Statuto del Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo



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1 2 Statuto del Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Articolo 1 Costituzione, sede e durata É costituito il FONDO DI GARANZIA DEI PORTATORI DI TI- TOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA BANCHE APPARTENENTI AL CREDITO COOPERATIVO (d ora in avanti, Fondo ). Esso è un consorzio volontario, con sede in Roma, presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (d ora in avanti Federcasse ), costituito tra le Banche di credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane, aderenti alle Federazioni locali. Previa deliberazione del Comitato di Gestione, che tuttavia non potrà essere assunta prima della chiusura del secondo esercizio, al Fondo sono ammesse a partecipare le società bancarie, controllate direttamente o indirettamente da Banche di Credito Cooperativo e rientranti nel gruppo delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane quale definito dall art. 4 dello statuto di Federcasse. L'attività e l'organizzazione del Fondo sono disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento approvato dal Comitato di Gestione, in attuazione dei principi contenuti nello Statuto medesimo. La durata del Consorzio è fissata in dieci anni e può essere prorogata con deliberazione dell Assemblea dei consorziati. In caso di scioglimento per qualunque causa, l Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Articolo 2 Scopo Scopo del Fondo, in conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito, ed attraverso l apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli obbligazionari emessi dalle Banche consorziate, per l ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell obbligo di rimborso dei ratei di interessi o del capitale e nei limiti e con le modalità previsti dal presente Statuto e dal Regolamento. - 1 -

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72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Statuto e dal Regolamento del Fondo stesso. L esistenza della garanzia del Fondo, con espresso rinvio alle condizioni e modalità indicate nel regolamento del prestito obbligazionario, dovrà altresì essere indicata sui titoli, ai sensi dell art. 2414, n. 5, cod.civ.. Il diritto all intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri l ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l evento di default e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a 103.291,38 (Euro centotremiladuecentonovantuno/trentotto) indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall alta direzione delle banche consorziate. Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca emittente o presso altra Banca, anche non consorziata, l intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. Nessun ulteriore intervento, diverso da quelli di cui alle precedenti lett. a) e b) del presente articolo, può essere effettuato dal Fondo. A seguito degli interventi di cui al presente articolo, il Fondo acquista corrispondenti diritti di credito, in via diretta ovvero in surrogazione dei diritti spettanti ai portatori dei titoli, nei confronti della Banca emittente dei titoli in relazione ai quali gli interventi sono effettuati. Articolo 4 Diritto esclusivo degli obbligazionisti Gli interventi di cui al precedente art. 3, lett. b) sono preordinati all esclusiva protezione e tutela dei portatori di obbligazioni e pertanto nessun diritto in tal senso può essere esercitato o fatto valere dalla Banca di Credito Cooperativo emittente. Articolo 5 Mezzi per l attuazione degli interventi Per l'attuazione dei suoi interventi, il Fondo si avvale, nei limiti individuali e complessivi disciplinati dall art. 25, dei mezzi a tal fine somministrati dalle Banche consorziate, secondo un meccanismo commisurato alla rischiosità di ciascuna Consorziata (Rischio Banca), al rischio storico del Sistema del Credito Cooperativo (Perdita Attesa Storica), alla durata della - 3 -

