GUIDA ALLE CONNESSIONI ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A.

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1 Pag. 1 di 19 GUIDA ALLE CONNESSIONI ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A.

2 Pag. 2 di 19 SOMMARIO: 1. PRODUTTORI: INFORMAZIONI GENERALI 3 2. LIVELLO DI TENSIONE A CUI È EROGATO IL SERVIZIO DI CONNESSIONE 3 3. ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI 3 4. SERVIZIO DI CESSIONE E SCAMBIO CONNESSIONE CONNESSIONE ON LINE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONNESSIONE CORRISPETTIVO PER L OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO DOVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE STATO DELLA DOMANDA REGOLE TECNICHE PER I PRODUTTORI SERVIZIO DI MISURA NORMATIVA PER DI RIFERIMENTO PER I PRODUTTORI 18

3 Pag. 3 di PRODUTTORI: INFORMAZIONI GENERALI Il Produttore è il soggetto (persona fisica o giuridica) che produce energia elettrica. La connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico con il quale sussista la continuità circuitale alla rete, senza interposizione di impianti elettrici di terzi. La connessione degli impianti di produzione alla rete di SET Distribuzione è disciplinata direttamente dall'autorità per l'energia Elettrica e il Gas attraverso la delibera AEEG ARG/elt n. 99/2008 "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)" e successive modifiche ed integrazioni. 2. LIVELLO DI TENSIONE A CUI È EROGATO IL SERVIZIO DI CONNESSIONE Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è così determinato: a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kw, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione; b) per potenze in immissione richieste fino a kw, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a); c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione; d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kw o a kw. e) per potenze in immissione richieste superiori a kw, il servizio di connessione è erogato in alta tensione. 3. ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI In data 23 dicembre 2011 è stata pubblicata sul sito internet dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas la delibera ARG/elt 187/2011 dal titolo Modifiche e integrazioni alla

4 Pag. 4 di 19 deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas ARG/elt 99/2008, in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA), per la revisione degli strumenti al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche. A tal fine le successive delibere 226 /2012/R/eel e 328/2012/R/eel hanno introdotto alcune modifiche. La delibera AEEG ARG/elt n.198/2011 ha esteso ai produttori di energia elettrica alcuni indicatori specifici e generali di qualità commerciale, elencati nella sezione dedicata alla Qualità Commerciale. Con la delibera 84/2012/R/eel e successive modifiche e integrazioni l Autorità ha introdotto misure relative agli impianti di generazione distribuita (produttori connessi alle reti MT e BT) per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Con la delibera 243/2013/R/eel e successive modifiche e integrazioni l Autorità ha introdotto ulteriori misure relative agli impianti di generazione distribuita (produttori connessi alle reti MT e BT) per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Con la delibera 562/2012/R/eel, l'autorità ha definito le tempistiche per l'applicazione delle disposizioni innovative della "Norma CEI Edizione III" del 20 dicembre Un produttore può avvalersi di fonti di energia rinnovabili o convenzionali. In base al decreto legislativo n. 387/2003 sono definite fonti energetiche rinnovabili, le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Le disposizioni in materia di fonti rinnovabili, quale il DM 06/07/2013, possono prevedere l erogazione di incentivi sull energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La domanda per la richiesta di erogazione degli incentivi va inoltrata al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). Con l Allegato A alla Deliberazione 578/2013/R/EEL: Regolazione per i sistemi semplici di produzione e consumo e successive modifiche e integrazioni l Autorità ha regolamentato i sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) che non rientrano tra le reti elettriche. In modo semplificato, tali sistemi possono essere ricondotti al seguente schema:

5 Pag. 5 di 19 Riportiamo di seguito alcune definizioni: Produttore di energia elettrica o produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell impianto. Egli è l intestatario dell officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all esercizio dell impianto di produzione; Cliente finale: persona fisica o giuridica che non esercita l attività di distribuzione e che preleva l energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private. I sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) sono sistemi caratterizzati dall insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di auto approvvigionamento energetico. Tali sistemi comprendono: a) i sistemi di autoproduzione (SAP); b) i sistemi efficienti di utenza (SEU); c) gli altri sistemi esistenti (ASE); d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU).

