- Principali indicazioni legislative su: - efficienza energetica in edilizia (parti 1 e 2) - certificazione energetica degli edifici (parte 3)

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Transcript:

- Principali indicazioni legislative su: - efficienza energetica in edilizia (parti 1 e 2) - certificazione energetica degli edifici (parte 3) prof. ing. Francesco Minichiello DII (sezione ETEC), Università degli Studi di Napoli Federico II

Sommario Indicazioni legislative sull efficienza energetica in edilizia: parte 1: legge 10/91, D.P.R. 412/93 (cenni); parte 2: direttiva Europea 2002/91/CE; DLgs 192/05, il DLgs 311/06, DPR 59/09; cenni su DLgs 28/2011; cenni sulle direttive Europee 2010/31/UE e 2012/27/UE. Parte 3: cenni su certificazione energetica degli edifici, come da DM 26/06/2009 Parte 4: cenni su incentivi fiscali per interventi di riqualificazione energetica (su altro file) 2

Indicazioni legislative sull efficienza energetica in edilizia STEP TEMPORALI: 1976: legge 373/76 e suoi decreti attuativi (tra cui il DPR 1052/77) 1991: legge 10/91 e suoi decreti attuativi (tra cui il DPR 412/93) 2002: Direttiva europea 2002/91/CE ( EPBD ) e suo recepimento a livello nazionale (DLgs 192/05, DLgs 311/06, DPR 59/09, DM 26/06/2009, ecc.) 2010-2012: Direttiva europea 2010/31/UE ( EPBD recast ), al momento non ancora recepita a livello nazionale, come anche la 2012/27/UE 3

Parte 1 Cenni su Legge 10/91 e DPR 412/93 Nota: in corsivo sono riportate le parti non più in vigore 4

La Legge 10/91 Ha come obiettivo il contenimento dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento, quindi si riferisce al solo regime di funzionamento invernale Si applica ad edifici di nuova costruzione oppure a quelli soggetti a ristrutturazione Il sistema involucro edilizio + impianto deve soddisfare tre requisiti: il coefficiente di dispersione volumica (Cd) deve essere inferiore al valore limite fissato dalla legge (Cd lim ) verifica relativa al solo edificio (senza considerare l impianto); ABROGATO il rendimento globale medio stagionale dell impianto ( g ) deve essere non inferiore al valore minimo fissato dalla legge ( g,min ); il fabbisogno energetico normalizzato (FEN), proporzionale all energia primaria utilizzata per la climatizzazione invernale, deve essere inferiore al corrispondente valore limite (FEN lim ). ABROGATO (sostituito da requisito su EPi) 5

La Legge 10/91 Il calcolo del Cd e del FEN deve essere effettuato per ciascuna zona servita da un unico impianto (di riscaldamento). Affinché l ambiente possa permanere nelle condizioni di temperatura richieste (20 C), l impianto di riscaldamento deve fornire energia in misura tale da bilanciare le dispersioni dell edificio (l energia termica può essere dispersa per trasmissione o per ventilazione). I flussi energetici sono valutati su base mensile. 6

Diagramma Fiume FEN<FENlim Q PRODUZ. DISTIBUZ. REGOLAZ. EMISSIONE Qhvs eta(qi+qsi) QL DISPERSIONI TRASM. VENTIL. Cd<Cdlim QT PERDITE ZONE ADIACENTI A TEMPERATURAFISSA EDIFICIO QTA QTU QG GENERATORE AUSILIARI QV QI QVU QSE QSI APPORTI SOLARI APPORTI GRATUITI INTERNI (1-eta)(QI+QSI) APPORTI GRATUITI NONUTILIZZ. QVA ZONE ADIACENTI NONRISCALDATE 7

Le dispersioni per trasmissione Le dispersioni per trasmissione sono dovute alle perdite di energia: verso l esterno (Q T ) verso il terreno (Q G ) verso i locali adiacenti non riscaldati (Q TU ) verso i locali adiacenti a temperatura fissa, ma minore (Q TA ) 8

ambone ALTARE S AGRES TI A UF F I CI O ABI TAZI ONE Le dispersioni per trasmissione QTA QG QTU QT 9

Le dispersioni per ventilazione L energia dispersa per ventilazione è imputabile alle infiltrazioni di aria a temperatura minore, proveniente: dall esterno (Q V ) da ambienti adiacenti non riscaldati (Q VU ) da ambienti adiacenti a temperatura fissa, ma minore (Q VA ) 10

Le dispersioni per VENTILAZIONE S AGRES TI A ambone ALTARE ABI TAZI ONE UF F I CI O QVA QVU QV 11

Le dispersioni Il DPR 412/93 limita la potenza termica P t dispersa attraverso l involucro per TRASMISSIONE, mediante il coefficiente di dispersione volumica (Cd=P t /V T). L energia termica dispersa (Q L ) è bilanciata in parte dall energia fornita dall impianto (Q h ), con conseguente consumo di energia primaria, ed in parte dagli apporti gratuiti interni, dovuti a fonti di calore interne (Q I ), quali luci e persone, ed all energia solare che passa attraverso le superfici trasparenti (Q Si ) e le superfici opache (Q se ). Q I e Q si non sono integralmente utilizzabili. Il loro coefficiente di utilizzazione ( u ) dipende da: - =(Q I +Q si )/(Q L -Q se ) - inerzia termica dell involucro edilizio 12

Rendimento globale medio stagionale In base all energia utile Q hvs che l impianto fornisce all edificio, si può calcolare il fabbisogno di energia primaria, considerando anche l energia necessaria ad azionare gli ausiliari, nonché il rendimento globale medio stagionale dell impianto, dato (solo concettualmente) dal prodotto di: rendimento di produzione rendimento di distribuzione rendimento di regolazione rendimento di emissione Il rendimento globale medio stagionale dell impianto deve essere non inferiore al rendimento minimo. 13

