IRPEF, conguaglio 2014 Le procedure da seguire per effettuare correttamente i calcoli

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IRPEF, conguaglio 2014 Le procedure da seguire per effettuare correttamente i calcoli"

Transcript

1 IRPEF, conguaglio 2014 Le procedure da seguire per effettuare correttamente i calcoli Ecco qui di seguito, una sintesi della normativa generale che regola le operazioni relative al conguaglio di fine anno. DEFINIZIONE DI CONGUAGLIO Saldo contabile tra l imposta annua dovuta per il reddito annuo conseguito presso il datore di lavoro in base ad un consuntivo di fine anno Meno l ammontare delle ritenute operate mensilmente sulla retribuzione del lavoratore TERMINI PER L EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO Per i dipendenti in forza al 31/12/2014 le operazioni vanno effettuate entro il 31/12/2014 sugli emolumenti corrisposti entro il 12/01/2015 le operazioni possono essere differite al 28 febbraio dell anno successivo operando sugli emolumenti corrisposti entro il 12/01/2015. EMOLUMENTI DA CONSIDERARE IN SEDE DI CONGUAGLIO Devono essere sommati, per ciascun dipendente, i seguenti elementi corrisposti nell anno: a) stipendi e salari (in denaro ed in natura), indennità varie, compensi vari; b) mensilità aggiuntive e compensi di identica natura; c) indennità percepite ma a carico di terzi (*) ; d) assegni ed indennità a carico di enti previdenziali e direttamente corrisposti dall Ente stesso (ad es. INAIL); e) indennità anticipate dall azienda e recuperate mediante conguaglio con i contributi (malattia, maternità, integrazione salariale, ecc.); f) polizze assistenza sanitaria (**) ; g) polizze vita e infortunio extra professionale (***) ; Al riguardo si precisa che i contributi versati dal datore di lavoro per i dirigenti e quadri superiori a copertura della polizza assicurativa per tutti i rischi di morte, invalidità permanente e infortuni stipulate tramite il FASDAPI, concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore, e non danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%. h) erogazioni a fronte di spese sanitarie (****). Non concorrono a formare l imponibile: gli arretrati le indennità di fine rapporto le indennità sostitutive di preavviso le integrazioni salariali straordinarie corrisposte direttamente dall INPS ai dipendenti. I contributi FASI non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro (quota carico dipendente più quota carico azienda). I contributi versati ai fondi di previdenza complementare non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite del tetto annuo di deducibilità pari a 5.164,57 euro.

2 (*) Per tali indennità il percipiente può presentare al datore di lavoro, entro il 12/01/2015 la certificazione unica modello CUD rilasciata dall ente erogante, al fine di consentire al datore di lavoro stesso di tenerne conto in sede di conguaglio di fine anno. (**) Sui premi versati dal datore di lavoro per polizze assistenza sanitaria, anche se concesse in conformità a contratti collettivi o accordi aziendali, non compete la detrazione IRPEF. (***) In base a quanto previsto dalla lettera f) dell art. 15 del TUIR è riconosciuta una detrazione d imposta pari al 19% dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a euro 530,00 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. (****) Su tali erogazioni, concesse in conformità a contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali, compete la detrazione IRPEF pari al 19%. Più precisamente: per le spese mediche specialistiche, chirurgiche e generiche compete la detrazione IRPEF nella misura del 19% della parte di spese sanitarie che eccede 129,11 euro; per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie compete la detrazione IRPEF nella misura del 19% sull intero ammontare. CREDITO D'IMPOSTA - BONUS IRPEF (D.L. 66/2014) A partire dalla retribuzione del mese di maggio 2014, è stato riconosciuto il Bonus fiscale in applicazione del Decreto Legge n. 66/2014. Il requisito richiesto ai fini della corresponsione del Bonus fiscale è quello di essere in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a euro, al netto dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il Bonus è stato applicato sulla base del reddito di lavoro dipendente presunto relativo all'anno 2014 ed è soggetto ad eventuale rideterminazione in sede di conguaglio fiscale di fine anno sulla base del reddito effettivamente percepito nell'anno. Per coloro che possiedono altri redditi, il bonus sarà soggetto ad ulteriore conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. PROCEDIMENTO All imponibile fiscale annuale il datore di lavoro dovrà applicare l aliquota progressiva stabilita in base agli scaglioni annui di reddito. L imposta così determinata sarà ridotta: dalle detrazioni d imposta rapportata al periodo di lavoro nell anno; dalle detrazioni per carichi di famiglia. Inoltre, dall imposta netta si detrae l ammontare dei crediti d imposta spettanti al contribuente a norma dell articolo 165 del TUIR (credito d imposta per i redditi prodotti all estero). Se l ammontare dei crediti d imposta è superiore a quello dell imposta netta, il contribuente ha diritto di scegliere se computare l eccedenza in diminuzione dell imposta relativa all anno successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA Il decreto legge n.138/2011, convertito con modificazioni in Legge n.148/2011, aveva previsto l introduzione di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito complessivo, di cui all art. 8 Tuir, eccedente ,00 euro lordi annui, per il triennio 2011, 2012 e L applicazione del suddetto contributo è stato prorogato per il triennio dall art. 1, comma 590, legge n. 147/2013). Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Si veda l articolo pubblicato sul nostro sito in data 13/12/2011.

