COMUNE DI LAURO (Provincia di Avellino) CAPITOLATO SPECIALE Art. 1 Oggetto del contratto 1) Il contratto ha per oggetto il servizio di trasporto con uno scuolabus di proprietà comunale che viene assegnato in comodato d uso alla ditta assegnataria. 2) Il servizio comprende il trasporto scolastico per le scuole dell infanzia e primaria del Comune di Lauro con personale della ditta affidataria e a suo rischio utilizzando n. 1 mezzo di proprietà comunale, meglio specificato come: MERCEDES VARIO targato BG 044 EK con n. 2 posti di servizio e n. 46 posti a sedere; 3) La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91. La ditta appaltatrice dovrà effettuare il servizio scolastico con autista fornito di patente D foglio K, e dovrà assicurare la presenza di idoneo accompagnatore per la sorveglianza dei bambini della scuola dell infanzia e primaria. 4) La Ditta appaltatrice dovrà effettuare il trasporto giornaliero degli alunni secondo il tragitto e l orario prestabilito che rispetti le esigenze scolastiche; 5) Il trasporto riguarderà gli alunni di tutte le scuole secondo accordi organizzativi con il Dirigente Scolastico, concordati con l Amministrazione comunale; 6) Durante le corse che saranno effettuate dovrà essere presente un accompagnatore messo a disposizione dalla ditta assegnataria, il quale dovrà fornire la massima collaborazione agli alunni per la vigilanza, l accompagnamento alla salita e discesa dall automezzo e qualsiasi accortezza per la tutela, la sicurezza e l incolumità. 7) I percorsi saranno indicati dall Ente e, le eventuali variazioni, anch esse su indicazione dell Ente, vanno accolte senza oneri aggiuntivi per il Comune, qualora non comportino un aumento di percorso di Km. 5 giornalieri. ART. 2
Durata del Contratto 1) Il contratto ha la durata di un anno scolastico 1 (uno) e precisamente 2012/2013 come meglio descritto dal calendario che verrà stabilito dall Autorità scolastica e fino al termine dell anno scolastico limitatamente al trasporto alunni scuola elementare, mentre la scadenza è fissata al 30 giugno per il trasporto alunni scuola dell infanzia. Art.3 Canone 1) Il canone che l Amministrazione verserà alla ditta affidataria sarà erogato con le seguenti modalità: la ditta presenterà all inizio di ogni mese la fattura relativa alla prestazione effettuata nel mese precedente che sarà liquidata sull effettivo trasporto giornaliero effettuato, che calcolato su una media di percorso annuo di circa giorni 223 è pari a circa. 90,00 (novanta/00) oltre IVA, per giorno; tali dati hanno valore indicativo ai soli fini della determinazione del valore presunto dell appalto e non costituiscono obbligo per il Comune. 2) Con tale corrispettivo la ditta affidataria si intende compensata da qualsiasi suo avere. La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, ad effettuare, su richiesta del Comune, entro 48 ore prima, servizi supplementari (che si esauriscono nell arco di una giornata nelle fasce orarie 8,45/13,30 14,30/18,00) e comunque in ambito provinciale con il mezzo di proprietà comunale per attività e manifestazioni sportive,culturali e ricreative per una percorrenza presunta per tale servizio di complessivi Km. 250. Art. 4 Cauzione 1) A titolo di cauzione definitiva, a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto la ditta affidataria del servizio versa la somma pari al 10% dell importo contrattuale a titolo di polizza fideiussoria. Art. 5 Tariffe 1) Le tariffe del servizio saranno determinate e riscosse direttamente dall Ente. 2) Per nessuna ragione il contraente concessionario potrà richiedere agli utenti integrazioni delle tariffe. Per mettere l Amministrazione comunale in grado di stabilire e aggiornare le tariffe relative al servizio in oggetto, la ditta affidataria dovrà fornire tutte le informazioni che gli saranno richieste in merito alle percorrenze, alle modalità di espletamento e ai costi del servizio stesso.
Art. 6 Disciplina del servizio 1) La ditta affidataria dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti. Art. 7 Scuolabus 1) Per tutta la durata del contratto l Amministrazione affida in comodato alla ditta lo scuolabus di proprietà dell Ente. 2) L Amministrazione garantisce la ditta circa l idoneità dell automezzo al servizio in oggetto. A carico dell Amministrazione sono poste le sole spese di assicurazione e le tasse. 3) A carico del contraente concessionario sono poste le spese di pulizia del mezzo, cambio olio motore, antigelo, filtri e gasolio e l effettuazione dei collaudi previsti dall Ispettorato della Motorizzazione civile. 4) Il Comune consegna il mezzo a seguito di regolare verbale attestante le condizioni dell automezzo che la ditta si impegna a restituire, a scadenza del contratto, nelle stesse condizioni attestate da altrettanto verbale. 5) Eventuali danni, derivanti da incidenti e da manifesta incuria, imputabili al contraente concessionario, saranno ad esso addebitati. 6) La ditta affidataria dovrà oltre al mezzo messo a disposizione dall Amministrazione comunale, garantire la disponibilità di automezzo funzionante, avente caratteristiche simili a quello utilizzato, da utilizzarsi in sostituzione di quello in uso (proprietà comunale) in caso di guasto meccanico o incidente. Art. 8 Ispezioni 1) L Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione dell automezzo. Sono a carico dell appaltatore tutte le spese per l uso e la manutenzione ordinaria del mezzo. Eventuali spese di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie e non imputabili alla negligenza dell appaltatore, dovranno, a cura dello stesso, essere comunicate tempestivamente all Amministrazione comunale per i provvedimenti di competenza. 2) La ditta accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli dell Ispettorato e della motorizzazione civile e degli ispettori del Comune e si impegna ad adottare tutte le misure che venissero prescritte.
