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CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE DI RAVENNA CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE Realizzazione a cura di: Dott.ssa Maria Cristina Venturelli Dott.ssa Cristina Franchini Dott.ssa Francesca Collina RAVENNA, NOVEMBRE 2001 1

Uno degli aspetti più delicati del passaggio all euro è quello della conversione del capitale sociale nella moneta unica, soprattutto considerando gli effetti che possono derivare dalle diverse metodologie adottate. La conversione può essere effettuata in qualunque momento del triennio che va dall 1/1/1999 al 31/12/2001. Essa non è necessariamente legata all adozione dell euro quale moneta di conto: ciò significa che è possibile procedere alla ridenominazione del capitale sociale in euro anche se la società non ha ancora adottato l euro nella propria contabilità e viceversa. Si parte comunque dal principio che la conversione del capitale sociale in euro debba essere considerata un operazione matematica e automatica. Tenendo conto delle leggi attualmente in vigore sull argomento (in particolare l art.17 del D.Lgs. 213/1998 successivamente integrato e rettificato dal D. Lgs. 206/1999) e, alla luce delle euro istruzioni recentemente messe a punto dal Ministero del Tesoro, Comitato euro e Sviluppo Italia per l adeguamento delle aziende e, nell ottica di semplificare gli adempimenti a carico delle aziende, il Registro delle Imprese di Ravenna fornisce le seguenti delucidazioni in merito alla conversione del capitale sociale in euro. Le indicazioni riportate in questo documento sono state concordate con le altre Camere di Commercio dell Emilia Romagna. IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE Dott.ssa Maria Cristina Venturelli 2

1) SOCIETA PER AZIONI. Il capitale convertito delle S.p.A. non può essere inferiore a 100.000 euro. Procedura semplificata. Può essere adottata solo dalla Spa con azioni il cui valore nominale è superiore a. 200 e in assenza di azioni con privilegi commisurati al valore nominale (azioni privilegiate, di godimento, di risparmio). Modalità: 1. Conversione in euro del valore nominale di ogni singola azione. Si divide il valore nominale dell azione espresso in lire per 1936,27 e si arrotonda il risultato ottenuto alla seconda cifra decimale secondo il Regolamento CE N.1103 del 17.06.1997 (lasciando invariata la seconda cifra decimale se la terza è minore di 5, aumentando di uno la seconda cifra decimale se la terza è maggiore o uguale a 5) 2. Calcolo del valore nominale del capitale espresso in euro. Si moltiplica il valore nominale in euro delle azioni, precedentemente determinato, per il numero delle azioni stesse. 3. Calcolo del valore in lire del capitale espresso in euro. Si moltiplica il risultato, ottenuto al punto 2, per il tasso irrevocabile di conversione 1936,27. 4. Determinazione dell aumento o della diminuzione di capitale. La differenza di cui al punto 3 e l originario capitale sociale espresso in lire costituisce aumento o diminuzione di capitale, conseguente all arrotondamento. Si possono verificare quindi le seguenti ipotesi: a) se l arrotondamento ai centesimi di euro del valore nominale delle azioni avviene per eccesso il capitale sociale viene aumentato mediante l utilizzo di riserve, ivi compresa, se necessario, quella legale, e dei fondi speciali iscritti in bilancio; b) qualora le riserve manchino o siano insufficienti a realizzare l arrotondamento per eccesso, viene consentito il troncamento ai centesimi di euro del risultato della conversione del valore nominale unitario delle azioni. Se si opera mediante troncamento si procede con le stesse modalità di attuazione dell arrotondamento per difetto; c) se l arrotondamento ai centesimi di euro del valore nominale delle azioni avviene per difetto il capitale sociale risulta diminuito mediante accredito della riserva legale. Atti: Le operazioni precedenti possono essere deliberate dagli amministratori in deroga agli art. 2365 e 2376 C.C. e, con riferimento all operazione di aumento del capitale sociale, anche in deroga all art. 2443. Pertanto non occorre né una delibera di assemblea straordinaria né delle assemblee speciali dei soci portatori delle eventuali diverse categorie di azioni; inoltre la delibera assunta dagli amministratori non è soggetta alle regole previste dall art. 2443, né consuma l eventuale potere già conferito agli amministratori ai sensi di tale articolo. I verbali possono essere redatti senza l assistenza del notaio, ma gli amministratori devono comunque procedere al deposito e all iscrizione dei suddetti verbali nel Registro delle Imprese, nonché a riferire del loro operato alla prima assemblea ordinaria successiva. Inoltre, in caso di riduzione del capitale sociale, non è necessario attendere il decorso del periodo di tre mesi previsto a tutela dei creditori perché la delibera diventi esecutiva. 3