6 Pag. 6 di 19 A loro volta nell ambito dei SAP è possibile distinguere: a) le cooperative storiche dotate di rete propria; b) i consorzi storici dotati di rete propria; c) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP). La cooperativa storica dotata di rete propria è ogni società cooperativa di produzione e distribuzione dell energia elettrica di cui all articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre n. 1643/62, che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell energia elettrica ai propri soci. I consorzi storici dotati di rete propria sono i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999, che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell energia elettrica ai propri soci. Escludendo dagli SSPC le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria, si ottengono gli altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) che, pertanto, sono l insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC: a) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP); b) i sistemi efficienti di utenza (SEU); c) altri sistemi esistenti (ASE); d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU) diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici.

7 Pag. 7 di 19 Prospetto con riepilogo definizioni: Gli ASAP L altro sistema di autoproduzione (ASAP) è un sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante. Non vengono considerati, ai fini dell applicazione della delibera 578/2013/R/EEL, gli autoproduttori «commerciali», cioè quelli che non dispongono di collegamenti privati tra produzione e consumo (chiamati altri autoproduttori - AA in delibera). I SEU Il sistema efficiente di utenza (SEU) è un sistema in cui: a) uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MW complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale,

8 Pag. 8 di 19 b) sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all interno di un area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione. unità di consumo (UC): insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica; b) sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. Gli ASE Gli altri sistemi esistenti (ASE) sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite nell ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. In sostanza, gli ASE vengono definiti al fine di attribuire una qualifica a tutti i sistemi esistenti, non classificabili tra le reti elettriche, che non possono rientrare nelle altre tipologie espressamente previste dalle leggi vigenti. I sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU) sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i. e ii. e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.: i. sono realizzazioni per le quali l iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che la caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;

9 Pag. 9 di 19 ii. iii. iv. sono sistemi esistenti all 1 gennaio 2014, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; sono sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU; sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all interno di tale sistema. L univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all 1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema; v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 578/2013/R/EEL (1 gennaio 2014). I SEESEU possono essere classificati in tre categorie: 1) i SEESEU-A sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iv.; i SEESEU-A, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i., ii.) caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, al tempo stesso, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. Tali sistemi costituiscono l insieme minimo dei SEESEU previsto dal decreto legislativo 115/08 e non richiedono la potenza massima di 20 MW né la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento; 2) i SEESEU-B sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iii.; i SEESEU-B, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i., ii.) che rispettano i requisiti previsti per i SEU (possono quindi presentare un solo cliente finale e un solo produttore tra loro diversi, oltre che impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento aventi una potenza massima di 20 MW). Rientrano tra i SEESEU-B, a decorrere dall 1 gennaio 2016 e secondo le modalità di seguito riportate, anche i sistemi inizialmente classificati tra i SEESEU-C; 3) i SEESEU-C sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e v.; i SEESEU-C, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i., ii.) e già in esercizio all 1 gennaio La qualifica di SEESEU-C, che consente di usufruire del trattamento previsto per i SEU, è una qualifica transitoria, consentita fino al 31 dicembre 2015 (cioè fino al termine dell attuale periodo regolatorio) al fine di salvaguardare investimenti effettuati prima dell entrata in vigore del decreto legislativo 115/08 nell ipotesi che le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema trovassero applicazione alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica anziché all energia elettrica consumata.