Il Fabbisogno di Energia primaria Normalizzato (FEN) Il fabbisogno di energia primaria (che, normalizzato, dà luogo al FEN) è funzione sia delle caratteristiche dell impianto che dell involucro edilizio nel quale esso è installato. Il FEN deve essere minore del FEN limite. 14

Altre indicazioni Per ciascuna zona climatica, si stabiliscono i giorni di accensione e spegnimento degli impianti ed il massimo numero di ore giornaliere di funzionamento (si vedano le due diapositive successive) Vengono stabiliti i valori massimi di temperatura in ambiente per ciascuna categoria di edificio I generatori individuali devono essere preferiti a quelli centralizzati (Nota: la tendenza attuale, come da DPR 59/09, è l opposta!) Si stabiliscono gli spessori minimi dell isolamento delle tubazioni In alcuni casi è fatto obbligo dell uso di recuperatori di calore Si promuovono le fonti rinnovabili di energia 15

Periodo di funzionamento dell impianto di riscaldamento In base all Articolo 9 del DPR 412/93, nei comuni italiani, per gli edifici del settore civile e del terziario, l esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito con i limiti riportati nella seguente tabella, fatta eccezione per alcune utenze particolari e per eventi climatici eccezionali. zone climatiche Zona Comuni con Ore giornaliere Periodo di funzionamento A GG < 600 6 dal 1/12 al 15/3 B 601 < GG < 900 8 dal 1/12 al 31/3 C 901 < GG < 1400 10 dal 15/11 al 31/3 D 1401 < GG < 2100 12 dal 1/11 al 15/4 E 2101 < GG < 3000 14 dal 15/10 al 15/4 F GG > 3001 nessuna limitazione 16

Periodo di funzionamento dell impianto di riscaldamento - In base al DPR 412/93 art.2 comma 1, il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica, come evidenziato in tabella. - La durata di accensione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 05.00 e le ore 23.00, ad eccezione della zona F. - Ad esempio, per Napoli (zona C, 1034 GG), il periodo di accensione consentito va dal 15/11 al 31/3, per 10 ore al giorno. Gradi giorno (GG): sommatoria, estesa a tutto il periodo convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere fra temperatura ambiente (20 C) e temperatura media esterna giornaliera 17

Parte 2 Recepimento a livello nazionale della direttiva Europea 2002/91/CE ( EPBD ), mediante: il DLgs 192/ 2005 il DLgs 311/2006 il DPR 59/2009 Cenni sul DLgs 28/2011 ( Decreto Rinnovabili ) Cenni sulle direttive Europee 2010/31/UE ( EPBD Recast ) e 2012/27/UE 18

Dlgs 192/05 (Dlgs 311/06) Il Dlgs 192/2005 è stato integrato e modificato dal Dlgs 311/2006. Nel seguito ci si riferisce all insieme dei due. Recepisce la direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell edilizia (direttiva anche nota come EPBD Energy Performance Buildings Directive). Integra e sostituisce in alcuni punti la legge 10/91 ed il D.P.R. 412/93. Ha come obiettivo il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Favorisce l utilizzo di fonti rinnovabili. Contribuisce al conseguimento degli obiettivi nazionali in termini di emissioni di gas serra. Favorisce la diversificazione energetica. 19

Dlgs 192/05 (311/06) Propone una nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici Determina i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici Fornisce i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici Fissa le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione Raccoglie informazioni per l orientamento della politica energetica Promuove l uso razionale dell energia attraverso l informazione e la formazione di utenti ed operatori 20

DLgs 192/05-311/06: definizioni Edificio: involucro edilizio + IMPIANTI Prestazione energetica: è la quantità annua di energia primaria per soddisfare i bisogni dell edificio, compresi la climatizzazione invernale ed ESTIVA e l acqua calda sanitaria (ACS) (climatizzaz. estiva e ACS rappresentano una novità rispetto a L 10/91) EPi: è l indice di prestazione energetica nuovo per la climatizzazione invernale (sostituisce il FEN); rappresenta l energia primaria, per unità di superficie calpestabile (kwh/m 2 ) o per unità di volume lordo (kwh/m 3 ), utilizzata per il riscaldamento invernale dell edificio EP ACS : energia primaria, per unità di superficie calpestabile (kwh/m 2 ) o per unità di volume lordo (kwh/m 3 ), utilizzata per la produzione di ACS Attestato di certificazione energetica (ACE): attesta la prestazione energetica dell edificio e classifica l edificio Attestato di qualificazione energetica (AQE): attesta la prestazione energetica dell edificio ma non classifica l edificio; sostituisce l attestato di certificazione fino all emanazione delle Linee Guida per la sua redazione (è avvenuta) Diagnosi energetica: determinazione di profili di consumo energetico di edifici o attività produttive Impianto termico: insieme di apparecchiature (per il riscaldamento degli edifici) con P>15 kw 21

DLgs 192/05 (311/06): Ambito di intervento Sono esclusi solo: Edifici di interesse storico Processi industriali Edifici con superficie di calpestio < 50 m 2 Esistono tre diversi livelli di applicazione in funzione del tipo di intervento (e della destinazione d uso dell edificio): Applicazione integrale a tutto l edificio Applicazione integrale limitata al solo ampliamento Applicazione limitata al rispetto dei parametri solo per alcuni elementi di edifici esistenti, nel caso siano soggetti a ristrutturazione 22

DLgs 192/05-311/06: Decreti Attuativi Dovevano essere emanati, entro 120 giorni, dei decreti attuativi contenenti indicazioni su: metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche requisiti minimi del sistema edificio-impianto progettazione, installazione, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per il settore terziario, prescrizioni sull efficienza dell illuminazione criteri generali di progettazione degli edifici requisiti professionali e di accreditamento del certificatore 23