Procedura ordinaria. Deve essere obbligatoriamente seguita dalle Spa con azioni il cui valore nominale è pari o inferiore al. 200 e dalle Spa che hanno emesso azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale (azioni privilegiate, di godimento, di risparmio). Tale procedura può essere altresì adottata dalle società che intendono effettuare la conversione in deroga al principio dell arrotondamento ai centesimi previsto dal Regolamento CE N.1103/97 o in deroga alle modalità automatiche disposte dai commi 2, 3 e 4 dell art. 17 del D. Lgs. 213/98. Modalità: In questa procedura non è necessario procedere ad arrotondamenti automatici, fermo restando che il valore nominale in euro dopo la conversione non potrà contenere più di due decimali. L operazione, inoltre può essere realizzata movimentando le riserve in contropartita del capitale sociale ed è consentito l acquisto di azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all art. 2357 C.C. In caso di riduzione del capitale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, la riduzione è ammessa solo se non supera il 5% del capitale sociale. Atti: Le operazioni di conversione sono deliberate necessariamente dall assemblea straordinaria ed eventualmente dalle assemblee speciali ove ricorrano i presupposti di cui all art. 2376 C.C. La delibera deve risultare da verbale ricevuto da notaio. Inoltre, in caso di riduzione del capitale sociale, non è necessario attendere il decorso del periodo di tre mesi previsto a tutela dei creditori perché la delibera diventi esecutiva. 4

2) SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA. Alle quote di S.r.l. si applicano le stesse regole di conversione del capitale sociale delle società azionarie, in quanto compatibili. Il capitale convertito delle S.r.l. non può essere inferiore a 10.000 euro. Il risultato della conversione delle singole quote può anche non essere multiplo di 1 euro. Si ritiene infatti ammissibile una quota espressa in euro con i decimali, come sostenuto dalla tesi di matrice notarile ( La conversione del capitale in euro nelle SRL e nelle società di persone a cura di Federico Magliulo in Le Società N1/2000). In attesa di auspicabili prossimi provvedimenti normativi riguardanti le modalità di conversione delle S.r.l., per evitare i problemi futuri legati alla presenza di quote sociali non multiple di 1 euro (vedi artt. 2474 e 2485 C.C. come modificati dal D. Lgs. 213/1998 art. 4), le società possono ricorrere alla procedura ordinaria. Procedura semplificata. Può essere seguita da tutte le Srl che intendono avvalersi delle agevolazioni previste per questa procedura. In queste società il capitale sociale è suddiviso in quote e ogni socio possiede una quota di capitale che deve avere un valore minimo di. 1000 oppure può essere multipla di.1000. Modalità: Le modalità di conversione del capitale sociale possono essere di due tipi: Modalità 1 (conversione sulla quota di ciascun socio): 1. Conversione in euro del valore nominale di ogni singola quota. Si divide il valore nominale di ciascuna quota espresso in lire per 1936,27 e si arrotonda il risultato ottenuto alla seconda cifra decimale secondo il Regolamento CE N.1103 del 17.06.1997 (lasciando invariata la seconda cifra decimale se la terza è minore di 5, aumentando di uno la seconda cifra decimale se la terza è maggiore o uguale a 5) 2. Calcolo del valore nominale del capitale espresso in euro. Si sommano i valori nominali in euro di tutte le quote precedentemente ottenuti. 3. Calcolo del valore in lire del capitale espresso in euro. Si moltiplica il risultato ottenuto al punto 2 per il tasso irrevocabile di conversione 1936,27. 4. Determinazione dell aumento o della diminuzione di capitale. La differenza di cui al punto 3 e l originario capitale sociale espresso in lire costituisce aumento o diminuzione di capitale conseguente l arrotondamento. Si possono verificare quindi le seguenti ipotesi: a) se si realizza un aumento del capitale conseguente l arrotondamento, il capitale sociale viene aumentato mediante l utilizzo di riserve, ivi compresa, se necessario, quella legale, e dei fondi speciali iscritti in bilancio; b) qualora le riserve manchino o siano insufficienti, viene consentito il troncamento ai centesimi di euro del risultato della conversione del valore nominale di ogni singola quota. Se si opera mediante troncamento si procede con le stesse modalità di attuazione della diminuzione del capitale conseguente l arrotondamento; c) se si realizza una diminuzione del capitale conseguente l arrotondamento, il capitale sociale risulta diminuito mediante accredito della riserva legale. Modalità 2 (conversione sul valore nominale minimo della quota): 5