3) La ditta è obbligata all osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché a tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare l impresa è tenuta all osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia. Art. 9 Infortuni 1) Valgono le assicurazioni stipulate dal Comune per R.C.A e trasportati. Art. 10 Personale 1) La ditta affidataria dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. Qualora qualche dipendente dell impresa venisse riconosciuto inabile a giudizio dell autorità sanitaria, l impresa si impegna a sostituirlo. E, però, in sua facoltà far sottoporre a visita medica superiore il dipendente, che potrà rimanere in servizio se riconosciuto abile. 2) L appaltatore si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti, delle imprese del settore nella località e nel tempo in cui si svolge il servizio. 3) In ogni caso non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale e il contraente concessionario si impegna espressamente a sostituire il conducente, che per qualsiasi causa fosse assente, con altro riconosciuto idoneo ed abilitato al servizio. Art. 11 Obblighi del personale 1) Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. 2) L amministrazione potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. L impresa s impegna, altresì a multare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune. Salvi i provvedimenti stabiliti dalla legge, i dipendenti sorpresi in stato di ubriachezza in servizio dovranno essere per la prima volta sospesi dal servizio per 6 mesi, e, in caso di recidiva, licenziati in tronco. La stessa norma si applica per il personale sorpreso in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di stupefacenti. Art. 12 Obblighi assicurativi
1) L impresa è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell impresa, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l obbligo del pagamento in solido con il Comune e con l esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo. Art. 13 Vigilanza e controllo 1) Il Sindaco o suo delegato in materia effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio mediante la polizia municipale. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dagli agenti municipali e comunicata al concessionario. Entro due giorni dalla data della notifica il concessionario potrà presentare le sue deduzioni. Art. 14 Controversie con gli utenti 1) Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti e concessionario o suoi dipendenti sarà deferita al giudizio del Sindaco, o suo delegato. La decisione del Sindaco o suo delegato sarà accettata dalla ditta affidataria con rinuncia al ricorso all Autorità giudiziaria. E fatto salvo il ricorso all Autorità giudiziaria nel caso che il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato utente. Art. 15 Responsabilità dell impresa penalità 1) La ditta sarà responsabile verso l Amministrazione del buon andamento del servizio, che viene svolto con l impiego dei capitali e dei mezzi ed a completo rischio dell impresa stessa. 2) Per le infrazioni di lieve entità, i quali ritardi negli orari, i sovraccarichi e l imperfetta manutenzione delle macchine, le variazioni di percorso non autorizzate e le altre simili infrazioni, salvo che il fatto non costituisca reato, è stabilita una penalità di 100,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e la determinazione del Responsabile del servizio competente. 3) In caso di più gravi infrazioni, quali l arbitraria interruzione del servizio, l adozione di tariffe non autorizzate, il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere comunicazioni, l inosservanza anche di una sola norma dei contratti collettivi di lavoro in favore del personale dipendente, ove non si ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure, da determinarsi i di volta in volta.
4) La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell esercizio del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell impresa da parte di società assicuratrici. Art. 16 Divieto di cessione e subaffitto 1) E fatto divieto alla ditta affidataria di cedere o subaffittare il servizio salvo eccezionalmente per brevi periodi, al massimo 5 giorni e previo consenso scritto dall Amministrazione, pena l immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e della spesa causati all Amministrazione. Art. 17 Controversie 1) Ogni questione che dovessero insorgere tra il Comune e la ditta, relativa all esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, verrà deferita a tre arbitri da scegliere di comune accordo subito dopo la stipulazione del contratto, i quali decideranno senza formalità di giudizio. 2) In caso di assenza, di impedimento, di astensione di arbitri oppure di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio arbitrale all insorgere dalla controversia, sarà nominata una nuova terna di arbitri, uno dei quali da parte del Presidente del Tribunale competente per territorio. La decisione arbitrale sarà inappellabile, e le parti rinunciano espressamente al ricorso in appello. Per l arbitrato valgono le norme del codice di procedura civile. 3) Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà richiesto l arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. Art.18 Revisione dei prezzi 1) Il prezzo dell appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto. Art. 19 Spese a carico dell impresa 1) Sono a completo ed esclusivo dell impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata ed esclusa. 2) La ditta assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune. Art. 20
Domicilio dell imprenditore 1) Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge il proprio domicilio nel Comune di Lauro (Av) Piazza Municipio, n. 1. 2) Le notificazioni e le informazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale oppure per lettera raccomandata. Art. 21 Costituzione in mora dell impresa Tutte le comminatorie e i termini convenuti con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell appaltatore. Letto, confermato e sottoscritto.