DELIBERAZIONE N. 66/ 14 Oggetto: Decreto interministeriale 13 novembre 2007 e art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 - Attribuzione nuove funzioni all Agenzia ARGEA Sardegna ai sensi dell art. 7, comma 19, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Commercializzazione uova L Assessore dell agricoltura e riforma agro-pastorale richiama l'attenzione della Giunta sull'esigenza garantire la qualità e la provenienza dei prodotti venduti sul mercato,in quanto ciò si traduce in un incremento del valore aggiunto e ne facilita la vendita, favorendo oltre che i produttori, gli operatori commerciali e i consumatori. I recenti Regolamenti Comunitari sono coerenti con questi obiettivi e prevedono, tra l'altro: - che tutte le uova vendute al consumatore finale, incluse quelle che non sono classificate secondo il peso, debbano essere marchiate con il codice del produttore, che permetta al consumatore di conoscere oltre al sistema di allevamento (biologico, all aperto,a terra, in gabbia), il paese di produzione delle uova, il comune la provincia dell allevamento ed il produttore. Lo Stato membro può esonerare da questo obbligo le uova provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l indirizzo del produttore siano indicati nel punto vendita; - che le uova destinate all industria alimentare e non alimentare possano essere esonerate dallo Stato membro dagli obblighi di stampigliatura; - che dal 1 luglio 2008 gli Stati membri possano esonerare gli operatori, su loro richiesta, dagli obblighi in materia di stampigliatura qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all industria alimentare. La normativa comunitaria è stata recepita a livello nazionale con due distinti atti normativi, il decreto interministeriale 13 novembre 2007, recante modalità per l applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, e l art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 riguardante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007). L Assessore riferisce che, attraverso tali norme, sono state affidate alle Regioni le procedure amministrative per l autorizzazione, la revoca ed il controllo dei centri di imballaggio delle uova 1/ 5
precedentemente svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). In particolare il decreto interministeriale 13 novembre 2007 prevede il trasferimento in carico alla Regione delle seguenti competenze: - Autorizzazione dei centri di imballaggio uova situati nel proprio territorio, previo accertamento delle condizioni previste all art. 5 del Reg. (CE) n. 557/2007 della Commissione e acquisizione del codice di identificazione attribuito dal Mipaaf al predetto centro, ai fini della pubblicazione della lista aggiornata a livello nazionale dei centri di imballaggio uova pubblicata nel sito www.politicheagricole.gov.it. - Verifica almeno ogni tre anni presso i centri di imballaggio uova autorizzati ricadenti nel proprio territorio, della permanenza dei requisiti di cui all art. 5 del Reg. (CE) 557/2007 per il mantenimento dell autorizzazione. - Revoca o sospensione fino al momento del ripristino degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, dell autorizzazione dei centri di imballaggio uova a seguito di controlli che riscontrino delle non conformità agli obblighi stessi, sia a seguito di controllo della Regione che su segnalazione dell Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari o degli altri organismi di controllo abilitati. - Revoca o sospensione dell autorizzazione dei centri di imballaggio uova a seguito di segnalazione del Mipaaf che rilevi inadempienze degli stessi centri relativamente al pagamento delle quote annuali previste dalla legge n. 137/91 e dal successivo DM di applicazione n. 434/91. L Assessore precisa che in questa fase è necessario definire, per la materia riguardante la commercializzazione delle uova, le funzioni da mantenere in capo all Assessorato all Agricoltura e quelle da affidare all Agenzia ARGEA Sardegna ai sensi dell art. 7 comma 19 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Tale articolo prevede che: oltre alle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni, all Agenzia ARGEA Sardegna possono essere attribuite con delibera della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell Assessore dell agricoltura e riforma agro-pastorale e previo parere della competente Commissione consiliare, che deve essere espresso entro venti giorni, ulteriori funzioni in materia di agricoltura e pesca. L Assessore riferisce inoltre che il comma 7 dell art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 prevede che : Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalità di versamento da stabilire con disposizioni 2/ 5