Decreti attuativi del 192/05 (311/2006) Il DPR 59/09, più avanti descritto, dà attuazione ad alcuni di questi punti Mancano ancora i decreti attuativi che, in particolare, definiscano i criteri di accreditamento per la certificazione. (Nel 2013 è stato emanato il Decreto, come più avanti sottolineato) 24

DLgs 192/05-311/06: Certificazione energetica degli edifici Entro 180 gg dal 311/06 dovevano essere emanate le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (sono state poi emanate vedi DM 26/06/2009, presentato nella parte 3) Nel transitorio, la certificazione era sostituita dall attestato di qualificazione energetica che: deve essere allegato a tutte le compravendite (OBBLIGO NON PIU VALIDO) vale massimo 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni modifica del sistema edificio - impianti è corredato da indicazioni per il miglioramento dell efficienza energetica negli edifici pubblici con S> 1000 m 2 deve essere affisso in luogo visibile 25

DLgs 192/05-311/06: Certificazione energetica degli edifici Per gli appartamenti di un condominio è possibile: - la certificazione dell appartamento interessato; - la certificazione comune dell intero edificio, in presenza di un unico impianto; - la certificazione di un altro appartamento similare dello stesso condominio. 26

DLgs 192/05-311/06: Progettazione e controlli La dichiarazione di fine lavori da inviare al Comune deve essere corredata da: Attestato di qualificazione energetica Attestato della Direzione dei Lavori sulla conformità delle opere realizzate alla relazione L.10 La dichiarazione di fine lavori è inefficace se sprovvista di attestato di qualificazione energetica ed asseverazione della Direzione dei Lavori Il Comune definisce le modalità di controllo, accertamenti ed ispezioni in corso d opera ed effettua operazioni di verifica anche su richiesta del committente o acquirente 27

DLgs 192/05-311/06: Norme transitorie Fino all entrata in vigore dei Decreti attuativi, il calcolo della prestazione energetica ed in particolare dell EP si effettuava seguendo: L.10/91 e decreti attuativi Integrazioni del 192/95 Disposizioni dell Allegato I del 311/06 Oggi queste disposizioni transitorie sono superate ed il calcolo dell EP va effettuato seguendo le UNI/TS 11300. 28

DLgs 192/05-311/06: Norme transitorie ed indicazioni I parametri da rispettare dovranno considerare: clima esterno ed interno caratteristiche termiche dell edificio influenza di strutture adiacenti posizione ed orientamento degli edifici sistemi solari passivi e protezione solare ventilazione naturale impianto di riscaldamento ed ACS impianto di condizionamento e ventilazione impianto di illuminazione caratteristiche tecniche e di installazione esistenza di sistemi di conversione energetica propri utilizzo di fonti rinnovabili cogenerazione teleriscaldamento teleclimatizzazione 29

Bilancio energetico invernale di un edificio (UNI EN ISO 13790) EP i + EP ACS Q NH = QEP risc+qepw Nota: i flussi energetici vanno valutati su base mensile. 30

Bilancio energetico invernale di un edificio UNI EN ISO 13790 31

Il sistema edificio-impianto è costituito da : Caso 1 A (centralizzato): involucro edilizio comprensivo delle sei unità immobiliari e impianto di riscaldamento e/o raffrescamento. Caso 1B (impianto autonomo):.. involucro edilizio e imp. di riscaldamento e/o raffresc. Caso 1C (impianti autonomi): involucro edilizio di ogni unità immobiliare ed ogni impianto di riscaldamento e/o raffrescamento. Caso 1D (6 unità immobiliari con impianto di riscaldamento e/o raffrescamento centralizzato e due differenti destinazioni d uso): involucro edilizio della porzione di edificio caratterizzata dalla stessa destinazione d uso e dall impianto che la climatizza. 32

Fabbisogno netto di energia per riscaldamento / raffrescamento dell edificio (i versi dei vettori in figura si riferiscono tipicamente al caso invernale) 33

Al fine di limitare le dispersioni termiche invernali è necessario ottenere bassi valori della trasmittanza termica unitaria dei componenti disperdenti dell involucro edilizio. In particolare, l allegato C del D.Lgs. 311/2006 stabilisce limiti massimi alle trasmittanze delle strutture dell involucro, progressivamente più restrittive secondo 3 scadenze temporali: 1 Gennaio 2006, 1 Gennaio 2008, 1 Gennaio 2010. 34

DLgs 192/05-311/06: Trasmittanza massima 35

36

37

Per NAPOLI e per tutta la zona Climatica C, il rispetto dei limiti precedenti di trasmittanza necessita generalmente dell'uso di: 8 10 cm di ISOLANTE TERMICO nelle pareti opache; 9 10 cm di ISOLANTE TERMICO nei solai di copertura; 7 10 cm di ISOLANTE TERMICO nel primo solaio; componenti trasparenti quantomeno con vetrocamera doppio. 38

Massa superficiale Al fine di limitare il carico termico estivo di picco è necessario ottenere un elevato valore della massa delle pareti perimetrali esterne opache Se, per la località in esame (esclusa la zona F), l irradianza media mensile su superficie orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, è maggiore o uguale a 290 W/m 2, la massa superficiale (massa per unità di superficie) delle pareti perimetrali esterne opache deve essere maggiore di 230 kg/m 2 39

DLgs 192/05-311/06: verifica della massa superficiale 40

DLgs 192/05-311/06: rendimento globale medio stagionale dell impianto di riscaldamento Rendimento globale medio stagionale dell impianto termico η g. Può essere visto come: a) il prodotto di quattro rendimenti (generazione o produzione, distribuzione, regolazione o controllo, emissione) b) il rapporto tra l energia termica utile fornita dall impianto di riscaldamento all edificio e l energia primaria spesa dall impianto 41