Tale sistema consiste nell operare la conversione sul valore nominale minimo della quota di capitale sociale (per es.. 1000). Si applica per analogia la modalità illustrata per le Spa considerando azioni del valore nominale pari al valore nominale minimo della quota della Srl. Si consiglia di utilizzare questo metodo per evitare che gli arrotondamenti possano modificare le percentuali di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio. 1. Conversione in euro del valore nominale minimo della quota. Si divide il valore nominale minimo della quota per 1936,27 e si arrotonda il risultato ottenuto alla seconda cifra decimale secondo il Regolamento CE N.1103 del 17.06.1997 (lasciando invariata la seconda cifra decimale se la terza è minore di 5, aumentando di uno la seconda cifra decimale se la terza è maggiore o uguale a 5) 2. Calcolo del valore nominale del capitale espresso in euro. Si moltiplica il valore nominale minimo della quota espresso in euro, precedentemente determinato, per il numero delle quote con valore nominale minimo (Il numero delle quote con valore nominale minimo si ottiene dividendo il valore nominale in lire del capitale sociale per il valore nominale minimo in lire della quota). 3. Calcolo del valore in lire del capitale espresso in euro. Si moltiplica il risultato, ottenuto al punto 2, per il tasso irrevocabile di conversione 1936,27. 4. Determinazione dell aumento o della diminuzione di capitale. La differenza di cui al punto 3 e l originario capitale sociale espresso in lire costituisce aumento o diminuzione di capitale, conseguente all arrotondamento. Si possono verificare quindi le seguenti ipotesi: a) se l arrotondamento ai centesimi di euro del valore nominale minimo della quota avviene per eccesso il capitale sociale viene aumentato mediante l utilizzo di riserve, ivi compresa, se necessario, quella legale, e dei fondi speciali iscritti in bilancio; b) qualora le riserve manchino o siano insufficienti a realizzare l arrotondamento per eccesso, viene consentito il troncamento ai centesimi di euro del risultato della conversione del valore nominale minimo della quota. Se si opera mediante troncamento si procede con le stesse modalità di attuazione dell arrotondamento per difetto; c) se l arrotondamento ai centesimi di euro del valore nominale minimo della quota avviene per difetto il capitale sociale risulta diminuito mediante accredito della riserva legale. Atti: Le operazioni precedenti possono essere deliberate dagli amministratori in deroga all art. 2365 C.C. Pertanto non occorre una delibera di assemblea straordinaria. I verbali possono essere redatti senza l assistenza del notaio, ma gli amministratori devono comunque procedere al deposito e all iscrizione dei suddetti verbali nel Registro delle Imprese, nonché a riferire del loro operato alla prima assemblea ordinaria successiva. Inoltre, in caso di riduzione del capitale sociale, non è necessario attendere il decorso del periodo di tre mesi previsto a tutela dei creditori perché la delibera diventi esecutiva. Procedura ordinaria. Tale procedura può essere adottata dalle società che intendono effettuare la conversione in deroga al principio dell arrotondamento ai centesimi previsto dal Regolamento CE N.1103/97 o in deroga alle modalità automatiche disposte dai commi 2, 3 e 4 dell art. 17 del D. Lgs. 213/98. Modalità: In questa procedura non è necessario procedere ad arrotondamenti automatici, fermo restando che il valore nominale in euro dopo la conversione non potrà contenere più di due decimali. L operazione, inoltre può essere realizzata movimentando le riserve in contropartita del capitale sociale. 6

