ASSICURAZIONI. Polizza R.C. della navigazione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ASSICURAZIONI. Polizza R.C. della navigazione"

Transcript

1 9052/1 ASSICURAZIONI Polizza R.C. della navigazione NATANTI A MOTORE PARTE A - EDIZIONE 01/12/2005

2 2 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 INDICE NOTA INFORMATIVA ISVAP pag. 3 NOTA INFORMATIVA PRIVACY pag. 6 DEFINIZIONI pag. 9 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE pag. 9 A. CONDIZIONI GENERALI pag. 11 B. CONDIZIONI PARTICOLARI pag. 13

3 Modello n Edizione Maggio Nota Informativa R.C.A. La mia polizza Premessa Informazioni relative alla Società 1Informazioni relative al contratto La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell art. 123 del D. Lgs. N. 175/95 e di quelle impartite dall ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte dalla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede e Direzione Generale in Bologna Via Stalingrado Bologna - ITALIA, autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M (G.U N. 15) e D.M (G.U N. 135). 1.1 Legislazione applicabile Il contratto sarà concluso con la Unipol Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa nei limiti stabiliti dalle norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali garanzie la Unipol propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. 1.2 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli all ufficio Unipol Risponde, via Stalingrado, Bologna - telefono 051/ , telefax 051/ , unipolrisponde@unipol.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e la Compagnia Assicuratrice Unipol concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 1.3 Soggetti esclusi dalla garanzia RCA La garanzia Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.) non copre i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato; non sono inoltre coperti i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all art. 4 comma 2 lettere a)-b) e c) della Legge 990/ Rinnovo del contratto e attestazione sullo stato del rischio Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo, o non, senza dare alcuna comunicazione preventiva. Nel caso in cui il Contraente non rinnovi il contratto, l Impresa manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15 giorno successivo alla scadenza del contratto in corso.

4 4 L impresa deve rilasciare ad ogni scadenza annuale l attestazione sullo stato del rischio al Contraente e/o al Proprietario del veicolo, se persona diversa dal Contraente. Il Contraente ha l obbligo di presentarla alla Compagnia con la quale stipula un contratto. L attestazione sullo stato del rischio riporterà anche la classe di merito maturata. 1.5 Facoltà di rimborsare l importo liquidato per un sinistro Nei contratti stipulati con formule tariffarie che prevedono variazione in aumento o in diminuzione del premio, in relazione del verificarsi o meno di sinistri, alla scadenza annuale il Contraente ha la facoltà di rimborsare all Impresa quanto pagato per uno o più sinistri; in caso di rinnovo verrà di conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito e il premio che sarebbe stato applicato in assenza degli stessi. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto l Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati. 1.6 Rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario L Impresa eserciterà azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo per le somme che abbia dovuto pagare ai danneggiati per un sinistro causato da un conducente in stato di alterazione psichica determinata da sostanze stupefacenti solo nei casi in cui sia sanzionato ai sensi dell art. 187 del Codice della Strada (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti). Se invece il conducente è sanzionato ai sensi dell art. 186 del Codice della Strada (Guida sotto l influenza dell alcool), l Impresa limiterà la rivalsa al 10% del danno con il massimo di 500,00 solamente per il primo sinistro e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico. L Impresa si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell Assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all obbligo di avviso di sinistro. 1.7 Franchigia in caso di sinistro con conducente diverso da quello dichiarato in polizza In caso di scelta da parte del Contraente del tipo tariffa Conducente dichiarato, se al momento del sinistro il conducente è diverso da quello dichiarato in polizza, con caratteristiche di rischio tali da richiedere un premio più elevato, l Impresa applicherà una franchigia fissa il cui ammontare è indicato nella tariffa a disposizione del Cliente in Agenzia. 1.8 Diritto alla conservazione della classe di merito Il Contraente ha diritto di chiedere che il contratto relativo al veicolo venduto o consegnato in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente all estero, o oggetto di furto sia reso valido per altro veicolo, con conseguente conservazione della classe di merito, a condizione che vi sia identità di proprietario. Il diritto alla conservazione della classe di merito nei predetti casi può essere fatto valere anche dal coniuge qualora sia in regime di comunione di beni. 2Informazioni relative ai sinistri ed al risarcimento dei danni da circolazione 2.1 Modello di constatazione amichevole da utilizzare in caso di sinistro In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato prontamente all Impresa utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente ( modulo blu ) consegnato all atto della stipulazione del contratto. Il modulo blu deve essere compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro. 2.2 Risarcimento dei danni alle cose Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni: in 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; in 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal

5 5 richiedente oppure se nella richiesta stessa sono riportati gli elementi previsti dal modulo blu. In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luoghi nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato. Entro tre mesi dalla data del risarcimento deve essere consegnata alla Compagnia Assicuratrice Unipol la fattura o il documento fiscale equivalente relativo alla riparazione del danno liquidato, oppure, in caso di rottamazione del veicolo, la documentazione comprovante l avvenuta rottamazione. 2.3 Risarcimento dei danni alla persona Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dall impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell Impresa e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal modulo blu. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all età, all attività del danneggiato, al suo reddito, all entità delle lesioni subite, l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, il certificato di morte. 2.4 Indennizzo Diretto CID Unipol aderisce alla convenzione Indennizzo Diretto (CID). La CID prevede l indennizzo diretto dei danni subiti dal veicolo assicurato da parte della Compagnia Assicuratrice Unipol nel caso in cui la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte e se ricorrono le seguenti condizioni: i veicoli coinvolti siano solo due con la sola esclusione di ciclomotori e macchine agricole; i danni riguardino solo cose (non devono essere riportate lesioni); la Compagnia Assicuratrice di controparte aderisca alla CID; entrambi i conducenti abbiano firmato il modulo blu e lo abbiano compilato in ogni sua parte. 3Prescrizione I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. 4Prevenzione e sicurezza stradale Si raccomanda per i ciclomotori e motocicli l uso del casco di protezione e per le autovetture l uso delle cinture di sicurezza. La nota informativa viene consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto e non costituisce contenuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle Agenzie tutti i chiarimenti necessari. Compagnia Assicuratrice Unipol L Amministratore Delegato ASSICURAZIONI Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, Bologna (Italia) tel casella postale AD telefax Capitale sociale Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e partita IVA R.E.A Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M (G.U N. 15) e D.M (G.U N. 135)

6 6 NOTA INFORMATIVA PRIVACY Informativa sull uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - alcuni dei quali ci devono essere forniti per obbligo di legge (2) da Lei o da altri soggetti (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Qualora i Suoi dati personali siano di natura sensibile (4), il trattamento è ammesso, solo dopo Suo espresso consenso, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per la finalità sopra indicata, i dati possono o devono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta catena assicurativa (5). I Suoi dati personali ed identificativi confluiranno in una Anagrafica Clienti del Gruppo Unipol. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (6) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da incaricati e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento della specifica finalità assicurativa, salvo Lei non abbia conferito esplicito consenso all utilizzo degli stessi per finalità commerciali; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (7); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Mod. Informativa A Unipol ed. 1/12/ SPA0025 Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società ed i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può consultare il sito internet oppure rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso Unipol Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado Bologna (BO) - Fax: 051/ privacy@unipol.it. N O T E (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per la predisposizione o stipulazione di polizze assicurative e la raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistico-tariffarie. (2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici, per i quali si rinvia alla nota n. 5. (4) Cioè i dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche

7 o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali. (5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicati sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; investigatori ed accertatori autorizzati; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - Via della Frezza n ROMA) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito (Via Giovanni Bettolo, 12 - Roma), per lo studio dei rischi cauzione e dei rischi credito; assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori; assicurazioni incendio: Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), cessato il 31 dicembre 2001 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione e/o retrocessione dei rischi atomici; assicurazioni r.c. generale: Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto e gli altri aventi diritto ai sensi della Convenzione per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c.ar.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le carte verdi emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa; assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C.R. Ceccardi, Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione; - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - 7

8 8 Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all art. 226 cod. strad., gestisce l Archivio nazionale dei veicoli e l Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l assicurato); Magistratura; Forze dell ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile per il riscontro agli interessati indicato nell informativa oppure consultando il sito internet (6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella cosiddetta catena assicurativa con funzione organizzativa. (8) Tali diritti sono previsti o disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

9 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 9 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano: «Legge»: la legge 24 Dicembre 1969, n. 990 sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; «Regolamento»: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni; «Impresa»: la Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A.; «Contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; «Assicurato»: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti; «Assicurazione»: il contratto di assicurazione come definito dall art c.c. e/o la garanzia data con il contratto; «Polizza»: il documento che prova l assicurazione; «Premio»: la somma dovuta dal Contraente all Impresa; «Rischio»: la probabilità che si verifichi il sinistro; «Fattori di rischio»: gli elementi presi in considerazione, sulla base delle dichiarazioni del Contraente, per il calcolo del premio. Essi sono individuabili dalla tariffa a disposizione del pubblico, in Agenzia; «Ebbrezza»: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche; «Attestazione sullo stato del rischio»: il documento che viene rilasciato dall Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; «Sinistro»: evento causa del danno; «Risarcimento»: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro; «Franchigia»: la somma dovuta all Impresa per la parte di danno che rimane a carico del Contraente. ARTICOLI DEL CODICE CIVILE Condizioni generali di contratto. (1679. Pubblici servizi di linea).- Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza (1370. Interpretazione contro l autore della clausola). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (1229. Clausole da esonero da responsabilità), facoltà di recedere dal contratto (1373. Recesso unilaterale) o di sospenderne l esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell altro contraente decadenze (2964ss. Inapplicabilità di regole della prescrizione), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379. Divieto di alienazione), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (c.p.c. 808) o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria (c.p.c. 6) Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370. Interpretazione contro l autore della clausola). Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell articolo precedente.

10 10 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/ Nozione. L assicurazione è il contratto col quale l assicuratore, verso pagamento di un premio (2952/1. Prescrizione in materia di assicurazione), si obbliga a rivalere l assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (1904ss. Interesse all assicurazione), ovvero a pagare un capitale o una rendita (1872ss. Modi di costituzione) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (1919ss. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo) Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441ss. Dell azione di annullamento) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave (1893. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Assicurazione in nome o per conto di terzi.) L assicurazione decade (2964ss. Della decadenza) dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932. Norme inderogabili) Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere del contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza (1892. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Assicurazione in nome o per conto di terzi). Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (1932. Norme inderogabili) Assicurazione in nome o per conto di terzi. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell assicuratore le disposizioni degli artt Dichiarazioni inesatte e reticenza con dolo o colpa grave, e Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. (1391. Stati soggettivi rilevanti Norme inderogabili) Aggravamento del rischio. Il contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio più elevato (1926. Cambiamento di professione dell assicurato). L assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Il recesso dell assicuratore ha effetto immediato se l aggravamento è tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l aggravamento del rischio è tale che per l assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932. Norme inderogabili e att delle Disposizioni di attuazione) Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto (1453ss. Della risoluzione per inadempimento) se l assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (omissis) Inadempimento dell obbligo di avviso di salvataggio. L assicurato che dolosamente non