DLgs 192/05-311/06: rendimento globale medio stagionale dell impianto di riscaldamento In caso di nuova installazione (non più) o ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, è necessario, riguardo al rendimento globale medio stagionale η g, che: (η g ) (75 + 3 logpn) % se Pn <1000 kw (η g ) 84 % se Pn 1000 kw 42

DLgs 192/05-311/06: Fabbisogno di energia primaria (EPi) e verifica di legge Il calcolo andava effettuato secondo le disposizioni del DPR 412/93 (ora va effettuato in base alle UNI/TS 11300). L energia primaria (Q) richiesta dall impianto di riscaldamento, calcolata, va divisa per la superficie dell edificio (ed. residenziali di classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme), o per il volume dell edificio (per tutti gli altri edifici) Si ottiene così l EPi, espresso in kwh/m 2 o kwh/m 3 I valori limite di EPi erano gradualmente ridotti in due fasi (gennaio 2008 e gennaio 2010) Non bisogna superare i seguenti valori massimi (vedi tabelle nelle diapositive seguenti): 43 43

DLgs 192/05-311/06: EPi limite (kwh/m 2 ) 44 44

DLgs 192/05-311/06: EPi limite (kwh/m 3 ) 45

Il calcolo dell EPi limite necessita quindi della conoscenza di: gradi-giorno GG della località fattore di forma (S/V) dell edificio, in cui: V è il volume lordo (cioè V comprese le pareti) delle parti di edificio riscaldate; S è l area esterna delle superfici disperdenti che delimitano il volume V, cioè le superfici rivolte verso l esterno o verso locali non riscaldati L EPi limite cresce (è cioè concesso un maggiore consumo di energia primaria) per climi più rigidi e per edifici con elevati valori di S/V. Valori elevati di S/V si hanno per edifici piccoli e/o molto articolati e/o nel caso di edifici isolati (ad esempio, villa), rispetto a edifici grandi e/o poco articolati e/o affiancati ad altri (ad esempio, villette a schiera ed edifici in zone fortemente urbanizzate). 46

DLgs 115 Il 30/05/2008 viene emanato il DLgs 115, che introduce alcune importanti novità. Bonus Volumetrici: sono sempre permessi gli ampliamenti di volume (tecnico) per il conseguimento di EP inferiore di almeno il 10% rispetto al valore limite. Il calcolo del fabbisogno di energia termica estiva ed invernale degli edifici va effettuato secondo la UNI/TS 11300-1. Il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS degli edifici va effettuato secondo la UNI/TS 11300-2. I software di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici devono presentare scostamenti al massimo del 5% rispetto ai corrispondenti parametri calcolati con gli strumenti nazionali di riferimento (UNI/TS 11300), e ciò va verificato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano). 47

DPR 59/09: scopo Il 25 Giugno 2009 entra in vigore il primo decreto attuativo (DPR 59/09) del DLgs 192/05, che definisce (almeno in parte) i criteri di calcolo e requisiti minimi degli impianti ed i criteri generali di prestazione energetica per l edilizia convenzionata, pubblica e privata. Lo scopo del DPR 59/09 è di promuovere un applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme sull efficienza energetica in edilizia. 48

DPR 59/09: novità ed applicazione Definisce metodologie, criteri e requisiti minimi per: Climatizzazione invernale (confermando l assetto del DLgs 192) Climatizzazione estiva Produzione di ACS (per le modalità applicative si rimanda ad un successivo provvedimento) Illuminazione (senza però fornire dettagli nel corpo del decreto) Gli ambiti di applicazione sono esattamente uguali a quelli definiti dal Dlgs 192/05 49

DPR 59/09: definizioni aggiuntive (rispetto ai Dlgs 192 e 311) Sistemi filtranti: pellicole da applicare sui vetri, in grado di modificarne le caratteristiche radiative (trasmissione, riflessione, etc.) Trasmittanza periodica: valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa in un giorno; è valutata secondo la UNI EN ISO 13786:2008 Coperture a verde: coperture sulle quali sono installati sistemi che utilizzano specie vegetali 50

Effetti dell inerzia dell involucro: attenuazione e sfasamento dell onda termica 51

Pareti: sfasamento, attenuazione e trasmittanza periodica (parametri dinamici da UNI EN ISO 13786:2008) importanti soprattutto in regime estivo Trasmittanza termica periodica (o dinamica): valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa in un giorno Fattore di attenuazione (o di decremento, o di smorzamento): è il rapporto tra il modulo della trasmittanza termica periodica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie ; (vedi interpretazione più semplice nella diapositiva precedente) si noti che da tale definizione si evince che il modulo della trasmittanza termica periodica equivale al prodotto tra trasmittanza stazionaria e fattore di attenuazione. Sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico entrante nell ambiente interno ed il massimo della temperatura dell ambiente esterno. (vedi figura nella diapositiva precedente) 52 52

Pareti: sfasamento, attenuazione e trasmittanza periodica (parametri dinamici da UNI EN ISO 13786:2008) importanti soprattutto in regime estivo 53 53

Esempio di isolamento interno: scarsa inerzia termica - Esempio di isolamento a cappotto (www.solida.termolan.it): alta inerzia termica Esempio di isolamento in intercapedine(www.solida.termolan.it): solo la fodera interna contribuisce all inerzia termica 54

Lastrici solari e solai in sottotetto Pareti: sfasamento e attenuazione Per quanto riguarda i valori ottimali di attenuazione, si attestano intorno a 0.15. 55

