Ciclo di formazione Banca e Finanza SSS



Documenti analoghi
Doc. A.HF. 030 (HFBF 503) Data Vers. 1.0 Stato definitivo Classe pubblico

Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

RESPONSABILE HR dipl. SPD SSS

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA

Specialista in soluzioni mobiledipl. SPD SSS

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Promemoria X Qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

NOTA INFORMATIVA DOMANDA AMMISSIONE. Nota informativa in merito alla domanda di ammissione a socio della FSP. A. Disposizioni generali

Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza, SSSBF

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

(OERic-SSS) del... Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca (DEFR), ordina:

Bachelor of Science in Ingegneria informatica

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Necessitiamo già sin d ora del vostro talento. Lo stage allround UBS. Ingresso in banca per titolari di diploma di maturità.

1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1111

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE PRATICA

Giorgio Ostinelli La formazione degli insegnanti nella Confederazione Elvetica

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Sezione 1: Oggetto e durata. del 4 febbraio 2014 (Stato 1 gennaio 2015)

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Modulo di domanda di ammissione come membro attivo SGfB su dossier

Bachelor of Science in Ingegneria gestionale

d e c r e t a : I. Disposizioni generali

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sulla formazione professionale di base

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Scheda informativa sui titoli delle scuole universitarie professionali

Bachelor of Science in Economia aziendale

Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali

Maturità professionale

Ordinanza sulla formazione professionale di base

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Maturità professionale

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU)

Bachelor of Science in Ingegneria meccanica

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Nuovo Apprendistato I e III Livello. Art. 43 e 45 D.lgs 81/2015

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Bachelor of Arts in Insegnamento nella scuola elementare Bachelor of Arts in Insegnamento nella scuola dell infanzia

Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT)

PROFILO PROFESSIONALE CAT REQUISITI NECESSARI REQUISITI EVENTUALI OPERATORE

Legge federale sui consulenti in brevetti

del 5 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

IT Management and Governance

Telefono: Fax: Sito Web:

normativa di riferimento modello di domanda

Ordinanza sulla formazione professionale di base

( D.R. n 142 del ) Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni. Articolo 2 Principi generali

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

BOZZA DI CONVENZIONE. Tra. Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, prof. Enrico Decleva

Università degli studi di Palermo

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

in collaborazione con a.a

Università degli studi di Palermo

Specialista in attivazione

istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Numero dei posti di formazione Tassa scolastica Serate informative Iscrizioni Inizio dei corsi Termine d iscrizione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento

Bachelor of Science in Ingegneria elettronica

Transcript:

Ciclo di formazione Banca e Finanza SSS a livello di Scuola Specializzata Superiore Regolamento d ammissione Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) Doc. A.HF.030 (HFBF 503) Data 01.12.2011 Vers. 3.1 Stato definitivo Classe pubblico

Indice 1. Condizioni generali... 3 2. Qualifiche richieste... 3 2.1 Qualifiche svizzere... 3 2.2 Diplomi e certificati esteri... 5 3. Ricorsi... 5 4. Disposizioni finali... 5 A.HF.030, Regolamento d ammissione, v 3.1, definitivo, pubblico 2

L Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), in qualità di organizzazione promotrice del ciclo di formazione di Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza SSSBF, visti l ordinanza del DFE dell 11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (RS 412.101.61) e il programma quadro d insegnamento del ciclo di formazione Banca e Finanza SSS del 28 febbraio 2006, A.HF.039 (versione del 16 agosto 2011), emana le seguenti disposizioni di ammissione e di riconoscimento: 1. Condizioni generali 1. Al momento dell iscrizione, esercizio comprovato di un attività professionale presso una banca almeno al 50 per cento per la durata degli studi (EMSSS art. 4 cpv. 2). 2. In caso di deroghe decide la commissione di qualificazione. 2. Qualifiche richieste 2.1 Qualifiche svizzere Qualifica / Diploma 1 Livello secondario II settore bancario 11 Attestato di capacità commerciale federale, settore bancario, profilo E 12 Attestato di capacità commerciale federale, settore bancario, profilo M (Maturità professionale commerciale) 13 Certificato Percorso formativo Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità del Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) 1 Esperienza bancaria - professionale / Qualifiche Condizione d ammissione Ammissione / Riconoscimento - - - 2 Livello secondario II nessun settore specifico 21 Attestato di capacità commerciale federale, altro settore, profilo E diploma CYP 2 o 22 Attestato di capacità commerciale federale, altro settore, profilo M (Maturità professionale commerciale) 1 Corrisponde al vecchio Diploma Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM dell Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) secondo la versione 3.0 2 Percorso Banking & Finance Essentials; http://www.cyp.ch A.HF.030, Regolamento d ammissione, v 3.1, definitivo, pubblico 3