10 Pag. 10 di 19 I SEESEU-C possano essere successivamente annoverati tra i SEESEU-B, continuando quindi ad usufruire dei benefici previsti per i SEU anche dopo il 31 dicembre 2015, qualora siano rispettati tutti i seguenti vincoli: La qualifica di SEESEU-C, che consente di usufruire del trattamento previsto per i SEU, è una qualifica transitoria, consentita fino al 31 dicembre 2015 (cioè fino al termine dell attuale periodo regolatorio), al fine di salvaguardare investimenti effettuati prima dell entrata in vigore del decreto legislativo 115/08 nell ipotesi che le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema trovassero applicazione alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica anziché all energia elettrica consumata. Con la Deliberazione 574/2014/R/EEL: Ulteriori disposizioni relative all installazione e all utilizzo dei sistemi di accumulo. disposizioni relative all applicazione delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e s.m.i. l Autorità ha definito le modalità di connessione di sistemi di accumulo alla rete di distribuzione. Con la delibera 612/2014/R/EEL, l'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha provveduto all aggiornamento della disciplina sullo scambio sul posto per dare attuazione all'articolo 25-bis del decreto legge n. 91/14, modificando il Testo Integrato Scambio sul Posto (TISP) e il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), definendo fra l atro quanto segue: i sistemi di scambio sul posto rientrano fra gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSCP); di distinguere gli ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di scambio sul posto: SSP-A: ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzato da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kw; SSP-B: ASSPC in regime di scambio sul posto non rientrante nella categoria di SSP-A sopra descritta; Possono accedere allo scambio sul posto gli impianti di produzione con potenza fino a 500 kw, alimentati da fonti rinnovabili, che entrano in esercizio a decorrere dall'1 gennaio 2015, precisando che, ai fini dell'accesso allo scambio sul posto per ASSPC, devono essere verificate le seguenti condizioni: a) l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio; b) la potenza complessivamente installata nell'asspc da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kw; c) la potenza complessivamente installata nell'asspc da impianti di produzione

11 Pag. 11 di 19 alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kw; d) Dal 01/01/2008 la potenza complessivamente installata nell'asspc da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kw; e) Dal 01/01/2015, la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell'asspc non è non superiore a 500 kw; DISPOSIZIONI IN CASO DI MOROSITÀ DI UN CLIENTE FINALE PRESENTE IN UN ASSPC (ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO) L articolo 18 dell Allegato A alla Delibera 578/2013/R/eel contiene le Disposizioni in caso di morosità di un cliente finale presente in un ASSPC (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo). Tale articolo prevede che, qualora il produttore presente all interno di un ASSPC voglia evitare che, a seguito di distacco per morosità della fornitura di energia elettrica intestata al cliente finale, l impianto di produzione sia impossibilitato ad immettere energia elettrica nella rete elettrica pubblica, può richiedere una connessione di emergenza contro il rischio di morosità. In presenza di un punto di emergenza realizzato per le finalità sopra descritte, deve essere installato da parte del produttore un dispositivo che permetta l apertura del collegamento fra l impianto di produzione e l utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra l impianto di produzione e il punto di emergenza. Il predetto dispositivo deve essere installato in un luogo accessibile al gestore di rete e tale da assicurare ad esso la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 81/08, in particolare senza dover ricorrere all utilizzo di mezzi speciali per l occasione. Il gestore di rete all atto dell attivazione della connessione verifica il corretto funzionamento del predetto dispositivo. La specifica tecnica del Dispositivo, è pubblicata sul sito www:\set.tn.it nella sezione a cui si accede tramite il link : La consultazione del sito del GSE ( consente di informarsi su tutto quanto concerne le condizioni e le attuali modalità di presentazione delle domande di ammissione ai programmi di incentivazione. 4. SERVIZIO DI CESSIONE E SCAMBIO Il Produttore può utilizzare e/o cedere in rete totalmente o parzialmente l'energia prodotta. Un produttore che opera in cessione totale o parziale può:

12 Pag. 12 di 19 Vendere l'energia prodotta sulla Borsa elettrica o venderla a grossisti e clienti finali attraverso contratti bilaterali su mercato libero; vendere l'energia elettrica prodotta al GSE S.p.A., in ritiro dedicato, disciplinata dalla delibera AEEG n. 280/07. Per informazioni su condizioni tecniche ed economiche in merito alla cessione è necessario consultare il sito del GSE. In alternativa alla cessione, i produttori possono richiedere al GSE il servizio di scambio sul posto. Questo servizio consente la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione, nello stesso punto di connessione. 5. CONNESSIONE Dal 1 luglio 2012 le nuove domande di connessione e tutte le successive informazioni necessarie per la gestione dell iter di connessione relativo a nuovi produttori o aumenti di potenza di connessione, per impianti che immettono energia in rete, devono essere presentate online a SET, esclusivamente tramite il Portale Produttori di SET Distribuzione SPA a cui si accede tramite il sito al link: Le domande di connessione per impianti con potenze pari o superiori a kw devono essere inoltrate a Terna S.p.A., secondo le modalità indicate dalla medesima società. La documentazione da allegare alla domanda di connessione è indicata sul Portale Produttori e sul documento di SET Distribuzione S.p.A. MODALITA E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DI pubblicato sul sito Contestualmente al preventivo (nel caso di connessioni in bassa e media tensione) ovvero alla STMD (nel caso di connessioni in alta tensione), dovranno essere inviate le condizioni generali di contratto, che disciplinano i rapporti tra SET e il produttore ai fini dell erogazione del servizio di connessione. Esse definiscono in particolare: gli obblighi delle Parti; le condizioni per attivazione; le condizioni di erogazione; le condizioni per l eventuale cessazione. Le condizioni per la gestione dell impianto per la connessione, nonché per l interoperabilità tra il medesimo e l impianto da connettere, sono fissate anche nel