Pareti: sfasamento e attenuazione Pareti verticali con isolamento ripartito 56

Pareti: sfasamento e attenuazione 57

Lastrici solari e solai in sottotetto Pareti: sfasamento e attenuazione 58

DPR 59/09: Limiti e requisiti minimi Sono confermati i valori limite del DLgs 311 in termini di trasmittanza temica (stazionaria) delle strutture opache e trasparenti, ma l obbligo di verifica non sussiste per edifici di nuova costruzione Sono confermati i limiti del DLgs 311 in termini di EPi, cioè di Energia Primaria per unità di superficie (o di volume) utilizzata per la climatizzazione invernale 59

DPR 59/09: Limiti e requisiti minimi Vengono introdotti nuovi limiti per la prestazione energetica dell edificio per la climatizzazione estiva, cioè per l EP estivo,involucro ; valore max di EP estivo,involucro : edifici di classe E1, zone climatiche A e B: 40 kwh/m 2 edifici di classe E1, zone climatiche C,D,E e F: 30 kwh/m 2 edifici non di classe E1, zone climatiche A e B: 14 kwh/m 3 edifici non di classe E1, zone climatiche C,D,E e F: 10 kwh/m 3 Vengono introdotti nuovi limiti per il comportamento delle pareti dell edificio in regime estivo: viene introdotto un valore limite del parametro trasmittanza termica periodica, Y IE, delle strutture opache. Tale prescrizione è presentata nella diapositiva successiva (voce b). 60

Caratteristiche dell involucro, in base al D.P.R. n.59/2009 Art.4, comma 18: Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti.. a) valuta e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare; b) esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, I m, s, sia maggiore o uguale a 290 W/m 2 : 1) relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord /nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: - 1.1 che il valore della massa superficiale Ms sia superiore a 230 kg/m 2 ; - 1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (Y IE ) sia inferiore a 0,12 W/m² K ; 2) relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate, la seguente verifica: che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE sia inferiore a 0,20 W/m 2 K; 61

Caratteristiche dell involucro, in base al D.P.R. n.59/2009 (Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tale caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni.) c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13 dell'articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 62

Riferimenti legislativi nazionali: DPR 59/09 Prescrizioni sul rendimento globale medio stagionale dell impianto termico In caso di nuova installazione di impianti termici in edificio esistente, o di ristrutturazione di impianti termici o di sostituzione di generatori di calore (edificio esistente), deve essere verificato che: Rendimento globale medio stagionale (η g ) (75 + 3 logpn) % se Pn <1000 kw (η g ) 84 % se Pn 1000 kw - Nel caso di sola sostituzione di generatori di calore (edificio esistente) c è una verifica alternativa (vedi diapositiva 74) 63 63

DPR 59/09: Impianti di riscaldamento centralizzati È preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, laddove esistenti, per i seguenti casi: Edifici esistenti con più di 4 unità abitative Edifici delle categorie E1 ed E2 i cui generatori di energia termica abbiano potenza utile > 100 kw In questi casi, l eventuale trasformazione di impianti centralizzati in autonomi deve essere giustificata da cause tecniche o di forza maggiore. 64

DPR 59/09: Adempimenti In analogia con il DLgs 192/05, gli adempimenti dipendono dalla tipologia di intervento e dalla categoria d uso dell edificio I possibili interventi sono: Edifici di nuova costruzione con impianti in essi contenuti Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti Sostituzione dei generatori di calore Ampliamenti con V >20 % Ristrutturazioni integrali degli elementi dell involucro e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con S> 1000 m 2 Ristrutturazioni totali o parziali e manutenzioni straordinarie per tutti i casi diversi dal precedente Le categorie di utilizzo (E1 fino ad E8) comprendono tutte le possibili utilizzazioni degli edifici 65

DPR 59/09: ESEMPI di adempimenti nuova costruzione residenziale (1 di 3) Energia primaria per la climatizzazione invernale: EP i <EP i,lim Prestazione energetica per la climatizzazione estiva: EP e,invol < Ep e,invol,limite Udivisorio: deve essere non maggiore di 0.8 W/m 2 K (per zone climatiche C, D, E, F), per divisori di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti pareti tra locali non riscaldati e l esterno Verifica a condensa superficiale ed interstiziale: obbligatoria Per le pareti verticali, se I> 290 W/m 2, la massa superficiale deve essere superiore a 230 kg/m 2 ; in alternativa, la trasmittanza periodica deve essere inferiore a 0.12 W/m 2 K Per le pareti orizzontali, se I> 290 W/m 2, la trasmittanza periodica deve essere inferiore a 0.2 W/m 2 K 66

DPR 59/09: ESEMPI di adempimenti nuova costruzione residenziale (2 di 3) Obbligo dei sistemi di schermatura solare esterni; possono essere omessi solo con vetri con fattore solare minore di 0.50 Sistemi per la ventilazione naturale e/o meccanica Obbligo di recuperatori di calore nei casi previsti dal DPR 412/93 Installazione di dispositivi per il controllo automatico della temperatura in ambiente Obbligo di produrre almeno il 50 % dell ACS con fonti rinnovabili (OBBLIGO MODIFICATO dal D.lgs 28/2011, anche chiamato Decreto Rinnovabili, più avanti richiamato) Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (OBBLIGO MODIFICATO dal D.lgs 28/2011, più avanti richiamato) 67

DPR 59/09: ESEMPI di adempimenti nuova costruzione residenziale (3 di 3) Obbligo di predisposizione per allacciamento dell impianto di riscaldamento a teleriscaldamento (se distanza < 1000 m) Nel caso di impianti di climatizzazione alimentati a biomassa, è richiesta anche la verifica delle trasmittanza delle strutture opache e trasparenti Obbligo, in alcuni casi, di trattamento chimico dell acqua dell impianto di riscaldamento e dell ACS Limiti più severi per gli edifici pubblici (es., valori limite di EPi ridotti del 10%) 68