Qualifica / Diploma Esperienza bancaria - professionale / Qualifiche Condizione d ammissione Ammissione / Riconoscimento 23 Maturità liceale, scuola specializzata, maturità specializzata, Diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dalla Confederazione (pro-memoria III della CFMP / conseguimento maturità professionale), attestato federale di capacità ai sensi delle direttive SMC del 26 novembre 2009 (conseguimento maturità professionale, AFC) e/o ordinanza in materia di formazione per impiegata/impiegato di commercio 2012, sezione Formazione di base organizzata dalla scuola (conseguimento maturità professionale, AFC) 3 Livello terziario - Esami di professione ed esami professionali superiori 31 Attestato prof. fed. di specialista in economia bancaria BAP Attestato prof. fed. di specialista in operazioni bancarie BAP Attestato prof. fed. di consulente finanziario/a BAP 4 Livello terziario - Scuole specializzate superiori 41 Diploma di una Scuola Specializzata Superiore di Economia - Sono determinanti per l inizio dei cicli di studio (per il rispettivo semestre in cui gli studenti incominciano a frequentare i corsi) ossia per gli accreditamenti, le decisioni della Commissione di qualificazione Almeno 24 mesi e Ammissione al 3 semestre 42 Diploma di una Scuola Specializzata Superiore in altri settori, riconosciuta federale 5 Livello terziario Università e Politecnici (CH) Almeno 24 mesi e Ammissione al 3 semestre 51 Bachelor scuola universitaria professionale con indirizzo economico, diploma SUP in economia, diploma SSQEA Bachelor università con indirizzo economico Master università/scuola universitaria professionale, licenza universitaria, diploma di politecnico Riconoscimento parziale degli studi presso le università e i politecnici Almeno 12 mesi Sono determinanti per l inizio dei cicli di studio (per il rispettivo semestre in cui gli studenti incominciano a frequentare i corsi) ossia per gli accreditamenti, le decisioni della Commissione di qualificazione. In tale contesto andranno considerati sia i titoli di studi superiori sia le esperienze teoriche e pratiche in Banca e Finanza. A.HF.030, Regolamento d ammissione, v 3.1, definitivo, pubblico 4

Non sussiste alcun diritto all ammissione per chi è in possesso di qualifiche diverse da quelle sopra elencate. In merito a equivalenze, ammissioni su dossier o a semestri successivi ed eventuali qualifiche supplementari richieste ai fini dell ammissione decide l istituto di formazione e/o la relativa Commissione di qualificazione. I candidati o le istituzioni devono presentare una domanda scritta al riguardo e produrre le informazioni e gli attestati necessari. 2.2 Diplomi e certificati esteri La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca et l innovazione SEFRI disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri (LFPr art. 68, OFPr art. 69 segg.). 3. Ricorsi Eventuali ricorsi contro la decisione dell istituto di formazione circa l ammissione o il riconoscimento di equivalenza in base a qualifiche svizzere vanno presentati entro 20 giorni, debitamente motivati, all'associazione Svizzera dei Banchieri, che decide inappellabilmente. 4. Disposizioni finali 1. Essendo parti integranti del programma quadro d insegnamento, le disposizioni di ammissione e di riconoscimento vanno verificate periodicamente. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 dicembre 2011. 3. Esso sostituisce tutte le versioni precedenti. Associazione Svizzera dei Banchieri Claude-Alain Margelisch Delegato del Consiglio d Amministrazione Marie-Theres Lorenzon Responsabile della formazione Basilea, 1 dicembre 2011 A.HF.030, Regolamento d ammissione, v 3.1, definitivo, pubblico 5