Roma, 6 ottobre 2014 Prot.N. 5734/A32. Al personale Docente e non Docente All Albo. Oggetto: assenze e permessi



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1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente finoad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite annuale corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 5. Per il personale docente l attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. N.B. L assenza dei docenti alle attività degli organi collegiali, fatta salva la pianificazione delle 80 ore previste dal Cnnl a seguito del Piano delle Attività dei Docenti ( che sarà oggetto di apposita comunicazione), deve essere sempre comunicata e documentata con le modalità di cui sopra FERIE Le ferie sono normate dall art. 13 del CNNL/06.9. Le modalità di richiesta e di concessione saranno inserite nella contrattazione integrativa. Resta comunque ferma l assenza di oneri per lo stato nella concessione di ferie durante le attività didattiche ASSENZE PER MALATTIA E VISITE SPECIALISTICHE Tenuto conto delle disposizioni sulle assenze per malattia contenute nel CCNL/06.09, nell art. 71 del D. L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle circolari n. 7 del e n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione, nel D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché nel Decreto 18 dicembre 2009, n. 206, nelle circolari n. 7 /2010 e n. 10/2011 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l innovazione, tenuto altresì conto delle recenti disposizioni in materia di assenze per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche contenute nell art. 4, comma 16 bis, della L. 125/2013 e nella circolare FP n. 2/2014, si invita tutto il personale in servizio ad attenersi alle seguenti disposizioni: Fasce di reperibilità Il personale assente per malattia dovrà osservare le seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi Certificazione La certificazione prodotta a giustificazione della malattia per i primi due eventi dell anno solare, se prevedono un assenza inferiore a 10 giorni, può essere indifferentemente rilasciata da una struttura pubblica o privata. A partire dal terzo evento, e per tutte le assenze superiori a 10 giorni, l assenza deve essere giustificata con certificato medico telematico del medico di base convenzionato con il SSN.

Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche (NEL MODULO DI RICHIESTA VA BARRATA UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: PERMESSO- PERMESSO BREVE- MALATTIA. ALTRE OPZIONI NON SARANNO ALLO STATO ATTUALE PRESE IN CONSIDERAZIONE) In caso di assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, il personale deve presentare in tempo utile la richiesta al dirigente scolastico specificando a quale delle seguenti diverse tipologie di assenza intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario ad effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante: - Permesso breve (da recuperare entro i due mesi successivi) in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata, per un max di 2 ore per i docenti; - Permesso retribuito ai sensi dell art 15 CCNL, da giustificare con documentazione contenente anche l indicazione dell orario dell avvenuta prestazione (rilasciata indifferentemente da struttura pubblica o privata o trasmessa direttamente dalla struttura mediante posta elettronica al seguente indirizzo: rmtf3300002@istruzione.it) o autocertificazione - Assenza per malattia, nel caso in cui l assenza sia connessa ad incapacità lavorativa, da giustificare con certificato medico telematico accompagnato da documentazione attestante l orario in cui è avvenuta la prestazione, a giustificazione dell assenza dal domicilio Assenza per cicli di terapie Per cicli anche lunghi di terapie, che comportano incapacità lavorativa, si può produrre un solo certificato del medico curante - anche cartaceo - attestante la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e completo del calendario previsto. Successivamente si produrranno le attestazioni delle singole terapie che dovranno fare riferimento al ciclo prescritto. Il personale è comunque invitato, nel caso si assenze per visite specialistiche /terapie a rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico Controllo della malattia La scuola disporrà il controllo della malattia secondo le disposizioni vigenti, ad esclusione dei casi di ricovero o day hospital presso strutture ospedaliere pubbliche e private. Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola ogni giorno, anche domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità indicate. Nel caso in cui il dipendente durante la malattia dimori in luogo diverso da quello comunicato o debba assentarsi dal proprio domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi da certificare, deve darne preventiva comunicazione alla scuola. Ai sensi del D.M. 18 dicembre 2009, n. 2006, è escluso dall obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il personale per il quale la malattia è etiologicamente riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Per far valere questo diritto, il dipendente deve produrre al dirigente scolastico la documentazione medica attestante una delle suddette patologie che prevedono l esenzione dal controllo fiscale (o accertarsi che

l amministrazione sia già in possesso della relativa documentazione) e dichiarare, all atto della richiesta scritta o della comunicazione per fonogramma, che l assenza è riconducibile a tale patologia. Decurtazione della retribuzione Per ciascuna assenza per malattia viene operata una decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di assenza. In caso di proroga di un periodo di malattia per uno o più periodi successivi, la malattia viene considerata come un unico evento e viene effettuata una sola decurtazione della retribuzione nei primi 10 giorni, purché l assenza sia continuativa. La decurtazione della retribuzione non viene operata per le seguenti tipologie di assenza per malattia: Assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro Assenze per malattia dovute a causa di servizio Assenze per malattia dovute a ricovero o day hospital Assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita Adempimenti del personale Le esclusioni dall obbligo di reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione devono essere espressamente dichiarate dal personale nel modello di domanda o nella comunicazione per fonogramma dell assenza e documentate con idonea certificazione medica che attesti che la patologia è conseguente alla situazione dichiarata. Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali. Il nuovo quadro normativo introdotto dal D.lvo 150/2009, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, configura diverse e specifiche responsabilità, sanzionabili disciplinarmente, sia per il personale che per il dirigente scolastico, nel caso di mancato esercizio del potere disciplinare. - FRUIZIONE PERMESSI L 104 La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010avente per oggetto Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità prevede, all ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiardi cui all art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall art. 24 della Legge 183/2010,siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolocon congruo anticipo e se possibile con riferimento all arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell 1.03.2011 in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione. Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una

programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza. Per quanto concerne le modalità di fruizione si ricorda che : - Solo la persona disabile in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) potrebbe fruire dei permessi in ore (ciò è previsto dalla stessa legge 104/92 che all art. 33/6 dispone che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ovvero di due ore di permesso giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa) - Chi assiste un soggetto con handicap grave ha diritto solo ai 3 gg. di permesso mensile, visto che il Ccnl del comparto scuola e la giurisprudenza consolidata non prevedono la possibilità di fruizione oraria, come precisa il punto 2.3 della Circ. Dip. Funz. Pubblica n.8 del 5/9/2008 Pertanto si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo all Amministrazione le giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all art. 15 prevede che tali permessi... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. Corre l obbligo infine di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall invio. I Collaboratori del Dirigente sono pregati di verificare la presa visione della presente Il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Firmani Firma omessa ai sensi dell art. 3 D.Lgvo n. 39 del 10/02/1993. L 0riginale del documento è agli atti di questo ufficio