A. ASSPC: chiarimenti in materia di nuove connessioni o modifiche della connessione esistente

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1 FAQ Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo TISSPC FAQ riorganizzate e aggiornate al 12 giugno 2015 A. ASSPC: chiarimenti in materia di nuove connessioni o modifiche della connessione esistente A.1. Nel caso in cui, a partire da un impianto di produzione e un unità di consumo già esistenti e ciascuno caratterizzati da un proprio punto di connessione alle reti pubbliche, venga costituito un nuovo ASSPC attraverso la realizzazione di un collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi, come si applicano le disposizioni in materia di connessione previste dall articolo 8 del TISSPC? (Parola chiave: nuovo ASSPC tramite realizzazione collegamento privato tra utenze già connesse - ex FAQ n.1 ) Nel caso in cui, a partire da un impianto di produzione e un unità di consumo già esistenti e ciascuno caratterizzati da un proprio punto di connessione alle reti pubbliche, venga costituito un nuovo ASSPC attraverso la realizzazione di un collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi, il produttore e il cliente potrebbero decidere di: - dismettere uno dei punti di connessione esistenti; - mantenere attivi entrambi i punti di connessione già esistenti. In entrambi i casi occorre presentare una richiesta di adeguamento di una connessione esistente secondo le modalità di cui all articolo 8, commi 8.6 e 8.1, lettera b), del TISSPC. Tale richiesta deve essere presentata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione che si vuole utilizzare come principale (di seguito: gestore di rete principale) 1. Più in dettaglio: a) qualora il produttore e il cliente finale decidano di dismettere uno dei punti di connessione esistenti utilizzando solo l altro punto di connessione esistente, ferma restando la necessità di inserire nella richiesta di modifica della connessione le informazioni previste dall articolo 8, comma 8.6, del TISSPC, si applicano: - solo le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TICA qualora si mantenga in operatività il punto di connessione precedentemente riferito ai soli prelievi di energia elettrica relativi all unità di consumo; - solo le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TIC qualora si mantenga in operatività il punto di connessione precedentemente riferito alle sole immissioni di energia elettrica relative all impianto di produzione; b) qualora il produttore e il cliente finale decidano di mantenere attivi entrambi i punti di connessione già esistenti, fatta salva la fattibilità tecnica verificata a cura dei gestori delle reti su cui insistono i predetti punti di connessione, trova applicazione il solo corrispettivo per l ottenimento del preventivo previsto dal TICA riferito alla più elevata tra le potenze in immissione richieste per i vari punti di connessione. Il preventivo viene emesso dal gestore di rete principale, applicando contestualmente: - le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TICA per la richiesta di adeguamento in immissione della connessione già esistente in prelievo relativa all unità di consumo; - le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TIC per la richiesta di adeguamento in prelievo della connessione già esistente in immissione relativa all impianto di produzione. 1 Si veda al riguardo la definizione di punto di connessione principale prevista dall articolo 9 del TISSPC. 1

2 Qualora vi siano più punti di connessione che interessano reti elettriche di diversi gestori di rete, il gestore di rete principale, a seguito della richiesta di connessione, attiva la procedura di coordinamento, per il tramite dei canali di comunicazione già esistenti, finalizzata alla definizione di un unico preventivo in cui vengono evidenziati separatamente le attività afferenti a ciascun punto di connessione e i relativi corrispettivi per la connessione. Tale preventivo viene trasmesso al richiedente da parte del gestore di rete principale. Il richiedente invia la comunicazione di accettazione del preventivo al gestore di rete principale, allegando copia dell avvenuto pagamento, ai singoli gestori di rete di competenza, delle quote dei relativi corrispettivi per la connessione previsti nel preventivo. A seguito dell accettazione del preventivo, il gestore di rete principale comunica agli altri gestori di rete l avvenuta accettazione del preventivo e trasmette i riferimenti del richiedente. Da questo momento le pratiche di connessione proseguono in modo indipendente, a cura dei rispettivi gestori di rete. A.2. Da quale data decorre l obbligo in capo alle imprese distributrici di erogare gli indennizzi automatici per ritardi nell effettuazione delle prestazioni previste dall articolo 7, comma 7.8bis, e dall articolo 10, comma 10.6bis, dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) come modificato dalla deliberazione 578/2013/R/eel? (Parola chiave: indennizzi automatici su flussi informativi GAUDÌ - ex FAQ n.2 ) Le imprese distributrici sono tenute a erogare gli indennizzi automatici nel caso di ritardi relativi alle: - prestazioni previste dall articolo 7, comma 7.8bis, del TICA; - prestazioni previste dall articolo 10, comma 10.6bis, del TICA, qualora i predetti ritardi si siano verificati successivamente al 1 gennaio 2015 e comunque a seguito della messa a disposizione da parte di Terna S.p.A. delle modalità di registrazione sul sistema GAUDÌ delle informazioni previste dai medesimi commi 7.8bis e 10.6bis del TICA e dell aggiornamento del sistema GAUDÌ ai fini della loro implementazione. A.3. È possibile utilizzare il dispositivo di cui al comma 18.5 del TISSPC anche nei casi in cui il cliente finale sia moroso nei confronti del produttore presente nell ASSPC e non nei confronti del venditore? (Parola chiave: connessione di emergenza contro il rischio morosità - nuova FAQ) Il dispositivo di cui al comma 18.5 del TISSPC può anche essere utilizzato nei casi di morosità del cliente finale verso il produttore presente nell ASSPC (in relazione quindi alla sola energia elettrica che non utilizza la rete pubblica), ad eccezione dei casi in cui per tale ASSPC sia attiva la convenzione di scambio sul posto. Nei casi di morosità del cliente finale verso il solo produttore presente nell ASSPC e non anche verso il venditore, l apertura del collegamento fra cliente finale e produttore, con conseguente utilizzo del punto di connessione di emergenza per morosità di cui all articolo 18 del TISSPC, non comporta la disconnessione del cliente finale dal POD principale dell ASSPC. B. ASSPC: chiarimenti in materia di misura dell energia elettrica prodotta, consumata, immessa e prelevata B.1 È obbligatorio installare sempre il misuratore dell energia elettrica prodotta previsto dalla deliberazione n. 88/07 nel caso di nuovi ASSPC entrati in esercizio a partire dall 1 gennaio 2014? 2

3 (Parola chiave: obbligo installazione Adm misura energia prodotta ex FAQ n. 3) Sì. Come previsto dall articolo 10, comma 10.1, lettera b), del TISSPC, in caso di nuovi ASSPC entrati in esercizio a partire dall 1 gennaio 2014 è obbligatorio installare il misuratore dell energia elettrica prodotta secondo le disposizioni previste dall Allegato A bis alla deliberazione n. 88/07. B.2 In presenza di un ASSPC per il quale, ai sensi dell articolo 10 del TISSPC, è necessario disporre dei dati di misura dell energia elettrica prodotta e/o consumata, cosa succede qualora il produttore, nei casi in cui è responsabile del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell energia elettrica prodotta non procede ad ottemperare agli obblighi di installazione, sostituzione o adeguamento delle apparecchiature di misura previsti dal medesimo articolo 10, ovvero il produttore e/o il cliente finale mettano in atto delle condotte che ostacolino o impediscano al responsabile del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell energia prodotta o consumata e/o al responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell energia elettrica prodotta, consumata, immessa e prelevata di svolgere e completare le attività propedeutiche alla corretta applicazione di quanto previsto dal TISSPC ed in particolare di quanto previsto all articolo 10 e 23 del TISSPC? (Parola chiave: mancata installazione Adm misura energia prodotta e consumata ex FAQ n. 15) In tali casi, il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell energia elettrica prodotta, consumata, immessa e prelevata, accertata la presenza di ostacoli al completamento di tutte le attività inerenti il servizio di misura previste dal TISSPC, invia una comunicazione scritta al soggetto referente dell ASSPC e al titolare dei POD afferenti all ASSPC evidenziando le criticità riscontrate ed evidenziando che qualora tali criticità non venissero superate entro 60 giorni, provvederà a segnalarle all Autorità per l energia elettrica il gas e il servizio idrico e al GSE, per i seguiti di competenza, fino alla revoca della qualifica di SEU/SEESEU ovvero alla disconnessione dalla rete. B.3 Nei casi in cui il gestore di rete concessionario competente sul territorio utilizzi le linee private di un ASSPC per connettere utenze della rete pubblica, qualora sia necessario definire algoritmi di misura basati su dati orari, è possibile utilizzare misuratori orari in luogo di quelli previsti dal TISSPC al fine di stabilire quale sia il prelievo effettivo delle predette utenze e quale sia il prelievo effettivo dell ASSPC? (Parola chiave: tipologia di Adm da installare in presenza di utenze della rete pubblica e relativi algoritmi ex FAQ n. 17) In tali casistiche, al fine di procedere ad una corretta contabilizzazione dell energia prodotta e consumata all interno dell ASSPC senza che essa sia transitata dalla rete pubblica e quindi ad una corretta fatturazione degli oneri generali di sistema, si ritiene necessario installare misuratori orari, nonché trattare a livello orario i relativi dati di misura, sia in relazione alle utenze della rete pubblica, sia in relazione alle diverse utenze dell ASSPC. Resta fermo l obbligo da parte del gestore di rete concessionario, qualora responsabile dell attività di installazione e misurazione, e del soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell energia elettrica di applicare ai diversi utenti i corrispettivi previsti dal TIME in relazione alla particolare tipologia di utenza anche nei casi in cui, sulla base della presente FAQ, sia richiesta l installazione di un misuratore che rilevi e tratti le misure a livello orario in luogo di un misuratore monorario o per fasce. 3

