OGGETTO: Quesiti vari in materia di attività di intrattenimento e spettacolo. Consumazioni obbligatorie.



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STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

******* NOTA INFORMATIVA 7 Luglio A cura del Dr. Francesco Scopacasa

OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del IVA Reverse charge Art. 17 comma 6 del D.P.R.

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RISOLUZIONE N. 91/E Roma, 13 marzo 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Quesiti vari in materia di attività di intrattenimento e spettacolo. Consumazioni obbligatorie. QUESITO La Società Italiana degli Autori ed Editori con note del 27 novembre 2006 e del 14 marzo 2007 ha formulato i seguenti quesiti. Quesito n. 1) Ingresso libero e consumazioni obbligatorie: disciplina dei titoli gratuiti. La SIAE fa presente che in alcuni locali, in cui si effettuano esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti, è previsto, in via generale, l accesso secondo la formula ingresso libero e consumazione obbligatoria ed evidenzia che, tuttavia, nell ambito della stessa manifestazione, gli organizzatori consentono ad alcuni degli intervenuti la possibilità di accedere gratis senza obbligo di consumare. Ciò premesso, la SIAE chiede di sapere se, nell ambito di una manifestazione per la quale è prevista la formula di ingresso libero e consumazione obbligatoria, ai partecipanti che accedono senza obbligo di consumazione debba essere consegnato un titolo omaggio, che dia, o meno, diritto anche alla consumazione. Quesito n. 2) Somministrazione di pasti in discoteche e sale da ballo. La società istante fa presente che alcune imprese che esercitano attività di intrattenimento e di spettacolo gestiscono dei locali dotati di una zona ristorante che viene aperta esclusivamente quando, in un settore attiguo, vi è attività musicale e/o danzante.

2 La SIAE evidenzia che, durante la prima parte della serata, nella zona ristorante avviene la somministrazione dei pasti, che può essere o meno accompagnata da esecuzioni musicali, e che al temine della suddetta somministrazione inizia l attività danzante. L accesso alle attigue sale da ballo avviene secondo le seguenti modalità: - coloro che hanno cenato nella zona ristorante accedono gratuitamente; - coloro che non hanno cenato sono ammessi con la modalità ingresso libero e consumazione obbligatoria. Ciò premesso, la SIAE chiede di sapere se, nelle ipotesi in cui la musica sia prevalentemente non dal vivo (attività d intrattenimento), l evento debba essere considerato in modo unitario con assoggettamento dei corrispettivi delle cene, se obbligatorie, all imposta sugli intrattenimenti ovvero se la somministrazione dei pasti debba essere distinta dal ballo, con la conseguenza che ai clienti del ristorante che accedono nella zona discoteca va consegnato un titolo omaggio. Quesito n. 3) Imposta sugli intrattenimenti. Riduzioni riconosciute. La SIAE chiede di sapere se, ai fini dell applicazione del beneficio fiscale di cui all art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, i gestori dei locali dove si svolgono attività di intrattenimento possono determinare le categorie di partecipanti alle quali praticare il prezzo ridotto in modo assolutamente discrezionale. In particolare, l istante chiede di sapere se le categorie dei partecipanti alle quali praticare il prezzo ridotto devono presentare caratteri oggettivi (giovani, militari, donne ecc.), ovvero possono essere definite in modo anche arbitrario (es. ingresso ridotto a chi presenta l invito distribuito dall organizzatore). Quesito n. 4) Manifestazioni di lap dance effettuate in locali diversi dalle discoteche e dalle sale da ballo. La SIAE ha premesso che con risoluzione n. 81/E del 27 aprile 2007 è stato precisato che l attività di lap dance è riconducibile fra le attività di

3 intrattenimento e, pertanto, è assoggettata all imposta sugli intrattenimenti nonché al regime speciale IVA recato dall articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La SIAE ha premesso, altresì, che la medesima risoluzione n. 81/E ha chiarito che, ai fini IVA, le consumazioni obbligatorie somministrate nel corso di manifestazioni di lap dance si considerano accessorie all attività di intrattenimento e, pertanto, sono assoggettate all aliquota IVA del 20 per cento. Al riguardo, la SIAE chiede di conoscere se i chiarimenti forniti con risoluzione n. 81/E del 2007 siano applicabili qualora in una manifestazione di lap dance si riscontri l assenza di uno o più dei seguenti elementi: - partecipazione attiva del pubblico; - accompagnamento dell esibizione con musica prevalentemente non dal vivo; - svolgimento dell attività in discoteche o night club. La SIAE chiede di sapere, inoltre, se le consumazioni obbligatoriamente imposte nel corso di manifestazioni di lap dance svolte in locali diversi dalle discoteche e sale da ballo (ad es. bar, pub, ristoranti, etc.) debbano considerarsi accessorie ai fini IVA ai sensi dell articolo 74-quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972 e se, pertanto, debbano essere assoggettate all aliquota IVA del 20 per cento. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE In relazione ai quesiti formulati la SIAE prospetta le seguenti soluzioni interpretative. Quesito n. 1) Ingresso libero e consumazioni obbligatorie: disciplina dei titoli gratuiti. La SIAE ritiene che nei locali in cui si effettuano esecuzioni musicali e danzanti in cui viene adottata la formula ingresso libero e consumazione

