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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE TRA Il Comune di Cagliari con sede in Cagliari, Via Roma 145, in seguito denominato Ente, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Franca Urru, nella qualità di Dirigente del Servizio bilancio, rendiconti, adempimenti fiscali e reperimento risorse, che interviene per dare esecuzione alla delibera n...... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge E.. indicazione della banca contraente (e della sua sede) in seguito denominato/a Tesoriere rappresentato/a da... nella qualità di........ premesso che l Ente contraente è soggetto al sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come modificato dall'art 77-quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; che pertanto: le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate nella contabilità speciale infruttifera intestata all'ente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato; tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato, sia in conto capitale che in conto interessi; 1

le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle sopra indicate, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dall'ente; il Tesoriere è direttamente responsabile dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dalla succitata normativa; in caso di inadempienza il Tesoriere è tenuto al riversamento nella tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in difformità ed è tenuto altresì a versare ad apposito capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento; si conviene e si stipula quanto segue 2

Indice Art. 1 - Affidamento del servizio...4 Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione...5 Art. 3 - Esercizio finanziario...6 Art. 4 - Riscossioni...6 Art. 5 - Pagamenti...8 Art. 6 - Trasmissione di atti e documenti...12 Art. 7 - Obblighi gestionali assunti dal tesoriere...13 Art. 8 - Verifiche ed ispezioni...13 Art. 9 - Anticipazioni di tesoreria...14 Art. 10 - Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti o altri pagamenti obbligatori per legge...15 Art. 11 - Garanzia fideiussoria...16 Art. 12 - Utilizzo di somme a specifica destinazione...16 Art. 13 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento...16 Art. 14 - Gestione somme giacenti sul conto di tesoreria...17 Art. 15 - Valuta delle operazioni...17 Art. 16 - Rimborso spese su bonifici...18 Art. 17 - Sponsorizzazioni...18 Art. 18 - Resa del conto finanziario...19 Art. 19 - Amministrazione titoli e valori in deposito...19 Art. 20 - Corrispettivo e spese di gestione...19 Art. 21 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria...20 Art. 22 - Scioperi...20 Art. 23 - Imposta di bollo...20 Art. 24 - Durata della convenzione...21 Art. 25 Risoluzione del contratto...21 Art. 26 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione...21 Art. 27 - Divieto di subappalto del servizio e di cessione del contratto...22 Art. 28 - Rinvio...22 Art. 29 - Domicilio delle parti...22 Normativa e prassi richiamata...23 pag. 3

Art. 1 Affidamento del servizio 1. Il servizio di tesoreria viene affidato al Tesoriere che accetta di svolgerlo nella sede convenzionalmente ubicata presso i locali del Palazzo Civico, messi a disposizione in comodato dall Ente, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto degli orari di apertura al pubblico degli sportelli bancari. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'ente. Il Tesoriere garantisce comunque di svolgere le operazioni di riscossione e pagamento in circolarità anche presso le proprie agenzie, sportelli o dipendenze ubicate nel territorio nazionale. 2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata in 5 (cinque) anni con decorrenza stabilita dal successivo art. 24, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'ente, nonché ai patti stipulati con la presente convenzione. 3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, il tesoriere si impegnerà ad introdurre un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea appena l Ente avrà attivato le procedure necessarie di sua competenza. Per la formalizzazione dei relativi accordi si potrà procedere con semplice scambio di lettere. 4. Il tesoriere si impegna a introdurre a sue spese: procedure informatiche per la trasmissione dei dati relativi ai movimenti di cassa in formato elettronico compatibile con il programma di contabilità in uso presso l ente; procedure informatiche per la trasmissione in tempo reale di tutte le informazioni inerenti il servizio di tesoreria prestato, anche tramite internet. 5. Qualsiasi altra modifica dettata dalla necessità della mera implementazione delle procedure informatiche o comunque modifiche apportate per esclusiva esigenza del Tesoriere dovranno essere preventivamente comunicate all'ente e, qualora comportino anche l'adeguamento delle procedure dell'ente, le spese saranno a carico del Tesoriere. 6. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale qualificato in numero adeguato alle necessità del servizio ed un referente al quale il Comune potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica. Il Tesoriere, inoltre, si 4

