FONDO DI QUIESCENZA COSTITUITO CON DELIBERAZIONE N. 84 DEL 12 DICEMBRE 2014 DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA



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Allegato alla Deliberazione della Giunta Camerale n. 72 del 21 luglio 2015 FONDO DI QUIESCENZA COSTITUITO CON DELIBERAZIONE N. 84 DEL 12 DICEMBRE 2014 DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. DEL 21 LUGLIO 2015 Titolo primo Finalità Art. 1 Natura, definizione e sede Il Fondo di quiescenza per i dipendenti della Camera di Commercio di Ragusa assunti anteriormente all entrata in vigore della Legge Regionale 4 febbraio 1995 n.29, costituito con deliberazione della Giunta Camerale n. 84 del 12 dicembre 2014 e previsto in sede di accordo di contrattazione collettiva del 16 aprile 2015 è dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, secondo le previsioni normative vigenti, le norme del presente statuto ed il contenuto del richiamato accordo sindacale. Il Fondo è altresì dotato di soggettività giuridica di diritto privato. Il Fondo di quiescenza assume la denominazione di Fondo di Quiescenza del Personale della Camera di Commercio di Ragusa ed ha sede presso la Camera di Commercio di Ragusa in piazza Libertà. Art. 2 Finalità Il Fondo ha lo scopo di gestire, secondo le norme del presente Statuto, del Regolamento di attuazione e degli eventuali singoli Regolamenti di gestione, il proprio patrimonio esistente, attuale e futuro, nell interesse, in nome e per conto, dei soggetti indicati nel successivo art.3, al fine di assicurare loro il trattamento previdenziale di quiescenza. Il Fondo gestisce altresì il richiamato patrimonio anche al fine di garantire le risorse necessarie da destinare alla copertura delle pensioni di riversibilità o indirette in favore dei soggetti aventi diritto. Il Fondo persegue inoltre lo scopo di incrementare il proprio patrimonio fino al raggiungimento dell intero fabbisogno occorrente alla integrale copertura, sulla base dei relativi specifici calcoli attuariali, del trattamento previdenziale e di quiescenza, in favore di tutti gli aventi diritto indicati all art. 3 del presente Statuto. Il Fondo, raggiunta l autosufficienza patrimoniale, trasferisce mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese alla Camera di Commercio di Ragusa, su richiesta della stessa, il fabbisogno necessario al pagamento delle pensioni relative alla mensilità corrente. Il Fondo può avere anche compiti di natura assistenziale e pertanto sulla base di eventuali specifici regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione potrà concedere ai soggetti di cui all art. 3, ed eventualmente agli altri dipendenti camerali, prestiti e mutui agevolati per le finalità eventualmente previste.

Art. 3 Soggetti beneficiari delle prestazioni. Il Fondo persegue le finalità di cui all art. 2 del presente Statuto in favore dei dipendenti in servizio ed in quiescenza della Camera di Commercio di Ragusa assunti anteriormente all entrata in vigore della Legge Regionale 4 febbraio 1995 n. 29, nonché, successivamente all intervenuto decesso, in favore degli aventi diritto al trattamento di quiescenza di reversibilità o indiretta. Art. 4 Diritti ed obblighi I beneficiari usufruiscono alle condizioni e con le modalità indicate dai relativi Regolamenti delle prestazioni indicate all art. 2. La contribuzione al finanziamento del Fondo avviene nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti per il personale dipendente delle Camere di Commercio della Sicilia. TITOLO SECONDO ORGANI DEL FONDO Art. 5 Organi del Fondo Sono Organi del Fondo: a) L Assemblea b) Il Consiglio di Amministrazione c) Il Presidente d) Il Collegio dei Sindaci. Art. 6 - L Assemblea L Assemblea del Fondo è composta da tre componenti della Giunta della Camera di Commercio di Ragusa, escluso il Presidente, da tre rappresentanti dei dipendenti in servizio ed in quiescenza tra quanti destinatari e beneficiari del Fondo stesso ai sensi dell art. 3 del presente Statuto. I rappresentanti della Giunta vengono designati dalla Giunta stessa con propria deliberazione. I tre rappresentanti dei dipendenti in servizio e in quiescenza vengono eletti dall assemblea dei dipendenti in servizio e in quiescenza beneficiari del Fondo ex art. 3 del presente Statuto. Fa altresì parte dell assemblea del Fondo quale componente di diritto il Segretario Generale della Camera di Commercio di Ragusa, senza diritto di voto. Le deliberazioni assunte dall Assemblea del Fondo come sopra costituita prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soggetti beneficiari del Fondo stesso.