In caso di riduzione del capitale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, la riduzione è ammessa solo se non supera il 5% del capitale sociale. Atti: Le operazioni di conversione sono deliberate necessariamente dall assemblea straordinaria. La delibera deve risultare da verbale ricevuto da notaio. Inoltre, in caso di riduzione del capitale sociale, non è necessario attendere il decorso del periodo di tre mesi previsto a tutela dei creditori perché la delibera diventi esecutiva. 7

PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE PER SPA E SRL: 1) Nel caso in cui la conversione del capitale sociale in euro venga effettuata con la procedura semplificata, si deposita per l iscrizione al Registro Imprese la copia conforme del verbale dell organo amministrativo che determina la conversione del capitale sociale in euro redatto con l assistenza del notaio oppure redatto senza l assistenza del notaio e senza l omologazione del tribunale. Per tali verbali non è richiesta la registrazione all ufficio del Registro (vedi risposta del 27.03.2001 dell Agenzia delle Entrate di Modena al quesito del Registro Imprese di Modena). La copia conforme del verbale del Consiglio di Amministrazione non è soggetta all imposta di bollo (vedi risoluzione del Ministero delle Finanze del 03.08.2001 n.124) Al verbale di conversione del capitale in euro può essere allegato lo statuto aggiornato oppure il deposito dello statuto può essere effettuato successivamente. Lo statuto aggiornato non sconta l imposta di bollo, anche se depositato successivamente. Lo statuto aggiornato presentato al Registro Imprese deve essere firmato in originale da un amministratore. Si accetta anche la copia conforme dello statuto aggiornato allegato al verbale del consiglio trascritto nell apposito libro verbali. Si precisa inoltre che è possibile aggiornare tutti gli importi espressi il lire indicati nello statuto effettuando una semplice conversione matematica da lire ad euro e arrotondando il risultato come previsto dal Regolamento CE N. 1103 del 17.06.97. Per il deposito non contestuale di statuto aggiornato è necessario presentare il modello S2 compilato al riq. 20 (note) con firma semplice di un amministratore, allegando copia di un documento d identità e una copia dello statuto aggiornato firmato in originale da un amministratore. Il deposito non contestuale di statuto aggiornato sconta gli stessi diritti di segreteria previsti per il deposito al Registro Imprese della relativa pratica di conversione del capitale sociale. Se la società è amministrata da un amministratore unico (o da un liquidatore, nel caso in cui la società sia in liquidazione) e la società non possiede un libro verbali dell amministratore è possibile presentare al Registro Imprese solo il modello scrivendo nel riq. note che trattasi di conversione semplificata del capitale sociale da lire ad euro, senza nessun atto. Per quanto attiene la modulistica i modelli da compilare sono l S2 (esente da bollo in quanto la delibera originale di conversione del capitale è esente) compilato nel quadro 8, punto A (barrare la casella euro, indicare l importo in euro e, nei motivi, che si tratta di conversione del capitale da lire ad euro ), e compilato nello spazio sottostante il punto D, indicando l importo del capitale deliberato, sottoscritto e versato. Il modello deve essere sottoscritto da un amministratore (o da un liquidatore, se la società è in liquidazione) con firma semplice allegando un documento di identità. E necessario allegare anche l Int. S con le quote dei soci indicate in euro. Per gli utenti che inviano pratiche telematiche o con supporto informatico utilizzando Fedra si consiglia di compilare il mod. S2, riq. 8, barrare la casella euro e compilare i riquadri sottostanti alla dicitura Pertanto il C.S. risulta determinato nel modo seguente indicando il capitale deliberato, sottoscritto, versato. Le S.p.A. devono indicare anche il nuovo valore nominale delle azioni espresso in euro. Si ricorda che è necessario compilare anche l Int. S. Per le pratiche presentate con supporto informatico, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, è necessario allegare copia conforme cartacea del verbale dell organo amministrativo ed eventualmente lo statuto cartaceo aggiornato. Se la società è amministrata da un amministratore unico o si trova in liquidazione non è obbligatorio allegare nessun atto cartaceo. I diritti di segreteria sono di. 50.000 (Euro 26) per il modello cartaceo e di. 30.000 (Euro 15) per il supporto informatico e la modalità telematica 8