3 CONCLUSIONI L imposta così determinata sarà ridotta delle ritenute d acconto già operate dal sostituto d imposta durante l anno. Il datore di lavoro su richiesta del lavoratore ha la facoltà di riconoscere la detrazione per oneri che non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro stesso. In tal caso il lavoratore è obbligato a fornire al sostituto d imposta tutte le notizie necessarie per la corretta gestione dell onere (ad esempio, che si tratta di un mutuo relativo all acquisto dell abitazione principale e che è presente il requisito relativo alla permanenza del contribuente nell abitazione principale, ecc.) Altrettanto vale per gli oneri deducibili diversi da quelli trattenuti dalla busta paga; il lavoratore non può pretendere il riconoscimento, ma il sostituto può decidere di accogliere la richiesta avanzata in tale senso, evitando in questo modo al lavoratore di presentare la dichiarazione dei redditi solo per detti oneri. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute all atto del conguaglio entro il 28 febbraio dell anno successivo, il lavoratore può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l importo corrispondente alle ritenute ancora dovute. In tal caso resta fermo l obbligo del sostituto di versare interamente all erario le somme dovute dal lavoratore nel mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio, indipendentemente dal rimborso delle stesse da parte del lavoratore. In alternativa, il lavoratore, può dichiarare, sempre per iscritto, di autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio, termine entro il quale devono cessare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio; in tal caso, si applica l'interesse dello 0,50% mensile. L importo che al termine del periodo d imposta non è stato trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicato al lavoratore che deve provvedere al versamento entro il 16 gennaio dell anno successivo. Se le operazioni di conguaglio si chiudono con un credito per il lavoratore, il sostituto deve effettuare la restituzione delle maggiori ritenute applicate nel corso dell anno. Ciò vale anche nell ipotesi in cui tali operazioni siano effettuate in corso d anno a causa della cessazione del rapporto di lavoro (anche se per decesso del lavoratore). CONGUAGLIO DI FINE ANNO PUO RISULTARE A A debito d imposta: le ritenute operate durante l anno risultano inferiori al dovuto. Il sostituto d imposta dovrà Recuperare la differenza sulla busta paga del lavoratore relativa al mese in cui viene effettuato il conguaglio Versare detto importo entro i termini previsti, in relazione al mese in cui si è operato il conguaglio B A credito d imposta: le ritenute effettuate durante l anno risultano superiori all ammontare dovuto. Il sostituto d imposta dovrà: Recuperare le somme da restituire al singolo dipendente mediante compensazione con le imposte trattenute a fine anno sulle retribuzioni di altri dipendenti. Nel caso in cui le ritenute da rimborsare superino le ritenute da versare il sostituto d imposta dovrà: Restituire le ritenute operate in eccesso in sede di conguaglio Recuperare l importo restituito