11 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 11 adempie l obbligo dell avviso o del salvataggio perde il diritto all indennità (1914. Obbligo di salvataggio). Se l assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l assicuratore ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932. Norme inderogabili att. 187). A. CONDIZIONI GENERALI A.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE. L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, valide solo se espressamente richiamate, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari suddette. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. A.2 ESCLUSIONI E RIVALSA. L assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l autorizzazione; nel caso delle assicurazioni della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti. Tuttavia, nel caso di natante guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza, l Impresa, solamente per il 1 sinistro, e sempreché il Conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Proprietario al 10% del danno con il massimo di 500,00. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 18 della Legge 24/12/69 n. 990, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. A.3 LIMITI DI NAVIGAZIONE. L assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei. A.4 DURATA DEL CONTRATTO. Il contratto ha durata annuale salvo diverso accordo per durate maggiori, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, l Impresa manterrà comunque operante la garanzia prestata fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15 giorno successivo alla scadenza del contratto. A.5 APPLICAZIONE DEL PREMIO E DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Al contratto si applicano le tariffe e le condizioni in vigore al momento della stipulazione o rinnovo. Tariffe e condizioni di assicurazione sono messe a disposizione del Contraente presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto 60 giorni prima della loro entrata in vigore. A.6 PAGAMENTO DEL PREMIO. Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza.

12 12 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata alla riscossione. Il pagamento deve essere eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale rilascerà il certificato di assicurazione ed il contrassegno. A.7 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.. L Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio. A.8 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO. In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita. Il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti. Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità. A.9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE. Il trasferimento della proprietà del natante comporta anche il trasferimento del contratto all acquirente. Il Contraente deve darne immediata comunicazione all Agenzia che, rilascerà i nuovi documenti a nome del nuovo Proprietario procedendo all emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere. In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all Agenzia. Qualora l acquirente del natante dichiari di non voler subentrare nel contratto del natante ceduto, l Impresa provvederà all annullamento del contratto e restituirà la parte di premio netto pagato e non goduto dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Se invece, il Contraente chiede che il contratto relativo al natante ceduto sia reso valido per altro natante dello stesso proprietario l Impresa procederà all emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere, con il relativo conguaglio del premio. A.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE. In caso di furto totale del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. Il Contraente dovrà fornire all Impresa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. L Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. A.11 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRAT- TO. Non è ammessa la sospensione in corso di contratto. A.12 CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMO- LIZIONE DEL NATANTE. Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del natante, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo copia del certificato redatto ai sensi di legge rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice, attestante l avvenuta consegna del natante per la demolizione. L Impresa restituisce la parte di premio netto pagato e non goduto dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, previa deduzione, nel caso di incendio totale, del relativo premio. Se invece, il Contraente chiede che il contratto sia reso valido per altro natante dello stesso proprietario, l Impresa procederà all emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio. Per i contratti di durata inferiore all anno l Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. A.13 CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRU- ZIONE O PER DEFINITIVA ESPORTA- ZIONE ALL ESTERO DEL NATANTE. Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del natante, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo la documentazione attestante la restituzione del certificato di proprietà, ovvero attestazione di radiazione. L Impresa restituisce la parte di premio netto pagato e non goduto dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, previa deduzione, nel caso di incendio totale, del relativo premio. Se invece, il Contraente chiede che il contratto sia reso valido per altro natante dello stesso

13 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 13 proprietario, l Impresa procederà all emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio. Per i contratti di durata inferiore all anno l Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. A.14 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SI- NISTRI. La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui all art c.c.; l Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. A.15 GESTIONE DELLE VERTENZE. L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l Impresa lo richiedano. A.16 FORO COMPETENTE. Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. A.17 IMPOSTE E TASSE. Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall Impresa. A.18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE. Il contratto è regolato dalla legge Italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. B. CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide se espressamente richiamate nella Parte B del contratto) 17 NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA. L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, l Impresa risarcirà anche i danni all allievo conducente e all istruttore nella misura proporzionalmente ai reciproci gradi di colpa. Durante l esame di guida l esaminatore e l istruttore sono considerati terzi; non è invece considerato terzo, l allievo che sia alla guida del natante per la relativa prova pratica. 19 DA NNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI (non compresi nell assicurazione obbligatoria). L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con franchigia assoluta per ogni sinistro di: 75, fino a 90 cv e 150, oltre 90 cv per natanti adibiti ad uso privato; 75 per natanti adibiti ad uso pubblico. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del danno pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. L Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, di cui al disposto delle Condizioni Particolari n 20 o n DANNI A COSE DI TERZI TRASPOR- TATI SU NATANTI ADIBITI AL TRA- SPORTO PUBBLICO DI PERSONE (non compresi nell assicurazione obbligatoria). L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro

14 14 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. Il limite del massimale per i danni suindicati, nell ambito della somma assicurata, è pari al 5% di detta somma per ogni sinistro e fino ad un massimo di 150 per ogni persona danneggiata. 21 DA NNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PER- SONE (non compresi nell assicurazione obbligatoria). 1) Danni a cose ed animali di terzi. L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di 75 per ogni sinistro. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del danno pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. L Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2) Danni a cose di terzi trasportati. L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. Il limite del massimale per i danni suindicati, nell ambito della somma assicurata, è pari al 5% di detta somma per ogni sinistro e fino ad un massimo di 150 per ogni persona danneggiata. 22 ATTIVITÀ IDROSCIATORIA; TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO (non compresi nell assicurazione obbligatoria). L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa, la persona trainata, dall esercizio dell attività di traino. 42 CONTRATTO AVENTE DURATA DI UN ANNO PIÙ FRAZIONE DI ANNO. A parziale deroga dell art. A.1 Durata del contratto il contratto ha durata di un anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. La frazione costituirà periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale, la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore per l Impresa a tale momento. 51 RINNOVO DEL CONTRATTO. A deroga dell art. A.4 Durata del contratto, il contratto si rinnova tacitamente ad ogni scadenza annuale salvo che una delle parti non provveda alla disdetta con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza. 78 VI NCOLO A FAVORE DELL ENTE FINANZIATORE, O DI SOCIETÀ DI LEASING. In caso di vincolo a favore dell ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza, l Impresa si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a: a) non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell ente o società vincolataria; b) comunicare all ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare, all ente o società vincolataria con lettera raccomandata A.R., qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o rata di premio, nonché l eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. 80 VINCOLO. Vale il testo di vincolo dattiloscritto in allegato. 119 ESTENSIONE DEI LIMITI DI NAVIGA- ZIONE AL MAR NERO (non compresa nell assicurazione obbligatoria). L assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

15

16 I - 12/ Tipolito Casma ASSICURAZIONI Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, Bologna (Italia) tel casella postale AD telefax Capitale sociale Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e partita IVA R.E.A Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M (G.U N. 15) e D.M (G.U N. 135)

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

Responsabilità Civile Natanti a Motore

Responsabilità Civile Natanti a Motore Responsabilità Civile Natanti a Motore Condizioni Generali di Assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali

Dettagli

MODULO RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

MODULO RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE Spettle AXA MPS Assicurazioni Vita Via AFabrizi, 9 pc Spettle (Fondo di Destinazione) Luogo Data l l Il sottoscritto Codice Fiscale nato il a Prov CAP Via n telefono fax e-mail, autorizzazione del fondo

Dettagli

ASSICURAZIONI. Polizza R.C. della navigazione

ASSICURAZIONI. Polizza R.C. della navigazione 9052/1 ASSICURAZIONI Polizza R.C. della navigazione NATANTI A MOTORE PARTE A - EDIZIONE 01/07/2003 2 Polizza R.C. Natanti a Motore Prodotto 9052/1 INDICE DEFINIZIONI...............................................

