VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

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1 Deliberazione n. 195 del 13/10/2014 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA. L anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE alle ore nella Sala delle adunanze previa l osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE RATTI ANDREA Sindaco X BATTAGLIA ALESSANDRO Assessore esterno SCALVENZI MICHELE Assessore X X TOLASI LIVIA Assessore X CALDARESE ANIELLO Assessore X GARDONI FIORENZA Assessore X Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro che provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della adunanza, il Sindaco Andrea Ratti - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull argomento sopra indicato.

2 n. 195 del 13 ottobre 2014 OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che l art.54 del D.lgs.28/08/2000, n.274 definisce il lavoro di pubblica utilità quale pena, applicabile dal Giudice di pace su richiesta dell imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, tra gli altri, presso i comuni; Visti gli art.186 c.9-bis e l art.187 comma 8-bis del Codice della Strada che prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all art.54 del D.lgs.274/2000; Visto l art.73 c.5 bis del D.P.R. 9/10/19990, n.309 Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza prevede che il giudice possa applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all art.54 del D.lgs.274/2000; Dato atto che l art.2 del Decreto ministeriale 26/03/2011 prevede che l attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale; Dato atto che, ai sensi del sopracitato Decreto ministeriale, il lavoro di pubblica utilità può avere ad oggetto prestazioni di lavoro di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ( ) ad esclusione di immobili utilizzati da Forze armate o dalle Forze di polizia ; Ritenuto che tale istituto, voluto dal legislatore, vada incentivato e diffuso in quanto dimostra che il responsabile del reato viene effettivamente punito ma in modo utile e vantaggioso per la collettività; Visto ed esaminato il modello di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità predisposto dal Tribunale di Brescia (allegato B) in forza della delega conferita in data 26/07/2011, e la scheda informativa (allegato C) predisposta dallo stesso Tribunale, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; Ritenuta l allegata convenzione meritevole di approvazione; Ritenuto di individuare nell Area Servizi Tecnici e Programmazione del territorio il settore di impiego di n.2 soggetti per le attività specificate all art.2 dell allegata convenzione e di individuare quale Coordinatore delle prestazioni il Responsabile dell Area Gianandrea Delindati per i compiti previsti all art.3 della convenzione; Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell Area Servizi ai Cittadini dott.ssa Ornella Loda, nonché il parere di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Cristina Previstali in sostituzione del Responsabile Area Servizi Finanziari ai sensi dell art. 49 del T.U.EE.LL. che si allega al presente atto sotto la lettera A); VISTO il D.L. 18/08/2000, n. 267; Con voti favorevoli unanimi.

3 DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l allegata Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; 2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi; 3. di dare atto che è obbligatoria e a carico dell Ente l assicurazione dei L.P.U. contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi; 4. di dare mandato ai Responsabili di Area, per quanto di competenza, al compimento degli atti connessi e conseguenti alla presente delibera; 5. di trasmettere la convenzione al Tribunale di Brescia; 6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ornella Loda e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell art. 6/bis della Legge 241/90; ****************

4 ALLEGATO A Verbale di Giunta Comunale deliberazione n. 195 del 13/10/2014 Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA. PARERE DI REGOLARITA TECNICA Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. Orzinuovi, 13/10/2014 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AI CITTADINI F.to Dott.ssa Ornella Loda PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi dell art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 200 n (Impegno n. VEDERE ALLEGATO 1 - Accertamento n. ///) Orzinuovi, 13/10/2014 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI F.to Dott.ssa Carlotta Bettariga

5 Allegato B alla Deliberazione GC N. 195 del 13/10/2014 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA (Art. 2 D.M. 26/3/2001) ************ P R E M E S S O * che in applicazione delle disposizioni normative di seguito richiamate: - art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468 ; - legge 11 giugno 2004 n. 145 Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato ; - art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 Conversione in legge, con modificazioni del decretolegge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi"; - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis Disposizioni in materia di sicurezza stradale ; il Giudice di Pace, su richiesta dell imputato,ed il Tribunale Monocratico, se l imputato non si oppone, possono applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; *che l art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell art. 54 comma 6 del citato D.L.vo, stabilisce che l attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; *che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