4 C. SEU: chiarimenti in materia di unicità dell area e sua piena disponibilità C.1 Ai fini della costituzione di un SEU l impianto di produzione, l unità di consumo e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi devono essere installati nella stessa particella catastale? (Parola chiave: unicità dell area su cui sorge un SEU - ex FAQ n. 4) No. Fermo restando quanto previsto dall articolo 1, comma 1.1, lettera bb), del TISSPC in merito alla definizione di piena disponibilità di un area, ai fini della costituzione di un SEU l impianto di produzione, l unità di consumo e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi possono essere realizzati all interno di un area composta anche da più particelle catastali contigue e senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi; tale area, come previsto dall articolo 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC, deve essere di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale intestatario dell unità di consumo facente parte del SEU e da questo, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione. C.2 Cosa si intende per contiguità delle particelle catastali che compongono un area nel caso di SEU e SEESEU-B? (Parola chiave: contiguità delle particelle catastali ex FAQ n. 12) Nel caso di SEU e SEESEU-B la configurazione composta da unità di consumo, impianti di produzione e collegamento privato tra unità di consumo e impianti di produzione deve insistere su un unica area. Come precisato nella FAQ C.1, l unicità dell area può essere garantita anche tramite la presenza di più particelle catastali contigue, purché tutte nella proprietà o piena disponibilità del cliente finale. A tal fine due particelle si ritengono contigue se, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, sono tra loro confinanti. Al riguardo si riportano di seguito alcuni esempi atti a chiarire il predetto concetto. In Figura 1 è raffigurata una mappa catastale con diverse particelle. In particolare, nel caso in cui l impianto di produzione sia realizzato sulla particella 22, l unità di consumo sulla particella 30 ed il collegamento privato attraversa la particella 21, affinché ci sia unicità dell area è necessario che le particelle 21, 22 e 30 (particelle contigue) siano nella piena disponibilità del cliente finale. Analogamente si ritiene che le particelle 15 e 30 siano tra loro contigue in quanto separate dalla sola strada, così come le particelle 21 e 31 sono da ritenersi contigue. Sulla base dello stesso criterio: - le particelle 23 e 3 sono contigue; - le particelle 22 e 3 non sono particelle contigue; - le particelle 30 e 16 sono da ritenersi contigue; - le particelle 30 e 20 non sono contigue in quanto la retta che approssima il confine della particella 30 non incontra il confine della particella 20. Chiaramente nel caso in cui l area su cui sorge il SEU/SEESEU-B fosse costituita dalle particelle 30, 16 e 20 il vincolo della contiguità sarebbe rispettato e quindi, in presenza anche della piena disponibilità delle particelle 16, 20 e 30, il vincolo relativo all unicità dell area sarebbe rispettato. 4

5 Figura 1 C.3 In quali casi è possibile realizzare un SEU o un SEESEU-B all interno di un area su cui sorge un condominio ovvero un consorzio ovvero una cooperativa? (Parola chiave: piena disponibilità dell area e aree comuni condominiali, consorziali o di una cooperativa ex FAQ n. 10) Un condominio, un consorzio, una cooperativa sono rispettivamente un insieme di condòmini, di consorziati o di soci; pertanto in tali casi si è in presenza di una molteplicità di clienti finali (nel caso del condominio, ad esempio, vi sono tante unità di consumo quante sono le unità immobiliari nella disponibilità dei singoli condòmini più l unità di consumo relativa ai servizi comuni o servizi condominiali; nel caso di un consorzio vi sono tante unità di consumo quante sono le unità immobiliari nella disponibilità dei singoli consorziati più l unità di consumo relativa ai servizi comuni o servizi consortili; etc.). Affinché possa realizzarsi quindi un SEU o un SEESEU-B è necessario realizzare una configurazione in cui vi sia un unico cliente finale (ad esempio: il singolo condòmino o l utenza dei servizi condominiali) e un unico produttore. Inoltre devono essere rispettate altre tre condizioni: 1. un unica unità di consumo (si veda la definizione di unità di consumo di cui all articolo 1, comma 1.1, lettera pp), del TISSPC); 2. impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento e di potenza massima complessiva non superiore a 20 MW; 3. l area su cui sorge la configurazione deve essere unica, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi; tale area, come previsto dall articolo 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC, deve essere di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale intestatario dell unità di consumo facente parte del SEU/SEESEU-B e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione. Tale condizione si ritiene garantita anche qualora il collegamento elettrico privato fra gli impianti di produzione e l unità di consumo che costituiscono il SEU/SEESEU-B sia realizzato su aree comuni del condominio o del consorzio o della cooperativa, sempre che il cliente finale sia un condòmino ovvero un socio del consorzio o della cooperativa. In tali casi, infatti, si può ritenere che il cliente finale, in quanto condòmino o socio, abbia la disponibilità delle predette aree. Resta ferma la necessità che il predetto collegamento privato sia ad uso esclusivo dei due soggetti costituenti il SEU/SEESEU-B; qualora infatti vi fossero ulteriori unità di consumo o di produzione connesse per il tramite del predetto collegamento privato, fatti salvi i casi in cui esse 5

6 siano utenze della rete pubblica (vedasi FAQ n. F.3 e F.4), ci si troverebbe nella casistica di una rete privata e non di un ASSPC. D. ASSPC: chiarimenti sui rapporti tra cliente finale e produttore presenti all interno dell ASSPC D.1 Nel caso in cui in relazione ad un determinato ASSPC il produttore sia diverso dal cliente finale e quest ultimo si incarica dell acquisto di tutta l energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, la cessione dal cliente al produttore dell energia elettrica prelevata per i servizi ausiliari dell impianto di produzione si configura come vendita da parte del cliente finale al produttore? (Parola chiave: cessione energia elettrica dal cliente finale al produttore per l alimentazione dei servizi ausiliari di generazione ex FAQ n. 5) No. In tali casi non si effettua alcuna distinzione, dal punto di vista regolatorio, tra l energia elettrica prelevata per i consumi del cliente finale e l energia elettrica prelevata per alimentare i servizi ausiliari dell impianto di un produttore terzo. Quest ultima quantità di energia elettrica sarà attribuita dal cliente finale al proprio produttore nell ambito del libero contratto stipulato tra cliente finale e produttore; contratto che non è oggetto di regolazione da parte dell Autorità. D.2 Quali sono le condizioni necessarie e sufficienti affinché un soggetto giuridico sia considerato titolare della gestione di una o più unità di consumo ai fini del TISSPC? (Parola chiave: individuazione del cliente finale in relazione ad una determinata unità di consumo nuova FAQ) Il soggetto giuridico titolare della gestione di una o più unità di consumo, anche detto cliente finale, è il soggetto che, all interno di quella/e unità di consumo, utilizza l energia elettrica per i propri consumi finali. Pertanto deve essere l intestatario del POD. E. ASSPC: chiarimenti sulla qualifica di cogenerazione ad alto rendimento E.1 L articolo 26, comma 26.1, del TISSPC prevede che i SEESEU-C in cui si riscontri la presenza di uno o più impianti di produzione di energia elettrica gestiti da diversi soggetti giuridici ed una o più unità di consumo di energia elettrica gestite da diversi soggetti giuridici che appartengono ad un unico gruppo societario, possono essere ricompresi nei SEESEU-B purché, entro il 31 luglio 2015, tutte le unità di produzione presenti all interno della predetta configurazione siano gestite da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all interno della predetta configurazione siano gestite da un unico cliente finale e purché i predetti impianti di produzione siano alimentati da fonti rinnovabili o siano cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento. A tal fine, il medesimo comma 26.1 del TISSPC prevede che, per gli anni successivi al 2015, trovano applicazione modalità analoghe a quelle previste dall Articolo 16. Come viene rilasciata la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento per tali applicazioni? (Parola chiave: SEESEU-C e qualifica CAR ex FAQ n. 6) In tali casi la condizione di cogenerazione ad alto rendimento, nel senso e per le finalità del TISSPC, viene verificata per l anno 2015 esclusivamente sulla base delle valutazioni preliminari di impianto cogenerativo ad alto rendimento. 6