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140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 Articolo 6 Classificazione delle banche consorziate Le Banche consorziate sono classificate secondo i criteri di cui al precedente articolo 5 in almeno cinque classi, ordinate secondo un livello di rischio crescente e determinate sulla base delle modalità previste dal Regolamento. Le Banche classificate nella classe di rischio più elevato sono tenute in osservazione per un periodo massimo di 2 anni e non sono abilitate alla emissione di obbligazioni assistite dalla garanzia del Fondo. Qualora al termine del periodo di osservazione, la Banca non risulti classificabile nella classe inferiore di rischio, essa è passibile di esclusione ai sensi dell art. 13 del presente Statuto. Le banche neo-costituite sono classificate nella classe più elevata e sono tenute in osservazione per un periodo non inferiore ai tre anni. L ammissione alla garanzia del Fondo per le emissioni obbligazionarie di Banche classificate nella classe di rischio immediatamente inferiore a quella più elevata è sottoposta all approvazione preventiva del Comitato di Gestione del Fondo. In caso di necessità ed urgenza, la relativa decisione può essere assunta dal Presidente sentiti i Vice Presidenti. Ferma restando la previsione dei commi precedenti, tutte le Banche comprese nel novero dei soggetti di cui all art. 1 sono abilitate ad aderire al Fondo, indipendentemente dalla classe di rischio ad esse applicabile. La garanzia apprestata dal Fondo e gli interventi di cui all art. 3 hanno per oggetto esclusivamente i titoli obbligazionari emessi successivamente all adesione al Fondo della Banca emittente. Articolo 7 Obblighi delle Consorziate Le Banche consorziate sono tenute a trasmettere al Fondo la documentazione necessaria per l ammissione alla garanzia delle emissioni obbligazionarie, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Per effetto della partecipazione al Fondo, le Banche consorziate sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto e al Regolamento di cui all'art. 1, nonché di tutte le deliberazioni del Comitato di Gestione, assunte in conformità allo Statuto e al Regolamento. - 5 -

175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Articolo 8 Iscrizione degli impegni L impegno verso il Fondo deve essere iscritto in un apposita voce della Nota integrativa al bilancio d esercizio fatte salve tutte le eventuali prescrizioni in materia di iscrizioni contabili degli impegni che verranno stabilite in ottemperanza dei Principi Contabili Internazionali (IAS). Articolo 9 Dotazione monetaria a fini precauzionali Il Comitato di Gestione, in casi eccezionali e per motivi precauzionali, legati a concrete prospettive di intervento di cui al precedente art. 3, può richiedere la costituzione, secondo i medesimi criteri di cui all art. 5 e nei limiti di cui all art. 25, di una dotazione monetaria finalizzata alla copertura teorica di situazioni di default riferibili a singole banche o a raggruppamenti di esse. Articolo 10 Cessazione La partecipazione al Fondo cessa per recesso o esclusione. Articolo 11 Federazioni Locali Nell'applicazione del presente Statuto e del Regolamento, il Fondo si giova della collaborazione delle Federazioni locali, le quali operano quali articolazioni territoriali del Fondo. Articolo 12 Recesso Ogni Banca consorziata può recedere in qualsiasi momento dal Fondo, dando un preavviso non inferiore alla scadenza più lontana dei prestiti obbligazionari assistiti dalla tutela del Fondo medesimo, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione al Fondo. In pendenza del termine di cui al primo comma, restano fermi per la Banca recedente tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo, ma essa non potrà emettere prestiti obbligazionari assistiti dalla tutela del Fondo stesso, che, dal canto proprio, tutela i portatori dei titoli emessi dalla - 6 -

207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Banca qualora, entro lo stesso termine e fino alla data di efficacia del recesso, si verificassero eventi di Default. Articolo 13 Esclusione Qualora una Banca consorziata si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell art. 6 o si sia resa gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Fondo, quest ultimo, con deliberazione del Comitato di Gestione, richiama formalmente la banca consorziata ad adempiere nel termine di tre mesi, secondo le modalità definite nel Regolamento. Trascorso tale termine senza che la Consorziata abbia adempiuto, il Fondo, con deliberazione del Comitato di Gestione, delibera la sua esclusione. L esclusione non pregiudica il diritto dei portatori dei titoli emessi prima della comunicazione dell esclusione agli interventi di cui all art. 3 del presente Statuto e non libera la Banca dagli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Fondo, maturati fino alla data di efficacia della comunicazione di cui al paragrafo precedente L esclusione non può essere pronunciata successivamente alla sottoposizione della Banca ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa. Articolo 14 Organi Sono Organi del Fondo: - l'assemblea; - il Comitato di Gestione; - il Collegio dei Revisori dei Conti; 233 234 235 236 237 Articolo 15 Competenze dell Assemblea L'Assemblea delibera: - sull'approvazione del bilancio, presentato dal Comitato di gestione; - 7 -