Dettagli

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13 DEL D. LGS. 196/2003 I PROTEZIONE DEI DAT 1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Dettagli

Fondo Pensione Aperto Popolare Vita

Fondo Pensione Aperto Popolare Vita Fondo Pensione Aperto Popolare Vita Spett.le Popolare Vita S.p.A. Via Negroni 11, 28100 Novara Filiale di Codice Filiale RISCATTO INVALIDITA' Pag. 1 di 14 Pag. 2 di 14 Pag. 3 di 14 Pag. 4 di 14 Pag. 5

Dettagli

EURIZON CAPITAL SGR ASSICURAZIONE MORTE PER INFORTUNIO E INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA ABBINATA ALLE SOTTOSCRIZIONI DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EURIZON CAPITAL MODULO DI DENUNCIA DI

Dettagli

Richiesta di pagamento su polizza vita individuale

Richiesta di pagamento su polizza vita individuale Richiesta di pagamento su polizza vita individuale INFORMATIVA Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196 POP_Info_CoCo_01 Ed. 2014.01.01 In conformità

Dettagli

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T INDICE 1. NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 3 2. DEFINIZIONI 4 3. IL CONTRATTO 13 4. IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO 14 5.

Dettagli

CIG Comitato Italiano Gas

CIG Comitato Italiano Gas Contratta dallo Spett.le CIG Comitato Italiano Gas codice fiscale n. 80067510158 20122 MILANO Via Larga 2 decorrenza h 0:00 01/01/2014 scadenza h 24:00 31/12/2016 frazionamento annuale scadenza 1 rata

Dettagli

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 RC Natanti MRA - Mod. 3004 Edizione 03/06 Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 INDICE DEFINIZIONI pag. 1 CONDIZIONI GENERALI pag. 2 CONDIZIONI SPECIALI

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R C Natanti Definizioni Termini assicurativi ed espressioni tecniche ai quali le Parti attribuiscono, nell ambito del presente contratto, il significato qui precisato: Assicurato:

Dettagli

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI SKIPPERASSICURATO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della

Dettagli

[LINEA PROTEZIONE. Futuro Amico FUTURO AMICO 2000 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

[LINEA PROTEZIONE. Futuro Amico FUTURO AMICO 2000 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Futuro Amico LINEA PROTEZIONE FUTURO AMICO 2000 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pagina 1 L INCENDIO L assicurazione è operativa a condizione che l Abitazione e il Contenuto siano ubicati in fabbricati: - che

Dettagli

CIG Comitato Italiano Gas

CIG Comitato Italiano Gas Contratta dallo Spett.le CIG Comitato Italiano Gas codice fiscale n. 80067510158 20122 MILANO Via Larga 2 decorrenza h 0:00 01/01/2014 scadenza h 24:00 31/12/2016 frazionamento annuale scadenza 1 rata

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo

Dettagli

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti 5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI Sommario Definizioni 1.10 Oggetto dell assicurazione 1.20 Esclusione e rivalsa 1.30 Dichiarazioni e comunicazioni

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

3. Attività svolta dal Medico (indicare l attività realmente svolta dal Medico indipendentemente dalla specializzazione conseguita)

3. Attività svolta dal Medico (indicare l attività realmente svolta dal Medico indipendentemente dalla specializzazione conseguita) Questionario Responsabilità civile professionale MEDICI (Ed. 08/2006) Istruzioni per il richiedente A. Si prega di rispondere a tutte le domande. Le informazioni richieste sono necessarie allo scopo di

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

Codice fiscale fccccccccccccccc

Codice fiscale fccccccccccccccc Luogo Data Luogo e data di nascita fcccccccccccccccccccc MOD. AXV - PR - 001-01/2014 COPIA PER AXA MPS ASSICURAZIONI VITA Luogo Data Luogo e data di nascita fcccccccccccccccccccc MOD. AXV - PR - 001-01/2014

Dettagli

Cognome e nome/ragione sociale - Cod. Ag. - Cod. sub.