delle Regioni e delle Province autonome competenti per territorio, e che pertanto è necessaria la loro determinazione. L Assessore prosegue ricordando che nel citato decreto interministeriale è previsto che le Regioni mettano a disposizione dei consumatori anche direttamente presso i punti vendita, le informazioni che consentano di interpretare correttamente i codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare: 1. lo Stato membro o paese terzo di produzione; 2. il sistema di allevamento; 3. la denominazione e sede dell azienda in cui ha avuto luogo la produzione; 4. gli estremi della ASL competente per l allevamento di produzione. Lo stesso decreto prevede che i centri di imballaggio possano apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono, diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole, è inoltre possibile indicare la data di deposizione e il termine di 9 giorni dalla predetta data di deposizione al fine di poter utilizzare la dicitura EXTRA. L Assessore fa presente che al fine di adempiere al compito di mettere in condizione i consumatori di interpretare correttamente le informazioni presenti sulle uova sotto forma di codici distintivi, è necessario individuare l Organismo cui affidare tale compito. Sulla base delle funzioni assegnate dalla L.R. 8 agosto 2006, n. 13 all Agenzia LAORE Sardegna, che prevedono tra l altro che curi l informazione e favorisca la valorizzazione delle produzioni agroalimentari,ritiene sia opportuno incaricare la predetta Agenzia per l attuazione dei sopradescritti adempimenti. Tutto ciò premesso, l Assessore dell Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone: 1 Di attribuire ai sensi dell art. 7 comma19 della L.R. 5 marzo 2008, n.3, all Agenzia ARGEA Sardegna le seguenti funzioni amministrative: - Rilascio dell autorizzazione ad operare dei centri di imballaggio uova previo accertamento dei requisiti di cui all art. 5 del Reg. (CE) n. 557/2007; - Controlli dei centri di imballaggio uova autorizzati sulla sussistenza dei requisiti di cui all art. 5 del Reg. (CE) n. 557/2007, che prevedano, sulla base di un piano di controllo 3/ 5
elaborato entro il 31 gennaio di ogni anno dalla stessa ARGEA, un controllo ogni 3 anni per ciascun centro di imballaggio autorizzato; - Revoca o sospensione dell autorizzazione dei centri di imballaggio uova sulla base delle risultanze di controlli effettuati dalla stessa ARGEA o su segnalazione dell Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari o dagli altri organismi di controllo abilitati oltrechè del Mipaaf, nel caso di inadempienze legate all applicazione della L. 137/91 e DM n. 434/91, relativamente al versamento delle quote annuali. - Aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione dei centri di imballaggio uova, al variare della denominazione o ragione sociale e della potenzialità lavorativa giornaliera intesa come numero di uova lavorate. - ogni altro adempimento di natura gestionale, non rientrante tra quelli di indirizzo e controllo e monitoraggio sull attuazione delle disposizioni normative, che sono riservati alla competenza dell Assessorato dell Agricoltura. 2 di dare mandato all'assessore all'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per la determinazione dell'importo e della modalità di versamento per la richiesta dell'autorizzazione all'imballaggio e commercializzazione delle uova, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008 n. 34. 3 di individuare l Agenzia Laore quale soggetto cui affidare il compito di informare i consumatori sulla corretta interpretazione dei codici apposti sulle uova. La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall Assessore dell Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità DELIBERA 1. di attribuire ai sensi dell art. 7 comma19 della L.R. 5 marzo 2008, n.3, all Agenzia ARGEA Sardegna le seguenti funzioni amministrative: - Rilascio dell autorizzazione ad operare dei centri di imballaggio uova previo accertamento dei requisiti di cui all art. 5 del Reg. (CE) n. 557/2007; 4/ 5
- Controlli dei centri di imballaggio uova autorizzati sulla sussistenza dei requisiti di cui all art. 5 del Reg. (CE) n. 557/2007, che prevedano, sulla base di un piano di controllo elaborato entro il 31 gennaio di ogni anno dalla stessa ARGEA, un controllo ogni 3 anni per ciascun centro di imballaggio autorizzato; - Revoca o sospensione dell autorizzazione dei centri di imballaggio uova sulla base delle risultanze di controlli effettuati dalla stessa ARGEA o su segnalazione dell Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari o dagli altri organismi di controllo abilitati oltrechè del Mipaaf, nel caso di inadempienze legate all applicazione della L. 137/91 e DM n. 434/91, relativamente al versamento delle quote annuali. - Aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione dei centri di imballaggio uova, al variare della denominazione o ragione sociale e della potenzialità lavorativa giornaliera intesa come numero di uova lavorate. - ogni altro adempimento di natura gestionale, non rientrante tra quelli di indirizzo e controllo e monitoraggio sull attuazione delle disposizioni normative, che sono riservati alla competenza dell Assessorato dell Agricoltura. 2. di dare mandato all'assessore all'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per la determinazione dell'importo e della modalità di versamento per la richiesta dell'autorizzazione all'imballaggio e commercializzazione delle uova, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008 n. 34. 3. di individuare l Agenzia Laore quale soggetto cui affidare il compito di informare i consumatori sulla corretta interpretazione dei codici apposti sulle uova. La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l espressione del parere, relativamente al punto 1), da parte della competente Commissione consiliare, ai sensi dell art. 7 comma 19 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Il Direttore Generale Fulvio Dettori Il Presidente Renato Soru 5/ 5