DPR 59/09: ESEMPI di adempimenti Ristrutt. integrale involucro, S>1000 m 2, residenziale Rispetto al caso di nuova costruzione residenziale (diapositiva precedente) vanno eliminati solo i seguenti obblighi: obbligo di produrre almeno il 50 % dell ACS con fonti rinnovabili (20 % per i centri storici) OBBLIGO MODIFICATO DAL D.LGS 28/2011 (cosiddetto decreto rinnovabili ), presentato in diapositive successive obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica OBBLIGO MODIFICATO DAL D.LGS 28/2011 (cosiddetto decreto rinnovabili ) 69

DPR 59/09: ESEMPI di adempimenti Ristrutt. totale o parziale di involucro, residenziale, nei casi diversi dal precedente Verifiche su trasmittanza delle pareti oggetto di intervento U divisorio : deve essere non maggiore di 0.8 W/m 2 K (per zone climatiche C, D, E, F), per divisori di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti pareti tra locali non riscaldati e l esterno Verifica a condensa superficiale ed interstiziale per pareti oggetto di intervento Per le pareti opache oggetto di intervento, verifica su massa superficiale e/o trasmittanza periodica Obbligo dei sistemi di schermatura solare esterni; possono essere omessi solo con vetri con fattore solare minore di 0.50 Sistemi per la ventilazione naturale o, se necessario, meccanica Obbligo di recuperatori di calore nei casi previsti dal DPR 412/93 Nel caso di impianti di climatizzazione alimentati a biomassa, è richiesta anche la verifica delle trasmittanza delle strutture opache e trasparenti Obbligo, in alcuni casi, di trattamento chimico dell acqua dell impianto di riscaldamento e dell ACS Limiti più severi per gli edifici pubblici (es., valori limite di U ridotti del 10%) 70

DPR 59/09: ESEMPI di adempimenti - ampliamenti, V>20%, residenziale Rispetto al caso di nuova costruzione residenziale, vanno eliminati i seguenti obblighi: obbligo di produrre almeno il 50 % dell ACS con fonti rinnovabili (20 % per i centri storici) OBBLIGO MODIFICATO DAL D.LGS 28/2011 (cosiddetto decreto rinnovabili ) obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica OBBLIGO MODIFICATO DAL D.LGS 28/2011 (cosiddetto decreto rinnovabili ) ed anche il seguente: obbligo di predisposizione per allacciamento a teleriscaldamento (se distanza < 1000 m) 71

DPR 59/09 ESEMPI di adempimenti - nuovo impianto termico in edificio esistente o ristrutturazione impianto, residenziale (1 di 2) Installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura in ambiente per ogni locale o zona con caratteristiche termiche uniformi Verifica del rendimento globale medio stagionale Diagnosi energetica con analisi tecnica ed economica degli interventi di risparmio energetico Obbligo di produrre almeno il 50 % dell ACS con fonti rinnovabili (20 % per i centri storici) OBBLIGO MODIFICATO DAL D.LGS 28/2011 (cosiddetto decreto rinnovabili ) Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica OBBLIGO MODIFICATO DAL D.LGS 28/2011 72

DPR 59/09 ESEMPI di adempimenti - nuovo impianto termico in edificio esistente o ristrutturazione impianto, residenziale (2 di 2) In tutti gli edifici esistenti con più di 4 unità abitative, vanno realizzati gli interventi necessari per permettere contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa Per la valutazione del fabbisogno di energia primaria dell edificio, vanno considerati come alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di riscaldamento con generatore alimentato a biomassa se rispettano certi requisiti Obbligo, in alcuni casi, di trattamento chimico dell acqua dell impianto di riscaldamento e dell ACS 73

DLgs 192/05 311/06: ESEMPI di adempimenti - sostituzione generatore di calore Verifica del rendimento globale medio stagionale Diagnosi energetica con analisi tecnica ed economica degli interventi di risparmio energetico Oppure: Verifica rendimento termico utile nominale Obbligo di dispositivi modulanti per la regolazione della temperatura ambiente Obbligo di centralina di termoregolazione programmabile Verifica equilibratura sistema distribuzione Motivare eventuali incrementi di potenza Per la valutazione del fabbisogno di energia primaria dell edificio, vanno considerati come alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di riscaldamento con generatore alimentato a biomassa se rispettano certi requisiti Obbligo, in alcuni casi, di trattamento chimico dell acqua dell impianto di riscaldamento e dell ACS 74

DPR 59/09: verifiche, cosa cambia Non è più richiesta la verifica della trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti degli edifici, se non per interventi specifici su tali componenti in edifici esistenti Non è più richiesta la verifica del rendimento medio stagionale dell impianto, se non per interventi specifici su impianto esistente È richiesta anche la verifica della prestazione energetica dell edificio in estate, ma non il calcolo e la verifica sull energia primaria È richiesta, inoltre, la verifica della trasmittanza periodica delle pareti perimetrali 75

DPR 59/09: simulazione dinamica Per edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria superiore a 10000 m 3 è obbligatorio l utilizzo di modelli di simulazione che tengano conto dell influenza di fenomeni dinamici L obbligo decade nel caso si possa dimostrare la scarsa utilità, per il caso in esame, dello strumento della simulazione dinamica 76

DPR 59/09: Funzione delle Regioni Le Regioni possono definire metodologie di calcolo alternative a quelle indicate nel DPR 59/09, ma che siano ad esse conformi in termini di metodologia. Le Regioni possono fissare requisiti minimi più rigorosi, rispetto a quelli fissati nel DPR 59/09. Per le Regioni che al 25/06/2009 non avevano già propri provvedimenti, si applicano le disposizioni del DPR 59/09. In tutti gli altri casi, le Regioni si impegnano ad un graduale riallineamento dei propri provvedimenti al DPR 59/09. 77

