REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI LOCALI E PER L ISTITUZIONE DELLA De.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

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1 COMUNE DI CORMONS P R O V I N C I A D I G O R I Z I A REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI LOCALI E PER L ISTITUZIONE DELLA De.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 29/4/2014

2 SOMMARIO Art. 1 -Finalità e ambito di applicazione... pag. 3 Art. 2 -Istituzione della De.C.O.... pag. 4 Art. 3 -Istituzione del Registro De.C.O... pag. 4 Art. 4 -Istituzione dell Albo comunale delle iniziative e manifestazioni.. pag. 5 Art. 5 -Logo De.C.O. Denominazione Comunale di Origine.. pag. 5 Art. 6 -Segnalazioni ai fini della iscrizione del Registro De.C.O. Denominazione Comunale di Origine..... pag. 5 Art. 7 -La struttura organizzativa pag. 6 Art. 8 -La Commissione di valutazione.. pag. 6 Art Controlli e sanzioni. pag. 8 Art Le iniziative comunali. pag. 9 Art Le tutele e garanzie. pag. 9 Art Le attività di coordinamento... pag. 9 Art Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca comunale pag. 9 Art Promozione della De.C.O.. pag. 10 Art Norme finali pag. 10 Allegato A - Domanda pag. 11 Logo pag. 13 2

3 Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il Comune di Cormons, ai sensi dell art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed ai sensi degli artt. 1 e 5 del proprio vigente Statuto, individua tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma d intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, eventi e manifestazioni che, per la loro origine locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. 2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione. 3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione: a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), di seguito De.C.O.; b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 7 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge; c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione; d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro. e) di rilasciare un logo De.C.O. al fine di attestare l origine (il made in Cormons ) dei prodotti, la loro eventuale composizione ed il loro legame storico e culturale con il territorio nonché strumento promozionale dell immagine del Comune di 3

4 Cormons. Il logo non è un marchio di qualità e non contrasta con quanto previsto dal Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il logo, strumento promozionale del territorio comunale, è e rimane di proprietà esclusiva del Comune di Cormons. f) di contribuire allo sviluppo di opportunità economiche e commerciale per soggetti ed imprese dedite alla cultura produttiva ed enogastronomica del territorio cormonese, quale valore da salvaguardare ed allo sviluppo del turismo. Art. 2. Istituzione della De.C.O. Denominazione Comunale di Origine l. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) per attestare la provenienza dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché le loro confezioni in quanto meritevoli di valorizzazione quale strumento promozionale del Comune di Cormons. Art. 3. Istituzione del Registro De.C.O. Denominazione Comunale di Origine 1. E istituito presso la competente struttura comunale di cui all art. 7 un apposito pubblico Registro De.C.O. Denominazione Comunale di Origine nel quale su proposta della Commissione di valutazione di cui all art. 6, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all iscrizione dei prodotti tipici per attestarne la tradizione locale. 2. Al fine di una adeguata informazione, l elenco dei prodotti e delle imprese che hanno ottenuto l iscrizione al Registro De.C.O. verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cormons. 3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento: - i prodotti De.C.O.; - le imprese alle quali è stato concesso l uso del logo della De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti alle indicazioni del disciplinare di produzione; - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l iscrizione e le eventuali successive modificazioni. 4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari: carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni, salumi e carni lavorate secondo le tradizioni della norcineria locale, prodotti caseari e dal latte, prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati, prodotti da forno, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria 4

5 prodotti dì origine animale, piatti tradizionali della cucina cormonese, bevande alcoliche, analcoliche, distillati e liquori. 5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste (prodotti particolari dell'artigianato alimentare locale, prodotti particolari dell' artigianato locale, ecc.). 6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l' attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma l nell'ambito del Comune di Cormons, anche se non vi hanno la sede legale. 7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti, ed una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi. Art. 4. Istituzione dell Albo comunale delle iniziative e manifestazioni l. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo in cui vengono iscritte: a) le iniziative, le sagre e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari ed artigianali del territorio che per le loro caratteristiche ed interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. b) le manifestazioni, festeggiamenti legati ad antiche tradizioni del territorio sia popolari che devozionali: 2. È previsto che l' iscrizione sia concessa alle manifestazioni di cui alla lettera a) qualora abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e quelle di cui alla lettera b) qualora abbiano avuto almeno 10 anni consecutivi. Art. 5. Logo De.C.O. Denominazione Comunale di Origine l. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all' art. 3 e le iniziative e manifestazioni di cui all' art. 4, viene adottato un apposito logo identificativo. a colori. 2. il logo De.C.O., dovrà essere semplice, di facile interpretazione e recante evidenziato lo stemma comunale e la dizione: Cormons. Art. 6. Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. Denominazione Comunale di Origine 1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. per tutti i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle. 5

