REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 5/10 DEL

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1 Oggetto: Definizione delle modalità applicative dell imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case. Art. 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4. L Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, rammenta alla Giunta che la legge regionale n. 4 del 11 maggio 2006, all art. 2 ha assoggettato ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso: a) di fabbricati, siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge; b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni. L Assessore al riguardo informa che il pagamento dell imposta regionale dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale, appositamente istituito, n , intestato a Regione Autonoma della Sardegna imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati, eseguibile presso gli uffici postali, ovvero in via telematica o con bonifico. L Assessore, proseguendo, riferisce che al comma 20 del citato articolo 2 è stabilito che l imposta regionale si applichi successivamente alla pubblicazione nel BURAS delle deliberazioni che la Giunta regionale dovrà adottare per: approvare i moduli, da trasmettere all amministrazione regionale, nel quale il cedente o il notaio rogante deve indicare gli elementi necessari alla determinazione delle plusvalenze, definire le modalità mediante le quali il notaio deve trasmettere all amministrazione regionale gli estremi dell atto avente ad oggetto la cessione dei fabbricati di cui al precedente punto a) della presente deliberazione; 1/ 5

2 specificare la documentazione e definire le modalità mediante le quali l organo amministrativo delle società è obbligato a comunicare all amministrazione regionale il trasferimento delle quote o delle azioni di cui al precedente punto b) della presente deliberazione. Al riguardo l Assessore della Programmazione comunica che si rende necessario individuare, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 2, i meccanismi operativo-contabili necessari alla determinazione della plusvalenza da assoggettare all imposta regionale e approvare i moduli contenenti gli elementi essenziali da trasmettere all amministrazione regionale. Per quanto sopra illustrato l Assessore osserva che: 1) la determinazione della plusvalenza di cui alla lettera a), del comma 2 dell art. 2 della L.R. n. 4 del 2006 è costituita dalla differenza tra corrispettivo percepito per la cessione dell immobile e il prezzo d acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; 2) nel caso di acquisto per successione o donazione il prezzo d acquisto del bene ceduto deve assumersi coincidente con il valore dichiarato nella denuncia di successione o nell atto di donazione o in quello più alto che risulti liquidato e definito a seguito dell intervento dell Ufficio finanziario competente, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell imposta di successione e dell imposta comunale sull incremento di valore degli immobili; 3) nel caso di cessione di una unità immobiliare acquistata dallo stesso soggetto insieme ad altre facenti parti dello stesso compendio immobiliare senza separata indicazione del corrispettivo riferibile al bene ceduto, l individuazione del prezzo d acquisto dell immobile va effettuata moltiplicando il prezzo dell intero complesso immobiliare a suo tempo acquistato per il rapporto tra la rendita catastale della singola unità ceduta e la sommatoria delle rendite catastali di tutte le unità, ivi compresa quella oggetto di cessione, di cui si compone il compendio immobiliare di appartenenza; 4) la determinazione della plusvalenza di cui alla lettera b), del comma 2 dell art. 2 sopra citato è costituita dalla differenza tra corrispettivo percepito per la cessione e il costo d acquisto della partecipazione, aumentato di tutti gli oneri ad esso inerenti e, successivamente, moltiplicando la plusvalenza così ottenuta per il rapporto tra il valore contabile netto degli immobili ad uso abitativo siti in Sardegna nei tre chilometri dalla battigia marina e il totale dell attivo dell ultimo bilancio o rendiconto approvato; 2/ 5