Cognome e nome/ragione sociale - Cod. Ag. - Cod. sub. Nota importante: Il presente documento contiene l informativa privacy ai sensi dell art. 13 Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e recepisce le novità introdotte dal Codice in materia

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA Area Tecnica RAMI AUTO NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013 NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ---------------------------------------- NATANTI, IMBARCAZIONI,

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

Co m u n e di S a n t a M a r i a a V i c o Provincia di Caserta

Co m u n e di S a n t a M a r i a a V i c o Provincia di Caserta Oggetto: Denuncia sinistro (compilare in ogni parte il modulo ed allegare la documentazione richiesta) SINISTRO Numero Interno Sinistro (Numero prot. Riservato all Ente) Tipo Sinistro (Lesioni o Danni

Dettagli

Questionario Responsabilità civile professionale AVVOCATI (Ed. 05/2007)

Questionario Responsabilità civile professionale AVVOCATI (Ed. 05/2007) Questionario Responsabilità civile professionale AVVOCATI (Ed. 05/2007) Istruzioni per il richiedente A. Si prega di rispondere a tutte le domande. Le informazione richieste sono necessarie allo scopo

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

REGISTRO DEGLI OSTEOPATI D ITALIA

REGISTRO DEGLI OSTEOPATI D ITALIA REGISTRO DEGLI OSTEOPATI D ITALIA Questionario Responsabilità civile professionale dell osteopata Istruzioni per il richiedente A. Si prega di rispondere a tutte le domande. Le informazioni richieste sono

Dettagli

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente

Dettagli

Informativa. In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

Informativa. In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere: Informativa In conformità all art. 13 del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società di brokeraggio assicurativo Viras International Insurance Broker S.p.A.-

Dettagli

DENUNCIA TELEFONICA DI SINISTRO INFORTUNIO

DENUNCIA TELEFONICA DI SINISTRO INFORTUNIO SERTEL è la centrale telematica del Gruppo Unipol a cui gli Assicurati si possono rivolgere per denunciare un sinistro, chiamando il Numero Verde gratuito. Operatori esperti verificano nel corso della

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE

RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE Fonte Ania RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE COSA E IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente

Dettagli

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo

Dettagli

CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE. (Modello 976)

CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE. (Modello 976) CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE T.F.M. Ramo 156 RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (Modello 976) UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. VITA E PREVIDENZA INTEGRATIVA Liquidazioni Collettive e Rendite Via Stalingrado 45-40128

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE

VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE (Art. 52 Regolamento Isvap 5/2006) Informazioni richieste al potenziale Contraente Gentile Contraente, il seguente questionario, a valere, oltre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1

barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1 barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1 Responsabilità Civile Natanti Barche da diporto Condizioni di polizza Indice Definizioni pag. 1 Sezione Responsabilità Civile

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE. Art.1 Premesse e Allegati

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE. Art.1 Premesse e Allegati CONVENZIONE ASSICURATIVA TRA AUSER Associazione per l autogestione dei servizi e la solidarietà ONLUS - C.F. 97067460580 con sede in Via Nizza, 154-00198 ROMA rappresentata dal Presidente nazionale, Sig.

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza

Dettagli

VADEMECUM SINISTRI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI TESSERATI

VADEMECUM SINISTRI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI TESSERATI VADEMECUM SINISTRI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI TESSERATI Compilare il modulo di denuncia responsabilità civile contro terzi in ogni sua parte in stampatello ed inviare lo stesso a mezzo raccomandata

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE CONVENZIONE NAZIONALE per l assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE per Amministratori Segretari Comunali Dirigenti, Funzionari, Dipendenti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Premessa La Legge

Dettagli

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare Sede legale: Via Monte di Pietà, 32 10122 TORINO Tel. 011 555.62.39 Fax. 011 555.35.31 Cod. Fisc.: 97717360016 web: www.associazionevobis.it E-mail: segreterianazionale@associazionevobis.it MODULO DI ADESIONE

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

POLIZZA LONG TERM CARE CIPAG / POSTE VITA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