6 2. Le domande per l iscrizione per l attribuzione della De.C.O.. devono essere indirizzate al Sindaco, quale presidente della Commissione di valutazione e corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare l a tradizione locale e le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine della iscrizione. In particolare dovranno essere indicati: il nome del prodotto, l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Cormons), le metodiche di lavorazione conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti, i materiali o gli ingredienti utilizzati e la loro provenienza, le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento e l' imballaggio dei prodotti, la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura (Allegato A ). Art. 7. La struttura organizzativa 1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell ambito del Settore Amministrativo Servizio Segreteria, Istruzione, Commercio, Servizi Demografici Unità Operativa Commercio ed Attività Produttive. 2. Il Responsabile della struttura organizzativa di cui al comma precedente è responsabile delle attività istruttorie dei procedimenti previsti dal presente regolamento. Art. 8. La Commissione di valutazione 1. Sulla ammissibilità della iscrizione nell Albo comunale pubblicitario delle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni locali e/o al pubblico Registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione di valutazione composta dai seguenti membri: - Sindaco o suo delegato competente in materia - Presidente; - n. 1 rappresentante del Consiglio comunale della maggioranza; - n. 1 rappresentante del Consiglio comunale di minoranza; - n. 1 o più esperti in materia designati dalla Giunta Comunale; - Dirigente del Settore Amministrativo/Responsabile del servizio segreteria, istruzione, commercio, servizi demografici o suo delegato; - Presidente della Consulta Comunale per l Agricoltura o suo delegato; - Presidente della Consulta Comunale per il Commercio, Attività produttive e Turistiche o suo delegato; 6

7 Le funzioni di Segretario della Commissione di valutazione saranno svolte dal Responsabile del Servizio Segreteria, Istruzione, Commercio, Servizi Demografici o suo delegato. 2. La Commissione di valutazione dura in carica fino a scadenza del mandato amministrativo del Sindaco ed i suoi componenti sono tenuti al segreto d ufficio. I Componenti della Commissione non percepiscono gettoni di presenza. 3. La Commissione di valutazione ha i seguenti compiti: a) propone alla Giunta Comunale il disciplinare finalizzato a promuovere le iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni locali, ed alla diffusione del logo stesso; b) propone alla Giunta Comunale i prodotti tipici locali da iscrivere nel pubblico registro De.C.O.; c) propone alla Giunta Comunale, quando lo ritenga utile e necessario, l approvazione dei disciplinari di garanzia per quanto concerne l origine e le caratteristiche dei prodotti del settore agro-alimentare ed artigianale i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. e promuove le iniziative, manifestazioni e attività connesse a prodotti iscritti nel pubblico Registro De.C.O.; d) ricerca forme di collaborazione con Enti ed Associazioni particolarmente interessati alla promozione delle colture e culture territoriali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti locali; e) assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento; f) decide insindacabilmente, in dipendenza del rapporto sociale, ogni contestazione o controversia relativa alla De.C.O.. Le parti in causa vengono invitate per essere ascoltate e possono presentare memorie ed istanze difensive; g) svolge tutte la altre funzioni ad essa assegnate. 4. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione di valutazione. Le decisioni della Commissione di valutazione sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. La Commissione di valutazione viene convocata almeno una volta all anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando lo richieda uno degli Assessori competenti o almeno due componenti della stessa, telefonicamente, in caso di assoluta urgenza e/o con preavviso scritto non inferiore a cinque giorni liberi negli altri casi. 6. La Commissione di valutazione ha sede presso il Comune. 7. Le domande presentate su fac-simile, allegato A al presente regolamento, sono esaminate dalla competente Commissione di valutazione che, nell esprimere la propria proposta di ammissione e/o rigetto alla Giunta Comunale (che provvederà con autonomo atto deliberativo di accoglimento o diniego della richiesta), valuterà le informazioni e i pareri acquisiti o che vorrà acquisire in merito. 7

8 8. Il diritto all utilizzazione del logo su imballaggi, autoadesivi, stampato su involucri, su manifesti, su depliant, su pubblicazioni ed ogni altra forma ritenuta idonea viene concesso ai richiedenti mediante delibera di iscrizione al Registro De.C.O. Denominazione Comunale di Origine da parte della Giunta Comunale. Art. 9. Controlli e sanzioni 1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Cormons a termini di legge. 2. Possono essere fatti controlli dall' Amministrazione comunale sull osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull' origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato. 3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell' Amministrazione: a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune a seguito del controllo; b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.; c) la perdita dei requisiti richiesti; d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all' adeguamento nei termini fissati; e) frode alimentare. 4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all' Amministrazione comunale. 5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 6, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.. 6. La Commissione di valutazione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l organo di controllo che ha rilevato le infrazioni. 8