D.lgs 28/2011 (anche noto come Decreto Rinnovabili o Decreto Romani ): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE Tali obblighi sono specificati nell art. 11 e nell allegato 3 del Decreto. Edificio sottoposto a rilevante ristrutturazione : a) edificio esistente con sup. utile > 1000 m 2 soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria Le disposizioni non si applicano a edifici protetti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio Le Regioni possono solo rendere più restrittive le disposizioni Le disposizioni sono in vigore dal 31 maggio 2012 78

D.lgs 28/2011 (anche noto come Decreto Rinnovabili o Decreto Romani ): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA: OBBLIGHI (1 di 2) Uso di fonti rinnovabili per almeno 50% dei consumi per ACS Uso di fonti rinnovabili per almeno la seguente percentuale dei consumi previsti per ACS + riscaldamento + raffrescamento: 20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 35% - dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 50% - dal 1 gennaio 2017. 79

D.lgs 28/2011 (anche noto come Decreto Rinnovabili o Decreto Romani ): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA: OBBLIGHI (2 di 2) Questi obblighi non possono essere assolti con impianti da fonti rinnovabili che producano solo energia elettrica che alimenti impianti per ACS, riscaldamento e raffrescamento (ad esempio, fotovoltaico + pompa di calore elettrica per ACS, riscaldamento e raffrescamento) Tali obblighi non si applicano ad edifici allacciati a rete di teleriscaldamento con copertura dell intero fabbisogno di calore per riscaldamento ambienti e ACS 80

D.lgs 28/2011 (anche noto come Decreto Rinnovabili o Decreto Romani ): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA: OBBLIGHI Installazione di impianti da fonti rinnovabili per produzione di energia elettrica, sopra o dentro l edificio o nelle relative pertinenze La potenza elettrica (minima) P di tali impianti, in kw, va valutata con la relazione P = S/K, dove S (m 2 ) è la sup. in pianta dell edificio al livello del terreno e K (m 2 /kw) è un coefficiente che assume i seguenti valori: 80, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 65 - dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 50 - dal 1 gennaio 2017. 81

D.lgs 28/2011 (anche noto come Decreto Rinnovabili o Decreto Romani ): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE L eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, ai suddetti obblighi deve essere evidenziata dal progettista in relazione tecnica, esaminando la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili; comunque, in tal caso, è obbligatorio ottenere un indice EPi inferiore rispetto a quello obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005 (formula nel comma 8 dell All. 3, D.lgs 28/2011). Accesso agli incentivi: solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi. Per edifici pubblici: obblighi incrementati del 10%. Pannelli solari termici o fotovoltaici: se si usano pannelli sui tetti, essi devono essere aderenti o integrati nel tetto, con stessa inclinazione e orientamento. Sanzioni: diniego del rilascio del titolo edilizio. 82

Passaggio dalla EPBD (Direttiva europea 2002/91/CE) alla EPBD Recast (Direttiva europea 2010/31/UE) La Direttiva 2002/91/CE (EPBD) è abrogata con effetto dal 1 febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento da parte degli Stati Membri Tra il 2012 ed il 2013 (con vari step intermedi) è stata recepita la Direttiva 2010/31/UE (EPBD Recast) 83

Uno dei principali elementi innovativi della EPBD Recast: edifici a energia quasi zero A partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno essere edifici a energia quasi zero Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero Edificio a energia quasi zero (NZEB, cioè Nearly Zero Energy Building ) significa edificio ad altissima prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze N.B.: Nearly Zero Energy Building (mentre prima: Net ZEB = Net Zero Energy Building) 84

Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE La Direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica - modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/31/UE - abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - fissa un quadro comune di interventi per il miglioramento dell efficienza energetica nell Unione Europea, per consentire di raggiungere l obiettivo relativo al miglioramento dell efficienza energetica, nella misura del 20%, entro il 2020. 85

Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE Per gli edifici pubblici dotati di impianti di climatizzazione con aree calpestabili superiori ai 500 m 2 sussiste l obbligo di rinnovare energeticamente ogni anno le superfici, almeno per un valore dell area pari al 3% delle pavimentazioni. Da luglio 2015 tale rinnovo riguarderà anche gli edifici pubblici con aree calpestabili maggiori di 250 m 2. 86

Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE Obbligo di audit energetico, da effettuarsi ogni 4 anni, per le grandi imprese, mentre le piccole e medie imprese sono escluse. Gli audit dovranno iniziare entro dicembre 2015 ed essere svolti in modo indipendente da esperti accreditati. 87

Parte 3 Certificazione energetica degli edifici - DM 26/06/2009 88

La certificazione energetica degli edifici È obbligatoria nei casi di: edifici di nuova costruzione ristrutturazione integrale degli elementi dell involucro se S utile > 1000 m 2 demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria con S utile > 1000 m 2 È rilasciata dal costruttore al termine dei lavori È anche richiesta nel caso di compravendita: dal 01/07/2007: compravendita interi immobili, se S utile > 1000 m 2 dal 01/07/2008 : compravendita interi immobili, per S utile maggiore o minore di 1000 m 2 dal 01/07/2009: compravendita anche di singole unità Inoltre è necessaria: per accedere ad alcuni degli incentivi previsti dalle Finanziarie 2007 e 2008 e successive per i contratti di gestione nuovi o rinnovati di impianti termici o di climatizzazione di EDIFICI PUBBLICI, entro 6 mesi dalla stipula, con obbligo di ESPOSIZIONE dell etichettatura energetica 89