L Assemblea del Fondo elegge al proprio interno il Presidente dell Assemblea tra i rappresentanti del personale in servizio o in quiescenza, con il compito di coordinare e gestire i lavori dell Assemblea stessa. L Assemblea dura in carica cinque anni. Art. 7 Funzionamento dell Assemblea L Assemblea si riunisce in via ordinaria ed in via straordinaria. L Assemblea si riunisce in via ordinaria di norma ogni sei mesi e comunque tutte le volte che il Presidente dell Assemblea o il Presidente del Fondo lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Collegio sindacale o di almeno tre componenti dell Assemblea stessa. Alla convocazione provvede il Presidente dell Assemblea mediante avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente l indicazione del luogo della riunione, del giorno, dell ora e degli argomenti da trattare. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente dell Assemblea, o in sua assenza del componente più anziano, tra tutti i componenti presenti, che assume per quella riunione la presidenza dell Assemblea. L Assemblea si riunisce in via straordinaria solo all occorrenza mediante avviso scritto inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta con la indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell ora e degli argomenti da trattare. Per la validità della seduta dell Assemblea in via straordinaria è necessaria la presenza di almeno cinque componenti aventi diritto al voto, e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l Assemblea. Alle riunioni dell Assemblea in via ordinaria e in via straordinaria può partecipare il Presidente del Fondo senza diritto di voto, e all uopo la convocazione va diramata anche al predetto. Art. 8 Attribuzione dell Assemblea L Assemblea del Fondo si riunisce in seduta ordinaria per: a) approvare il bilancio annuale del Fondo entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio b) eleggere i membri consiglieri di amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 9. All uopo l Assemblea dovrà deliberare entro e non oltre trenta giorni dal suo insediamento. In mancanza decadrà automaticamente e dovrà essere ricostituita secondo le norme del presente Statuto.

c) approvare i criteri di investimento e disinvestimento delle risorse del fondo stabilendone i piani annuali e pluriennali. d) deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal consiglio di amministrazione. L Assemblea del Fondo si riunisce in seduta straordinaria per deliberare in materia di: modifiche dello Statuto scioglimento e liquidazione del Fondo Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri: a) il Presidente della Camera di Commercio che lo presiede b) due rappresentanti dei dipendenti in servizio ed in quiescenza tra quanti destinatari e beneficiari del Fondo stesso ai sensi dell art. 3 del presente Statuto; c) un componente della Giunta della Camera di Commercio di Ragusa. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere i medesimi componenti dell Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo sarà integrato da un ulteriore rappresentante del personale ex art. 3 del presente Statuto, titolato a partecipare alle sole riunioni aventi all ordine del giorno argomenti in materia assistenziale come indicata dall art. 2 comma 6, e avrà diritto di voto esclusivamente per i punti attinenti alle materia di natura assistenziale. Tale componente sarà designato dall Assemblea del Fondo e non potrà essere un componente dell Assemblea stessa. Fa altresì parte del Consiglio di Amministrazione, quale membro di diritto, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Ragusa, senza diritto al voto. I consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Art. 10 -Poteri del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Fondo e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento delle finalità del Fondo. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione: a) eleggere il vicepresidente del Fondo tra i componenti che rappresentano i dipendenti in servizio o in quiescenza;