13 Pag. 13 di 19 Regolamento di Esercizio, che deve essere stipulato prima dell attivazione della connessione. Secondo quanto previsto dalla Del. AEEG ARG/elt n. 205/08, dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 578/13 R/EEL, e s.m.i., tutti gli impianti devono essere registrati nel database GAUDÍ di Terna S.p.A. per il censimento degli impianti, disponibile sul sito di Terna. L'attivazione dell'impianto da parte del Distributore è subordinata all Abilitazione all Esercizio delle Unità di Produzione associate all impianto di produzione in GAUDÍ. Per maggiori informazioni relativamente alle attività di competenza del Produttore in GAUDI, è possibile consultare il manuale utente pubblicato sul sito internet di Terna. Qualora ne fosse indicata la possibilità nel preventivo per la connessione, e il produttore decidesse di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l impianto di rete per la connessione e gli eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento sulla rete esistente, una volta ottenute le autorizzazioni, per poter dare avvio alla fase di realizzazione dei lavori di costruzione dell impianto di rete, dovrà essere sottoscritto il contratto per la realizzazione delle opere previsto dall art. 16 dell allegato A della delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. Completati gli obblighi previsti dalla delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i., il gestore di rete informa il produttore della disponibilità alla attivazione della connessione secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento di tale comunicazione. Gli adempimenti necessari ai fini dell'autorizzazione della connessione dell'impianto sono disciplinati in generale dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n.7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a V). La Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale risorse idriche ed energia (APRIE) - Servizio gestione risorse idriche ed energetiche in materia di energia, sita in via Gilli n Trento, è la struttura competente in via principale al procedimento relativo al rilascio della predetta autorizzazione e nel corso dell'iter di detto procedimento vengono acquisiti i necessari nulla osta e pareri. Si evidenzia che l art. 9 del TICA non trova applicazione nella Provincia Autonoma di Trento in quanto non ci si può avvalere del procedimento unico previsto dall articolo 12 del D.L. n. 387/03. La gestione dell iter autorizzativo per l impianto di rete per la connessione rimane in capo a SET Distribuzione S.p.A. Per tutte le richieste di connessione gestite tramite procedura online, la predetta comunicazione verrà pubblicata sul Portale Produttori. 6. CONNESSIONE ON LINE Dal 1 luglio 2012 le nuove domande di connessione e le successive informazioni necessarie per la gestione dell iter di connessione devono essere inviate esclusivamente attraverso la procedura online. Pertanto a partire da tale data non saranno più ammesse le domande presentate attraverso le procedure tradizionali (posta elettronica, cartacea, PEC, consegna a mano), e si dovrà procedere online attraverso il portale Produttori.

14 Pag. 14 di 19 Procedendo online, oltre ad una riduzione dei tempi, si ha una semplificazione metodologica in quanto il portale, in funzione dei dati che vengono inseriti guida alla corretta compilazione della domanda. Gli scambi informativi vengono confermati immediatamente attraverso l invio di una apposita di posta elettronica, all indirizzo fornito in fase di registrazione. La documentazione scambiata sul portale resta sempre disponibile anche successivamente all attivazione dell impianto. La registrazione e la password assegnata permette l accesso e la riservatezza ai propri dati, nonché il monitoraggio sullo stato di avanzamento dell iter della domanda. 7. INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONNESSIONE Il richiedente deve fornire, compilando le apposite sezioni dedicate del Portale Produttori le seguenti informazioni e/o documentazione: a. i dati identificativi del richiedente; b. il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kw; c. la potenza nominale dell impianto di produzione e/o di accumulo, a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell aumento di potenza dell impianto di generazione elettrica installato; d. in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo; e. la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica; f. la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell impianto di produzione; g. eventuali esigenze tecniche dell utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione; h. un piano particellare dell opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l impianto di produzione è destinato ad insistere; i. un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l esistenza di un preventivo per la connessione già accettato; j. nel caso di impianti cogenerativi, l eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l eventuale rispetto o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento di cui al presente provvedimento. Tale