4 PRECISAZIONI In presenza di successivi rapporti con lo stesso dipendente, il sostituto d imposta deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell anno, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso ne abbia fatto richiesta. Il dipendente può richiedere al sostituto di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell anno. La richiesta è effettuata consegnando al sostituto d imposta, entro il 12/01/2015 la certificazione unica rilasciata dagli altri soggetti erogatori. ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF L articolo 8, comma1,lettera b) del Decreto semplificazioni modifica la data di riferimento del domicilio fiscale relativo al calcolo dell addizionale regionale, disponendo che la stessa debba essere versata alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale medesima ( prima era 31 dicembre). In merito alla decorrenza della variazione è in corso di pubblicazione una circolare di cui verrà data comunicazione. In sede di conguaglio di fine anno il sostituto d imposta deve: determinare l addizionale dovuta da ogni dipendente sul reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto, quindi, degli oneri deducibili, nella misura (ad es: per il Piemonte) del: 1.62% per i redditi fino a , % per i redditi superiori a ,00 e fino a % per i redditi superiori a ,00 e fino a , % per i redditi superiori a ,00 e fino a , % per i redditi superiori a ,00. trattenere al dipendente la ritenuta in un numero massimo di undici rate di pari importo, a partire dal mese successivo a quello di svolgimento delle operazioni di conguaglio (non oltre, comunque, il mese di novembre). Pertanto, ove il conguaglio venga effettuato nel mese di dicembre, il lavoratore potrà beneficiare della rateazione fino ad un massimo di undici rate, mentre se le operazioni avverranno a gennaio o a febbraio le rate si ridurranno rispettivamente a dieci e nove. Sulla rateazione non vengono applicati gli interessi. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima del completamento del prelievo, le rate in scadenza verranno trattenute in un unica soluzione all atto del conguaglio di fine rapporto. L addizionale non è dovuta sui redditi assoggettati a tassazione separata. Inoltre non è dovuta dai lavoratori che possiedono un reddito complessivo cui corrisponda un IRPEF che, al netto delle detrazioni, non superi 10,33 euro. L imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo 3802 denominato Addizionale regionale all IRPEF - sostituto d imposta, indicando come periodo di riferimento Nella colonna CODICE REGIONE della sezione REGIONI deve essere indicato il codice della Regione alla quale viene attribuito il versamento. ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Con riferimento all addizionale comunale all IRPEF, viene disposto che essa sia dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale (cioè la residenza anagrafica da almeno 60 giorni) alla data del 1 gennaio dell anno al quale l addizionale stessa si riferisce. Il versamento dell addizionale comunale all IRPEF è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al versamento del saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche.

5 Il saldo è determinato all atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello nel quale il conguaglio è effettuato e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L addizionale non è dovuta sui redditi assoggettati a tassazione separata. Inoltre non è dovuta dai lavoratori che possiedono un reddito complessivo cui corrisponda un IRPEF che, al netto delle detrazioni, non superi 10,33 euro. Il versamento dell addizionale comunale è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento utilizzando il codice catastale identificativo del Comune; a tal fine occorrerà indicare nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI il codice tributo 3848 denominato Addizionale comunale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta. Saldo, indicando come periodo di riferimento DETASSAZIONE Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2014 è stato pubblicato il D.P.C.M 19 febbraio 2014 che prevede la detassazione dei premi di risultato per l anno Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell anno 2013, a euro , al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 alla medesima imposta sostitutiva. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell imposta sostitutiva in esame non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell anno 2014, ad euro lordi. Per retribuzione di produttività devono intendersi le voci retributive erogate in esecuzione dei contratti collettivi come più sopra definiti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione di misure volte a rendere compatibile l impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica. In relazione a quanto sopra, lo scorso 16 giugno API Torino ha sottoscritto con le Segreterie Provinciali di CGIL- CISL-UIL l Accordo territoriale che, recependo le previsioni dell Accordo Interconfederale CONFIMI - OO.SS. del 10 giugno 2014, consente alle Imprese associate ad API Torino di applicare alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti l istituto della detassazione per l anno 2014]