impegna a garantire un rapporto diretto, sia con il personale dell'ente che con i privati cittadini, assicurando un costante contatto, sia attraverso una linea telefonica sia tramite un indirizzo email dedicato. 7. Il Tesoriere mette a disposizione il servizio home-banking, con possibilità di inquiry online da un numero illimitato di postazioni in contemporanea, per la visualizzazione in tempo reale dei dati e dei documenti relativi alla gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, i dati relativi agli adempimenti di cui al successivo art. 7. 8. Il Tesoriere si obbliga ad installare n. 2 postazioni (POS) del sistema di pagamento mediante "Pagobancomat" o carta di credito, o un numero superiore eventualmente indicato in sede di offerta, senza oneri di installazione, manutenzione e di commissione d'incasso a carico del Comune. 9. Il Tesoriere, in accordo con il Comune, si impegna, altresì, a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire ulteriori nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento. Art. 2 Oggetto e limiti della convenzione 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 279/1997, del D.Lgs. 267/2000, del sistema di Tesoreria Unica Mista di cui all'art. 77-quater del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008, e di ogni altra modifica ed integrazione normativa successiva, nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell'offerta e nel Regolamento di contabilità dell'ente. Il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 19. 2. Il Tesoriere, altresì, è tenuto ad assicurare, entro i tempi tecnici necessari, l'introito delle somme pervenute presso il conto di tesoreria e derivanti dalla riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate", dei contributi di spettanza dell'ente e delle entrate tributarie, affidate sulla base di apposita convenzione, nonché dalla riscossione coattiva delle entrate affidate dall'ente agli agenti della riscossione sul territorio ai sensi del D.Lgs. 112/1999. 3. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese è svolto anche a favore di Istituzioni costituite o costituende dal Comune; può altresì estendersi, a richiesta, ad Aziende ed Enti partecipati dal Comune, con i quali saranno stipulate 5

singole convenzioni regolanti il servizio di cassa o tesoreria, usufruendo delle stesse condizioni praticate al Comune. Art. 3 Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. 2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell'esercizio successivo e che sarà contabilizzata con riferimento all'anno precedente. Art. 4 Riscossioni 1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. Gli ordinativi di incasso devono contenere: la denominazione dell'ente; la somma da riscuotere in cifre e in lettere; l'indicazione del debitore; la causale del versamento; la codifica di bilancio e la voce economica; il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui; l'esercizio finanziario e la data di emissione; le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; l'eventuale indicazione: entrata vincolata. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo; le annotazioni contabilità fruttifera ovvero contabilità infruttifera. In caso di mancata annotazione, il Tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità fruttifera; la codifica SIOPE. 6

3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Tutte le filiali dell'istituto devono essere attivate per la registrazione degli incassi di tesoreria con rilascio contemporaneo di quietanza e con versamento immediato sul conto di tesoreria. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sull'ordinativo di incasso. 4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti dell'ente. Tali incassi sono segnalati, entro cinque giorni lavorativi bancari e comunque entro il 31 dicembre, all'ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro trenta giorni dalla fine del mese in corso e comunque entro la fine dell anno; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n.....", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Solo gli incassi pervenuti nelle casse dell'ente con valuta 31 dicembre potranno essere comunicati entro i primi cinque giorni lavorativi bancari dell'esercizio successivo. 5. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità ordinaria fruttifera, con la sola esclusione delle entrate derivanti direttamente dal bilancio dello Stato o provenienti da operazioni di indebitamento assistite da interventi finanziari dello Stato, le quali affluiscono direttamente in contabilità speciale; in tal caso il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione e a rilasciare quietanza. In relazione a ciò l'ente emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura. 6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all Ente l'importo corrispondente, al lordo delle commissioni di prelevamento: l'accredito avviene sul conto di tesoreria nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale. 7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal 7

Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio fruttifero. 8. Il Tesoriere non deve accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari, qualora gli stessi non siano intestati al Comune di Cagliari e/o Servizio di Tesoreria. 9. L'accredito sul conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse viene effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità. Art. 5 Pagamenti 1. Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti secondo le modalità definite dall'art. 7 del D.Lgs. 279/1997, come modificato dall'art. 77-quater del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008. 2. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 3. I mandati di pagamento devono contenere: la denominazione dell'ente; l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto; l ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; la causale del pagamento; la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto); gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; l'esercizio finanziario e la data di emissione; l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; 8

l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione ; la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito; l'eventuale annotazione esercizio provvisorio oppure: pagamento indilazionabile: gestione provvisoria ; la codifica SIOPE. 4. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'ente. Il Tesoriere potrà pagare ad un soggetto diverso dal beneficiario indicato nel mandato, purché tale soggetto presenti a tal fine idonea e regolare documentazione, che il Tesoriere è tenuto a verificare. 5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all art. 159 del D.Lgs. 267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni dalla comunicazione del Tesoriere e comunque entro la fine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: a copertura del sospeso n...., rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Tesoriere entro tre giorni dal pagamento dei relativi mandati. 7. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'ente. 8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio o che non trovino riscontro nell'elenco dei residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all Ente. 9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 9, l'eventuale anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Si intendono disponibili i fondi liberi da vincolo di destinazione o quelli a specifica 9

destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dall'ente nelle forme di legge. A tale scopo il Tesoriere è tenuto a dare costante informazione all'ente sulla disponibilità dei fondi liberi da vincolo. 10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi indicati al comma 3, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Le correzioni eventualmente apportate sul mandato devono essere visibili e controfirmate. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 12. L Ente può chiedere per iscritto al Tesoriere di procedere all estinzione dei mandati con modalità diverse da quelle indicate nei titoli già trasmessi. La richiesta dovrà essere firmata dal responsabile del servizio finanziario o dal dipendente dell ente abilitato alla sottoscrizione dei mandati di pagamento. 13. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 14. I mandati sono ammessi al pagamento il primo giorno lavorativo per le banche successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'ente sul mandato e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre i due giorni lavorativi bancari antecedenti alla scadenza. In caso di inadempimento, eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora saranno a carico del Tesoriere. 15. Qualora il pagamento non si perfezioni in quanto i mandati vengono respinti dall'istituto di credito destinatario o in conseguenza di qualsiasi altra evenienza, il Tesoriere deve darne comunicazione per iscritto all'ente, non oltre i quattro giorni lavorativi bancari successivi alla data in cui ne è venuto a conoscenza. 16. Nel caso di mandati di pagamento cumulativi, qualora gli stessi non vengano estinti totalmente, il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all Ente dei nominativi dei beneficiari nei confronti dei quali non è avvenuta l estinzione. Tale 10

comunicazione deve avvenire entro quindici giorni dalla data in cui il relativo mandato è in pagamento. Il Tesoriere è, altresì, tenuto a comunicare, con cadenza trimestrale, un elenco riepilogativo dei beneficiari e dei rispettivi mandati, per i quali non è avvenuta l estinzione. 17. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La commutazione viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario, al quale il Tesoriere è tenuto ad inviare a mezzo posta il relativo assegno, entro tre giorni dalla commutazione. 18. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai seguenti pagamenti: competenze al personale; aventi carattere d'urgenza, e per evitare di arrecare danni all'ente; obbligatori per legge o per contratto aventi scadenza successiva al 20 dicembre; per i quali non sia stata possibile la consegna entro la scadenza del 20 dicembre, e che potranno comunque essere trasmessi entro la conclusione dell'esercizio. 19. I pagamenti dovranno eseguirsi, di norma, secondo le scelte operate dal creditore, mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale o attraverso gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancari o postali, con espressa annotazione sui titoli delle modalità da utilizzare e degli estremi necessari, ovvero con quietanza diretta del beneficiario, presso qualsiasi agenzia, sportello o dipendenza del Tesoriere. Nel caso di modalità di pagamento differenti dalla quietanza diretta eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l esecuzione del pagamento stesso sono poste a carico del beneficiario, secondo quanto stabilito nel successivo art. 16. Pertanto il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese sia di quelli netti pagati. 20. Su richiesta dell'ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 21. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della Legge 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il 11

pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'eventuale anticipazione di tesoreria. 22. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo o delle cedole obbligazionarie garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'eventuale anticipazione di tesoreria, come meglio specificato nel successivo art. 10. 23. A norma della circolare del Ministero dell'economia e Finanze, 26 novembre 2008, n. 33, relativamente ai pagamenti da eseguire per girofondi, a favore del bilancio dello Stato o a favore degli enti inseriti nella tabella B allegata alla Legge 720/1984 o degli enti ancora sottoposti al regime di tesoreria unica tradizionale, l'ente appone sui relativi mandati l'indicazione dell'ente creditore e del numero della contabilità speciale da accreditare e si impegna a trasmettere al Tesoriere tali mandati entro e non oltre il 5^ (quinto) giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza. Il Tesoriere è esonerato da responsabilità in caso di inottemperanza qualora sui mandati non sia stata indicata detta particolare modalità di pagamento come pure se, in caso di consegna o trasmissione tardiva dei mandati, non riesca a chiedere il trasferimento entro il termine di scadenza previsto. Art. 6 Trasmissione di atti e documenti 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. 2. L Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. L Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'ente trasmette al Tesoriere: il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; 12

l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'ente trasmette al Tesoriere: le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con l'approvazione del rendiconto del precedente esercizio. Art. 7 Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere è tenuto ai seguenti adempimenti: aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; conservazione dei verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa; trasmissione giornaliera della copia del giornale di cassa, con evidenza dei sospesi di entrata (operazioni di incasso effettuate senza reversale) e dei sospesi di spesa (operazioni di pagamento effettuate senza preventiva emissione del mandato) numerati progressivamente; trasmissione immediata su richiesta dell Ente dell elenco dettagliato dei sospesi di entrata e di spesa; trasmissione con periodicità mensile degli estratti dei conti correnti accesi presso l istituto Tesoriere; controllo degli estratti dei conti correnti postali con l indicazione e comunicazione all ente delle somme in attesa di regolarizzazione (sospesi di entrata e di spesa) con periodicità mensile. 2. Il Tesoriere, inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all Ente di tali dati. Art. 8 Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l organo di revisione dell Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. 2. I componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di 13

tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità. Art. 9 Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata da apposita deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite di legge. L'utilizzo dell'anticipazione, previa comunicazione dell'ente, ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che sono state utilizzate anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. L'anticipazione viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario (conto anticipazioni), il cui utilizzo avviene mediante addebiti a tale conto e contemporanei accrediti del conto di tesoreria. Dette anticipazioni si considerano utilizzate contestualmente al pagamento disposto dal Tesoriere. 2. Sulle somme effettivamente utilizzate l'ente si impegna a corrispondere il tasso di interesse variabile euribor a sei mesi (360 giorni), pubblicato su "Il Sole 24 ore", aumentato o diminuito dello spread del...%, senza commissione trimestrale sul massimo scoperto. 3. Il Tesoriere, con cadenza trimestrale, procede direttamente alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'ente eventualmente maturati e trasmette all'ente l'apposito riassunto scalare. Per la contabilizzazione deve essere rilevata la media aritmetica delle quotazioni giornaliere nell ambito del trimestre di riferimento. Il tasso medio ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro i termini di cui al precedente art. 5, comma 5. 4. Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e gestione del conto anticipazioni e per le eventuali operazioni poste in essere con valuta del giorno lavorativo di esecuzione delle operazioni di accredito e di addebito. 5. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 14

6. Sul predetto conto anticipazioni, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute rispettivamente del giorno dell'effettivo utilizzo delle somme anticipate e del giorno in cui è stata effettuata l'operazione. 7. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro, totale o parziale, delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti art. 4, comma 4 e art. 5, comma 5, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. 8. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni di tasso stabilite nel precedente comma 2. 9. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'ente estingue immediatamente l esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente. 10. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Art.10 Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti o altri pagamenti obbligatori per legge 1. Il Tesoriere provvede, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi nelle contabilità dell'ente, onde essere in grado di provvedere al pagamento, anche in assenza di ordinativi, alle previste scadenze, di rate di mutui, prestiti obbligazionari, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali il Comune rilasci delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere può, con l osservanza del precedente art. 9, attingere i mezzi occorrenti per ottemperare, alle previste scadenze, ai succitati pagamenti, anche dalla eventuale anticipazione di Tesoreria. 15