7 Il riferimento all articolo 16 del TISSPC per gli anni successivi al 2015 implica che, per l anno 2016, la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo TISSPC, sia ancora rilasciata dal GSE facendo riferimento ai dati di esercizio a consuntivo del 2015 o alle valutazioni preliminari di impianto cogenerativo ad alto rendimento a seconda che le modifiche apportate agli impianti di produzione per renderli cogenerativi ad alto rendimento siano entrate in esercizio rispettivamente prima del secondo semestre 2015 o nel secondo semestre In particolare: a) nel caso in cui le modifiche apportate agli impianti di produzione per renderli cogenerativi ad alto rendimento siano entrate in esercizio nel secondo semestre 2015, anche per il 2016 la qualifica di SEESEU si baserà sulla valutazione preliminare di impianto cogenerativo ad alto rendimento. Questa qualifica, in relazione al solo anno 2016, è provvisoria e deve essere successivamente verificata sulla base dei dati a consuntivo del medesimo anno 2016 (pertanto i dati a consuntivo 2016 saranno utilizzati per confermare la qualifica di impianto in assetto cogenerativo ad alto rendimento in relazione al 2016, sia per rilasciare la medesima qualifica in relazione all anno 2017); b) nel caso in cui le modifiche apportate agli impianti di produzione per renderli cogenerativi ad alto rendimento siano entrate in esercizio prima del secondo semestre 2015, per il 2016 la qualifica di impianto in assetto cogenerativo ad alto rendimento si baserà sui dati di esercizio a consuntivo del Questa qualifica è definitiva e non deve essere verificata sulla base di ulteriori dati a consuntivo. Qualora alla luce dei dati a consuntivo 2015 l impianto di produzione non sia qualificato come impianto in assetto cogenerativo ad alto rendimento, la qualifica di SEESEU-B per l anno 2016 non viene concessa e pertanto l ASSPC in cui è presente il predetto impianto verrà qualificato per il 2016 come ASE/ASAP e ad esso verrà applicata la regolazione prevista dai commi 12.8 e 12.9 del TISSPC. In relazione al 2015, invece, il predetto ASSPC continuerà ad essere trattato ai fini regolatori come un SEESEU-C. A partire dall anno 2017, la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento viene rilasciata dal GSE, anche per le finalità di cui al TISSPC, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all anno solare precedente. E.2 In presenza di un ASSPC che accede al regime di scambio sul posto, caratterizzato da un impianto di produzione in assetto cogenerativo e un unità di consumo cosa succede qualora per un determinato anno n l impianto non soddisfi i criteri per ottenere la qualifica di CAR? (Parola chiave: regime di scambio sul posto e qualifica CAR ex FAQ n. 13) Nel caso in cui un ASSPC con un impianto in assetto cogenerativo accede allo scambio sul posto l ottenimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) è condizione necessaria al fine del riconoscimento dei benefici connessi con lo scambio sul posto. In particolare i predetti benefici sono: a) riconoscimento da parte del GSE al soggetto responsabile dello scambio sul posto del prodotto fra il corrispettivo unitario di scambio forfettario (CU Sf ) e il minimo fra l energia elettrica prelevata dalla rete e l energia elettrica immessa in rete (energia elettrica scambiata con la rete); b) accesso ai benefici di cui godono i SEU in relazione all energia elettrica prodotta e consumata in loco senza che tale energia sia transitata sulla rete pubblica. Pertanto, qualora per un dato anno n la verifica a consuntivo sulla qualifica CAR dovesse dare esito negativo, verrebbero meno anche i benefici connessi. In particolare: - in relazione ai benefici di cui alla precedente lettera a), essi non verrebbero riconosciuti in relazione all anno n di competenza. Per tale anno, quindi il GSE procederà a riconoscere al soggetto responsabile esclusivamente i ricavi derivanti dalla vendita dell energia 7

8 elettrica immessa in rete, al netto dei corrispettivi amministrativi per la gestione dello scambio sul posto; - in relazione ai benefici di cui alla precedente lettera b), invece, coerentemente con quanto previsto dal TISSPC, tali benefici non verrebbero riconosciuti in relazione all anno n+1 di competenza. Nell anno n il produttore, in relazione all energia elettrica prodotta e consumata in loco senza che sia transitata sulla rete pubblica, sarà esonerato dal pagamento degli oneri generali di sistema, fermo restando quanto previsto dall articolo 24 del decreto legge 91/14 2 ; nell anno n+1 il produttore, in relazione all energia elettrica prodotta e consumata in loco senza che sia transitata sulla rete pubblica, dovrà procedere, secondo modalità definite da Cassa Conguaglio per il Settore elettrico (CCSE), al versamento dei relativi oneri generali di sistema. E.3 Qualora in un ASSPC, qualificato come SEU/SEESEU-B e caratterizzato dalla presenza di un impianto in assetto cogenerativo ad alto rendimento, in un dato periodo α (uno o più anni consecutivi) si sia proceduto al fermo dell impianto di generazione, in relazione al primo anno, successivo al periodo α di fermo impianto, in cui il predetto impianto ricomincia a produrre energia elettrica, quali condizioni dovrebbero essere rispettate per riconseguire la qualifica di SEU/SEESEU-B? (Parola chiave: fermo impianto e qualifica CAR ex FAQ n. 14) Qualora ricorrano le predette circostanze, l ASSPC, in relazione al primo anno di produzione di energia elettrica successivo al periodo α di fermo impianto, viene qualificato come SEU/SEESEU-B applicando quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del TISSPC ed ipotizzando che l anno in cui l impianto in assetto cogenerativo ricomincia a produrre sia equiparato all anno di entrata in esercizio del predetto impianto (per tali casistiche la verifica preliminare non deve essere svolta qualora fosse stata già effettuata in passato a parità di impianto). Per le predette finalità il soggetto referente dell ASSPC dovrà presentare al GSE idonea documentazione atta a dimostrare l avvenuto fermo impianto per il predetto periodo α. F. ASSPC: chiarimenti sulle diverse configurazioni ammissibili e azioni propedeutiche alla richiesta di qualifica F.1 In quali casi, in presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, non è necessario richiedere la qualifica di SEU o di SEESEU? (Parola chiave: quando richiedere la qualifica di SEU-SEESEU per non pagare oneri generali su autoconsumo ex FAQ n. 18) Nei casi in cui viene erogato il servizio di scambio sul posto per tutta l energia elettrica immessa in rete non è necessario richiedere al GSE la qualifica di SEU o di SEESEU. Il medesimo GSE classifica il sistema in via automatica come SSP-A se la potenza complessiva degli impianti non supera i 20 kw e i predetti impianti risultano alimentati da fonti rinnovabili, oppure come SSP-B in tutti gli altri casi. Coerentemente con quanto previsto dal decreto legge 91/14: - nel caso di SSP-A, all energia elettrica non prelevata dalla rete pubblica e consumata per l alimentazione dei servizi ausiliari non si applica il 5% del valore unitario dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema; - invece nel caso di SSP-B, all energia elettrica non prelevata dalla rete pubblica e consumata per l alimentazione dei servizi ausiliari si applica il 5% del valore unitario dei 2 Si veda al riguardo quanto previsto dall Autorità con la deliberazione 609/2014/R/eel di attuazione dell articolo 24 del decreto legge 91/14. 8