4 obbligatoria, agli intervenuti che accedono senza obbligo di consumazione deve essere rilasciato un biglietto omaggio. Quesito n. 2) Somministrazione di pasti in discoteche e sale da ballo. La società istante ritiene che l evento debba essere considerato unitariamente, poiché le due componenti (somministrazione dei pasti e attività danzante d intrattenimento) si susseguono una dopo l altra e trovano realizzazione nel medesimo locale, con la conseguenza che i corrispettivi delle cene devono assoggettati ad ISI e certificati mediante titoli di accesso rilasciati tramite gli appositi apparecchi misuratori fiscali. Quesito n. 3) Imposta sugli intrattenimenti. Riduzioni riconosciute. La SIAE ritiene, ai fini dell applicabilità dell art. 20, comma 2, del DPR n. 640 del 1972, che le categorie di partecipanti alle quali applicare la riduzione di prezzo debbano essere individuate dall organizzatore in modo oggettivo. Quesito n. 4) Manifestazioni di lap dance effettuate in locali diversi dalle discoteche e dalle sale da ballo. La SIAE, ritiene che la partecipazione attiva del pubblico sia un elemento essenziale ai fini della riconducibilità della lap dance fra le attività di intrattenimento e, pertanto, è dell avviso che l assenza di tale presupposto farebbe ( ) rientrare l evento fra quelli spettacolistici (punto 4 della tabella C allegata al DPR n. 633/72). Con riferimento alla seconda problematica la SIAE ritiene che, qualora le esibizioni di lap dance vengano effettuate in locali diversi dalle discoteche e dalle sale da ballo (ad es. bar, pub, ristoranti, etc.), le consumazioni obbligatorie somministrate in occasione di dette manifestazioni non possano ritenersi accessorie ai fini IVA e, pertanto, devono essere assoggettate all aliquota del 10 per cento.

5 PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Quesito n. 1) Ingresso libero e consumazioni obbligatorie: disciplina dei titoli gratuiti. La disciplina delle prestazioni gratuite rese nell ambito delle attività di spettacolo e di intrattenimento è recata, rispettivamente, dall art. 3, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972 e dall art. 26 del DPR n. 640 del 1972. In particolare, per le attività spettacolistiche il citato art. 3, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972 prevede, alla lettera a), che non rientrano nel campo di applicazione dell IVA le prestazioni spettacolistiche di cui alla Tabella C allegata al medesimo decreto quando siano rese dagli organizzatori di spettacoli ai possessori di titoli di accesso rilasciati per l ingresso gratuito di persone nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità. Riguardo alle attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, il richiamato articolo 26 dello stesso DPR n. 640 del 1972 stabilisce, al comma 1, che le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all imposta sugli intrattenimenti nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti, per le attività svolte con periodicità, ovvero, in forza del successivo comma 2, limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone, per le attività che non presentano il carattere della periodicità. Il comma 4 del medesimo articolo 26 del DPR n. 640 del 1972 prevede che per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti sopra indicati l ISI è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento. Dalla ricostruzione sopra operata consegue che, ferma restando la facoltà degli organizzatori di spettacoli e di intrattenimenti di consentire accessi gratuiti

6 anche al di sopra delle soglie percentuali indicate nelle citate disposizioni di cui all art. 3, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972 e all articolo 26 del DPR n. 640 del 1972, per le prestazioni gratuite rese oltre i predetti limiti gli organizzatori sono tenuti al versamento dell IVA e dell ISI in base al prezzo stabilito per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento. Per quanto concerne le modalità di certificazione delle prestazioni di spettacolo e di intrattenimento rese gratuitamente, si evidenzia che le stesse, ivi comprese quelle non soggette ad IVA e ad ISI in applicazione delle richiamate disposizioni, devono essere certificate con un titolo di accesso, emesso tramite gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate contenente, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. g) del decreto del Ministero delle Finanze 13 luglio 2000, l indicazione dell ingresso gratuito. Ciò posto, in relazione alla fattispecie in esame, si fa presente che, nelle ipotesi in cui venga adottata la formula ingresso libero e consumazione obbligatoria, i corrispettivi derivanti dalle somministrazioni di alimenti e bevande obbligatoriamente imposte devono essere certificati, come precisato con circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, attraverso titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate. Pertanto, qualora nell ambito delle medesima manifestazione, ad alcuni dei partecipanti venga consentito l accesso senza pagamento di un corrispettivo e senza obbligo di consumazione, agli stessi deve essere rilasciato un titolo di accesso, emesso tramite gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, contenente l indicazione dell ingresso gratuito. In tali ultime ipotesi deve considerarsi applicabile la disciplina degli ingressi gratuiti recata, ai fini IVA, dall art. 3, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972 e, agli effetti dell ISI, dall articolo 26 del DPR n. 640 del 1972. Quesito n. 2) Somministrazione di pasti in discoteche e sale da ballo. Si fa presente, in premessa, che il quesito prospettato dalla SIAE concerne il trattamento applicabile ai fini IVA e ISI, anche agli effetti della certificazione dei corrispettivi, alle somministrazioni di pasti rese da un impresa esercente