6 *che il Comune di Orzinuovi (da qui in avanti denominato Ente ), presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell art. 54 del citato Decreto L.vo; *tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott., Presidente del Tribunale di Brescia, giusta la delega di cui in premessa e l Ente sopra indicato, nella persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Andrea Ratti, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 Attività da svolgere L Ente consente che numero 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, a norma degli articoli citati in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L Ente specifica che presso le sue strutture l attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria come programmati dall Ufficio Tecnico dell Ente. L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta. La disponibilità verrà concessa previa verifica della possibilità di un proficuo inserimento del condannato nella struttura dell'ente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. Art. 2 Modalità di svolgimento L attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell art. 33 comma 2 del citato D.L.vo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Art. 3 Coordinatori delle prestazioni L Ente, che consente alla prestazione dell attività non retribuita, individua il seguenti soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Delindati Gianandrea- Responsabile Area Servizi Tecnici e Programmazione del territorio.

7 Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità. L Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati. Art. 4 Modalità di trattamento Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l attività prestata sia conforme a quanto previsto nella convenzione. In nessun caso l attività potrà svolgersi in modo da impedire l esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. Art. 5 Divieto di retribuzione Assicurazioni sociali E fatto divieto all Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l attività da essi svolta. E obbligatoria ed è a carico dell Ente l assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. Art. 6 Violazione degli obblighi Relazione sul lavoro svolto I soggetti incaricati, ai sensi dell art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, hanno l obbligo: - di comunicare senza ritardo all Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena ovvero, in assenza, al Comando Carabinieri territorialmente competente, le eventuali violazioni da parte del condannato degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; - di redigere, terminata l esecuzione della pena, una relazione che documenti l assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;

8 - di trasmettere senza ritardo l anzidetta relazione alla cancelleria del Giudice che ha applicato la sanzione per il tramite dell Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Art. 7 Risoluzione della convenzione Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell Ente. Art. 8 Durata della convenzione La presente convenzione avrà la durata di un anno (1 anno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovata di anno in anno fino ad un massimo di tre anni (3 anni). E facoltà delle parti recedere dalla convenzione previa disdetta, da inviare tramite lettera raccomandata a.r., tre mesi prima della scadenza annuale. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell elenco degli Enti convenzionati di cui all articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale -, nonché all Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brescia. Brescia, addì IL L. R. (ente /associazione) IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

9 Allegato 2 Dichiarazione di disponibilità ad impiegare condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità Il sottoscritto, legale rappresentante del Comune di, richiamata la convenzione sottoscritta con il Tribunale di Brescia in data, dichiara la disponibilità dell ente rappresentato ad accogliere per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il signor, nato a, residente in sottoposto ad indagine o imputato nel procedimento n. R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Dichiara altresì che: - il suddetto verrà impiegato in attività di - il lavoro si svolgerà nei giorni di di ogni settimana, con orario 1 ; eventuali variazioni verranno comunicate al Tribunale di Brescia - il soggetto incaricato di coordinare la prestazione, di impartire le relative istruzioni, di comunicare le eventuali violazioni e di redigere la relazione finale è Luogo, e data (firma) 1 Art. 54 D.Lg. 274/2000: 3. L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