9 corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema secondo le modalità di cui alla deliberazione 609/2014/R/eel. Nei casi in cui vi sia un impianto unicamente destinato alla produzione di energia elettrica (ed eventualmente anche termica) in assenza di consumi diversi da quelli afferenti ai servizi ausiliari, non è possibile richiedere al GSE la qualifica di SEU o di SEESEU. Tale configurazione non rientra tra i sistemi semplici di produzione e consumo, ma è classificata come pura produzione di energia elettrica. I servizi ausiliari dell impianto di produzione di energia elettrica non richiedono l individuazione di una unità di consumo. Nel caso degli impianti di pura produzione di energia elettrica, all energia elettrica non prelevata dalla rete pubblica e consumata per l alimentazione dei servizi ausiliari non si applica nemmeno il 5% del valore unitario dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al decreto legge 91/14. F.2 Possono essere presenti più produttori e/o più clienti finali nello stesso ASSPC? (Parola chiave: presenza di più produttori e più clienti finali ex FAQ n. 7) Nel caso dei SEU, SEESEU-A e SEESEU-B, ferme restando le altre condizioni necessarie per ottenere la rispettiva qualifica, può essere presente un solo produttore e un solo cliente finale, indipendentemente dalle titolarità degli impianti di produzione e delle unità di consumo; peraltro nel caso dei SEU e dei SEESEU-B, è richiesta la presenza di un unica unità di consumo. Nel caso dei SEESEU-C, ferme restando le altre condizioni necessarie per ottenere la qualifica, è possibile la presenza di: - uno o più produttori diversi; - uno o più clienti finali diversi appartenenti ad un unico gruppo societario. Ai fini della ricomprensione dei SEESEU-C nei SEESEU-B, entro il 31 luglio 2015: - tutte le unità di produzione presenti all interno della predetta configurazione devono essere gestite da un unico produttore; - tutte le unità di consumo presenti all interno della predetta configurazione devono essere gestite da un unico cliente finale. Si evidenzia che la qualifica di SEESEU-C è valida fino al 31 dicembre Dall 1 gennaio 2016 i SEESEU-C che non sono stati ricompresi nei SEESEU-B vengono ricompresi, in funzione della propria configurazione, negli ASAP/ASE o nelle reti private. F.3 È possibile connettere alla rete pubblica impianti di produzione o unità di consumo di terzi per il tramite delle linee private di un ASSPC (impianti di produzione o unità di consumo indirettamente connessi alla rete pubblica)? (Parola chiave: utenze della rete pubblica e POD virtuali ex FAQ n. 8) In generale è possibile accedere alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private, purché tale soluzione sia realizzata con il consenso e/o su indicazione del gestore di rete concessionario in quel territorio, nonché con il consenso del gestore delle linee private che si vogliono utilizzare per l accesso alla rete pubblica. In tali casistiche, le utenze che accedono alla rete pubblica per il tramite di linee o reti private sono clienti virtualmente connessi alla rete pubblica e pertanto l energia elettrica prelevata e/o immessa dai predetti impianti di produzione e/o unità di consumo è come se fosse prelevata e/o immessa direttamente dalla/nella rete pubblica. In particolare: a) nel caso di nuova connessione, il richiedente deve presentare richiesta di connessione al gestore di rete concessionario nel territorio, secondo le modalità previste dal TICA o dal 9

10 TIC (rispettivamente nel caso di connessione di un impianto di produzione o di una unità di consumo), specificando nella richiesta: - che si vorrebbero utilizzare le infrastrutture private (linee o reti elettriche) già esistenti; - la disponibilità del gestore di tali infrastrutture private alla messa a disposizione. Sarà poi il gestore di rete concessionario a valutare la fattibilità di tale soluzione di connessione in luogo di una connessione diretta alla rete pubblica e a rilasciare il preventivo per la connessione con la soluzione definitiva (che, quindi, potrebbe prevedere una connessione diretta alla rete pubblica); b) nel caso di un impianto di produzione o di un unità di consumo esistenti, già connessi tramite linee elettriche private ad altri impianti di produzione e consumo, e facenti parte di una configurazione impiantistica catalogabile fra gli SSPC o le reti private, al fine di usufruire direttamente del servizio pubblico di distribuzione e trasmissione e partecipare direttamente al mercato elettrico, è necessario inoltrare richiesta di connessione al gestore di rete concessionario, secondo le modalità previste dal TICA o dal TIC (rispettivamente nel caso di connessione di un impianto di produzione o nel caso di una unità di consumo), specificando nella richiesta: - che esiste già, di fatto, una connessione alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private (linee o reti elettriche) presenti, pur non essendo utenti registrati come virtualmente connessi alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private (significa che, in relazione alle unità di consumo o all impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione, non sussistono contratti di trasporto e dispacciamento e quindi tali utenze non sono singolarmente censite nel sistema elettrico, essendo indirettamente incluse nei contratti relativi al punto di connessione principale alla rete pubblica esistente); - la volontà di usufruire della connessione alla rete pubblica per il tramite di linee elettriche private (o, in alternativa, la volontà di disporre di una nuova connessione dedicata); - la disponibilità del gestore di tali infrastrutture private alla messa a disposizione (non necessario qualora si decida di richiedere una nuova connessione dedicata). Il gestore di rete concessionario valuta la pratica verificando, qualora richiesto, la possibilità di mantenere la soluzione di connessione per il tramite di una infrastruttura privata in luogo di una connessione diretta alla rete pubblica e provvede a rilasciare il preventivo per la connessione con la soluzione definitiva. A tal fine, qualora la soluzione per la connessione definitiva preveda la connessione diretta alla rete pubblica, al fine di evitare periodi di disalimentazione delle utenze oggetto della richiesta, il gestore di rete concessionario provvede a gestire transitoriamente le predette utenze come utenze virtualmente connesse alla rete pubblica per il tramite della connessione esistente. Qualora la soluzione per la connessione preveda l utilizzo di linee elettriche private, il gestore di rete concessionario ed il gestore delle linee private sono tenuti a sottoscrivere un apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l utilizzo delle linee elettriche private per l erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi. In tali casistiche, al fine di distinguere i punti fisici di connessione dell ASSPC con la rete pubblica (identificati dai codici identificativi POD di cui all articolo 14 del TIS) dai punti di connessione virtuale dell ASSPC alla rete pubblica (sono i punti di connessione all ASSPC degli impianti di produzione o delle unità di consumo indirettamente connessi alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private), il gestore di rete concessionario associa a questi ultimi l attributo virtuale. Ciò si rende necessario per permettere una separata identificazione nei flussi informativi verso Terna e GSE finalizzati all implementazione della deliberazione 578/2013/R/eel. Per completare il contenuto della presente FAQ, si veda anche la FAQ n. F.4. 10