7 attività d intrattenimento e spettacolo, in occasione di eventi realizzati con esecuzione di musica prevalentemente non dal vivo (attività d intrattenimento). Le attività d intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 sono soggette all imposta sugli intrattenimenti nonché dall IVA, ai sensi dell art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. L articolo 3 del DPR n. 640 del 1972 stabilisce che la base imponibile ISI è costituita, oltre che dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare all intrattenimento anche, fra l altro (come previsto dalla lett. b), comma 2, del medesimo articolo 3), dai corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte. Con risoluzione n. 371/E del 26 novembre 2002 è stato chiarito che in forza del citato art. 3, comma 2, lett. b), del DPR n. 640 sono soggette all ISI le consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali dove si svolge l attività d intrattenimento. Per quanto concerne l imposta sul valore aggiunto, il comma 6-bis dell art. 74-quater del DPR n. 633 del 1972 (inserito dall art. 35, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006) prevede che le prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande obbligatoriamente imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo si considerano, ai fini dell applicazione dell aliquota IVA, accessorie alle attività di intrattenimento e di spettacolo ivi svolte. Pertanto, come chiarito dalla citata circolare n. 28/E del 2006, in base alla disposizione recata dal comma 6-bis dell art. 74-quater del DPR n. 633 del 1972, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche sono soggette all aliquota ordinaria del 20 per cento propria delle prestazioni di intrattenimento o di spettacolo. In merito ai presupposti applicativi della norma in esame si evidenzia, in primo luogo, che la stessa pone quale elemento qualificante, ai fini dell assoggettabilità delle consumazioni all aliquota ordinaria, la natura obbligatoria delle consumazioni, che ricorre in tutte le ipotesi in cui l ingresso nelle sale da ballo o nelle discoteche è comunque subordinato al pagamento di

8 una consumazione da parte dello spettatore o del fruitore, come avviene nelle ipotesi in cui venga adottata dal gestore del locale la formula ingresso libero e consumazione obbligatoria. In merito alle modalità di certificazione delle consumazioni rese dai gestori di discoteche e sale da ballo e obbligatoriamente imposte ai partecipanti, la circolare n. 28/E del 2006 ha chiarito che le anzidette consumazioni devono essere certificate, in quanto accessorie a quelle principali di intrattenimento o di spettacolo, mediante titoli di accesso emessi con gli appositi apparecchi misuratori fiscali di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell Agenzia delle Entrate 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2004. Ciò posto, si fa presente che il quesito prospettato dall istante riguarda le somministrazioni di pasti effettuate da imprese che svolgono in via principale attività d intrattenimento. Le somministrazioni di pasti sono rese all interno di un settore del locale attiguo a quello in cui avviene l attività musicale e/o danzante, aperto esclusivamente in occasione dello svolgimento di quest ultima attività, che ha luogo immediatamente dopo la consumazione dei pasti. Da quanto sopra evidenziato emerge che la somministrazione di pasti, essendo strettamente correlata all attività di intrattenimento, non si caratterizza quale evento autonomo rispetto a quest ultima. L ingresso nella zona del locale in cui si realizza l attività musicale e/o danzante è, infatti, subordinato all effettuazione di una consumazione che è obbligatoriamente imposta dal gestore del locale. In particolare, solo coloro che hanno già usufruito della cena nello spazio adibito a ristorante possono accedere liberamente alla sala ballo immediatamente dopo la consumazione del pasto, mentre coloro che non hanno preso parte alla cena possono accedere al locale con obbligo di effettuare almeno una consumazione nell ambito della serata danzante.