3 5) nel caso di acquisto per successione o donazione della partecipazione il prezzo d acquisto della medesima deve assumersi coincidente con il costo che la partecipazione aveva in capo al de cuius o al donante; 6) in fase di prima applicazione dell art. 2 e nelle more della piena operatività dell Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, di cui all art. 1 della L.R. n. 4/2006, si rende opportuno differire il pagamento dell imposta al mese di giugno Nel frattempo, mediante la stipula di apposite convenzioni, sarà possibile implementare un sistema di interscambio di dati e informazioni fra le strutture della Regione e le strutture statali finalizzato ad una più efficace gestione dei tributi regionali. Ciò consentirà, tra l altro, una più rapida identificazione dei soggetti passivi e la precisa individuazione dei beni costituenti il presupposto impositivo. Ciò premesso l Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone: 1) che la dichiarazione, recante i dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale, del soggetto cedente e, eventualmente, del notaio dichiarante, di conseguimento della plusvalenza di cui all art. 2, comma 8, contenga i seguenti elementi minimi: a) estremi dell atto notarile di cessione e dati identificativi dei fabbricati; b) prezzo o corrispettivo di cessione; c) costo di acquisizione dato, in caso di acquisto, dal prezzo sostenuto per l acquisto, in caso di costruzione, da tutti gli oneri, suddivisi per annualità, sostenuti per l acquisto del terreno e la costruzione del fabbricato, ivi inclusi quelli connessi alla liberazione del fondo da vincoli e servitù e quelli di demolizione di precedenti fabbricati, di progettazione e di urbanizzazione; d) spese inerenti al miglioramento (manutenzione straordinaria, ampliamento, ristrutturazione), debitamente documentate e suddivise per annualità; e) spese inerenti all acquisto, f) rivalutazione sulla base dell indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, suddivisa tra quella riferibile all originario prezzo d acquisto o costo di costruzione e quella, ripartita per annualità, ascrivibile ai costi sostenuti negli anni successivi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento del fabbricato; g) sottoscrizione del soggetto cedente o, in caso di incarico conferito al notaio ai sensi dell art. 2, comma 8, del notaio medesimo. 3/ 5

4 2) che la dichiarazione di conseguimento della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in società che risulti proprietaria degli immobili di cui alla lettera a) del comma 2 dell art. 2, contenga i seguenti elementi minimi: a) estremi dell atto di cessione della partecipazione societaria; b) prezzo o corrispettivo di cessione della partecipazione; c) costo di acquisizione delle azioni o delle quote cedute, determinato, nel caso di acquisto della partecipazione in diversi momenti, in misura corrispondente alla media ponderata dei prezzi d acquisto; d) plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione [data da b)-c)]; e) spese inerenti all acquisto (es. spese notarili); f) valore contabile netto degli immobili situati in Sardegna nei tre chilometri dalla battigia marina quale risulta dall ultimo bilancio o rendiconto approvato della società partecipata; g) valore contabile dell intero attivo quale risulta dall ultimo bilancio approvato della società partecipata; h) plusvalenza ascrivibile ai fabbricati data dal prodotto tra la grandezza di cui alla lettera d) e il rapporto tra quelle di cui alle lettere f) e g) ; i) sottoscrizione del soggetto cedente. 3) che si stabilisca che la dichiarazione e/o la comunicazione, di cui ai commi 8 e 9, debba essere inviata all Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate: in plico senza busta mediante raccomandata postale senza avviso di ricevimento; ovvero, previa definizione delle specifiche tecniche da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel BURAS, in via telematica da parte dei notai incaricati; 4) che si preveda che la comunicazione cui è obbligato il notaio rogante ai sensi dell art. 2, comma 8, ultimo periodo, debba essere inviata all Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate: mediante raccomandata postale senza avviso di ricevimento; 4/ 5

5 ovvero, una volta approvate le specifiche tecniche con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel BURAS, in via telematica; 5) che si disponga che la comunicazione di cui al punto 4 debba indicare i dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale, del soggetto cedente, gli estremi dell atto di cessione e il prezzo di vendita dell immobile dichiarato in atto; 6) che si preveda che la comunicazione a cui è obbligato l organo amministrativo delle società ai sensi dell art. 2, comma 9, secondo periodo, debba essere inviata all Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate: mediante raccomandata postale senza avviso di ricevimento; ovvero, una volta approvate le specifiche tecniche con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel BURAS, in via telematica; 7) che si stabilisca che la comunicazione di cui al punto 6 debba indicare i dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale, del socio cedente, gli estremi dell atto di cessione e il numero delle azioni, quote o diritti trasferiti; 8) che venga dato mandato all Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate di predisporre le istruzioni concernenti la modulistica di cui alla presente deliberazione; 9) che, in fase di prima applicazione, il versamento dell imposta maturata anteriormente alla data del 31 maggio 2007, venga effettuato dal 1 giugno 2007 al 30 giugno 2007, fatti salvi i termini più favorevoli applicabili ai sensi dei commi 8 e 9. La Giunta regionale, sentita la proposta dell Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dopo un attenta analisi e approfondita discussione DELIBERA di approvare la proposta dell Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, formulata di concerto con l Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, così come illustrata nelle premesse; di approvare i moduli, allegati alla presente deliberazione, concernenti la comunicazione di cessione di fabbricato, la comunicazione di trasferimento di quote o azioni, le dichiarazioni di conseguimento della plusvalenza di cui ai commi 8 e 9 dell art. 2 della L.R. n. 4/2006. Il Direttore Generale Fulvio Dettori Il Presidente Renato Soru 5/ 5

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