Art. 11 Garanzia fideiussoria 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'ente, può, a richiesta dell'ente stesso, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. Nel caso di rilascio di garanzia fideiussoria, qualora l Ente abbia già attivato l anticipazione di tesoreria, l ammontare effettivamente utilizzabile dell anticipazione è ridotto dell importo garantito con fideiussione. Il tasso di commissione applicato sarà pari a...% sull'ammontare delle garanzie richieste. Art. 12 Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell esercizio finanziario e subordinatamente all assunzione della delibera di cui al precedente art. 9, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano nella contabilità dell'ente. 2. L Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo fino all emanazione del decreto di cui all art. 261, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. Art. 13 Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere 16

a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti. Art. 14 Gestione somme giacenti sul conto di Tesoreria 1. Sulle disponibilità, giacenze e depositi comunque costituiti presso il Tesoriere è dovuto all'ente, con liquidazione trimestrale, un tasso creditore pari alla media trimestrale del saggio di interesse variabile euribor a sei mesi (360 giorni), pubblicato su "Il Sole 24 ore", aumentata o diminuita dello spread del... %. 2. Per la liquidazione degli interessi deve essere rilevata la media aritmetica delle quotazioni giornaliere nell ambito del trimestre di riferimento. Il tasso medio ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale. 3. Il Comune si riserva comunque la facoltà di effettuare altre operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità, anche con Intermediari finanziari diversi dal Tesoriere, nel rispetto della normativa vigente. 4. Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti del presente articolo e per le operazioni poste in essere. Art. 15 Valuta delle operazioni 1. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e agli amministratori dell Ente, mediante accredito in conto corrente, dovrà essere effettuato con la stessa valuta per tutti i beneficiari. Inoltre, per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, la valuta deve essere quella del giorno di pagamento delle retribuzioni stesse. 2. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno il Tesoriere applica la compensazione delle valute. In particolare, il pagamento mediante accredito in conto corrente delle retribuzioni al personale dipendente e agli amministratori dell Ente verrà effettuata con valuta compensata. Tale valuta di accreditamento si applica sia nel caso di conti correnti accesi dal personale presso l Istituto di credito Tesoriere sia presso gli altri Istituti. Inoltre, per quanto concerne i conti correnti accesi dal personale presso l Istituto di credito Tesoriere, gli stessi potranno fruire di speciali condizioni agevolate da concordarsi. 3. Per le operazioni di pagamento tramite bonifici bancari e/o postali, effettuate dal Tesoriere tardivamente, cioè oltre il termine di cui all art. 5 della presente convenzione, per cause a lui imputabili, si applica, nei confronti dei soggetti 17

beneficiari, una valuta non successiva alla data di trasmissione del mandato di pagamento aumentata di 2 giorni lavorativi. 4. Il Tesoriere si impegna, inoltre, ad applicare le seguenti valute: riscossioni in contanti, assegni circolari, vaglia postali: giorno stesso dell incasso; riscossioni con procedura POS: giorno lavorativo successivo all incasso; pagamenti: addebito con valuta pari alla data di effettivo pagamento; giri contabili interni: stesso giorno delle operazioni di riscossione e di pagamento. Art.16 Rimborso spese su bonifici 1. L ammontare del rimborso spese su bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere viene quantificato in., e posto a carico del beneficiario. 2. Ai fini dell applicazione degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, i mandati di pagamento trasmessi nell arco della medesima giornata a favore di un unico soggetto andranno regolati, a fronte della medesima modalità di pagamento, con applicazione del rimborso spese ad un solo mandato. 3. Sono esonerati dall applicazione degli oneri del presente articolo: le competenze spettanti al personale dipendente dell Ente; le competenze spettanti ai componenti della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali; i bonifici di importo inferiore a 100 Euro; i bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere, o le proprie agenzie, sportelli e dipendenze. Art. 17 Sponsorizzazioni 1. Il Tesoriere si impegna, per il periodo di validità della presente convenzione, a corrispondere all Ente contribuzioni finanziarie sotto forma di sponsorizzazioni a sostegno di iniziative nel campo culturale, sportivo, turistico e per fini sociali, per l'importo annuale di... 18

