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commercialista Dedicato alle professioni RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA Condizioni di Polizza - 2301 Allegato a polizza 2027

Responsabilità Civile del Professionista Commercialista Allegato a polizza 2027 Indice 1. Integrazioni alla Garanzia Base pag. 1 2. Condizioni Particolari pag. 4 PARTE C edizione Settembre 2009

1. INTEGRAZIONI ALLA GARANZIA BASE Rischi Assicurati/Rischi Esclusi 4.1 RISCHI ASSICURATI a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per: a.1) Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell esercizio dell attività professionale indicata in polizza di DOTTORE COMMERCIALISTA o RAGIONIERE PERITO COM- MERCIALE così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia; a.2) Danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione allo svolgimento dell attività professionale indicata in polizza di DOTTORE COMMERCIALISTA o RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. La garanzia è operante a condizione che l Assicurato sia regolarmente iscritto all albo professionale del relativo Ordine e svolga l attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all assicurazione di Legge contro gli infortuni (R.C.O.). La garanzia si intende prestata alle condizioni previste dall Art. 1.1 lett. b) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza. c) Sono altresì comprese in garanzia. - l espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall autorità giudiziaria, purché inerenti all attività professionale indicata in polizza, con specifica esclusione dell incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; - l esercizio dell attività di gestione contabile e fiscale di aziende svolta dall Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista, con esclusione comunque dei danni di cui all art. 4.2 lett. n); - le sanzioni di natura fiscale, le multe e/o ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per errori od omissioni imputabili all Assicurato stesso; - le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio; - l attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie; - la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori; - la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere; - l attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie; - l uso di sistemi di elaborazione elettronica; - la responsabilità civile personale dei dipendenti (art. 1.1 lett. e) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza); - la committenza auto (Art. 1.1 lett. f) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza); - i sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (Art. 1.1 lett. g) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza); - la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro - R.C.I. (Art. 1.1 lett. c) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza); - la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti; - le attività complementari (Art. 1.1 lett. h) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza). 4.2 RISCHI ESCLUSI Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata l amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lett. a); c) le persone soggette all obbligo di assicurazione INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. L assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: d) da furto; e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 1

g) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall Art. 4.1 lett. c) - 4 alinea; h) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; i) relativi al pagamento di sanzioni fiscali, multe od ammende direttamente inflitte all Assicurato; l) relativi alla responsabilità civile derivante all Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società; m) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; n) conseguenti all attività di consigliere di amministrazione, di sindaco o di revisore dei conti di società o enti, nonché di responsabile di centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.); o) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.); q) relativi all attività di curatore nelle procedure di fallimento,commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; r) conseguenti a trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilascio di visti, asseverazioni, certificazioni rilasciate, rilascio di certificazioni tributarie (c.d. visto pesante); s) derivanti dalla presenza, uso, manipolazione di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; t) conseguenti o derivanti dall emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; u) i rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonchè gli incidenti dovuti a ordigni di guerra. 4.3 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi del DLGS n. 196 del 30/06/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza con il limite di 100.000,00. 4.4 STUDI ASSOCIATI Qualora l Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti. Ai fini del conteggio del premio, l Assicurato è tenuto a dichiarare l ammontare complessivo degli introiti (al netto di Iva) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato, che comunque non può essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all Art. 4.9 Parte C. 4.5 MASSIMALE Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato/i nello stesso periodo. Per le sanzioni di natura fiscale, le multe e/o ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per errori od ommissioni imputabili all Assicurato stesso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo per anno assicurativo pari al 30% del massimale previsto in polizza. 4.6 VALIDITÀ DELL ASSICURAZIONE a) L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di validità dell assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell assicurazione. L Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l efficacia del contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. b) È tuttavia facoltà dell Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro 5 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Compagnia per una o più richieste di risarcimento presentate all Assicurato nei suddetti periodi di proroga della garanzia. La garanzia di cui al presente punto b) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio. 2