b) predisporre il bilancio annuale in tempo utile per la successiva approvazione da parte dell Assemblea; c) proporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all Assemblea del Fondo; d) approvare e modificare il regolamento di attuazione e di funzionamento del Fondo e gli altri eventuali regolamenti ove esistenti; e) deliberare i regolamenti relativi alle eventuali forme di assistenza o di previdenza aggiuntiva gestite dal Fondo e le successive modifiche; f) proporre i criteri di investimento e di disinvestimento delle risorse del Fondo stabilendone i piani annuali e pluriennali per la successiva approvazione da parte dell assemblea; g) deliberare su eventuali accettazioni di donazioni e di legati a favore del Fondo; h) deliberare coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico attuariale i provvedimenti necessari ad assicurare l equilibrio economico finanziario della gestione del Fondo; i) predisporre il bilancio tecnico della gestione del Fondo che deve essere redatto con periodicità almeno triennale e comunque ogniqualvolta si renda necessario in relazione all andamento economico finanziario dello stesso; j) stabilire l eventuale tasso di interesse da applicare per i prestiti ed i mutui in favore dei beneficiari del Fondo ove previsti; k) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente anche su richiesta preventivamente formulata da almeno due consiglieri ovvero dal Collegio dei Sindaci; l) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti nonché deliberare su ogni altro oggetto inerente al conseguimento degli scopi statutari. Art. 11 Convocazione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Collegio sindacale o di almeno due componenti del Consiglio stesso. Alla convocazione provvede il Presidente mediante avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente l indicazione del luogo della riunione, del giorno, dell ora e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso è ridotto a tre giorni. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 12 Il Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo ed è pertanto il Presidente del Fondo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, o in assenza di quest ultimo dal componente più anziano. Art. 13 Il Collegio dei Sindaci Il Collegio dei Sindaci del Fondo è quello in carica presso la Camera di Commercio di Ragusa ed esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Art. 14 - Requisiti per l esercizio delle attività istituzionali I componenti dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del fondo nell espletamento delle proprie funzioni devono comportarsi secondo regole di correttezza e di diligenza e non agire per conto proprio o di terzi in conflitto di interessi con il Fondo. Sono considerate cause di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche: a) aver riportato condanne definitive ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusine non inferiore nel massimo ai cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 così come successivamente modificate o integrate; b) aver riportato condanne definitive alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942 n. 267; c) l essere interessato da provvedimenti considerati dall art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori della società per azioni; Art. 15 Il Segretario Generale Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Ragusa nell ambito della gestione del Fondo di quiescenza è incaricato di: a) partecipare all Assemblea del Fondo ed al Consiglio di Amministrazione del Fondo, organi dei quali è membro senza diritto di voto; b) coordinare la organizzazione dei servizi del Fondo;

c) individuare con proprio provvedimento il dipendente della Camera di Commercio, tra quelli in servizio e destinatari del Fondo, che abbia almeno la qualifica di funzionario amministrativo, per la esecuzione dei deliberati degli Organi del Fondo; d) proporre all Assemblea del Fondo ed al Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella sua qualità di organo di vertice dell amministrazione della Camera di Commercio di Ragusa, i provvedimenti ritenuti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali perseguiti dal Fondo; e) verificare la rispondenza dell attività del Fondo alle disposizioni di legge ed alle deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio di Ragusa. Art. 16 Il Responsabile Esecutivo del Fondo Il Responsabile Esecutivo del Fondo individuato come nell art. 15, sarà il responsabile del Fondo ed in particolare: a) provvederà materialmente alle operazioni bancarie e agli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dallo stesso indicati; b) curerà i rapporti con la banca tesoriera del Fondo e gestirà il conto dedicato curando i relativi investimenti. Art. 17 Verbali I verbali delle riunioni dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Fondo sono firmati dal Presidente e dal dipendente della Camera di Commercio di cui all art. 16 del presente Statuto, al quale è affidato l incarico di svolgere le mansioni di segretario verbalizzante degli organi collegiali. TITOLO TERZO GESTIONE FINANZIARIA Art. 18 Patrimonio Il patrimonio del Fondo è costituito da: a) tutti i titoli di Stato e le attività già esistenti ed accantonate dalla Camera di Commercio di Ragusa per la quiescenza del personale ex art. 3 del presente Statuto, titoli ed attività che sono stati costituiti con i contributi e le ritenute operate ed accantonate fino ad oggi; b) il saldo attivo del conto corrente bancario dedicato nel quale sono confluiti, confluiscono e confluiranno le somme di cui ai detti contributi e ritenute, nonché gli interessi, le cedole e i frutti prodotti dai titoli di cui al punto a), somme che saranno nuovamente investiti in titoli secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione e accantonate per le finalità del Fondo fino al raggiungimento dell autosufficienza;