15 Pag. 15 di 19 attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; k. nel caso di centrali ibride, l eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l. la documentazione attestante l avvenuto pagamento del corrispettivo per l ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6; m. la potenza relativa all alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kw; n. la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kw, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l alimentazione dei servizi ausiliari; o. Schema elettrico unifilare firmato da tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché' i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono. Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché' l'eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché' il punto di connessione oggetto di adeguamento; Qualora sul punto di connessione su cui insiste l'impianto oggetto della richiesta di connessione, insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l'indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione, nonché' la localizzazione delle apparecchiature di misura e degli eventuali ulteriori punti di connessione dei predetti impianti alla rete pubblica; p. la destinazione d uso dell energia elettrica prelevata (precisando se l energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico; q. la tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente; r. la certificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW; s. l eventuale suddivisione dell impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un entrata in esercizio in tempi differenti;

16 Pag. 16 di 19 t. nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione; u. la destinazione commerciale presuntiva dell energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato); v. l intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali; w. l eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di informazioni; x. l eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell eventuale condivisione dell impianto di rete per la connessione; y. un recapito di posta elettronica certificata che, qualora non sia disponibile il portale informatico, consenta l invio, da parte del gestore di rete, di comunicazioni che necessitano l immediato ricevimento da parte del richiedente. 8. CORRISPETTIVO PER L OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO La delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. stabilisce che, all'atto di presentazione della domanda di connessione, il richiedente versi al gestore di rete un contributo per l'ottenimento del preventivo. Tale contributo è forfettario e ripartito in base alla potenza in immissione richiesta. Si avvisa che, con decorrenza 1 ottobre 2013, a seguito di una modifica in sede di conversione del D.L. n. 95 del (recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), l aliquota Iva ordinaria è stata elevata dal 21% al 22%. Pertanto l'importo da corrispondere per tale contributo risulta essere quello sotto riportato: potenze in immissione fino a 50 kw: 122 ( IVA 22%); potenze in immissione maggiori di 50 kw e fino a 100 kw: 244 ( IVA 22%) ; potenze in immissione maggiori di 100 kw e fino a 500 kw: 610 ( IVA 22%); potenze in immissione maggiori di 500 kw e fino a 1000 kw: 1830 ( IVA 22%); potenze in immissione maggiori di 1000 kw: 3050 ( IVA 22%).

17 Pag. 17 di 19 Le istruzioni per il versamento sono messe a disposizione del richiedente all emissione al momento della pubblicazione della fattura sul portale produttori; 9. DOVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE Per le richieste di connessione presentate precedentemente al 1 luglio 2012, il produttore dovrà inviare la documentazione inerente la pratica di connessione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),di SET Distribuzione: info@cert.set.tn.it 10. STATO DELLA DOMANDA Per supportare il produttore nella fase di connessione alla rete di SET Distribuzione, è possibile verificare lo stato della domanda tramite il portale produttori. E inoltre disponibile un servizio di assistenza, a cui si accede premendo il tasto assistenza nella pagina di accesso al portale produttori. Utilizzando questa funzionalità, citando il codice richiesta e la ragione sociale, si possono inoltrare richieste di informazione inerenti la funzionalità del portale produttori ed altri quesiti specifici per le varie pratiche di connessione. 11. REGOLE TECNICHE PER I PRODUTTORI Per le connessioni alle reti di distribuzione di alta e media tensione, dal 1 settembre 2008, in ottemperanza con quanto disposto dalle delibere AEEG ARG/elt n. 33/08 e n. 119/08, la regola tecnica di connessione è costituita dalla Norma CEI 0-16 e successive modifiche ed integrazioni. Per le connessioni alle reti di distribuzione di bassa tensione, dal 1 luglio 2012, la regola tecnica di connessione è costituita dalla Norma CEI 0-21 e successive modifiche ed integrazioni. 12. SERVIZIO DI MISURA Le normativa regolatoria di riferimento per la misura è costituita dall allegato B della delibera AEEG n. 199/11 e s.m.i. e dall allegato A della delibera AEEG n. 88/07 e s.m.i. In base a tale normativa, le previsioni riguardanti gli obblighi di installazione e manutenzione sono diversi tra Produttore puro e quelli che fanno cessione parziale o scambio. Il Produttore puro, che preleva solo la potenza assorbita dai servizi strettamente necessari al funzionamento degli apparati di produzione (servizi ausiliari), ha l'onere dell'installazione