6 TERMINI DI VERSAMENTO - CODICI TRIBUTO Mese del Conguaglio Termine per il versamento delle ritenute Modulo di versamento e sezione rateazione / mese rif. anno di rif. cod. trib. Conguaglio fiscale di fine anno Dicembre gennaio 2015 F24 (Erario) Retribuzione di dicembre 16 febbraio 2015 F24 (Erario) corrisposta tra il 1 ed il 12 gennaio 2015 Gennaio febbraio 2015 F24 (Erario) Febbraio marzo 2015 F24 (Erario) Versamento imposte trattenute dal mese di marzo 2015 per incapienza di retribuzione con l'interesse dello 0,50% mensile 16 del mese di scadenza F24 (Erario) mese di riferimento Conguaglio addizionale regionale all'irpef Dicembre del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Retribuzione di dicembre 16 del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento corrisposta tra il 1 ed il 12 gennaio 2015 Gennaio del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Febbraio del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Conguaglio addizionale comunale e provinciale all'irpef dic del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Retribuzione di dicembre 16 del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento corrisposta tra il 1 e il 12 gennaio 2015 Gennaio del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Febbraio del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Previdenziale 22/12/2014

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi della Certificazione Unica (CU) che DEVONO essere inseriti

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE la comunicazione richiede tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti. In particolare i

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 28 aprile 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze 31 gennaio

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF La Finanziaria 2007, con il comma 142 dell articolo 1, ha introdotto il versamento in acconto dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

a cura del Rag. Vassilli TIENGO Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

73/2014 Maggio/12/2014 (*) Napoli 23 Maggio 2014

73/2014 Maggio/12/2014 (*) Napoli 23 Maggio 2014 Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 73/2014 Maggio/12/2014 (*) Napoli 23 Maggio 2014 Bonus di 80 euro. L Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 e l

Dettagli

Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga

Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga Circolare n. 12 del 17 luglio 2014 Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga INDICE 1 Premessa... 2 2 Disciplina prevista dal testo originario del DL 66/2014... 2 2.1 Utilizzo delle ritenute

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 14 MARZO 2008 Informativa n. 25 QUADRO C: MODALITÀ

Dettagli

LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO

LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO Le modalità ed i termini entro i quali il sostituto d imposta deve operare i conguagli nei confronti dei propri dipendenti che hanno presentato il modello 730

Dettagli

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DATI IDENTIFICATIVI Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato

Dettagli

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2013 IN BASE AL MOD. CUD 2013

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2013 IN BASE AL MOD. CUD 2013 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2013 IN BASE AL MOD. CUD 2013 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi del CUD che DEVONO essere inseriti nel 730: Reddito lavoro dipendente Punto

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

Le pensioni pagano l'irpef

Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L'Inps si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte

Dettagli

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2016 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2016

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2016 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2016 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi della Certificazione Unica (CU) che DEVONO essere inseriti

Dettagli

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA Francesca Gerosa Commissione Diritto Tributario Nazionale

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione allegato

Dettagli

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA APPLICABILE ANCHE AL 2010 L articolo 2, co.156 e 157 della Finanziaria 2010 rende operative anche per il 2010 alcune misure finalizzate al sostegno della famiglia,

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

CERTIFICAZIONE UNICA 2015 CERTIFICAZIONE UNICA 201 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater DEL D.P.R. 22 LUGLIO 199, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO 201 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1 Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa Il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione 2. Gestione Finanziaria

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2008...pag. 19. REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE...pag. 24

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2008...pag. 19. REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE...pag. 24 INDICE Sezione Prima - INTRODUZIONE INTRODUZIONE...pag. 14 Lo schema del CUD 2009 - Certificazione Unica Dipendenti...» 14 Termini di consegna al dipendente...» 15 Il trattamento dei dati personali...»

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 1 MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011) Per l

Dettagli

VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE

VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 A Retribuzione: Paga base Indennità contingenza Scatti anzianità Sperminimo individuale Lavoro straordinario Altri elementi imponibili ai fini

Dettagli

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF di Pietro Ghigini docente di Economia aziendale Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF Premessa Approvata sul filo di lana, evitando per un soffio che i lavori parlamentari scivolassero

Dettagli

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO LUNEDI 15 GIUGNO 2015 MESTRE - HOTEL AI PINI Mestre, lì 15 giugno 2015 Approfondimento NASpI e fiscalità a cura di Graziano De Munari

Dettagli

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali Decreto legge 24 aprile 2014, n 66 - Misure urgenti per la competitività

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - INTRODUZIONE. Sezione Seconda - NOVITÀ DEL MODELLO CUD 2014

INDICE. Sezione Prima - INTRODUZIONE. Sezione Seconda - NOVITÀ DEL MODELLO CUD 2014 INDICE Sezione Prima - INTRODUZIONE Introduzione... pag. 14 Lo schema del CUD 2014 - Certificazione Unica Dipendenti...» 14 Termini di consegna al dipendente...» 15 Il trattamento dei dati personali...»