Tali denunce non si ritengono sanzionabili in quanto nell art. 17 del D. Lgs.213/1998 non è chiara l individuazione del soggetto obbligato e non viene precisato il termine per l iscrizione al Registro Imprese. 2) Nel caso in cui la conversione del capitale sociale in euro venga effettuata con la procedura ordinaria, si deposita per l iscrizione al Registro Imprese la copia conforme del verbale notarile dell assemblea straordinaria che determina la conversione del capitale sociale in euro, in bollo. Al verbale di conversione del capitale in euro può essere allegato lo statuto aggiornato oppure il deposito dello statuto può essere effettuato successivamente. Il notaio provvederà alla registrazione all ufficio del Registro del verbale di assemblea straordinaria. Per quanto attiene la modulistica i modelli da compilare sono l S2 in bollo compilato nel quadro 8, punto A (barrare la casella euro, indicare l importo in euro e, nei motivi, che si tratta di conversione del capitale da lire ad euro ), e compilato nello spazio sottostante il punto D, indicando l importo del capitale deliberato, sottoscritto e versato. Il modello deve essere sottoscritto dal notaio verbalizzante. E necessario allegare anche l Int. S con le quote dei soci indicate in euro. Per gli utenti che inviano pratiche telematiche o con supporto informatico utilizzando Fedra si consiglia di compilare il mod. S2, riq. 8, punto A, specificando se il capitale è stato aumentato o diminuito, barrare la casella euro e compilare i riquadri sottostanti la dicitura Pertanto il C.S. risulta determinato nel modo seguente indicando il capitale deliberato, sottoscritto, versato. Le S.p.A. devono indicare anche il nuovo valore nominale delle azioni espresso in euro. Si ricorda che è necessario compilare anche l Int. S. Per le pratiche presentate con supporto informatico è necessario allegare copia conforme cartacea del verbale notarile dell assemblea straordinaria che determina la conversione del capitale sociale in euro ed eventualmente lo statuto cartaceo aggiornato, in bollo. I diritti di segreteria anche per la procedura ordinaria sono di. 50.000 (Euro 26) per il modello cartaceo e di. 30.000 (Euro 15) per il supporto informatico e la modalità telematica. Nel caso di S.p.A. con azioni il cui valore nominale è pari o inferiore a. 200 o che hanno emesso azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale i diritti di segreteria sono di. 80.000 (Euro 41) per il modello cartaceo e di. 45.000 (Euro 23) per il supporto informatico e la modalità telematica. Tali denunce si ritengono sanzionabili in quanto si ritiene applicabile l art. 2411 C.C. che impone al notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell assemblea straordinaria di richiedere l iscrizione dell atto al Registro delle Imprese entro 30 giorni. 9

3) SOCIETA COOPERATIVE E CONSORZI. Il valore massimo della quota o delle azioni che ciascun socio di cooperativa può possedere è di 50.000 euro. Modalità e Atti: La procedura per la conversione in euro segue quella della società per azioni se le partecipazione delle cooperative sono rappresentate da azioni, segue invece quella prevista per le società a responsabilità limitata se il capitale è costituito da quote sociali. Poiché il capitale delle società cooperative non è determinato in un ammontare prestabilito e la sua variazione non comporta modifica dell atto costitutivo, il Registro Imprese non procede all iscrizione dell ammontare complessivo del capitale sociale delle società cooperative. PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE PER LE SOCIETA COOPERATIVE E CONSORZI: 1) Nel caso in cui la conversione del capitale sociale in euro venga effettuata con la procedura semplificata, se la cooperativa procede anche alla conversione in euro del valore minimo e/o massimo delle quote o delle azioni determinato nello statuto, qualora lo ritenga opportuno può depositare per l iscrizione al Registro Imprese lo statuto aggiornato. Lo statuto aggiornato non sconta l imposta di bollo. Per quanto attiene la modulistica i modelli da compilare sono l S2, esente da bollo, compilato nel riquadro note indicando che si tratta di deposito di statuto aggiornato per conversione in euro, sottoscritto da un amministratore con firma semplice, allegando fotocopia di un documento d identità e una copia dello statuto aggiornato firmato in originale da un amministratore (per i consorzi da un legale rappresentante). Per gli utenti che inviano pratiche telematiche o con supporto informatico utilizzando Fedra si consiglia di compilare il riquadro relativo alle altre modifiche statutarie scrivendo che si deposita lo statuto aggiornato a seguito di conversione semplificata del capitale da lire ad euro. Per le pratiche presentate con supporto informatico è necessario allegare una copia cartacea dello statuto aggiornato firmato in originale da un amministratore (per i consorzi da un legale rappresentante). I diritti di segreteria sono di. 50.000 (Euro 26) per il modello cartaceo e di. 30.000 (Euro 15) per il supporto informatico e la modalità telematica. Tali denunce non si ritengono sanzionabili. 