238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 - sul preventivo delle spese di funzionamento per l'esercizio e sulla quota fissa di contribuzione delle banche di credito cooperativo consorziate; - sulle modifiche dello Statuto. Articolo 16 Convocazione e deliberazioni dell Assemblea L'Assemblea è convocata dal Presidente - mediante comunicazione ai consorziati ed ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti, da inviarsi mediante lettera raccomandata con A.R., telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione - almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività del Fondo e ogni qualvolta il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno. Restano ferme le disposizioni di cui all art. 2615 bis cod. civ. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione. Ogni Banca consorziata ha diritto a un voto; ad ogni Consorziata i- noltre viene assegnato, secondo modalità previste dal Regolamento, un ulteriore numero di voti pari al rapporto fra il numero complessivo delle classi di rischio e il punteggio di rischio della banca. Ogni Banca consorziata può farsi rappresentare in ogni singola Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altra Banca consorziata o dalla Federazione locale di appartenenza con delega scritta. Non è peraltro consentito alle Federazioni locali di rappresentare banche in numero superiore alla metà di quelle ad essa aderenti e comunque a nessun aderente al Fondo di rappresentare più di cinque Consorziate. Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di Banche consorziate che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto o di scioglimento anticipato del Fondo è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in ogni caso, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai presenti. - 8 -

273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a voto palese. Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Funge da Segretario dell'assemblea il Segretario del Comitato di Gestione. Articolo 17 Comitato di Gestione: composizione e durata in carica Il Comitato di Gestione è composto, tutti quali membri di diritto, dagli stessi componenti del Comitato Esecutivo di Federcasse; essi durano in carica quanto il loro mandato di componenti di tale ultimo organo. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale di Federcasse. Alle riunioni del Comitato assistono i Revisori dei Conti. Il Segretario del Comitato di Gestione è il Direttore di Federcasse. Articolo 18 Competenze del Comitato di Gestione Il Comitato di Gestione è investito di tutti i poteri occorrenti per l amministrazione e la gestione del Consorzio, salvo quelli espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto all assemblea dei consorziati. Il Comitato di Gestione delibera inoltre: a) sull'ammissione delle Banche al Fondo; 293 294 to; b) sulla esclusione delle Banche, nei casi previsti dal presente Statu- 295 296 297 298 299 300 c) sull ammissione alla tutela del Fondo delle emissioni obbligazionarie delle Banche consorziate, sulla base delle previsioni del precedente articolo 6 del presente Statuto e secondo le modalità indicate nel Regolamento; d) sulla relazione dell'attività svolta nell'esercizio; e) sulla relazione e sul progetto di bilancio; - 9 -

301 302 303 304 305 306 f) sul preventivo delle spese di funzionamento dell'esercizio da sottoporre all'assemblea; g) sull'approvazione del Regolamento e sulle modifiche di esso; h) sulla effettuazione degli interventi di cui all art. 3 del presente Statuto e sulla richiesta alle Banche consorziate dei mezzi necessari per effettuarli; 307 308 309 310 tore. i) sulla struttura organizzativa e sui poteri e le attribuzioni del Diret- Articolo 19 Convocazione e deliberazioni del Comitato di Gestione 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente mediante avviso ai suoi componenti da inviarsi a mezzo di Raccomandata con A. R., telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, ogni qualvolta lo ritenga necessario o sia richiesto da almento un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, con esclusione della possibilità di delega ad altro componente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le delibere concernenti il contenuto del Regolamento, le proposte di modifica di esso e dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. Articolo 20 Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dai componenti del Collegio dei revisori dei Conti di Federcasse ed è presieduto dal Presidente di questo. I componenti del Collegio durano in carica quanto il loro mandato di Revisori dei Conti di Federcasse. Ad essi spetta per il loro ufficio lo stesso compenso previsto per il loro ufficio di Revisori dei Conti di Federcasse. I Revisori esercitano il controllo contabile e in genere la sorveglianza sull'attività del Consorzio e ne riferiscono all'assemblea. - 10 -