11 F.4 Quali attività sono propedeutiche alla presentazione della richiesta di qualifica al GSE? (Parola chiave: elementi propedeutici alla richiesta di qualifica: intestatario dei POD, UC interne, autorizzazioni ex FAQ n. 9) In generale, la richiesta di qualifica al GSE deve essere presentata soltanto nel caso in cui si voglia richiedere la qualifica di SEU o di SEESEU (A, B o C). Tale richiesta deve essere presentata solo successivamente all entrata in esercizio dell ASSPC, secondo modalità e tempistiche definite dal GSE. Al fine del rilascio della qualifica, il GSE verifica il possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione 578/2013/R/eel. Pertanto, soprattutto nel caso degli ASSPC esistenti, è importante che il produttore e il cliente finale procedano, prima di presentare la richiesta al GSE, a rendere conforme l ASSPC alle prescrizioni della predetta deliberazione. In particolare: a) il produttore deve essere intestatario dell officina elettrica di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell impianto di produzione (ove previste dalle normative vigenti). Qualora tale documentazione sia intestata a soggetti diversi è necessario che sia volturata al soggetto che assumerà il ruolo di produttore. Le autorizzazioni alla costruzione (ad esempio SCIA, DIA, ecc.), avendo esaurito gli effetti, non devono essere necessariamente volturate; b) il cliente finale deve essere titolare di tutti i punti di connessione alla rete pubblica dell ASSPC, ad eccezione dei punti di connessione di cui all articolo 18 del TISSPC. Nel caso in cui, infatti, l ASSPC sia caratterizzato dalla presenza di una connessione di emergenza per morosità di cui all articolo 18 del TISSSPC, il punto di connessione di emergenza deve essere intestato al produttore. Qualora l ASSPC presenti uno o più punti di connessione alla rete pubblica, diversi da quelli di cui all articolo 18 del TISSPC, intestati a soggetti diversi, è necessario volturare la titolarità dei predetti punti al cliente finale; c) tutti gli impianti di produzione presenti nell ASSPC devono essere registrati nel sistema GAUDÌ. Pertanto, qualora i dati registrati sul sistema GAUDÌ relativi agli impianti di produzione rientranti nell ASSPC non siano aggiornati, è necessario procedere al loro aggiornamento. In caso contrario, il procedimento di qualifica non potrà essere concluso positivamente; d) il regolamento di esercizio deve essere redatto nel rispetto della deliberazione 578/2013/R/eel e deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono l ASSPC (produttore e cliente finale). Qualora tale regolamento sia stato sottoscritto prima dell entrata in vigore della deliberazione 578/2013/R/eel e non sia ad essa conforme, è necessario aggiornarlo; e) in presenza di configurazioni esistenti caratterizzate dalla presenza di più unità di consumo e più impianti di produzione e tali da non rispettare nel loro insieme i requisiti per ottenere la qualifica di SEESEU o di SEU, coerentemente con quanto previsto dall articolo, 26 comma 26.2, del TISSPC, è possibile limitare la qualifica di SEESEU o SEU ad una parte della configurazione impiantistica esistente, prevedendo che le restanti utenze siano considerate come utenze della rete pubblica. In tali casi, è necessario che le unità di consumo e gli impianti di produzione che si vogliono escludere dall ASSPC diventino utenze della rete pubblica, presentando al gestore di rete concessionario una richiesta di connessione alla rete pubblica (si veda al riguardo la precedente FAQ n. F.3, lettera b)). A tal fine il gestore di rete concessionario è tenuto: i. ad adeguare / sostituire / installare o a richiedere l adeguamento / sostituzione / installazione delle apparecchiature di misura (a seconda di quale sia il soggetto responsabile di ciascuna delle attività in cui si suddivide il servizio di misura ai sensi 11

12 della regolazione vigente) su ciascun punto di connessione delle utenze oggetto di richiesta di connessione alle linee elettriche private dell ASSPC 3 ; ii. a modificare gli algoritmi di misura e gli allegati 5 al Contratto di dispacciamento relativi alle utenze che hanno richiesto la connessione alla rete pubblica, nonché all ASSPC come identificato a seguito delle richieste di connessione avanzate per le predette utenze; iii. a censire fra gli utenti della rete pubblica ciascuna delle predette utenze per le quali è stata richiesta la connessione e a rilasciare un codice POD in relazione a ciascun punto di connessione alle linee private (ciò poiché tali utenze vengono considerate a tutti gli effetti utenze della rete pubblica e i predetti punti di connessione costituiscono una connessione virtuale alla rete pubblica. Tali punti per le finalità della deliberazione 578/2013/R/eel sono chiamati POD virtuali ); iv. ad attivare una fornitura di energia elettrica per ciascuna delle predette utenze; f) in presenza di un ASSPC caratterizzato dalla presenza di più unità di consumo (si veda al riguardo quanto previsto dal TISSPC ed in particolare dall articolo 23 del predetto provvedimento) gestite dal medesimo cliente finale o da clienti finali appartenenti al medesimo gruppo societario, occorre presentare al gestore di rete concessionario, secondo modalità dal medesimo definite, una richiesta di connessione finalizzata a censire le diverse unità di consumo facenti parte dell ASSPC. A tal fine il gestore di rete procede: i. a censire le singole unità di consumo definendo, per ciascuna di esse, un anagrafica contenente tutte le informazioni necessarie all attuazione di quanto previsto dall articolo 23 del TISSPC e rilasciando per ciascuna di esse un codice identificativo univoco (codice identificativo delle UC interne ) definito secondo quanto stabilito da Terna nelle disposizioni redatte e approvate ai sensi dei commi 22.6 e 22.7 del TISSPC; ii. ad adeguare/sostituire/installare su ciascun punto di connessione delle UC interne alle linee private dell ASSPC le apparecchiature di misura finalizzate a rilevare i consumi di ciascuna delle predette UC, qualora, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 10, 12, 14 e 23 del TISSPC, si renda necessaria la misura dell energia elettrica consumata da ciascuna UC interna 3 ; g) occorre verificare che l area sulla quale sorge l ASSPC e i singoli elementi che caratterizzano l ASSPC siano correttamente accatastati (si veda al riguardo, in particolare quanto previsto dal TISSPC in relazione alla definizione di unità di consumo e in relazione al vincolo di unicità e contiguità dell area su cui sorge un SEU o un SEESEU- B). F.5 In quali casistiche è possibile realizzare un ASSPC all interno di una rete privata? (Parola chiave: ASSPC connessi su reti private ex FAQ n. 16) In generale affinché possa essere realizzato un ASSPC, fermo restando il sussistere delle altre condizioni previste dalla definizione relative alle diverse tipologie di ASSPC (SEU, SEESEU, ASE, ASAP), è necessario che gli impianti di produzione e le unità di consumo siano connessi tra loro e alla rete elettrica (sia essa una rete pubblica o privata) tramite un collegamento diretto che deve essere ad uso esclusivo dei soli soggetti costituenti l ASSPC. Tale collegamento non può essere condiviso da ulteriori utenti diversi dai soggetti costituenti l ASSPC, ferma restando la casistica in cui tale collegamento viene utilizzato da Terna o da una impresa distributrice per l erogazione del pubblico servizio di distribuzione e trasmissione 3 Si veda, allo scopo, la regolazione vigente in materia di misura, ivi inclusa la parte attinente alla realizzazione, a cura del richiedente, dell alloggiamento delle apparecchiature di misura, nonché le FAQ B.1, B.2 e B.3. 12

13 dell energia elettrica (si veda ad esempio il caso di utenze della rete pubblica connesse fisicamente ad una linea privata). Pertanto una o più utenze della rete privata possono costituire un ASSPC: - qualora esse siano connesse tra loro mediante un collegamento privato, non condiviso da altri utenti della rete privata; - qualora, pur utilizzando le linee della rete privata, tutte le altre utenze non ricomprese all interno dell ASSPC diventino utenze della rete pubblica (di fatto tale soluzione determina la trasformazione della rete privata in linea privata e fa sì che tutte le utenze ad essa connesse non ricomprese nell ASSPC diventino utenze della rete pubblica tramite la presentazione di una richiesta di connessione al gestore di rete concessionario competente - si veda quanto già detto al riguardo nelle FAQ n. F.3 e F.4). F.6 In presenza di una richiesta di qualifica di un ASSPC come SEU o SEESEU, cosa succede qualora, dalla valutazione della pratica, emergesse che il perimetro dell ASSPC non è stato correttamente individuato ai fini della qualifica richiesta? (Parola chiave: esiti dell attività di qualifica del GSE e correttezza del perimetro dell ASSPC nuova FAQ) Il GSE, sulla base delle informazioni fornite, procede, tra l altro, a verificare se il perimetro individuato presenta le caratteristiche per ottenere la qualifica richiesta, comunicando al richiedente l esito del procedimento amministrativo. In caso di comunicazione, da parte del GSE, di motivi ostativi all accoglimento dell istanza (preavviso di rigetto), il richiedente, in risposta al preavviso di rigetto e nei termini previsti dal GSE, può individuare, laddove ne ricorrano le condizioni ed in assenza di ulteriori motivi ostativi, un perimetro di sistema ridotto o rivisto (perimetro rivisto) rispetto a quello inizialmente indicato nella richiesta di qualifica. In tali casi, il GSE valuta le eventuali osservazioni trasmesse in relazione al perimetro rivisto entro i termini dell istruttoria, applicando i medesimi principi previsti per le richieste di qualifica pervenute entro il 30 settembre 2015, ivi inclusa la decorrenza dei benefici derivanti dalla qualifica rilasciata. La revisione del perimetro dell ASSPC può essere fatta dal richiedente una sola volta per ciascuna richiesta di qualifica presentata. Qualora invece il richiedente, a seguito della iniziale richiesta di qualifica e dell avviso di rigetto, presentasse una nuova richiesta di qualifica avente ad oggetto parte del perimetro inizialmente individuato, si applicano le procedure previste per le qualifiche richieste dopo il 30 settembre F.7 Nel caso in cui un sistema, al 31 dicembre 2013, sia nella condizione di poter essere qualificato come SEESEU-C per un determinato perimetro e, al tempo stesso, sia nella condizione di poter essere qualificato come SEESEU-A o SEESEU-B in relazione ad un perimetro più ridotto, come è possibile procedere? (Parola chiave: cosa fare in presenza di ASSPC esistenti per i quali modificando il perimetro si può accedere a diverse tipologie di qualifica SEESEU nuova FAQ) Nel caso in cui un ASSPC, al 31 dicembre 2013, sia nella condizione di poter essere qualificato come SEESEU-C per un determinato perimetro e, al tempo stesso, in relazione ad un perimetro più ridotto, sia nella condizione di poter essere qualificato come SEESEU-A, si hanno a disposizione diverse opzioni: a) si procede a qualificare il sistema come SEESEU-C effettuando, entro il 31 luglio 2015, le modifiche di cui al comma 26.1 del TISSPC al fine di poter rientrare nei SEESEU-B a parità di perimetro per il periodo successivo al 2015; 13

