caso in cui la detrazione spettante è inferiore a 713 euro. (5) La detrazione è aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. (6) del reddito complessivo, e l'importo di euro.

4 4 di 6 24/01/ Detrazioni per redditi di lavoro (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici derivanti dalla previdenza complementare) Fino a (1) Oltre e fino a (2) Oltre fino a (3) Oltre La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell'anno Ulteriore detrazione per redditi da lavoro (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici derivanti dalla previdenza complementare) Ulteriore detrazione annua Oltre e fino a Oltre e fino a Oltre e fino a Oltre e fino a Oltre e fino a L'importo dell'ulteriore detrazione deve essere aggiunto alla detrazione per redditi da lavoro calcolata secondo i criteri della tabella precedente Detrazione per redditi diversi (da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all'ex coniuge e di assegno divorziale all'ex coniuge superstite) Fino a Oltre e fino a (4) Oltre (1) L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro. Tale importo è garantito anche nel caso in cui la detrazione spettante è inferiore a 690 euro. (2) La detrazione è aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo è superiore a ma non a euro. (3) del reddito complessivo, e l'importo di euro. (4) del reddito complessivo, e l'importo di euro. In particolare CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Per evitare che la nuova normativa possa determinare un peggioramento del trattamento fiscale, il contribuente può, in occasione della dichiarazione annuale per il 2005, scegliere di applicare le norme in vigore al 31 dicembre 2002, o quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se sono più favorevoli.

5 DUE O PIU' PENSIONI A partire dal 1999, il titolare di due o più pensioni, anche se corrisposte da enti previdenziali diversi, non deve più fare la dichiarazione annuale al fisco se oltre alle pensioni non possiede altri redditi. La legge ha infatti previsto che gli enti che pagano le pensioni debbano applicare le ritenute fiscali in maniera "globale". Per i titolari di più pensioni, pagate da uno o più enti e assoggettabili all'irpef risultanti nel casellario centrale dei pensionati, la trattenuta fiscale è calcolata in base all'imponibile costituito dall'ammontare complessivo delle pensioni (tassazione congiunta). L'Inps determina per ogni pensionato l'imposta dovuta e le detrazioni spettanti, in base all'imponibile complessivo, e le comunica agli altri enti previdenziali. Ogni ente applica la trattenuta indicata dall'inps; la somma delle trattenute applicate da ciascun ente equivale all'irpef dovuta sull'ammontare complessivo delle pensioni. Chi possiede altri redditi deve effettuare la dichiarazione annuale versando l'eventuale differenza che ovviamente è calcolata solo sugli altri redditi. Ogni anno il Casellario, nel caso in cui una persona percepisca più di una pensione, calcola le trattenute Irpef. L'intervento dell'inps riguarda sia i casi in cui una delle pensioni sia corrisposta direttamente, sia i casi in cui i trattamenti pensionistici siano erogati da altri enti, come l'inpdap, l'enpals, Casse professionali ecc. Il compito degli altri Enti Ogni ente previdenziale entro il 28 febbraio di ogni anno, comunica all'inps i dati di tutte le pensioni in pagamento, fornendo l'importo e le complete generalità del titolare. La comunicazione degli enti riguarda: l'ammontare della pensione pagata nell'anno precedente a titolo definitivo; l'ammontare del trattamento della pensione nell'anno in corso, a titolo provvisorio e quindi con possibilità di variazione. Il compito dell'inps Sulla base dei dati ricevuti dagli enti, l'inps: calcola le ritenute fiscali considerando tutti i trattamenti di cui la singola persona, individuata attraverso il codice fiscale, risulta titolare; calcola le deduzioni cui ha diritto il pensionato (deduzione per assicurare la progressività del reddito e deduzioni per i familiari a carico); comunica entro il mese di giugno ad ogni ente l'importo della ritenuta da operare, di modo che l'ente possa applicare la ritenuta nella giusta misura, cioè nella misura che tiene conto di tutti i redditi pensionistici del soggetto. Variazioni della pensione Può accadere che l'ammontare della pensione, comunicata dagli enti al Casellario entro il 28 febbraio subisca una modifica nel corso dell'anno. In questo caso il pensionato non deve preoccuparsi perché la modifica della trattenuta Irpef, sulla base del nuovo ammontare complessivo, viene effettuata direttamente dagli enti interessati attraverso il conguaglio di fine anno. La variazione dell'importo della pensione può avvenire anche all'ultimo momento, nel mese di dicembre, con effetto retroattivo. In questo caso gli enti erogatori non hanno alcuna possibilità di fare il conguaglio di fine anno. Il pensionato può: non intervenire in quanto sarà il fisco, in sede di controllo, a rideterminare l'imposta. La differenza dovuta dal pensionato viene iscritta nei ruoli esattoriali senza alcuna sanzione; deve soltanto pagare gli interessi al tasso previsto dalla legge. in alternativa presentare l'anno successivo la dichiarazione dei redditi (modello 730 o

6 modello Unico) e versare in quell'occasione la somma relativa alla maggiore imposta dell'anno precedente. LE TASSE SULLE PENSIONI PAGATE ALL'ESTERO Le tasse sulle pensioni pagate all'estero possono avere una normativa diversa. Vedi Come si calcola la pensione (Le pensioni internazionali) SOSTEGNO FISCALE PER I BASSI REDDITI (BONUS INCAPIENTI) La legge finanziaria per il 2008 attribuisce, ai soggetti passivi dell imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) la cui imposta netta dovuta per l anno 2006 è pari a zero (i cosiddetti incapienti ), una somma pari a 150 euro, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all erario. Agli stessi soggetti, inoltre, spetta un ulteriore somma, sempre di 150 euro, per ciascun familiare a carico. Se il familiare è a carico di più persone, la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza delle detrazioni per carichi familiari. INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

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