9 Quanto sopra rappresentato, si ritiene che nella fattispecie prospettata di una somministrazione dei pasti all interno delle discoteche, caratterizzandosi la consumazione dei pasti come condizione obbligatoria per l accesso all attività principale di intrattenimento, i corrispettivi derivanti dalla somministrazione delle cene debbano essere assoggettati ad ISI ai sensi dell art. 3, comma 2, lett. b), del DPR n. 640 del 1972. Ai fini IVA, in forza del citato art. 74-quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972, la somministrazione delle cene svolte nella zona ristorante delle discoteche e sale da ballo, quale condizione per accedere all attività danzante, si considera accessoria all attività di intrattenimento ivi svolta ed è assoggettata ad IVA con l aliquota del 20 per cento propria della prestazione principale di intrattenimento. Quesito n. 3) Imposta sugli intrattenimenti. Riduzioni riconosciute. L articolo 20, primo comma, del DPR n. 640 del 1972 stabilisce che per i biglietti d ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi ed alle altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del D. Lgs C.P.S. 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze l imposta sugli intrattenimenti è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta. Il secondo comma dell articolo 20 del DPR n. 640 del 1972 prevede che per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall organizzatore, l imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta. L articolo 29 del medesimo DPR n. 640 del 1972 stabilisce che sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall art. 20 ( ) l imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

10 Si fa presente al riguardo che mentre il primo comma dell articolo 20 del DPR n. 640 del 1972 individua normativamente le categorie che possono fruire della riduzione, il secondo comma dello stesso articolo concede all organizzatore la possibilità di stabilire direttamente, ed in via preventiva, le categorie di partecipanti ai quali rilasciare i biglietti a prezzo ridotto. Ciò posto, con riferimento al quesito formulato dalla SIAE, si ritiene, in forza di quanto previsto dal secondo comma del citato articolo 20, che l organizzatore possa consentire l ingresso a prezzo ridotto a quei soggetti appartenenti a categorie dallo stesso precedentemente individuate sulla base di criteri oggettivi. Quesito n. 4) Manifestazioni di lap dance effettuate in locali diversi dalle discoteche e dalle sale da ballo. Con riferimento ai chiarimenti forniti in merito al trattamento tributario delle attività di lap dance, resi con risoluzione n. 81/E del 27 aprile 2007, si fa presente quanto segue. La citata risoluzione n. 81/E del 2007 non ha elencato tassativamente gli elementi che devono sussistere ai fini della qualificazione dell attività di lap dance, ma ha esaminato in via generale la riconducibilità dell attività in argomento fra le attività di spettacolo o di intrattenimento. In particolare, l anzidetta risoluzione ha precisato, in primo luogo, che le attività spettacolistiche, soggette alla disciplina IVA ai sensi dell art. 74-quater del DPR n. 633 del 1972, sono espressamente elencate nella Tabella C allegata allo stesso decreto; l attività di lap dance non è riconducibile in alcuna delle attività elencate in detta Tabella. Ciò precisato, la risoluzione n. 81/E ha evidenziato che la Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, diversamente dalla richiamata Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, dopo aver elencato le attività di intrattenimento, nella nota n. 1 disciplina un ipotesi residuale che consente di ricondurre fra le attività di intrattenimento anche fattispecie non espressamente menzionate ed elencate.

11 In particolare, la nota n. 1 in argomento prevede che tutti gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. Ciò posto, la risoluzione n. 81/E ha riscontrato nell attività di lap dance profili di analogia che consentono di ricondurre la stessa attività fra le manifestazioni di intrattenimento di cui alla nota n. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 e, pertanto, di assoggettare le esibizioni in argomento all imposta sugli intrattenimenti nonché al regime IVA recato dall art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. Non appare, pertanto, corretta l impostazione interpretativa prospettata che porterebbe ad attribuire a ciascuno dei profili richiamati esemplificativamente dalla risoluzione n. 81/E del 2007 valore di elemento essenziale ai fini della qualifica dell attività in esame. Riguardo al trattamento IVA delle consumazioni obbligatoriamente imposte dagli esercenti attività di lap dance, si fa presente che l art. 74-quater, al comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972 prevede che ai fini dell applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte. Con la citata circolare n. 28/E del 2006 è stato precisato che in forza della predetta norma le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale l intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all'aliquota ordinaria pari al 20 per cento propria delle prestazioni di intrattenimento e spettacolo. La circolare n. 28/E in argomento ha precisato, quindi, che la disposizione recata dal citato comma 6-bis dell art. 74-quater del DPR n. 633 si riferisce alle discoteche e alle sale da ballo, ossia a quelle imprese che quale attività principale non effettuano somministrazione di alimenti e bevande, ma svolgono l attività di

12 intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, o l attività di spettacolo di cui al numero 3) della Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972. Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che le somministrazioni obbligatoriamente imposte nel corso di manifestazioni di lap dance svolte in locali diversi dalle discoteche e dalle sale da ballo (ad es. bar, pub, ristoranti, etc.) non possano rientrare nell ambito applicativo dell art. 74- quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972. Pertanto, le medesime prestazioni non possono considerarsi accessorie ai sensi dell anzidetta disposizione e devono essere assoggettate ad IVA in base alla disposizione recata dal n. 121) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l applicazione dell aliquota del 10 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande. **** La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.