333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 I Revisori assistono alle Assemblee e alle riunioni del Comitato di Gestione. Articolo 21 Presidente del Comitato di Gestione Il Presidente del Comitato di Gestione è il legale rappresentante del Consorzio. Egli : a) convoca e presiede l Assemblea dei consorziati e il Comitato di Gestione; b) adotta le decisioni di ordinaria amministrazione; c) cura la corretta esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea e del Comitato di Gestione. Articolo 22 Direzione Il Direttore del Fondo è il Direttore Generale di Federcasse; i suoi poteri e le sue attribuzioni sono determinati dal Comitato di Gestione. Il Direttore provvede all esecuzione delle delibere degli Organi Sociali e assicura il coordinamento della struttura operativa secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e le direttive degli organi deliberanti. Il Direttore partecipa alle riunioni dell Assemblea e del Comitato di Gestione. Articolo 23 Spese di funzionamento Le spese di funzionamento del Fondo, sulla base del preventivo deliberato dal Comitato di Gestione e approvato dall'assemblea sono ripartite fra le Banche di credito cooperativo consorziate: - attraverso la quota fissa, uguale per tutte le Banche consorziate, stabilita annualmente dall Assemblea e, per la parte rimanente, - secondo quanto previsto dal Regolamento, in conformità con i medesimi criteri di cui ai precedenti art. 5 e 6 del presente Statuto. - 11 -

362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 In acconto di tali spese, le singole Banche consorziate sono tenute, a richiesta del Fondo, ad eseguire versamenti periodici da conguagliare alla fine dell'esercizio. Le eventuali eccedenze saranno trattenute dal Fondo a titolo di acconto delle spese di funzionamento per l'esercizio successivo. É in facoltà del Comitato richiedere, anche prima dell'approvazione del preventivo, versamenti in acconto. Articolo 24 Ruolo del Fondo nell effettuazione degli interventi Nell'effettuazione degli interventi di cui all'art. 3, il Fondo opera quale mandatario senza rappresentanza delle Banche di credito cooperativo consorziate, le quali forniscono i mezzi necessari, su richiesta del Comitato di Gestione, nell'importo di volta in volta determinato con le modalità previste dal Regolamento. Articolo 25 Misura e modalità di somministrazione dei mezzi. I mezzi richiesti dal Comitato di Gestione, ai sensi del precedente Articolo 24, sono somministrati per il tramite di Iccrea Banca, della Cassa Centrale Nord-Est e della Cassa Centrale Raiffeisen, che fungono da Tesorieri del Fondo. Il Tesoriere è autorizzato ad addebitare di propria iniziativa sui conti presso di sé esistenti e sulla base delle istruzioni fornite dal Fondo, le somme dovute dalle singole banche di credito cooperativo. L ammontare complessivo dei mezzi che ciascuna consorziata è tenuta a fornire al Fondo non può essere superiore all ammontare calcolato secondo le modalità definite nel precedente art. 5 alla data del 30 giugno o del 31 dicembre antecedente l evento di default. L importo dei mezzi somministrati per l effettuazione di interventi, al netto delle restituzioni ai sensi dell art. 27 del presente Statuto, è computato a deconto dell ammontare di cui al paragrafo precedente. La somma degli ammontari che le Consorziate sono tenute a fornire al Fondo, secondo quanto stabilito nei due paragrafi precedenti, rappresenta la dotazione collettiva massima del Fondo medesimo. 394-12 -