18 Pag. 18 di 19 e della manutenzione del misuratore solo per impianti di produzione di potenza nominale > 20 kw, con tensione di connessione alla rete diversa dalla bassa tensione. Negli altri casi la responsabilità dell installazione e manutenzione è a carico del gestore di rete. Questo ultimo peraltro è tenuto a svolgere la rilevazione, la registrazione e la validazione dei dati di misura. L articolo 10.1 lettera b) dell Allegato A alla Delibera n. 578/2013/R/EEL ha emanato ulteriori Disposizioni relative all erogazione del servizio di misura dell energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata per un ASSPC; La Delibera n. 595/2014/R/EEL ha emanato ulteriori Disposizioni relative all erogazione del servizio di misura dell energia elettrica prodotta; Per ragioni di qualità e sicurezza, i misuratori da installare per una connessione alla nostra rete, devono essere scelti tra i modelli approvati da SET Distribuzione. Le tipologie di misuratori approvati da SET Distribuzione sono pubblicati sul sito Il Produttore può scegliere di avvalersi del Distributore per l'installazione e la manutenzione del gruppo di misura. In questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore. I corrispettivi per il servizio di misura sono pubblicati sul sito Se invece il Produttore fa cessione parziale o scambio, è il Distributore ad avere l'obbligo dell'installazione e della manutenzione del misuratore, oltre che della rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura. Per gli impianti di produzione di potenza nominale > 20 kw con connessione in media tensione, la rilevazione, la registrazione e la validazione dei dati di misura sono a cura del Distributore e il Produttore può scegliere di avvalersi del Distributore per il servizio di installazione e manutenzione del misuratore dell energia prodotta. In questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore ed i corrispettivi per il servizio di misura, sono pubblicati sul sito NORMATIVA PER DI RIFERIMENTO PER I PRODUTTORI Elenchiamo di seguito le delibere e norme che regolano la connessione, la gestione e l'attività dei produttori, delle quali si è tenuto conto nella redazione del presente documento: Decreto legislativo n. 387/03; Decreto ministeriale del 28 luglio 2005; Decreto ministeriale del 6 febbraio 2006; Delibera AEEG n. 28/06; Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007;

19 Pag. 19 di 19 Delibera AEEG n. 88/07; Delibera AEEG n. 90/07; Delibera AEEG n. 280/07; Delibera AEEG ARG/elt n. 74/08; Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08; Delibera AEEG ARG/elt n. 205/08; Delibera AEEG ARG/elt n. 51/11; Delibera AEEG ARG/elt n. 148/11; Delibera AEEG ARG/elt n. 149/11; Delibera AEEG ARG/elt n. 187/11; Decreto ministeriale 05 maggio 2011; Delibera AEEG n. 226/2012/R/EEL; Delibera AEEG n. 243/2012/R/EEL; Decreto ministeriale 5 luglio 2012; Decreto ministeriale 6 luglio 2012; Delibera AEEG n. 328/2012/R/EEL; Delibera AEEG n. 344/2012/R/EEL; Delibera AEEG n. 562/2012/R/EEL; Delibera AEEG n. 578/2013/R/EEL; Delibera AEEG n. 426/2014/R/EEL; Delibera AEEG n. 574/2014/R/EEL; Delibera AEEG n. 595/2014/R/EEL; Delibera AEEG n. 612/2014/R/EEL; Delibera AEEG n. 642/2014/R/EEL; Norma CEI 0-16 e s.m.i.; Norma CEI 0-21 e s.m.i. ; Norma CEI 92-3; Norma CEI 64-8.

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