9 7. La sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O. può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. 8. La revoca del diritto all utilizzazione del logo comporta il divieto di esporre e/o commercializzare prodotti contrassegnati con la dicitura De.C.O. e in possesso del soggetto sanzionato. 9. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni. Art. 10. Le iniziative comunali 1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento. 2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento. 3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull' ordinamento degli enti locali. Art. 11. Le tutele e le garanzie 1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare ed a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T. U. delle leggi su11 'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n Art. 12. Le attività di coordinamento 1. Il Comune, mediante i propri organi di governo Giunta Comunale e Sindaco attua le disposizioni del presente regolamento e favorisce forme di coordinamento con tutte le Organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture territoriali. Art. 13. Istituzione di una speciale Sezione della Biblio - mediateca comunale 1. Nell ambito della biblio - mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale presso la Biblioteca Comunale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti ai prodotti tipici del territorio ed alla cultura agro-alimentare locale. 9

10 Art. 14. Promozione della De.C.O. 1. I programmi pubblicitari per la diffusione della De.C.O. vengono realizzati direttamente dal Comune di Cormons oppure da enti, istituzioni o associazioni appositamente delegati. Art. 15. Norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge. 2. Non sono previste riserve di alcun tipo all immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento. 3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell ambito dell art. 1, ancorché non espressamente previste. 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti. 10

11 Allegato A - Domanda Al Signor Sindaco della Città di Cormons OGGETTO: Richiesta di iscrizione al registro De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Il/la sottoscritto/a nato/a il a prov. Stato, cittadinanza e residente in Via n. cod. fiscale nella qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta con sede in (prov. ) C.A.P. Via / piazza / località n., frazione codice fiscale P. IVA, iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. dal, R.E.A. n. (per contatti) tel. cell. P.E.C. Premesso che la propria ditta produce: Che il summenzionato prodotto, per la propria qualità e peculiarità di prodotto tradizionale locale, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine. CHIEDE che il proprio prodotto denominato: sia iscritto nel Pubblico Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), possa utilizzare il logo De.C.O. Denominazione Comunale di Origine adottato dal Comune di Cormons impegnandosi sin d ora a 11

12 rispettare il disciplinare definito dalla Commissione di valutazione ed i relativi oneri. Allega i seguenti documenti: - copia documento di identità; - descrizione del prodotto con l indicazione delle metodologie di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, i materiali o gli ingredienti utilizzati e la loro provenienza, le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il confezionamento e l imballaggio dei prodotti stessi; - materiale illustrativo, fotografico e quant altro necessario per la presa in visione da parte della Commissione Comunale. - Cormons firma 12

13 Logo 13

14 CITTA DI CORMONS PROVINCIA DI GORIZIA DISCIPLINARE DI GARANZIA PER L ORIGINE E LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DEL SETTORE AGRO- ALIMENTARE ED ARTIGIANALE NONCHE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI. Di cui all art. 8 del Regolamento per LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI LOCALI EPER L ISTITUZIONE DELLA De.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

15 2 SOMMARIO Art.1 - Denominazione.. pag. 3 Art. 2 - Descrizione dei prodotti alimentari ed artigianali.. pag. 3 Art. 3 - Criteri.. pag. 3 Art. 4 - Alternativa dei criteri....pag. 4 Art. 5 - Disciplinare di produzione....pag. 4 Art. 6 - Descrizione delle manifestazioni..pag 4. Art. 7 - Logo..pag. 5 Art. 8 - Controlli... pag. 5