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Documento sul Regime Fiscale

Documento sul Regime Fiscale FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT- PACKARD ITALIANA S.r.l. E DI ALTRE SOCIETA DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1538 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato

Dettagli

La certificazione unica CUD

La certificazione unica CUD La certificazione unica CUD Il datore di lavoro sostituto d'imposta dei propri dipendenti: il CUD Entro il 28 febbraio di ogni anno (fino al 2007 il termine era il 15 marzo) il sostituto deve rilasciare

Dettagli

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE BYBLOS FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 6 II) SCRITTURE DI GESTIONE E) SCRITTURE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE 14 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 E. Scritture relative

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO FONTEDIR Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA in forma abbreviata FONTEDIR DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO REGIME FISCALE

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

CIRCOLARE n. 15 / 2014 DETASSAZIONE RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA ANNO 2014

CIRCOLARE n. 15 / 2014 DETASSAZIONE RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA ANNO 2014 Terrazzini & partners consulenti del lavoro p.i./c.f. 05505810969 www.terrazzini.it Via Campanini n.6 20124 Milano Via Marsala n.29 26900 Lodi Via De Amicis n.10 27029 Vigevano t. +39 02 6773361 f. +39

Dettagli

Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro * aggiornato al 19.05.2011 CHE COS È è un documento obbligatorio che

Dettagli

Indice. 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3

Indice. 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3 LEZIONE ANALISI DELLA RETRIBUZIONE DOTT. GIUSEPPE IULIANO Indice 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3 1 Definizione di cedolino paga

Dettagli

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DATI IDENTIFICATIVI Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato

Dettagli

6. CONTABILITA GENERALE

6. CONTABILITA GENERALE 6. CONTABILITA GENERALE SCRITTURE DI GESTIONE SCRITTURE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE 1 E. Scritture relative al lavoro dipendente Definizione Il lavoro rappresenta un fattore della produzione che contabilmente

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

Le novità in tema di addizionali IRPEF, recupero versamenti in eccesso e dei rimborsi ai dipendenti, Bonus Renzi, ticket restaurant, TFR in busta paga

Le novità in tema di addizionali IRPEF, recupero versamenti in eccesso e dei rimborsi ai dipendenti, Bonus Renzi, ticket restaurant, TFR in busta paga Le novità in tema di addizionali IRPEF, recupero versamenti in eccesso e dei rimborsi ai dipendenti, Bonus Renzi, ticket restaurant, TFR in busta paga Piergiorgio Mondini 17-18-19 febbraio 2015 Addizionali

Dettagli

OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità

OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità Premessa Il bonus Irpef, contenuto nell art. 1 del D.L. n. 66/2014 (entrato in vigore il 24 aprile 2014), vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha fatto sapere

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Note di Rilascio Utente Versione 14.30.10 - PAGHE

Note di Rilascio Utente Versione 14.30.10 - PAGHE Note di Rilascio Utente Versione 14.30.10 - PAGHE INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix 14.30.10 può essere utilizzata come aggiornamento

Dettagli

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare

Dettagli

La Certificazione CUD/2014 : le principali novità in sintesi

La Certificazione CUD/2014 : le principali novità in sintesi La Certificazione CUD/2014 : le principali novità in sintesi a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale È stato approvato con provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014 Prot.5131-2014

Dettagli

CIRCOLARE N.3/E. Roma, 28 febbraio 2012

CIRCOLARE N.3/E. Roma, 28 febbraio 2012 CIRCOLARE N.3/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 febbraio 2012 OGGETTO: Articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

DICHIARAZIONI FISCALI

DICHIARAZIONI FISCALI QUADRO SG SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA, O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti FONDO PENSIONE FUTURA Iscritto al n. 166 all Albo COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 54/2012 LUGLIO/8/2012 (*)

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 54/2012 LUGLIO/8/2012 (*) Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 54/2012 LUGLIO/8/2012 (*) 18 Luglio 2012 SCADE IL 31 LUGLIO 2012 IL