14 b) si procede a qualificare il sistema come SEESEU-C senza prevedere le modifiche di cui al comma 26.1 del TISSPC. In tali casi, con le tempistiche e le modalità previste dalle regole applicative del GSE, è comunque possibile presentare per il 2016 la richiesta di qualifica come SEESEU-A o SEESEU-B per un perimetro ridotto, purché ricorrano tutte le condizioni necessarie (ivi inclusa, nel caso di SEESEU-A, la coincidenza tra cliente e produttore al 31 dicembre 2013 o alla data di entrata in esercizio se successiva). Questa situazione non si configura come evoluzione di un SEESEU-C verso altre qualifiche ma si configura come una nuova richiesta di qualifica. Pertanto, le attività necessarie per poter definire il perimetro ridotto (quali la modifica della connessione esistente e la trasformazione delle utenze esterne al SEESEU-A o al SEESEU-B in utenze della rete pubblica) devono essere completate prima della presentazione della nuova richiesta di qualifica come SEESEU-A o SEESEU-B al GSE. La predetta nuova qualifica decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta; c) si procede a qualificare il sistema direttamente come SEESEU-A in relazione al perimetro ridotto, richiedendo al gestore di rete, prima della presentazione della richiesta di qualifica, la ricomprensione fra le utenze della rete pubblica delle utenze non rientranti nel suddetto perimetro ridotto (per maggiori dettagli su come ricomprendere fra le utenze della rete pubblica le utenze non rientranti nel perimetro oggetto di qualifica si vedano anche le FAQ n. F.3 e F.4). G. ASSPC: chiarimenti sul versamento degli oneri generali di sistema per i periodi in cui non si è qualificati come SEU-SEESEU G.1 Un ASSPC che per un determinato anno n ottiene la qualifica di SEU o SEESEU solo per una parte dell anno, è tenuto al versamento degli oneri generali di sistema sull energia elettrica prodotta e consumata in sito in relazione al periodo in cui non è qualificato come SEU o SEESEU? Con quali modalità? (Parola chiave: modalità di versamento oneri generali di sistema ex FAQ n. 11) Per il periodo in cui l ASSPC risulta in esercizio, ma è privo della qualifica di SEU/SEESEU, il produttore presente nell ASSPC ovvero, nei casi di cui all articolo 23 del TISSPC, il cliente finale titolare dei POD è tenuto al versamento degli oneri generali di sistema sull energia elettrica prodotta e consumata all interno dell ASSPC. A tal fine il predetto soggetto dovrà seguire le modalità previste dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) per il versamento dei predetti oneri. H. ASSPC: chiarimenti sulle Unità di Consumo (UC) H.1 Data un area (insieme di più particelle catastali contigue) su cui sorgono uno o più fabbricati, in quali casi si è in presenza di un unica unità di consumo e in quali casi, invece, devono essere individuate e censite più unità di consumo? (Parola chiave: definizione di unità di consumo ed esempi pratici nuova FAQ) La definizione di unità di consumo di cui all articolo 1, comma 1.1, lettera pp), del TISSPC stabilisce, in generale, che ogni unità immobiliare, come definita dalla normativa catastale 4, 4 La normativa catastale definisce l unità immobiliare come ogni fabbricato, o porzione di fabbricato o insieme di fabbricati, ovvero un area che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova e secondo l uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale e quindi rappresenta un cespite indipendente. L unità immobiliare è quindi identificata attraverso tre diversi parametri: - è un entità fisica: un intero fabbricato (convitto, scuola, ecc.), ovvero una porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), ovvero un insieme di fabbricati (opificio, caserma, ospedale costituito da diversi padiglioni, ecc); 14

15 costituisce un unità di consumo. Rispetto a questo criterio generale, il TISSPC prevede due casistiche in cui più unità immobiliari possono comunque essere classificate come un unica unità di consumo. In particolare: a) in presenza di un unità immobiliare e di sue pertinenze insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue si può ricomprendere il predetto insieme in un unica unità di consumo; b) in presenza di più unità immobiliari non legate da vincolo pertinenziale, esse possono essere ricomprese in un unica unità di consumo qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti due condizioni: b1) le unità immobiliari ricomprese nel predetto insieme devono essere localizzate su particelle catastali contigue all interno di un unico sito produttivo e devono essere nella disponibilità della stessa persona giuridica. Tale disponibilità va intesa non solo nel senso di possesso di un titolo contrattuale che attesti il diritto di utilizzo di ciascuna delle predette unità da parte di una determinata persona giuridica, ma anche nel senso che la stessa persona giuridica coincida con il cliente finale (cioè deve essere il soggetto che utilizza l energia elettrica fornita a quell insieme di unità immobiliari per i propri consumi finali e deve essere l intestatario del POD); b2) le predette unità immobiliari devono essere utilizzate dalla medesima persona giuridica per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. Sulla base di tale logica quindi: - qualora in un unica unità immobiliare persone giuridiche distinte svolgano attività distinte, essa costituisce un unica unità di consumo; rimane naturalmente ferma la necessità di verificare se l accatastamento effettuato sia conforme con la vigente normativa catastale 5 ; - è un entità giuridica: appartenenza ad uno stesso proprietario inteso come ditta catastale; - è un entità economica: cespite indipendente, inteso come minimo perimetro immobiliare avente capacità di produrre un reddito indipendente e quindi avente autonomia funzionale e reddituale. In particolare l articolo 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto che Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale. L Agenzia del Territorio ha inoltre precisato con il provvedimento 2 gennaio 2007 che: 1. gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale; 2. per «usi diversi» si intende ogni altra utilizzazione, ancorché diversa da quella commerciale, industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unità immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E. Sono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l erogazione del servizio pubblico; 3. per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorché l accesso possa avvenire da spazi comuni e nell ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari. A tale fine i beni di cui al punto 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, ed altri, ancorché utilizzabili in forma associata. Gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilità nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorché la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno; 4. l autonomia reddituale si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio. 5 Più in dettaglio, qualora, partendo da un fabbricato o porzione di esso o insieme di fabbricati accatastati storicamente come unica unità immobiliare, venga operata una suddivisione della predetta area individuando diverse porzioni distinte, ciascuna messa a disposizione, tramite contratto di locazione o altra forma contrattuale, di un distinto soggetto giuridico che la utilizza per lo svolgimento di una propria attività economica (sia essa un attività commerciale, 15