Certificazione energetica: DM 26/06/2009 Il DM 26/06/2009 entra in vigore il 25 Luglio 2009 e dà attuazione alla Direttiva 2002/91/CE per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici Fornisce le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica Le Regioni che hanno già legiferato in materia dovranno gradualmente adeguarsi al DM 26/06/2009 L attestato ha validità temporale massima di 10 anni, purché siano rispettate le prescrizioni vigenti per il controllo dell efficienza energetica L attestato deve essere aggiornato: per riqualificazioni energetiche di almeno il 25 % della superficie esterna dell edificio per installazioni di impianti con rendimenti di almeno il 5 % più alti rispetto agli esistenti per interventi di ristrutturazione impiantistica che riducano la prestazione energetica dell edificio 90

DM 26/06/2009: Linee Guida Nazionali La certificazione energetica si applica a tutti gli edifici, esclusi box, cantine, parcheggi, depositi, coperture di impianti sportivi Se l edificio presenta diverse destinazioni d uso e non è possibile dividere in più zone termiche, la valutazione va fatta rispetto alla destinazione d uso prevalente L indicatore di prestazione energetica globale è EPgl EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill EPi: indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPacs: indice di prestazione energetica per la produzione di ACS EPe: indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva EPill: indice di prestazione energetica per l illuminazione Al momento, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solo EPi ed EPacs. Nel caso di edifici residenziali, gli EP sono espressi in kwh/m 2 anno, in caso di residenze collettive ed in tutti gli altri casi sono in kwh/m 3 anno Il metodo di calcolo si basa sulle UNI/TS 11300. 91

DM 26/06/2009: Linee Guida Nazionali, Classificazione energetica per edifici residenziali Al momento, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solo EPi ed EPacs, come da tabelle di seguito riportate. 92

DM 26/06/2009: Linee Guida Nazionali, Classificazione energetica per edifici residenziali 93

DM 26/06/2009: Linee Guida Nazionali, Classificazione energetica per edifici residenziali 94

DM 26/06/2009: Linee Guida Nazionali Al momento, riguardo alla stagione estiva, occorre solo indicare la qualità termica dell involucro edilizio, come sotto riportato (tale indicazione è facoltativa nei casi più semplici). Non si considera quindi l impianto; infatti, EP estivo,invol non è proporzionale all energia primaria ma al fabbisogno frigorifero dell invol. edilizio. In base alla prestazione energetica estiva dell involucro (EP estivo,invol, indicato spesso come EP e,inv ), è definita la seguente classificazione (valida per tutte le destinazioni d uso): 95

DM 26/06/2009: Linee Guida Nazionali In alternativa, per edifici con superficie utile fino a 1000 m 2, la qualità termica estiva può essere analizzata in base alle caratteristiche termiche dinamiche delle pareti (classificazione valida per tutte le destinazioni d uso): Nei casi in cui i valori di sfasamento e attenuazione portino a risultati diversi nella tabella, per la classificazione prevale lo sfasamento. 96

DM 26/06/2009: Linee Guida Nazionali Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale) Se gli impianti sono centralizzati con contabilizzazione del calore o autonomi, è necessario un certificato per ogni appartamento Per impianti centralizzati senza contabilizzazione, si calcola l indice EP per l intero edificio e poi si ripartisce in base alle tabelle millesimali Per impianti centralizzati, in presenza di alcuni appartamenti riqualificati, si procede come nel caso dell impianto autonomo ma con i rendimenti dell impianto centralizzato 97

DM 26/06/09 Linee Guida Nazionali, Procedura Diagnosi: Reperimento dati in ingresso Determinazione della prestazione energetica Individuazione degli interventi migliorativi Classificazione mediante confronto con i limiti di legge Rilascio attestato di certificazione energetica La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal costruttore o dal proprietario, ai soggetti certificatori Il certificatore deve usare i dati in ingresso del richiedente Il certificato va trasmesso dal certificatore alla Regione entro 15 gg dalla data di consegna al richiedente Per edifici con superficie utile > 1000 m 2 o ampliamenti > 20 %, il certificatore va nominato prima dell inizio dei lavori 98

DM 26/06/2009: Linee Guida Nazionali, Certificatori A livello nazionale, mancava il decreto attuativo per definire i requisiti professionali dei certificatori Devono essere indipendenti rispetto a tutti gli altri soggetti coinvolti I certificatori, per dichiarare la propria indipendenza, devono dichiarare di non avere relazioni con i produttori 99

DPR 15 febbraio 2013 (attuazione dell art. 4, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 192/05). Soggetti abilitati alla certificazione energetica: Tecnici abilitati all esercizio professionale Enti pubblici ed organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell energia e dell edilizia Organismi pubblici e privati accreditati ACCREDIA Società di servizi energetici (ESCO, acronimo di Energy Service Company). 100

Definizione di tecnico abilitato: Tecnico operante in veste di dipendente di enti, di organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di Ingegneria e compresi i liberi professionisti). Esempi di titoli richiesti al certificatore energetico (art. 2, comma 3): - Laurea Magistrale in: Architettura ed Ingegneria edile, Ingegneria civile, Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, ecc. - Diploma di Perito industriale - Diploma di Geometra 101

Sintesi tecnici abilitati (in materia di certif. en.): 1) Tecnico iscritto al relativo Albo professionale; 2) Tecnico non abilitato all esercizio professionale, ma in possesso di attestato di frequenza, con superamento dell esame finale, ad un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici (minimo 64 ore) presso Università, Organismi ed Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali. Per alcuni Laureati (ad esempio, in Matematica o Fisica), la frequenza ed il superamento dell esame relativi al suddetto corso di formazione sono obbligatori. 102

Novità su certificaz. energet. introdotte dal Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 («Decreto rinnovabili») Obbligo, in sede di compravendita e locazione di un edificio, di una clausola in cui l acquirente o il locatore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativi alla certificazione energetica degli edifici (art. 13); obbligo, dal 01/01/2012, che in tutti gli annunci commerciali di vendita si riporti l indice di prestazione energetica contenuto nel certificato energetico dell edificio (art.13). 103