10 Allegato C) alla Deliberazione GC n. 195 del 13/10/2014 Dove Cosa Lavoro di pubblica utilità L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato, e non può pregiudicarne le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l'attività lavorativa assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati. Il lavoro di pubblica utilità è essenzialmente: sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria prevista dall art. 186, comma 9-bis e dall art. 187, comma 8-bis del Codice della strada sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria prevista dall art. 73, comma 5-bis D.P.R. 309/90 (così modificato dal D.L. 272/2005), per il tossicodipendente o assuntore che commetta reati in materia di stupefacenti, che possano essere considerati di lieve entità pena principale nel procedimento davanti al giudice di pace ai sensi dell art. 54 D.Lg. 274/2000. Esso consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza ed educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, od ancora presso i centri specializzati nella lotta alle dipendenze. Ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, il lavoro di pubblica utilità può avere ad oggetto: prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, exdetenuti o extracomunitari prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. Un giorno di lavoro di pubblica utilità comporta la prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro, per non più di sei ore settimanali. Se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, con il limite di otto ore giornaliere. Può chiedere l applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: Chi chi sia imputato del reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di stupefacenti, o di rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti; in questo caso, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria (ragguagliando Euro 250,00 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità); in caso di svolgimento positivo, la confisca del veicolo viene revocata, la sospensione della patente ridotta alla metà ed il reato si estingue chi sia imputato del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di

11 sostanze stupefacenti, quando il fatto sia di lieve entità e non possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; in questo caso, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata Può chiedere l applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità: chi sia imputato in procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace, puniti con pena diversa dalla sola multa o ammenda. Come Norme La Presidenza del Tribunale di Brescia, in forza della delega conferita in data 26 luglio 2001, ha stipulato una serie di convenzioni con vari enti e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, riportate in un elenco consultabile all interno del sito web del Tribunale. Numerose convenzioni sono state sottoscritte direttamente con la Presidenza del Tribunale di Brescia. Le associazioni che intendano procedere in tale senso possono prendere visione del modello di convenzione sul sito del Tribunale di Brescia, e rivolgersi alla Segreteria Amministrativa della Presidenza del Tribunale presso il seguente indirizzo di posta elettronica: antonino.pino@giustizia.it. Parte delle convenzioni è stata sottoscritta nell ambito di un accordo quadro siglato in data 1 ottobre 2009 con il Comune di Brescia, che, limitatamente ai propri residenti, si è assunto gli oneri per l assicurazione dei condannati per gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile. Le associazioni che intendano aderire a tale schema di accordo potranno prenderne visione sul sito del Comune di Brescia, e rivolgersi quindi al seguente indirizzo di posta elettronica: sicurezzaurbana@comune.brescia.it. In tal caso, il difensore del condannato avrà cura di inviare copia del dispositivo della sentenza al Comune di Brescia - Settore Sicurezza Urbana, via Donegani, 12 anche a mezzo fax , oppure alla seguente casella di posta elettronica: sicurezzaurbana@comune.brescia.it La prestazione lavorativa potrà avere inizio in un periodo compreso fra il decimo e il quindicesimo giorno successivo alla sopra richiamata comunicazione, al fine di consentire l'attivazione delle coperture assicurative a tutela del lavoratore a cura del Comune. In tutti gli altri casi i difensori dovranno mettersi in contatto con i referenti indicati nell'elenco presente tra gli allegati di questa scheda. Art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada Art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Art. 54 D.lgs. 28/08/2000 n. 274 D.M. 26/03/2001 Art. 102 L. 689/81 L. 205/1993 Art. 165 c.p. modificato dalla L. 145/2004 Art. 224-bis L. 102/2006 Art. 666 c.p.p.

12 Verbale di Giunta Comunale deliberazione n. 195 del 13/10/2014 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Andrea Ratti IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro ===================================================== REFERTO DI PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato all Albo Pretorio, ai sensi art. 124 T.U.E.L., ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi il giorno 17/10/2014 e che ai sensi dell art. 125 co. 1 del T.U. n. 267 datato 18 agosto 2000 la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo in data 17/10/2014. IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro ===================================================== CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Il Sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell art. 134, comma 3, del TUEL il giorno 11/11/2014 L addetto all Ufficio Segreteria F.to Giovanna Buccelli =====================================================

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