16 - qualora vi siano due o più unità immobiliari distinte, in ognuna delle quali i consumi di energia elettrica sono imputabili ad una distinta persona giuridica o ad un distinto prodotto e/o servizio, non è possibile considerare l insieme di tali unità immobiliari come un unica unità di consumo. Ad esempio, qualora in un complesso industriale caratterizzato da più unità immobiliari di proprietà di uno stesso soggetto (in cui vengono svolte attività produttive destinate in via esclusiva alla realizzazione di un unico prodotto finale) si dia seguito a un processo di esternalizzazione tale per cui una o più unità immobiliari vengono affidate a soggetti terzi (che continuano a svolgere attività necessarie e asservite al ciclo produttivo svolto dall azienda titolare del sito), indipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui sia effettuato l affidamento (comodato d uso gratuito, locazione, ecc.), queste ultime unità immobiliari non possono essere ricomprese nell unità di consumo cui afferiscono le attività dell azienda titolare del sito. Ai fini della corretta individuazione delle unità immobiliari che, come detto, rappresentano il punto di partenza per l identificazione delle unità di consumo, si rimanda alle normative catastali ed in particolare alle circolari n. 4/2006 e n. 4/2007 dell Agenzia del Territorio che, sulla base di quanto previsto dal decreto legge n. 262/06 (come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/06), hanno innovato i criteri per procedere all accatastamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciali D ed E con particolare riferimento alle stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei, alle fiere, agli spazi espositivi, ai mercati, ai centri commerciali, ecc.. Da esse, ad esempio, deriva quanto segue. In presenza di strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, la normativa catastale prevede che si debbano distinguere gli immobili o loro porzioni strumentali allo svolgimento del servizio pubblico erogato 6 (che quindi possono essere visti come unica unità immobiliare e unica unità di consumo elettrico: unità immobiliare stazione ) dagli immobili o loro porzioni in cui vengono svolte attività che invece non appaiono strettamente funzionali all erogazione del predetto servizio 7. Questi ultimi andrebbero censiti come distinte unità industriale o di servizi) è opportuno verificare se la suddivisione così operata non determini il sopravvenire di una potenzialità di autonomia funzionale e reddituale per ciascuna delle predette ripartizioni e quindi la necessità di procedere ad una modifica catastale che identifichi come singola unità immobiliare ciascuna delle aree in cui è stata ripartita l unità immobiliare originaria. In generale, al fine di evitare di incorrere nel non rispetto di quanto previsto dal TISSPC e vedersi revocare la qualifica ottenuta (a seguito di ispezioni e verifiche condotte in loco) con conseguenti possibili procedimenti sanzionatori, si consiglia, prima della presentazione della richiesta di qualifica, di verificare presso l Agenzia del Territorio se il criterio adottato nel momento in cui si è proceduto all accatastamento della predetta unità è ancora a tutt oggi rispondente alla normativa vigente in materia di accatastamento. 6 Ricadono senz altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d attesa e di imbarco, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione. Costituiscono altresì cespite unico con la stazione, strettamente funzionali alla gestione della infrastruttura del trasporto, le torri di controllo, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto, gli impianti di trasformazione e produzione di energia elettrica, necessari ad assicurare la continuità nella funzionalità della stazione, gli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell ambito della stazione ed ogni altro spazio o locale indispensabile all esercizio del pubblico trasporto. 7 Costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali, le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, i duty free, gli alberghi, gli ostelli, i dormitori, e gli uffici pubblici o privati, i locali del dopolavoro. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli ed il loro ricovero, i magazzini, le aree di deposito per stoccaggio container o merci in 16

17 immobiliari, in quanto non strettamente correlabili al servizio di trasporto e ciò indipendentemente dal fatto che siano fisicamente localizzate all interno del recinto stazione ; conseguentemente le predette unità immobiliari, distinte dalla unità immobiliare stazione devono essere identificate ognuna come una distinta unità di consumo elettrico. Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici è chiaramente estensibile, in analogia, a tutte le altre categorie caratterizzate da similari articolazioni come gli spazi fieristici con stand e negozi permanenti, i centri commerciali, gli ortomercati, ecc. In particolare: - nel caso delle fiere campionarie, quando il compendio è composto da più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni, sia riguardo all uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell arco dell anno, è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea (con ragionamenti analoghi a quelli visti per la stazione di trasporto). Pertanto occorre procedere ad una distinzione fra l unità immobiliare ricomprendente tutte le parti strettamente funzionali all attività fieristica 8 (unità immobiliare fiera ) dalle altre distinte unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività non strettamente funzionali all attività fieristica 9 ; - nel caso dei centri commerciali, degli ortomercati, ecc. cioè nel caso di una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono stati inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti, occorre procedere ad una distinzione fra l unità immobiliare afferente ai servizi condivisi del centro commerciale o dell ortomercato, dalle altre unità immobiliari identificate nelle singole unità commerciali autonome e capaci di produrre, con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio. In conclusione, strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, poli fieristici, ortomercati, ecc. sono identificabili come una pluralità di unità immobiliari nella disponibilità di una pluralità di soggetti e quindi come una pluralità di clienti finali (con le relative unità di consumo). Le linee elettriche presenti all interno di tali strutture complesse, e utilizzate per connettere elettricamente più unità di consumo tra loro, rientrano nella categoria delle reti private e non possono essere utilizzate al fine di realizzare un ASSPC (si veda al riguardo anche quanto previsto nella FAQ n. F.5). Tale classificazione è peraltro coerente con quanto previsto dall articolo 28 della Direttiva Europea 2009/72/CE che introduce la definizione di Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC) 10 e dall articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 11 che ricomprende negli SDC le reti elettriche private. genere, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto. 8 Rientrano nell unità immobiliare fiera : biglietterie, sale di attesa, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione del complesso; servizi igienici; parcheggi auto siti all interno del perimetro della fiera, ad uso del personale dipendente ed espositori; magazzini merci, piazzali deposito merci e piani caricatori; impianti di trasformazione e produzione dell energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi; impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti ad uso interno del complesso fieristico; padiglioni ed aree destinate all esposizione con relative pertinenze; locali destinati al personale adibito alla vigilanza e alla sicurezza; pronto soccorso; ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d uso. 9 Costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali: abitazioni e foresterie; bar, caffè e ristoranti; rivendite di giornali e tabacchi; negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce; centri commerciali; alberghi e ostelli; uffici pubblici o privati; caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza; musei, pinacoteche, sale convegni e scuole; magazzini, aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere; autosilos e aree di parcheggio; altre destinazioni autonome rispetto al servizio espositivo. 10 La Commissione europea con la nota interpretativa del 22 gennaio 2010 in materia di mercati retail ha ulteriormente precisato il significato di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC). In tale nota la Commissione evidenzia che i Sistemi di Distribuzione Chiusi sono in primo luogo sistemi di distribuzione realizzati all interno di un sito geograficamente limitato e ciò li distingue dalle più generali Reti Pubbliche. In secondo luogo, i SDC potrebbero essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, 17

18 H.2 In presenza di disposizioni di legge che vincolano l esercizio dell attività di trasporto pubblico alla messa a disposizione a titolo gratuito di locali e servizi, ivi inclusa la fornitura di energia elettrica, da parte del concessionario del servizio pubblico, alle Amministrazioni dello Stato e agli Enti ed Organi preposti al controllo e alla vigilanza sul predetto trasporto (Amministrazione Aeronautica, ENAC, polizia di stato, guardia di finanza, ecc.), qualora tali cespiti siano visti come unità immobiliari distinte dall unità immobiliare stazione, è possibile ricomprenderle nell unità di consumo stazione? (Parola chiave: definizione di unità di consumo e aree delle stazioni di trasporto messe a disposizione a titolo gratuito alle amministrazioni, enti ed organi preposti al controllo e alla vigilanza nuova FAQ) Sì, in tali casi è possibile ricomprendere le predette unità immobiliari nell unità di consumo stazione in quanto la prestazione connessa con la fornitura di energia elettrica si attesta come un mero costo obbligato per il soggetto concessionario del servizio pubblico e non come attività di rivendita. Ciò poiché sono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: - la fornitura di energia elettrica è sottoposta a una precisa prescrizione di legge; - è effettuata a titolo gratuito; - è effettuata nei confronti di uno o più soggetti che non svolgono un attività economica finalizzata alla realizzazione di un servizio o bene oggetto di remunerazione da parte del soggetto concessionario del servizio pubblico. H.3 Ai fini della definizione di Unità di consumo (UC) di cui all articolo 1, comma 1.1, lettera pp), del TISSPC cosa si intende per unico prodotto finale nel caso di processi produttivi integrati? (Parola chiave: definizione di unico prodotto finale nuova FAQ) Nel caso in cui vi siano processi produttivi integrati che, a partire dalle stesse materie prime o utilizzando i medesimi impianti, consentono di ottenere più prodotti tra loro affini, questi ultimi ai fini del TISSPC sono concettualmente equiparabili a un unico prodotto finale. I. SEESEU: chiarimenti sulla compatibilità degli interventi di potenziamento, rifacimento, nuova realizzazione con la qualifica ottenuta I.1 Come deve essere interpretato il combinato disposto dei commi 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7 in relazione agli interventi di potenziamento, rifacimento o nuova realizzazione realizzati prima e dopo il 31 dicembre 2013 a partire da un nucleo originario qualificabile come SEESEU? (Parola chiave: potenziamenti, rifacimenti e nuove realizzazioni in un SEESEU nuova FAQ) I commi 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7 introducono alcuni vincoli alle tipologie di interventi di potenziamento, rifacimento, nuove realizzazioni effettuabili in un SEESEU. In particolare: gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento. 11 L articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 di recepimento della direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica prevede che Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d utenza così come definite dall articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n