Dettagli

Di seguito, riepiloghiamo i campi del CUD che DEVONO essere inseriti nel modello di dichiarazione:

Di seguito, riepiloghiamo i campi del CUD che DEVONO essere inseriti nel modello di dichiarazione: Indicazioni sulla Compilazione dei Quadri del Modello 730/2012 in presenza di CUD 2012 Di seguito, riepiloghiamo i campi del CUD che DEVONO essere inseriti nel modello di dichiarazione: Reddito lavoro

Dettagli

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Le novità del modello 730/2012 e del modello Unico Persone fisiche 2012 (fascicolo 1) Roma, 9 marzo 2012

Le novità del modello 730/2012 e del modello Unico Persone fisiche 2012 (fascicolo 1) Roma, 9 marzo 2012 Le novità del modello 730/2012 e del modello Unico Persone fisiche 2012 (fascicolo 1) Roma, 9 marzo 2012 Le principali novità di quest anno Cedolare secca sulle locazioni Immobili di interesse storico-artistico

Dettagli

Roma, 29 gennaio 2015

Roma, 29 gennaio 2015 DIREZIONE GENERALE CIRCOLARE n. 2500 Roma, 29 gennaio 2015 ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI ALLE UNIONI REGIONALI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Dettagli

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA punto 94: ammontare corrisposto nel 2007: - al netto di quanto corrisposto in anni precedenti casella 95; - ridotto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

2 DISCIPLINA PREVISTA DAL TESTO ORIGINARIO DEL DL 66/2014

2 DISCIPLINA PREVISTA DAL TESTO ORIGINARIO DEL DL 66/2014 Dott. Mauro ROVIDA Dott. Luca Andrea CIDDA Dott. Francesca RAPETTI Dott. Pietro GRONDONA Dott. Luca GIACOMETTI Dott. Paolo STAGNO Dott. Barbara MARINI Dott. Micaela MARINI Dott. Paolo PICCARDO Telef.:

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Circolare Informativa n 14/2014. Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive

Circolare Informativa n 14/2014. Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive Circolare Informativa n 14/2014 Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag. 3 1) Gestione separata: aliquote, minimali e massimali pag. 3 2) Gestione artigiani

Dettagli

BONUS 80 EURO: ECCO GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI.

BONUS 80 EURO: ECCO GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI. . Prot. n 1215/22 Circolare N 13/LUGLIO 2014 LUGLIO 2014 A tutti i colleghi (*) BONUS 80 EURO: ECCO GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI. Già con la circolare del mese di Aprile Vi avevamo dato le primissime

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 22 22.04.2015 Redditi di lavoro dipendente e assimilati La novità del Bonus Irpef Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Nel quadro

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

RIDUZIONE CUNEO FISCALE PER LAVORO DIPENDENTE BONUS 80 EURO

RIDUZIONE CUNEO FISCALE PER LAVORO DIPENDENTE BONUS 80 EURO RIDUZIONE CUNEO FISCALE PER LAVORO DIPENDENTE BONUS 80 EURO Riferimenti normativi; - Art. 1 DL. n. 66/2014; - Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28.04.204 e n. 9/E del 14.05.2014; - Risoluzione

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti Roma lì 04/05/2014 Prot. 202/2014 A tutti i Centri e Sportelli Circolare n. 52 Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti L art. 51 bis del DL 69/2013 (Decreto del fare) ha previsto

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 16 del 21 marzo 2011 DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. milleproroghe ) convertito nella L. 26.2.2011 n. 10 - Novità in materia di agevolazioni INDICE 1 Premessa...

Dettagli

SERVIZIO CAF 730 PUNTO 1 - REDDITI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELL INTERA NO TAX AREA

SERVIZIO CAF 730 PUNTO 1 - REDDITI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELL INTERA NO TAX AREA Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 18 Prot. 2292 DATA 14.03.2006 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Modello CUD e quadro C Modello CUD, Modello 730/2006

Dettagli

40 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA

40 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA 40 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA 40.1 NOZIONI GENERALI I numerosi interventi legislativi in materia di previdenza e le varie fusioni aziendali, hanno reso necessaria una continua contrattazione

Dettagli