395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 Articolo 26 Rendiconto di gestione Il Fondo, sulla base del bilancio di esercizio, presenta annualmente a ciascuna Banca consorziata, il rendiconto della gestione effettuata in ordine alle risorse ricevute ai sensi del precedente art. 25 e ai recuperi effettuati. Articolo 27 Attribuzione dei proventi degli interventi Le somme recuperate a fronte degli interventi effettuati, sono attribuite alle Banche consorziate secondo le quote di propria competenza, ad esaurimento degli interventi medesimi, ovvero, qualora possibile in relazione alle circostanze, in occasione di riparti anticipati. Nel periodo intercorrente fra l'erogazione dei mezzi di cui all'art. 25 e le attribuzioni derivanti dall'esaurimento degli interventi effettuati, le somme erogate per gli interventi stessi da parte delle Banche consorziate costituiscono anticipazioni al mandatario, con esclusione di ogni diritto delle stesse consorziate nei confronti delle Banche destinatarie degli interventi. Articolo 28 Trasmissione di dati e informazioni al Fondo Le Banche consorziate sono tenute a inviare periodicamente al Fondo i dati e le informazioni necessari per la verifica dei requisiti gestionali richiesti per l ammissione al meccanismo di garanzia e per la continuità di concessione della stessa. Le modalità di trasmissione al Fondo delle suddette informazioni sono stabilite dal Regolamento. I dati e le informazioni acquisiti dal Fondo non possono essere comunicati a terzi o divulgati né utilizzati per finalità diverse da quelle di cui all art. 2 del presente Statuto. Articolo 29 Esercizio e bilancio annuale L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato di Gestione provvede a presentare all'assemblea per l'approvazione una propria relazio- - 13 -

426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ne sull'attività svolta nell'esercizio e la proposta di bilancio, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti e dall'elenco delle Banche consorziate. Articolo 30 Comunicazione della partecipazione al Fondo Le Banche consorziate sono autorizzate a rendere nota la loro partecipazione al Fondo, mediante apposita menzione negli atti e nella corrispondenza, nonché in ogni altra documentazione destinata a terzi, secondo le specifiche indicate nel Regolamento. Le Banche provvederanno a rendere noti al pubblico la propria partecipazione al Fondo e l ammontare ed i limiti della garanzia apprestata secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali relative al prestito obbligazionario. Ogni menzione di cui al primo comma del presente articolo dovrà senza indugio essere eliminata nell'ipotesi di recesso o di esclusione della Banca, a partire dalla data di comunicazione del recesso o di efficacia dell'esclusione. Del recesso e dell'esclusione il Fondo è autorizzato a dare direttamente notizia al pubblico nelle forme ritenute appropriate alle circostanze. Articolo 31 Comunicazioni alla Banca d Italia Le deliberazioni di messa in osservazione delle banche consorziate di cui all art. 6 e quelle di cui agli artt. 9 e 13, comma 1, del presente Statuto sono preventivamente comunicate alla Banca d Italia. Sono altresì comunicati i casi di recesso di cui all art. 12. Articolo 32 Clausola compromissoria Le eventuali controversie tra i consorziati, oltre a quelle tra essi e il Fondo che siano relative all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto o siano comunque inerenti alla partecipazione, al funzionamento o a qualunque altro rapporto con il Fondo, sono devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati d'accordo tra le parti interessate, ovvero, in caso di mancato accordo, dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell Università La Sapienza di Roma su richiesta della - 14 -

459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 parte più diligente, da comunicare preventivamente a tutte le altre parti interessate. Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, inappellabilmente, da amichevole compositore e senza formalità. Articolo 33 Estensioni normative Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di legge. Articolo 34 Disposizione transitoria Inizio dell operatività L avvio dell operatività del Consorzio è subordinato all approvazione del Regolamento da parte del Comitato di Gestione, ai sensi dell Art. 18 del presente Statuto, nonché alla classificazione delle banche aderenti in sede di costituzione nelle categorie di rischio di cui all art. 5; il Comitato di Gestione, al termine delle relative attività, indicherà la data di avvio dell operatività, disponendone la comunicazione a tutte le banche interessate. - 15 -