2) Nel caso in cui la conversione del capitale sociale in euro venga effettuata con la procedura ordinaria, si deposita per l iscrizione al Registro Imprese la copia conforme del verbale notarile dell assemblea straordinaria solamente se, oltre alla conversione in euro, vengono deliberate altre modifiche statutarie. In tal caso i diritti di segreteria sono di. 190.000 ( Euro 98) per il modello cartaceo e di. 150.000 ( Euro 77) per il supporto informatico e la modalità telematica. Se l assemblea straordinaria determina solamente la conversione in euro del capitale e del valore minimo e/o massimo delle quote o delle azioni determinato nello statuto si seguono le istruzioni di cui al punto 1). 10

4) SOCIETA DI PERSONE. Il legislatore non detta alcuna norma che riguarda la conversione del capitale sociale delle società di persone. Il Ministero del Tesoro, a tal proposito, sottolinea però che il capitale delle società di persone non subisce alcuna modificazione o conversione. Per queste società, a decorrere dal 1 gennaio 2002 si applicheranno i principi di continuità degli strumenti giuridici e di neutralità del passaggio all euro, con la conseguenza dell automatica conversione nella moneta unica dei valori in lire, fermi restando i diritti acquisiti. Con Circolare n. 3531/C del 06.11.01 il Ministero delle Attività Produttive ribadisce e sottolinea la non obbligatorietà della domanda di iscrizione al Registro Imprese da parte delle società di persone della conversione, rimanendo tale adempimento facoltativo. Qualora la società intenda effettuare la conversione matematica in euro nel corso dell anno 2001 (senza aspettare che scatti la conversione automatica in euro dei valori espressi in lire a decorrere dal 1 gennaio 2002, come ipotizzato dal Ministero del Tesoro), è possibile effettuarla seguendo le procedure di seguito indicate. Procedura semplificata. Si ritiene che anche la procedura di conversione in euro del capitale sociale delle società di persone debba essere soggetta ad un regime di semplificazione, visto l automaticità e l obbligatorietà di tale operazione. Pertanto si considera possibile l applicazione analogica dell art. 17 del D. Lgs. 213/1998 considerata come norma speciale. Si intende che la conversione deve avvenire per le singole quote, visto che l art. 2295 C.C. prevede che nell atto costitutivo delle società di persone vengano indicati i conferimenti di ciascun socio, il valore ad esso attribuito e il modo di valutazione. Modalità: 1. Conversione in euro del valore nominale di ogni singola quota. Si divide il valore nominale di ciascuna quota espresso in lire per 1936,27 e si arrotonda il risultato ottenuto alla seconda cifra decimale secondo il Regolamento CE N.1103 del 17.06.1997 (lasciando invariata la seconda cifra decimale se la terza è minore di 5, aumentando di uno la seconda cifra decimale se la terza è maggiore o uguale a 5) 2. Calcolo del valore del totale delle quote espresso in euro. Si sommano i valori nominali in euro di tutte le quote precedentemente ottenuti. Atti: Non occorre la formulazione di nessun atto. Procedura ordinaria. Tale procedura può essere adottata dalle società che intendono effettuare la conversione in deroga al principio dell arrotondamento ai centesimi previsto dal Regolamento CE N.1103/97. Modalità: In questa procedura non è necessario procedere ad arrotondamenti automatici. Atti: Poiché non si tratta di una conversione matematica delle quote sociali in euro, tali operazioni devono essere decise da tutti i soci in applicazione dell art. 2252 ed è necessaria una modifica dei patti sociali nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio o atto pubblico. 11

PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE PER LE SOCIETA DI PERSONE: 1) Nel caso in cui la conversione delle quote in euro venga effettuata con la procedura semplificata non deve essere depositato per l iscrizione al Registro Imprese nessun atto. Deve essere presentato un modello S2 non soggetto ad imposta di bollo, firmato da tutti i soci (anche gli accomandanti per le SAS) con l indicazione in euro del totale dell ammontare dei conferimenti. I singoli conferimenti di ciascun socio dovranno essere invece riportati nei modelli Int. P da compilare per ogni socio e da allegare allo stesso modello S2. Il modello S2 dovrà essere compilato al riquadro B) indicando la data di conversione, al riquadro 10, indicando l ammontare in euro del totale delle quote e al riquadro note dove andrà precisato che si tratta di conversione in euro. I modelli Int. P dovranno essere compilati al riquadro 1, per i dati anagrafici del socio, e al riquadro 6 per l indicazione del relativo conferimento in euro. Per gli utenti che inviano pratiche telematiche o con supporto informatico utilizzando Fedra si consiglia di compilare il mod. S2 al riq. 10 (ammontare dei conferimenti) e i modelli Int. P. Non deve essere allegato nessun atto cartaceo. I diritti di segreteria sono di.20.000 (Euro 10) per il modello cartaceo e di. 15.000 (Euro 8) per il supporto informatico e la modalità telematica. Se la società di persone si trova in liquidazione il modello S2 deve essere firmato dal liquidatore e da tutti i soci. Tali denunce non si ritengono sanzionabili. 2) Nel caso in cui la conversione delle quote in euro venga effettuata con la procedura ordinaria, si deposita per l iscrizione al Registro Imprese un atto modificativo dei patti sociali in bollo, con sottoscrizione autenticata dei contraenti da parte del notaio o copia autenticata dello stesso fatta dal notaio rogante se è stato redatto per atto pubblico registrato presso l Ufficio del Registro. Per quanto riguarda la modulistica occorre presentare un modello S2 in bollo, sottoscritto dal notaio, o dal socio amministratore allegando fotocopia di un documento di identità, e gli Int. P riportanti le quote dei soci espresse in euro. I diritti di segreteria sono di.150.000 (Euro 77) per il modello cartaceo e di. 120.000 (Euro 62) per il supporto informatico e la modalità telematica. Tali denunce sono soggette a sanzione se non viene effettuato il deposito entro 30 giorni come previsto dall art 2300 C.C. e 2315 C.C. Per le società semplici sono valide le indicazioni fornite per le società di persone. 12

PRATICHE TELEMATICHE Il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 novembre 2001 determina la modalità per la presentazione per via telematica o su supporto informatico degli atti di conversione in euro del capitale sociale delle società al fine del deposito per l iscrizione nel Registro Imprese. Per effettuare l iscrizione i documenti e gli atti presentati al Registro Imprese devono essere sottoscritti con firma digitale di un amministratore - il quale garantisce la conformità degli atti presentati agli originale cartacei a sua cura conservati per dieci anni -, che dovrà essere quindi in possesso della Smart Card necessaria per l utilizzo del programma Telemaco. Qualora all invio della documentazione provveda un soggetto diverso dall amministratore, che abbia stipulato una convenzione con la CCIAA per la trasmissione delle pratiche telematiche, alla firma di un amministratore deve essere associata la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione, presso il cui indirizzo di posta elettronica potranno essere inviate tutte le comunicazioni dell ufficio connesse al procedimento di deposito e iscrizione. Punto di accesso a Telemaco: https://www.telemaco.infocamere.it Punto di riferimento: il punto informativo, di distribuzione del Software, dei manuali di istruzioni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione è il sito Internet: http://web.telemaco.infocamere.it alla voce FEDRA- Download. Si ricorda che la legge 340/2000 ha disposto che dal 10.12.2001 tutte le società non potranno più utilizzare per la presentazione di pratiche al Registro Imprese i modelli cartacei. Pertanto la pratica completamente cartacea non verrà accettata. Si suggerisce di munirsi quanto prima del dispositivo di firma digitale reperibile, oltre che presso la Camera di Commercio, anche presso le associazioni di categoria e i professionisti. Nelle more del rilascio della smart card è possibile, per una sola volta, presentare le pratiche con supporto informatico Fedra allegando la documentazione cartacea (verbale del consiglio di amministrazione, statuto aggiornato, verbale di assemblea straordinaria ). 13