POLIZZA LONG TERM CARE CIPAG / POSTE VITA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA POLIZZA LONG TERM CARE CIPAG / POSTE VITA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA Il presente modulo deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti degli obblighi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici derivante dagli incarichi di progettazione

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26 settembre 1978, n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 1978, n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio

Dettagli

COMUNICAZIONE N 1/2011 FARO ASSICURAZIONI S.P.A IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

COMUNICAZIONE N 1/2011 FARO ASSICURAZIONI S.P.A IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Milano 2 agosto 2011 COMUNICAZIONE N 1/2011 FARO ASSICURAZIONI S.P.A IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Carissimi Associati, Vi segnaliamo che, con decreto pubblicato in data 29 luglio, il Ministro

Dettagli

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N.

COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N. Sede, data Prot. N. Mod.ad6-it COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N. Spett.le Organismo di Mediazione Soluzione ImMediata s.r.l. Via Teatro Greco, 76 95124 Catania Cod.Fisc., residente in

Dettagli

Richiesta di assicurazione dei Crediti Commerciali

Richiesta di assicurazione dei Crediti Commerciali Milano Assicurazioni spa - Fondata nel 1825 - Sede Legale: 20090 Assago - Milanofiori (MI) Strada 6, Palazzo A13 - Capitale sociale 192.299.581,76 interamente versato - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e

Dettagli

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n.34 del 37/11/2009 ) ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA 2015. DENUNCIA INFORTUNIO (compilare in stampatello tutte le voci) N. pratica DATI DELL INFORTUNATO

CONVENZIONE ASSICURATIVA 2015. DENUNCIA INFORTUNIO (compilare in stampatello tutte le voci) N. pratica DATI DELL INFORTUNATO CONVENZIONE ASSICURATIVA 2015 COGNOME Paternità/Maternità (in caso di minore) DENUNCIA INFORTUNIO (compilare in stampatello tutte le voci) N. pratica DATI DELL INFORTUNATO NOME Nato/a a (Comune,Prov.)

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

L Intermediario Depositario

L Intermediario Depositario Scheda di Richiesta n. OBBLIGO DI ACQUISTO Ai sensi dell articolo 108, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato avente per oggetto massime n. 6.126.378 azioni ordinarie di Ergo Previdenza

Dettagli

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:

Dettagli

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE E LOCALI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 38 DEL 29 LUGLIO 2002 \\Srv2\Ufficio\REGOLAMENTI E CONVENZIONI\regolamenti per sito\reg. USO

Dettagli

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it Regolamento ISVAP n 5/2006 ALLEGATO 7B Ai sensi della vigente normativa, l intermediario

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1 Consolidamento della disciplina Per la maggior parte

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

Corso di Specializzazione in Infortunistica Stradale

Corso di Specializzazione in Infortunistica Stradale Corso di Specializzazione in Infortunistica Stradale OBIETTIVI Il corso si propone di approfondire la disciplina degli istituti sostanziali e processuali in tema di responsabilità civile derivante da circolazione

Dettagli

DENUNCIA TELEFONICA DI SINISTRO INFORTUNIO

DENUNCIA TELEFONICA DI SINISTRO INFORTUNIO SERTEL è la centrale telematica del Gruppo Unipol a cui gli Assicurati si possono rivolgere per denunciare un sinistro, chiamando il Numero Verde gratuito. Operatori esperti verificano nel corso della

Dettagli

TutelaCasa INFORMATIVA E RICHIESTA DEL CONSENSO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N.

TutelaCasa INFORMATIVA E RICHIESTA DEL CONSENSO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N. AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 4 TutelaCasa INFORMATIVA E RICHIESTA DEL CONSENSO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 96/2003) TC1106-Y - Ed. 01/2014

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Allegato 1 A) Istruzioni di carattere generale a) I casi di erronea annotazione per i quali è consentito lo storno ai sensi dell articolo

Dettagli