c) tutti i contributi, attuali e futuri, previsti a livello previdenziale sulle retribuzioni dei dipendenti sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro, che mensilmente la Camera verserà al Fondo; d) gli avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi; e) gli interessi maturati e maturandi, nonché le cedole e in generale i frutti, derivanti dagli investimenti mobiliari in titoli curati e predisposti dal Fondo; f) le somme e le attività introitate per lasciti, per donazioni, per elargizioni ed in genere per atti di liberalità; g) ogni altra somma necessaria alla completa autosufficiente gestione del Fondo quale fabbisogno pensionistico di tutti gli aventi diritto recuperata sul patrimonio immobiliare, mobiliare e azionario della Camera di Commercio di Ragusa; h) ogni somma discendente dalla eventuale dismissione di tutto o di parte del patrimonio della Camera di Commercio di Ragusa, anche in forza di leggi, fino al raggiungimento nel patrimonio del Fondo del fabbisogno occorrente. Art. 19 - Autonomia patrimoniale del Fondo Essendo il Fondo costituito portando a patrimonio le risorse nel tempo accumulate dalla Camera di Commercio di Ragusa su uno specifico conto dedicato e ricavate dal prelievo dei contributi obbligatori per legge a carico del lavoratore e del datore di lavoro sulle retribuzioni erogate al personale camerale avente diritto, lo stesso si intende destinato ad una gestione separata riservata alla erogazione del trattamento di quiescenza ai soli dipendenti della Camera di Commercio di Ragusa, aventi diritto a tale trattamento ed individuati secondo le previsioni dell art. 3 del presente Statuto, anche in caso di eventuale accorpamento, fusione ed unificazione, su base volontaria e /o per espressa previsione normativa, di più Camere di Commercio, comprendente anche la Camera di Commercio di Ragusa. In tal caso la Camera di Commercio derivante dall accorpamento, fusione o unificazione dovrà prevedere nel proprio patrimonio la destinazione specifica ed autonoma delle risorse del Fondo di quiescenza regolato dal presente Statuto in favore dei soli dipendenti della Camera di Commercio di Ragusa beneficiari individuati dal Fondo stesso, nel momento in cui interverrà l accorpamento, la fusione o l unificazione. Art. 20 Entrate ed esercizio finanziario Costituiscono entrate del fondo: i contributi previdenziali ed assistenziali previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che la Camera verserà mensilmente a favore del Fondo, e ciò anche successivamente all accorpamento relativamente ai contributi e alla ritenute riguardanti il personale che in atto risulta essere dipendente in servizio della camera di Commercio di Ragusa e rientrante nell art. 3 dello Statuto;

gli interessi e le rendite del patrimonio del Fondo e dei titoli di investimento; ogni altra eventuale entrata finanziaria. L esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio del Fondo fa parte integrante del bilancio della Camera di Commercio di Ragusa, al quale andrà allegato. Art. 21 Investimenti Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità devono essere impiegate nei seguenti modi: in titoli di Stato o garantiti allo Stato; nell acquisto di immobili; in altri modi individuati dal Consiglio di amministrazione che tenendo conto dei fini istituzionali del Fondo coniughino l esigenza di una buona redditività degli impieghi con quella della sicurezza degli investimenti. Art. 22 Linee programmatiche L Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riuniscono in seduta congiunta una volta l anno per esaminare le linee programmatiche annualmente presentate dalla Presidenza del Fondo. Art. 23 Gratuità degli incarichi Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo, il Presidente dell Assemblea, i componenti dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale per i compiti che è chiamato a svolgere dal presente Statuto, i componenti del Collegio dei Sindaci, e il funzionario di cui agli artt. 15 e 16 del presente Statuto, non avranno diritto alcuno a compenso, sotto qualsiasi forma, salvo la possibilità di eventuali rimborsi spese, per i compiti e le mansioni stabiliti nel presente Statuto.