4.7 SCOPERTO/FRANCHIGIA L assicurazione si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 250,00 salvo importi superiori previsti in polizza. Tale franchigia non si applica per i danni corporali. 4.8 SINISTRI IN SERIE Si conviene che i sinistri successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, vengono considerati ai fini liquidativi come un unico sinistro. 4.9 ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL IMPORTO DEGLI INTROITI Premesso che all atto della stipulazione della polizza gli introiti (al netto di Iva) relativi al precedente anno solare non superano l importo dichiarato in polizza dal Contraente, si conviene fra le Parti che: prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l ammontare degli introiti relativo al precedente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una fascia di introiti diversa da quella dell importo dichiarato in polizza (vedere tabella che segue); il premio si intende automaticamente modificato in base ai coefficienti riportati nella Tabella che segue e dovrà essere pagato nei termini di cui all Art. 2 delle Condizioni Generali Comuni - Parte A di polizza; se al momento del sinistro l importo degli introiti relativi all anno solare precedente risulti compreso in una fascia superiore a quella dell importo dichiarato in polizza, l indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all art. 1898 del Codice Civile; la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie. TABELLA FASCE DI INTROITI E RELATIVO COEFFICIENTE DI PREMIO FASCE DI INTROITI COEFFICIENTI Fino a 55.000,00 100 oltre a 55.000,00 e fino a 82.500,00 130 oltre a 82.500,00 e fino a 105.000,00 175 oltre a 105.000,00 e fino a 130.000,00 230 oltre a 130.000,00 e fino a 155.000,00(*) 275 oltre a 155.000,00 e fino a 180.000,00 330 oltre a 180.000,00 e fino a 210.000,00 375 oltre a 210.000,00 e fino a 260.000,00 440 Per introiti oltre 260.000,00 il premio deve essere concordato. (*) Fascia di introiti minima per gli studi associati 3

2. CONDIZIONI PARTICOLARI Condizioni valide se richiamate nella facciata della Parte B di polizza 3 CURATORE FALLIMENTARE A parziale deroga di quanto disposto dall Art. 4.2 lett. q) delle Condizioni di polizza Parte C, la garanzia assicurativa copre la responsabilità civile derivante all assicurato nella sua qualità di curatore fallimentare. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 e nel limite massimo di risarcimento di 55.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 4 INVIO TELEMATICO A parziale deroga di quanto disposto dall Art. 4.2 lett. r) delle Condizioni di polizza Parte C, si precisa che per i professionisti abilitati ai sensi del D.M. n. 164 del 31/05/1999 all assistenza fiscale la garanzia della presente polizza copre le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza: - di trasmissione telematica delle dichiarazioni; - del rilascio di visti; - delle asseverazioni e delle certificazioni rilasciate. La presente estensione di garanzia s intende prestata con un limite massimo di risarcimento di 55.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo lo scoperto per sinistro previsto in polizza. L assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti dal rilascio di certificazioni tributarie.(c.d. visto pesante). 35 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALL ATTIVITÀ DI SINDACO A parziale deroga dell Art. 4.2 lett. n) delle condizioni di polizza Parte C l assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell Assicurato, dei doveri professionali connessi all espletamento degli incarichi di Sindaco di Società o enti, compreso quanto stabilito dal IV comma dell Art. 2386 del C.C., purché svolti nel rispetto delle norme di legge che li regolano. L assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell Assicurato esclusa quella a lui derivante in via solidale. La presente estensione di Garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia di polizza, e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 30% di quello previsto in polizza. 4

1 - BOLOGNA Mod. U2301C - Ed. 09/2009 - St. 09/2009 - GECA - 20.000 - UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UGF ASSICURAZIONI S.P.A. TERRITORIALE DI BOLOGNA BOLOGNA - DIREZIONE PROVINCIALE DI UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45-40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 www.ugfassicurazioni.it - Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201- R.E.A. 460992- Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provv. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione Albo Imprese Assicurative 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.