IRPEF, conguaglio 2014 Le procedure da seguire per effettuare correttamente i calcoli
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- Gianpaolo Bruno
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1 IRPEF, conguaglio 2014 Le procedure da seguire per effettuare correttamente i calcoli Ecco qui di seguito, una sintesi della normativa generale che regola le operazioni relative al conguaglio di fine anno. DEFINIZIONE DI CONGUAGLIO Saldo contabile tra l imposta annua dovuta per il reddito annuo conseguito presso il datore di lavoro in base ad un consuntivo di fine anno Meno l ammontare delle ritenute operate mensilmente sulla retribuzione del lavoratore TERMINI PER L EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO Per i dipendenti in forza al 31/12/2014 le operazioni vanno effettuate entro il 31/12/2014 sugli emolumenti corrisposti entro il 12/01/2015 le operazioni possono essere differite al 28 febbraio dell anno successivo operando sugli emolumenti corrisposti entro il 12/01/2015. EMOLUMENTI DA CONSIDERARE IN SEDE DI CONGUAGLIO Devono essere sommati, per ciascun dipendente, i seguenti elementi corrisposti nell anno: a) stipendi e salari (in denaro ed in natura), indennità varie, compensi vari; b) mensilità aggiuntive e compensi di identica natura; c) indennità percepite ma a carico di terzi (*) ; d) assegni ed indennità a carico di enti previdenziali e direttamente corrisposti dall Ente stesso (ad es. INAIL); e) indennità anticipate dall azienda e recuperate mediante conguaglio con i contributi (malattia, maternità, integrazione salariale, ecc.); f) polizze assistenza sanitaria (**) ; g) polizze vita e infortunio extra professionale (***) ; Al riguardo si precisa che i contributi versati dal datore di lavoro per i dirigenti e quadri superiori a copertura della polizza assicurativa per tutti i rischi di morte, invalidità permanente e infortuni stipulate tramite il FASDAPI, concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore, e non danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%. h) erogazioni a fronte di spese sanitarie (****). Non concorrono a formare l imponibile: gli arretrati le indennità di fine rapporto le indennità sostitutive di preavviso le integrazioni salariali straordinarie corrisposte direttamente dall INPS ai dipendenti. I contributi FASI non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro (quota carico dipendente più quota carico azienda). I contributi versati ai fondi di previdenza complementare non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite del tetto annuo di deducibilità pari a 5.164,57 euro.
2 (*) Per tali indennità il percipiente può presentare al datore di lavoro, entro il 12/01/2015 la certificazione unica modello CUD rilasciata dall ente erogante, al fine di consentire al datore di lavoro stesso di tenerne conto in sede di conguaglio di fine anno. (**) Sui premi versati dal datore di lavoro per polizze assistenza sanitaria, anche se concesse in conformità a contratti collettivi o accordi aziendali, non compete la detrazione IRPEF. (***) In base a quanto previsto dalla lettera f) dell art. 15 del TUIR è riconosciuta una detrazione d imposta pari al 19% dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a euro 530,00 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. (****) Su tali erogazioni, concesse in conformità a contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali, compete la detrazione IRPEF pari al 19%. Più precisamente: per le spese mediche specialistiche, chirurgiche e generiche compete la detrazione IRPEF nella misura del 19% della parte di spese sanitarie che eccede 129,11 euro; per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie compete la detrazione IRPEF nella misura del 19% sull intero ammontare. CREDITO D'IMPOSTA - BONUS IRPEF (D.L. 66/2014) A partire dalla retribuzione del mese di maggio 2014, è stato riconosciuto il Bonus fiscale in applicazione del Decreto Legge n. 66/2014. Il requisito richiesto ai fini della corresponsione del Bonus fiscale è quello di essere in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a euro, al netto dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il Bonus è stato applicato sulla base del reddito di lavoro dipendente presunto relativo all'anno 2014 ed è soggetto ad eventuale rideterminazione in sede di conguaglio fiscale di fine anno sulla base del reddito effettivamente percepito nell'anno. Per coloro che possiedono altri redditi, il bonus sarà soggetto ad ulteriore conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. PROCEDIMENTO All imponibile fiscale annuale il datore di lavoro dovrà applicare l aliquota progressiva stabilita in base agli scaglioni annui di reddito. L imposta così determinata sarà ridotta: dalle detrazioni d imposta rapportata al periodo di lavoro nell anno; dalle detrazioni per carichi di famiglia. Inoltre, dall imposta netta si detrae l ammontare dei crediti d imposta spettanti al contribuente a norma dell articolo 165 del TUIR (credito d imposta per i redditi prodotti all estero). Se l ammontare dei crediti d imposta è superiore a quello dell imposta netta, il contribuente ha diritto di scegliere se computare l eccedenza in diminuzione dell imposta relativa all anno successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA Il decreto legge n.138/2011, convertito con modificazioni in Legge n.148/2011, aveva previsto l introduzione di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito complessivo, di cui all art. 8 Tuir, eccedente ,00 euro lordi annui, per il triennio 2011, 2012 e L applicazione del suddetto contributo è stato prorogato per il triennio dall art. 1, comma 590, legge n. 147/2013). Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Si veda l articolo pubblicato sul nostro sito in data 13/12/2011.