19 - il comma 26.4 stabilisce che la potenza massima installabile in un SEESEU-A o SEESEU-B è il massimo fra 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione già in esercizio all 1 gennaio 2014 o per i quali l iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e concluso entro l 1 gennaio 2014; - il comma 26.5, invece, stabilisce che, per i SEESEU-C, la potenza massima installabile è il massimo fra 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione già in esercizio all 1 gennaio 2014; - i commi 26.6 e 26.7, invece, stabiliscono che, fermi restando i vincoli sulla potenza complessivamente installata di cui ai commi 26.4 e 26.5, gli interventi di potenziamento, rifacimento, nuova realizzazione effettuati in un SEESEU a seguito dell entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014) devono prevedere l utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili e/o impianti in assetto cogenerativo ad alto rendimento. Tali vincoli sono relativi agli impianti di produzione realizzati all interno di un SEESEU e non coinvolgono, invece, le unità di consumo. Pertanto, ferma restando l esistenza di un nucleo originario (insieme di impianti di produzione e di consumo connessi, tramite collegamenti privati, tra loro e alla rete elettrica) qualificabile come SEESEU, la sua evoluzione non presenta vincoli in relazione alle modifiche apportabili all insieme delle unità di consumo (naturalmente purché continui ad essere soddisfatta l unicità del soggetto giuridico cliente finale /produttore per i SEESEU-A, l unicità dell unità di consumo per i SEESEU-B, ovvero la presenza di soli clienti finali appartenenti allo stesso gruppo societario per i SEESEU-C), mentre presenta vincoli in relazione all evoluzione degli impianti di produzione. Più in dettaglio, nel caso in cui siano state apportate modifiche al nucleo originario del SEESEU tramite interventi di potenziamento, rifacimento o nuova realizzazione si possono verificare le seguenti casistiche: a) se gli interventi di potenziamento, rifacimento o nuova realizzazione sono stati conclusi prima dell entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014) e gli impianti di produzione oggetto di intervento sono rientrati in esercizio entro la predetta data: - nel caso dei SEESEU-A, non vi sono vincoli sulla tipologia di impianto di produzione, ma solo sul fatto che venga rispettata la condizione di univocità del soggetto giuridico produttore/cliente finale all 1 gennaio 2014; - nel caso dei SEESEU-B, devono essere rispettati i vincoli di unicità dell area e dell unità di consumo, nonché il vincolo di utilizzare solo fonti rinnovabili e /o impianti in assetto cogenerativo ad alto rendimento; - nel caso dei SEESEU-C, non vi sono vincoli, fermo restando il fatto che la qualifica ha validità fino al 31 dicembre 2015 (al netto di quanto previsto dal comma 26.1 del TISSPC); b) se gli interventi di potenziamento, rifacimento o nuova realizzazione sono stati conclusi dopo l entrata in vigore del TISSPC, vale quanto direttamente previsto dai commi 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7 del TISSPC (ferma restando la possibilità di completare gli interventi su un SEESEU-A il cui iter autorizzativo era già avviato al 4 luglio 2008 e era già concluso all 1 gennaio 2014). J. ASSPC: chiarimenti in merito ai servizi ausiliari di generazione J.1 Ai fini di valutare se una determinata configurazione impiantistica è classificabile come un impianto di pura produzione di energia elettrica (il che non richiede nessun tipo di qualifica SEU/SEESEU), cosa si intende per servizi ausiliari di generazione? (Parola chiave: definizione di servizi ausiliari di generazione ai sensi del TISSPC nuova FAQ) 19

20 Ai fini dell applicazione del TISSPC e, quindi, dell applicazione di quanto previsto anche dalla FAQ n. F.1, per servizi ausiliari di generazione si intendono i servizi ausiliari di cui alla definizione dell Unipede (ora Eurelectric). Essi sono i servizi ausiliari della centrale direttamente connessi con la produzione di energia elettrica e comprendono gli impianti di movimentazione del combustibile, l impianto dell acqua di raffreddamento, i servizi di centrale, il riscaldamento, l illuminazione, le officine e gli uffici direttamente connessi con l esercizio della centrale, nonché tutti quegli elementi degli impianti di produzione da fonti rinnovabili che, ai sensi della deliberazione 47/2013/R/efr, sono ricompresi fra i servizi ausiliari. Nel caso di impianti idroelettrici, rientrano tra i consumi di energia elettrica destinati ai servizi ausiliari anche i consumi per il funzionamento degli organi relativi alla parte idraulica (es.: diga, sgrigliatori, paratoie, ecc.). Rientrano tra i servizi ausiliari anche i consumi delle utenze installate per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all esercizio (es. rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), anche se collocate al di fuori del perimetro dell impianto di produzione. Infine, nel caso di impianti che utilizzano rifiuti per la produzione di energia elettrica rientrano tra i consumi degli ausiliari di centrale, e pertanto non costituiscono una unità di consumo, tutti i consumi finalizzati alla movimentazione, combustione, trattamento e trasformazione del rifiuto ai fini della produzione di energia elettrica e dei relativi effluenti localizzati nel perimetro dell impianto. Non rientrano tra i consumi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari i prelievi durante i periodi di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi di generazione. Ai fini del TISSPC, sono equiparati ai consumi dei servizi ausiliari di generazione anche i consumi di energia elettrica degli impianti di pompaggio e, nel caso di centrali di produzione di energia elettrica e termica abbinati a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, anche i consumi di energia elettrica relativi alla produzione e immissione in rete del calore comunque prodotto nell impianto relativi ad utenze collocate entro il perimetro della centrale di cogenerazione (quali, ad esempio, i consumi elettrici per pompe di calore, frigoriferi ad assorbimento, caldaie ausiliarie). Tali consumi infatti sono strettamente correlati all attività di produzione di energia elettrica e termica e, pertanto, non costituiscono una unità di consumo. J.2 Ai fini di certificare, all interno di un impianto di produzione di energia elettrica, l assenza di consumi diversi da quelli relativi ai servizi ausiliari di generazione e da quelli assimilati ai servizi ausiliari di generazione di cui alla FAQ n. J.1, cosa si deve fare? È necessario presentare la certificazione asseverata da perizia indipendente di cui all articolo 19, comma 19.2, del TIT? (Parola chiave: definizione di servizi ausiliari di generazione ai sensi del TISSPC nuova FAQ) La certificazione asseverata da perizia indipendente di cui all articolo 19, comma 19.2, del TIT serve esclusivamente al fine di godere dei benefici previsti dall articolo 19 del TIT in relazione all energia elettrica prelevata dal punto di connessione con la rete elettrica. Ai soli fini dell applicazione del TISSPC (e, quindi, al fine di non qualificare come unità di consumo i servizi ausiliari di generazione e i consumi ad essi assimilati, identificando il sistema a valle del punto di connessione con la rete pubblica come puro impianto di produzione di energia elettrica) è sufficiente presentare al gestore di rete concessionario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell articolo 47 del DPR 445/00 attestante la presenza esclusiva di consumi relativi agli ausiliari di generazione o equiparabili ad essi. Qualora, invece, si voglia richiedere la qualifica di SEU/SEESEU al GSE nella relazione tecnico-descrittiva e nello schema unifilare da presentare nella richiesta di qualifica, occorre identificare i consumi dei servizi ausiliari di centrale e quelli ad essi equiparati. 20

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