Art. 18 Resa del conto finanziario 1. Il Tesoriere, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, rende all'ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 194/1996, il conto della propria gestione di cassa, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 2. L Ente, entro e non oltre 60 giorni dall approvazione del rendiconto della gestione, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell art. 226 del D.Lgs. 267/2000. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del Rendiconto, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge 20/1994. Art. 19 Amministrazione titoli e valori in deposito 1. Il Tesoriere assume a titolo gratuito in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'ente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli. 2. Alle stesse condizioni il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'ente. 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'ente. 4. Annualmente il Tesoriere rende il conto della gestione dei titoli e dei valori di proprietà dell'ente. Art. 20 Corrispettivo e spese di gestione 1. Il servizio di cui alla presente convenzione viene effettuato dal Tesoriere a titolo gratuito, senza alcun onere di gestione a carico dell'ente, né compenso, né alcuna commissione. La gratuità del servizio è riferita sia alla tenuta dello specifico conto 19

di tesoreria, che alla tenuta degli altri conti intestati all'ente rientranti nell'oggetto del servizio. 2. Il Tesoriere ha diritto al rimborso, con periodicità annuale, delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali (imposta di bollo) e delle spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali. Il Tesoriere, procede pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'ente emette i relativi mandati. Art. 21 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. 2. Il Tesoriere risponde, altresì, per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi. Art. 22 Scioperi 1. In caso di sciopero dei propri dipendenti il Tesoriere è tenuto a darne comunicazione scritta all'ente in via tempestiva e preventiva. 2. Il Tesoriere è comunque tenuto a garantire un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili, onde evitare che la loro interruzione crei grave danno all'immagine dell'ente. Art. 23 Imposta di bollo 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 20

Art. 24 Durata della convenzione 1. La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2014 e potrà essere rinnovata alla scadenza, per una sola volta, ai sensi del combinato disposto dell art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 della Legge 537/1993, come modificato dall'art. 44 della Legge 724/1994. Il rinnovo avverrà per un periodo di tempo uguale a quello del primo affidamento, previa adozione da parte dell'ente di formale atto deliberativo, qualora ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico, e nel rispetto dei criteri, della procedura e dei tempi previsti dalla succitata normativa. 2. Dopo la scadenza della convenzione, e comunque fino all individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi, e comunque fino al subentro del nuovo Tesoriere, anche se la convenzione non venisse rinnovata. Art. 25 Risoluzione del contratto 1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste dalla presente convenzione per l espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente. 2. L ente si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere la convenzione prima della scadenza in caso di ripetuto e mancato rispetto degli obblighi derivanti al Tesoriere dalla convenzione medesima o da disposizioni di legge o regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno e l applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia. 3. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione del nuovo gestore, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio alle attività di incasso e di pagamento. Art. 26 Spese di stipula e di registrazione della convenzione 1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986. 2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'ente ai sensi della Legge 604/1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla richiamata Legge 604/1962. 21

Art. 27 Divieto di subappalto del servizio e di cessione del contratto 1. E' vietato al Tesoriere subappaltare, in tutto o in parte, il servizio. E' vietata, altresì, la cessione del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006. Art. 28 Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. Art. 29 Domicilio delle parti 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Normativa e prassi richiamata 22

Legge 604/1962 Legge 8 giugno 1962, n. 604 Conversione Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali Legge 720/1984 Legge 29 ottobre 1984, n. 720 Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici D.P.R. 131/1986 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro Legge 440/1987 Legge 29 ottobre 1987, n. 440 Conversione in Conversione in legge con modificazioni del D.L. 31.08.87 n. 359 recante provvedimenti urgenti per la finanza locale Legge 537/1993 Legge 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica Legge 20/1994 Legge 14 gennaio 1994, n. 20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della corte dei conti Legge 724/1994 Legge 23 dicembre 1994, n. 724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica D.P.R. 194/1996 Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 Regolamento p Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali D.Lgs. 279/1997 Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 Individuazione Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato D.Lgs. 112/1999 Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 Riordino del Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 D.Lgs. 267/2000 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 163/2006 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei co Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE D.L. 112/2008 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria Legge 133/2008 Legge 6 agosto 2008, n. 133 Conversione i Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria Circolare 33/2008 Circolare Ministero Economia e Finanze 26 novembre 2008, n. 33 Attuazione d Attuazione dell'articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, 23