3 CONCLUSIONI L imposta così determinata sarà ridotta delle ritenute d acconto già operate dal sostituto d imposta durante l anno. Il datore di lavoro su richiesta del lavoratore ha la facoltà di riconoscere la detrazione per oneri che non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro stesso. In tal caso il lavoratore è obbligato a fornire al sostituto d imposta tutte le notizie necessarie per la corretta gestione dell onere (ad esempio, che si tratta di un mutuo relativo all acquisto dell abitazione principale e che è presente il requisito relativo alla permanenza del contribuente nell abitazione principale, ecc.) Altrettanto vale per gli oneri deducibili diversi da quelli trattenuti dalla busta paga; il lavoratore non può pretendere il riconoscimento, ma il sostituto può decidere di accogliere la richiesta avanzata in tale senso, evitando in questo modo al lavoratore di presentare la dichiarazione dei redditi solo per detti oneri. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute all atto del conguaglio entro il 28 febbraio dell anno successivo, il lavoratore può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l importo corrispondente alle ritenute ancora dovute. In tal caso resta fermo l obbligo del sostituto di versare interamente all erario le somme dovute dal lavoratore nel mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio, indipendentemente dal rimborso delle stesse da parte del lavoratore. In alternativa, il lavoratore, può dichiarare, sempre per iscritto, di autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio, termine entro il quale devono cessare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio; in tal caso, si applica l'interesse dello 0,50% mensile. L importo che al termine del periodo d imposta non è stato trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicato al lavoratore che deve provvedere al versamento entro il 16 gennaio dell anno successivo. Se le operazioni di conguaglio si chiudono con un credito per il lavoratore, il sostituto deve effettuare la restituzione delle maggiori ritenute applicate nel corso dell anno. Ciò vale anche nell ipotesi in cui tali operazioni siano effettuate in corso d anno a causa della cessazione del rapporto di lavoro (anche se per decesso del lavoratore). CONGUAGLIO DI FINE ANNO PUO RISULTARE A A debito d imposta: le ritenute operate durante l anno risultano inferiori al dovuto. Il sostituto d imposta dovrà Recuperare la differenza sulla busta paga del lavoratore relativa al mese in cui viene effettuato il conguaglio Versare detto importo entro i termini previsti, in relazione al mese in cui si è operato il conguaglio B A credito d imposta: le ritenute effettuate durante l anno risultano superiori all ammontare dovuto. Il sostituto d imposta dovrà: Recuperare le somme da restituire al singolo dipendente mediante compensazione con le imposte trattenute a fine anno sulle retribuzioni di altri dipendenti. Nel caso in cui le ritenute da rimborsare superino le ritenute da versare il sostituto d imposta dovrà: Restituire le ritenute operate in eccesso in sede di conguaglio Recuperare l importo restituito
4 PRECISAZIONI In presenza di successivi rapporti con lo stesso dipendente, il sostituto d imposta deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell anno, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso ne abbia fatto richiesta. Il dipendente può richiedere al sostituto di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell anno. La richiesta è effettuata consegnando al sostituto d imposta, entro il 12/01/2015 la certificazione unica rilasciata dagli altri soggetti erogatori. ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF L articolo 8, comma1,lettera b) del Decreto semplificazioni modifica la data di riferimento del domicilio fiscale relativo al calcolo dell addizionale regionale, disponendo che la stessa debba essere versata alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale medesima ( prima era 31 dicembre). In merito alla decorrenza della variazione è in corso di pubblicazione una circolare di cui verrà data comunicazione. In sede di conguaglio di fine anno il sostituto d imposta deve: determinare l addizionale dovuta da ogni dipendente sul reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto, quindi, degli oneri deducibili, nella misura (ad es: per il Piemonte) del: 1.62% per i redditi fino a , % per i redditi superiori a ,00 e fino a % per i redditi superiori a ,00 e fino a , % per i redditi superiori a ,00 e fino a , % per i redditi superiori a ,00. trattenere al dipendente la ritenuta in un numero massimo di undici rate di pari importo, a partire dal mese successivo a quello di svolgimento delle operazioni di conguaglio (non oltre, comunque, il mese di novembre). Pertanto, ove il conguaglio venga effettuato nel mese di dicembre, il lavoratore potrà beneficiare della rateazione fino ad un massimo di undici rate, mentre se le operazioni avverranno a gennaio o a febbraio le rate si ridurranno rispettivamente a dieci e nove. Sulla rateazione non vengono applicati gli interessi. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima del completamento del prelievo, le rate in scadenza verranno trattenute in un unica soluzione all atto del conguaglio di fine rapporto. L addizionale non è dovuta sui redditi assoggettati a tassazione separata. Inoltre non è dovuta dai lavoratori che possiedono un reddito complessivo cui corrisponda un IRPEF che, al netto delle detrazioni, non superi 10,33 euro. L imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo 3802 denominato Addizionale regionale all IRPEF - sostituto d imposta, indicando come periodo di riferimento Nella colonna CODICE REGIONE della sezione REGIONI deve essere indicato il codice della Regione alla quale viene attribuito il versamento. ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Con riferimento all addizionale comunale all IRPEF, viene disposto che essa sia dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale (cioè la residenza anagrafica da almeno 60 giorni) alla data del 1 gennaio dell anno al quale l addizionale stessa si riferisce. Il versamento dell addizionale comunale all IRPEF è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al versamento del saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche.
5 Il saldo è determinato all atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello nel quale il conguaglio è effettuato e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L addizionale non è dovuta sui redditi assoggettati a tassazione separata. Inoltre non è dovuta dai lavoratori che possiedono un reddito complessivo cui corrisponda un IRPEF che, al netto delle detrazioni, non superi 10,33 euro. Il versamento dell addizionale comunale è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento utilizzando il codice catastale identificativo del Comune; a tal fine occorrerà indicare nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI il codice tributo 3848 denominato Addizionale comunale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta. Saldo, indicando come periodo di riferimento DETASSAZIONE Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2014 è stato pubblicato il D.P.C.M 19 febbraio 2014 che prevede la detassazione dei premi di risultato per l anno Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell anno 2013, a euro , al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 alla medesima imposta sostitutiva. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell imposta sostitutiva in esame non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell anno 2014, ad euro lordi. Per retribuzione di produttività devono intendersi le voci retributive erogate in esecuzione dei contratti collettivi come più sopra definiti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione di misure volte a rendere compatibile l impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica. In relazione a quanto sopra, lo scorso 16 giugno API Torino ha sottoscritto con le Segreterie Provinciali di CGIL- CISL-UIL l Accordo territoriale che, recependo le previsioni dell Accordo Interconfederale CONFIMI - OO.SS. del 10 giugno 2014, consente alle Imprese associate ad API Torino di applicare alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti l istituto della detassazione per l anno 2014]
6 TERMINI DI VERSAMENTO - CODICI TRIBUTO Mese del Conguaglio Termine per il versamento delle ritenute Modulo di versamento e sezione rateazione / mese rif. anno di rif. cod. trib. Conguaglio fiscale di fine anno Dicembre gennaio 2015 F24 (Erario) Retribuzione di dicembre 16 febbraio 2015 F24 (Erario) corrisposta tra il 1 ed il 12 gennaio 2015 Gennaio febbraio 2015 F24 (Erario) Febbraio marzo 2015 F24 (Erario) Versamento imposte trattenute dal mese di marzo 2015 per incapienza di retribuzione con l'interesse dello 0,50% mensile 16 del mese di scadenza F24 (Erario) mese di riferimento Conguaglio addizionale regionale all'irpef Dicembre del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Retribuzione di dicembre 16 del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento corrisposta tra il 1 ed il 12 gennaio 2015 Gennaio del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Febbraio del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Conguaglio addizionale comunale e provinciale all'irpef dic del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Retribuzione di dicembre 16 del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento corrisposta tra il 1 e il 12 gennaio 2015 Gennaio del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Febbraio del mese di scadenza F24 (Regioni ed Enti locali) mese di riferimento Previdenziale 22/12/2014
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