16 3 Art. 1 - Denominazione L assegnazione del logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) è riservata esclusivamente ai prodotti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare. Il logo può essere assegnato a prodotti del settore alimentare ed a prodotti del settore artigianale, nonché ad eventi, sagre e manifestazioni. Art. 2 - Descrizione dei prodotti alimentari ed artigianali. La denominazione De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) indica la tipicità locale dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio della Città di Cormons. Il legame con il territorio è dimostrato da fattori storici, economicoproduttivi e culturali. Tale legame si esplica sulla base dei seguenti requisiti principali: 1. materie prime 2. luogo di lavorazione 3. idea 4. originalità Art. 3 - Criteri Per l assegnazione del logo i prodotti devono rispondere ad almeno due dei requisiti di cui all art. 2. A.1 Materia prime. Il logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) viene dato ai prodotti composti prevalentemente (almeno il 50%) da materie prime provenienti dal territorio comunale. Per le restanti materie prime, criterio valutativo preferenziale è l utilizzo di materie alimentari o non di provenienza nazionale anche se reperite sul mercato internazionale. Qualora una materia prima sia di esclusivo reperimento sul mercato estero deve essere privilegiata la provenienza europea. A.2 Luogo di produzione. Il logo può essere concesso anche a prodotti composti da materie prime provenienti da territorio extra comunale purché nazionale e la lavorazione avvenga in una struttura situata nel territorio comunale. Nel caso di lavorazioni di carni suine costituisce criterio valutativo preferenziale la macellazione avvenuta in struttura autorizzata sita in territorio comunale. Per lavorazione non si intende il mero assemblamento di più prodotti, o più pezzi, provenienti da altri luoghi ma l attività vera e propria di lavorazione, di manipolazione, di confezionamento e simili. B.1 Idea. Qualora la creazione di un prodotto avvenga in territorio comunale ma la sua produzione è altrove e comunque in territorio italiano, allo stesso può essere riconosciuto il logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) purché venga data prova della nascita dell idea e relativo progetto di promozione nel territorio cormonese. B.2 Originalità. Il prodotto deve essere di per sé specifico e non ingannevole (soprattutto se facente riferimento ad una caratteristica particolare) in maniera da non indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche intrinseche.

17 4 Art. 4 Alternativa dei criteri I criteri sono alternativi tra oro ma devono rispettare i seguenti vincoli a secondo del criterio di operatività: - Settore alimentare: per poter richiedere il logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) il prodotto deve assolvere necessariamente almeno ad uno dei criteri del gruppo A, senza l obbligo di soddisfare anche uno dei criteri del gruppo B. - Settore non alimentare: per poter richiedere il logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) il prodotto deve assolvere almeno ad un criterio del gruppo A e gruppo B. Art. 5 Disciplinare di produzione Ogni richiedente deve presentare la domanda per il riconoscimento del logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di cui all allegato A del Regolamento, corredata dalla seguente documentazione: - Relazione tecnica, dalla quale si deve evincere, in maniera chiara ed inconfutabile che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento, presenta almeno una/due caratteristiche che lo differenziano dallo standard qualitativo di prodotti della tipologia ottenuti, quale zona di produzione, al di fuori del territorio comunale. Inoltre deve essere dimostrato che il prodotto originario del territorio comunale possiede delle qualità e caratteristiche proprie dovute essenzialmente o esclusivamente a tale origine mediante la sua peculiare caratteristica tecnica quale, ad esempio, l aroma, il gusto, la composizione, la struttura tecnica di lavorazione, ecc.. Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorato documentando per ognuna i prodotti e le procedure in modo da garantire la tracciabilità del prodotto stesso. - Relazione storica che deve essere corredata da riferimenti bibliografici dove deve essere comprovata la produzione del prodotto oggetto della richiesta, il legame culturale col territorio inteso quale connessione tra territorialità e le caratteristiche del prodotto stesso. La dimostrare di questa correlazione tra l ambiente ed il prodotto può essere dimostrata da riferimenti bibliografici, analisi e sondaggi nonché ogni altro elemento obiettivo che possa avvalorare la tesi e, al tempo stesso, consolidarne la tradizione. Art. 6 - Descrizione delle manifestazioni La denominazione De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) indica il legame storico, culturale e di antica tradizione che manifestazioni, eventi, sagre e festeggiamenti hanno con il territorio della Città di Cormons. Il legame con il territorio è dimostrato da fattori storici, e culturali che per la loro tradizione sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. Possono essere: a) - iniziative, le sagre e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari ed artigianali del territorio;

18 5 b) - manifestazioni, festeggiamenti sia popolari che devozionali legati ad antiche tradizioni e consuetudini del territorio: È previsto che l' iscrizione all Albo comunale delle iniziative e manifestazioni sia concessa alle manifestazioni di cui alla lettera a) qualora abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e quelle di cui alla lettera b) qualora abbiano avuto luogo almeno 10 anni consecutivi. Art. 7 Logo Il logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) deve riportare lo Stemma comunale e la dizione Città di Cormons. Inoltre al suo interno deve contenere il numero che l ufficio competente assegna di iscrizione al registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) o all Albo comunale delle iniziative e manifestazioni. Al logo adottato dal Comune di Cormons è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E ammesso l utilizzo d indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalle normative vigenti e che non siano in contrasto con le finalità ed i contenuti del presente disciplinare. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie esigenze di utilizzo Art. 8 Controlli I controlli sulla conformità dei prodotti al disciplinare è svolto in stretto rapporto con la Commissione di valutazione di cui all art. 8 del regolamento da un nucleo di controllo che opererà in base a procedure predefinite. Il nucleo di controllo può essere costituito da personale qualificato sia dipendente del competente settore che da personale esterno.

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